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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1113/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CABASSI PIETRO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RONCHINI MARINA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, cotrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e completa riforma della ordinanza emessa in data 02/04/2021, e pubblicata in data 05/05/2021 dalla Dottoressa Antonella Ioffredi del Tribunale di Parma, nel procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis cpc avente rg 466/2020, comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec in data 05/05/2021, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della ordinanza impugnata.
Voglia l'Ec.ma Corte di Appello del Tribunale di Bologna, in accoglimento della proposta domanda, pagina 1 di 10 accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente e relativo ai lavori eseguiti nell'immobile sito in San
Secondo Parmense (PR), Via Porta Alberto n. 2 denominato “Villino Via Porta Alberto” di proprietà della
Signora sono riconducibili alla condotta della Parte_1 Controparte_1
con sede legale in San Secondo Parmense (PR), Via Roma n. 49, (P.IVA:
[...] CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore o chi per esso, e per l'effetto condannarla P.IVA_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, pari ad Euro 18.489,89 relativi alle spese di ripristino per i danni accertati in perizia, e ad Euro 3.317,99 per spese liquidate al Ctu Ing. , per un totale di Persona_1
Euro 21.807,88, oltre alla liquidazione in via equitativa delle spese legali sostenute nel ricorso ex art. 696 bis cpc promosso avanti il Tribunale di Parma, salvo diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di causa. Con condanna alle spese del presente giudizio e del precedente giudizio promosso con ricorso ex art. 702 bis cpc.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che l'atto di appello proposto dall'appellante è inammissibile perché non rispetta i criteri di forma previsti dall'art. 342, comma 1, n. 1 e 2 c.p.c.;
- accertare e dichiarare che l'impugnazione proposta dall'appellante è inammissibile perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c.
- NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi in cui le eccezioni preliminari non trovino accoglimento da parte dell'Ill.ma Corte
d'Appello, in conferma dell'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale di Parma rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui ai paragrafi C) e D);
- SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
In riforma dell'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale di Parma RG N. 466/2020,
- in via principale e riconvenzionale, previo accertamento che la società Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. ha eseguito lavori extra capitolato Parte_2 costituiti da muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista e pavimentazione del vialetto carrabile nell'immobile sito in San Secondo in via A.Porta n 3 di proprietà della sig.ra meglio Parte_1 indicati nel doc D, condannare la sig.ra a corrispondere a favore della società Parte_1 [...] la somma di euro 6.000,00 o maggior o minor somma che risulterà Parte_3 dovuta in corso di causa, oltre interessi ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
-sempre in via riconvenzionale ed in subordine, qualora sia accertato che la ricorrente il abbia diritto ad pagina 2 di 10 ottenere la corresponsione delle somme richieste e/o che risulteranno dovute in corso di causa, disporre comunque la compensazione e tra quanto risulterà dovuto dalla società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t e quanto risulterà dovuto dalla sig.ra Parte_3 alla società , a titolo Parte_1 Parte_3 di lavori extra capitolato come meglio individuati al punto E) del presente atto
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
In via istruttoria si reitera la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui capi 12), 13) e 14) della comparsa di costituzione e risposta della che qui si Parte_3 ritrascrivono:
12- Vero che la sig.ra ha commissionato all'impresa per la recinzione esterna una Pt_1 Parte_4 muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista per ml 28 X 100 euro al ml, nonché la pavimentazione del vialetto carrabile di cui al doc D che si rammostra al teste;
13- Vero che la recinzione della casa era prevista nel capitolato in cemento;
14 - vero che la sistemazione dell'intonaco ed il rifacimento della faccia compreso i costi di cantiere prevede costi di € 8.500,00 come da doc B11 che si rammostra al teste.
Testi sui capitoli n 12 e 13 residente in [...]; sui capitoli n 12 Testimone_1
e 13 residente in [...]; sui capitoli n 12 e 13 Testimone_2 Tes_3 residente in San secondo;
sul capitolo 14 residente in San Secondo via Bruno
[...] Testimone_4
Longhi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. all'esito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio la Impresa Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, pari alle spese di ripristino, quantificate dal Ctu nella somma di euro 18.489,89, per vizi accertati relativamente all'immobile che la aveva acquistato dall'impresa costruttrice, odierna resistente, nell'anno 2010, oltre al Pt_1
rimborso di euro 3.317,99, per spese di Ctu, alla liquidazione, in via equitativa, delle spese legali sostenute nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
pagina 3 di 10 2. Si costituiva parte resistente eccependo, in via preliminare, come già nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., la decadenza e la prescrizione della garanzia vantata dalla ricorrente, deducendo che i vizi, secondo la narrazione di controparte, sarebbero stati presenti da tempo ma denunciati solamente dopo otto anni;
che, di conseguenza, la ricorrente era decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. ed il suo diritto si era anche prescritto;
che, nel caso di specie, in considerazione della natura dei vizi denunciati, l'art 1669 c.c. non poteva trovare applicazione;
che, infine, anche qualora ricorresse l'ipotesi da esso contemplata, il diritto si sarebbe, comunque, estinto.
Nel merito, parte resistente comunque contestava la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
3. In via riconvenzionale, la resistente chiedeva che fosse condannata a Parte_1
corrispondere euro 6.000,00, quale corrispettivo asseritamente ancora dovuto per lavori extra-capitolato, eseguiti dalla resistente su richiesta della prima (una muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista ed una pavimentazione del vialetto carrabile), producendo quale prova del preteso credito copia di assegno bancario compilato per il suddetto importo.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Parma accoglieva l'eccezione di prescrizione della garanzia ex art. 1490
c.c. e per l'effetto respingeva la domanda della ricorrente;
respingeva la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite tra le parti.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che la denuncia dei vizi era pacificamente intervenuta ben oltre la scadenza dell'anno dalla consegna dell'immobile, previsto dall'art. 1495, ultimo comma, c.c. come termine di prescrizione della garanzia per vizi nella vendita, e che nel caso di specie non si poteva ritenere applicabile l'art. 1669 c.c., posto che, come evidenziato dal Ctu, i vizi riscontrati erano di natura tale da non aver pregiudicato, di fatto, “il pieno utilizzo funzionale da parte della Proprietà sin dal 2010”.
5. In particolare, osservava il giudice di prime cure che i vizi consistenti nella risalita dell'umidità, nelle cavillature dell'intonaco e nell'infiltrazione d'acqua, a certe condizioni, possono effettivamente costituire vizi soggetti alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ma che pagina 4 di 10 tuttavia per l'applicazione della norma si rendeva necessario che il difetto fosse di gravità tale da compromettere la funzionalità del bene e la sua normale fruibilità, secondo la sua destinazione (v. Cass. n. 10048/2018), ipotesi espressamente esclusa dal Ctu nel caso concreto.
6. Infine, rigettava anche la domanda riconvenzionale rilevando che l'assegno bancario prodotto dalla resistente a fondamento della sua pretesa risultava firmato da soggetto terzo, estraneo alla causa, oltre che non compilato nella parte riservata all'indicazione del beneficiario, mentre i capitoli di prova orale non erano rilevanti ai fini del decidere e, pertanto, non dovevano essere ammessi.
7. Ha proposto appello la sig.ra chiedendo la riforma dell'ordinanza e si è costituita Pt_1
in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
Nelle more l'avv. Marina Ronchina ha depositato atto di rinuncia al mandato conferitogli dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver escluso l'applicabilità della garanzia ex art. 1669 c.c. ritenendo che i vizi riscontrati nell'abitazione dell'appellante ed addebitabili al convenuto, peraltro economicamente gravosi in quanto dalla ctu è risultata una spesa per rimettere in pristino l'immobile di ben Euro 18.000,00, non sarebbero gravi in quanto la Signora avrebbe “pienamente usufruito Parte_1
dell'immobile a far tempo dal 2010”.
12. Deduce l'appellante che la giurisprudenza della S.C. ha affermato l'ammissibilità della garanzia per vizi “non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”, e che in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi pagina 5 di 10 secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati.
In conclusione l'appellante deduce che l'entità e gravità dei vizi riscontrati nella perizia redatta nel procedimento promosso ex art. 696 bis cpc non lascerebbero dubbi sul fatto che gli stessi rientrino pacificamente nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
13. Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto prescritto il diritto fatto valere da parte appellante, deducendo che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
14. L'impresa ha resistito all'appello deducendo, quanto al primo motivo: Parte_3
a) che l'unica contestazione dei presunti vizi e difetti presente in atti risale al novembre
2018, mentre la richiesta di ATP è di marzo 2019, ma l'atto di compravendita risale al dicembre 2010 quindi ad oltre 8 anni dal trasferimento di proprietà;
b) che i presunti difetti lamentati da controparte sono vizi evidenti e non sono vizi e difetti che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, né tantomeno in modo apprezzabile sul godimento dell'opera medesima o sulla capacità della stessa a fornire l'utilità pratica ed economica e conservazione, come osservato dal Consulente tecnico il quale ha ritenuto che “in considerazione delle imperfezioni lamentate dalla parte ricorrente, delle valutazioni sopra riportate e della possibilità di operare un ripristino dei difetti, mediante gli interventi sopra descritti, non si ritiene di dover applicare un minor degrado dell'immobile. Tutto ciò anche in considerazione che tali difetti non hanno pregiudicato, di fatto, il pieno utilizzo funzionale della proprietà fin dal 2010”. pagina 6 di 10 15. Quanto al secondo motivo in punto di prescrizione del diritto, l'appellato eccepisce l'inammissibilità della doglianza in quanto la sig.ra impugna tale capo della sentenza Pt_1
facendo riferimento all'art. 1669 c.c., mentre il Giudice di primo grado ha correttamente applicato, invece, la fattispecie prevista dall'art. 1495 c.c. prevista in materia di vendita, riconducendo il caso in esame ad una ipotesi di responsabilità contrattuale.
16. Con l'appello incidentale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale deducendo che:
a) rispetto al capitolato che prevedeva un muretto in cemento, la sig.ra aveva Pt_1
commissionato all'impresa una muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista, nonché la pavimentazione del vialetto carrabile;
b) i costi ben delineati e divisi nel conteggio lavori extra capitolato (doc.2 D) ammontavano complessivamente ad € 6.000,00;
c) che la sig.ra aveva consegnato all'epoca un assegno di € 6.000,00 (doc. 2 E), ossia Pt_1
l'importo corrispondente ai lavori, e che tale assegno può essere considerato una promessa di pagamento e comunque dimostrerebbe ulteriormente l'esistenza di un credito in quanto la giurisprudenza riconosce che l'assegno costituisce promessa di pagamento tra traente ed imprenditore con inversione del relativo onere della prova;
d) che la difesa avversaria non ha mai disconosciuto come realizzati e come lavori extra capitolato i lavori fatti e come gli stessi siano quelli indicati nell'assegno in questione, limitandosi a eccepire che il firmatario è il signor che però è il marito della CP_2
signora e che proprio perché l'assegno privo di data e firma non è un titolo di Pt_1
credito, ma ha la natura di promessa di pagamento, appare evidente che esso è stato consegnato a garanzia del pagamento dei lavori extra capitolato;
e) che esso costituirebbe quantomeno un principio di prova scritta che avrebbe dovuto portare all'ammissione delle prove orali dedotte, posto che il rapporto che si chiede di provare (appalto di lavori extra capitolato) può essere anche stipulato senza la forma scritta.
17. Il primo motivo dell'appello principale è infondato
Come evidenziato dal giudice di prime cure i vizi accertati dal Ctu, infatti, consistono:
pagina 7 di 10 “- in numerose cavillature dell'intonaco ed in scrostamento con esfoliazione, in più punti, del tinteggio perimetrale esterno di facciata…
- in macchie e difetti di verniciatura dei serramenti…
- in macchie di umidità da risalita e degrado di soglie…
- in crepe e cavillature lungo il solaio nei pressi del vano scala…
- in infiltrazioni di acqua piovana tra i travetti, lungo la falda di copertura, dovute a problematiche di posizionamento delle converse e di sigillatura della lattoneria.”
18. Orbene, sebbene la giurisprudenza della S.C. abbia ampliato il novero dei gravi difetti rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., ricomprendendovi “anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.)”, la stessa giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito, come limite applicativo della norma, che tali difetti devono essere comunque “tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (ex plurimis, Cass. Ord. n. 30792 del 6.11.2023).
La stessa giurisprudenza in materia ha inoltre da tempo affermato: “Ovviamente, l'indagine volta
a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli artt.
1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Questo accertamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2, 26/04/2005 n. 8577; Cass.
Sez. 2, 21/04/1994, n. 3794). (Cass. 1423/2019).
19. Ciò posto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati deve rilevarsi che tale ipotesi
è stata espressamente esclusa nel caso concreto dal Ctu, come evidenziato dal giudice di prime cure, avendo il consulente verificato i vizi delle opere nel più ampio contraddittorio con le parti e così concluso: “In considerazione delle imperfezioni lamentate dalla parte ricorrente, delle valutazioni sopra riportate e della possibilità di operare un ripristino dei difetti, mediante gli interventi sopra descritti, non si ritiene di dover applicare un minor degrado all'immobile. Tutto ciò anche in pagina 8 di 10 considerazione che tali difetti non hanno pregiudicato, di fatto, il pieno utilizzo funzionale da parte della Proprietà sin dal 2010.”
La sentenza, pertanto, merita conferma in punto di non applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., rimanendo così assorbito il secondo motivo dell'appello principale.
20. Anche l'appello incidentale è infondato.
Osserva la Corte che, come allegato dalla nelle proprie difese, nel rogito notarile di Pt_1
vendita del 21.12.2010, la società ha rilasciato quietanza del Parte_3
prezzo complessivo di € 280.000,00 oltre IVA ricevuto per la vendita dell'immobile, dovendosi pertanto ritenere che in tale sede la parti abbiano definito completamente i loro rapporti economici, anche in ordine ai lavori extra capitolato.
21. Deve infatti evidenziarsi che solo in sede di costituzione nel giudizio di primo grado la società a sostegno della sua domanda riconvenzionale, ha prodotto il doc. 2 D Parte_3
relativo ai lavori extra capitolato (muretta e pilastri di recinzione;
pavimentazione vialetto carrabile) e il doc. 2 E costituito dal fronte di un assegno in bianco di € 6.000,00.
Anche sul punto la sentenza merita dunque conferma non solo perché, come correttamente affermato dal Tribunale, l'assegno “risulta firmato da soggetto terzo, estraneo alla causa, oltre che non compilato nella parte riservata all'indicazione del beneficiario, mentre i capitoli di prova orale non sono rilevanti ai fini del decidere e, pertanto, non vanno ammessi”, ma anche perché il doc. 2 D redatto dall'impresa riporta la data del 16.04.2020, apparendo inverosimile che la stessa Parte_3
impresa abbia atteso quasi 10 anni dalla sottoscrizione del rogito notarile del 21.12.2010 per richiedere alla il saldo dei lavori extra capitolato. Pt_1
22. In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza impugnata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale anche delle spese del grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del pagina 9 di 10 contributo unificato da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- spese integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
Così deciso in Bologna, il 30.05.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1113/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CABASSI PIETRO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. RONCHINI MARINA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, cotrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in accoglimento del presente appello e completa riforma della ordinanza emessa in data 02/04/2021, e pubblicata in data 05/05/2021 dalla Dottoressa Antonella Ioffredi del Tribunale di Parma, nel procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis cpc avente rg 466/2020, comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec in data 05/05/2021, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della ordinanza impugnata.
Voglia l'Ec.ma Corte di Appello del Tribunale di Bologna, in accoglimento della proposta domanda, pagina 1 di 10 accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente e relativo ai lavori eseguiti nell'immobile sito in San
Secondo Parmense (PR), Via Porta Alberto n. 2 denominato “Villino Via Porta Alberto” di proprietà della
Signora sono riconducibili alla condotta della Parte_1 Controparte_1
con sede legale in San Secondo Parmense (PR), Via Roma n. 49, (P.IVA:
[...] CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore o chi per esso, e per l'effetto condannarla P.IVA_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, pari ad Euro 18.489,89 relativi alle spese di ripristino per i danni accertati in perizia, e ad Euro 3.317,99 per spese liquidate al Ctu Ing. , per un totale di Persona_1
Euro 21.807,88, oltre alla liquidazione in via equitativa delle spese legali sostenute nel ricorso ex art. 696 bis cpc promosso avanti il Tribunale di Parma, salvo diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione di causa. Con condanna alle spese del presente giudizio e del precedente giudizio promosso con ricorso ex art. 702 bis cpc.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che l'atto di appello proposto dall'appellante è inammissibile perché non rispetta i criteri di forma previsti dall'art. 342, comma 1, n. 1 e 2 c.p.c.;
- accertare e dichiarare che l'impugnazione proposta dall'appellante è inammissibile perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c.
- NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi in cui le eccezioni preliminari non trovino accoglimento da parte dell'Ill.ma Corte
d'Appello, in conferma dell'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale di Parma rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui ai paragrafi C) e D);
- SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
In riforma dell'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale di Parma RG N. 466/2020,
- in via principale e riconvenzionale, previo accertamento che la società Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t. ha eseguito lavori extra capitolato Parte_2 costituiti da muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista e pavimentazione del vialetto carrabile nell'immobile sito in San Secondo in via A.Porta n 3 di proprietà della sig.ra meglio Parte_1 indicati nel doc D, condannare la sig.ra a corrispondere a favore della società Parte_1 [...] la somma di euro 6.000,00 o maggior o minor somma che risulterà Parte_3 dovuta in corso di causa, oltre interessi ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
-sempre in via riconvenzionale ed in subordine, qualora sia accertato che la ricorrente il abbia diritto ad pagina 2 di 10 ottenere la corresponsione delle somme richieste e/o che risulteranno dovute in corso di causa, disporre comunque la compensazione e tra quanto risulterà dovuto dalla società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t e quanto risulterà dovuto dalla sig.ra Parte_3 alla società , a titolo Parte_1 Parte_3 di lavori extra capitolato come meglio individuati al punto E) del presente atto
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
In via istruttoria si reitera la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui capi 12), 13) e 14) della comparsa di costituzione e risposta della che qui si Parte_3 ritrascrivono:
12- Vero che la sig.ra ha commissionato all'impresa per la recinzione esterna una Pt_1 Parte_4 muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista per ml 28 X 100 euro al ml, nonché la pavimentazione del vialetto carrabile di cui al doc D che si rammostra al teste;
13- Vero che la recinzione della casa era prevista nel capitolato in cemento;
14 - vero che la sistemazione dell'intonaco ed il rifacimento della faccia compreso i costi di cantiere prevede costi di € 8.500,00 come da doc B11 che si rammostra al teste.
Testi sui capitoli n 12 e 13 residente in [...]; sui capitoli n 12 Testimone_1
e 13 residente in [...]; sui capitoli n 12 e 13 Testimone_2 Tes_3 residente in San secondo;
sul capitolo 14 residente in San Secondo via Bruno
[...] Testimone_4
Longhi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. all'esito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio la Impresa Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, pari alle spese di ripristino, quantificate dal Ctu nella somma di euro 18.489,89, per vizi accertati relativamente all'immobile che la aveva acquistato dall'impresa costruttrice, odierna resistente, nell'anno 2010, oltre al Pt_1
rimborso di euro 3.317,99, per spese di Ctu, alla liquidazione, in via equitativa, delle spese legali sostenute nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
pagina 3 di 10 2. Si costituiva parte resistente eccependo, in via preliminare, come già nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., la decadenza e la prescrizione della garanzia vantata dalla ricorrente, deducendo che i vizi, secondo la narrazione di controparte, sarebbero stati presenti da tempo ma denunciati solamente dopo otto anni;
che, di conseguenza, la ricorrente era decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. ed il suo diritto si era anche prescritto;
che, nel caso di specie, in considerazione della natura dei vizi denunciati, l'art 1669 c.c. non poteva trovare applicazione;
che, infine, anche qualora ricorresse l'ipotesi da esso contemplata, il diritto si sarebbe, comunque, estinto.
Nel merito, parte resistente comunque contestava la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
3. In via riconvenzionale, la resistente chiedeva che fosse condannata a Parte_1
corrispondere euro 6.000,00, quale corrispettivo asseritamente ancora dovuto per lavori extra-capitolato, eseguiti dalla resistente su richiesta della prima (una muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista ed una pavimentazione del vialetto carrabile), producendo quale prova del preteso credito copia di assegno bancario compilato per il suddetto importo.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Parma accoglieva l'eccezione di prescrizione della garanzia ex art. 1490
c.c. e per l'effetto respingeva la domanda della ricorrente;
respingeva la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite tra le parti.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che la denuncia dei vizi era pacificamente intervenuta ben oltre la scadenza dell'anno dalla consegna dell'immobile, previsto dall'art. 1495, ultimo comma, c.c. come termine di prescrizione della garanzia per vizi nella vendita, e che nel caso di specie non si poteva ritenere applicabile l'art. 1669 c.c., posto che, come evidenziato dal Ctu, i vizi riscontrati erano di natura tale da non aver pregiudicato, di fatto, “il pieno utilizzo funzionale da parte della Proprietà sin dal 2010”.
5. In particolare, osservava il giudice di prime cure che i vizi consistenti nella risalita dell'umidità, nelle cavillature dell'intonaco e nell'infiltrazione d'acqua, a certe condizioni, possono effettivamente costituire vizi soggetti alla garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ma che pagina 4 di 10 tuttavia per l'applicazione della norma si rendeva necessario che il difetto fosse di gravità tale da compromettere la funzionalità del bene e la sua normale fruibilità, secondo la sua destinazione (v. Cass. n. 10048/2018), ipotesi espressamente esclusa dal Ctu nel caso concreto.
6. Infine, rigettava anche la domanda riconvenzionale rilevando che l'assegno bancario prodotto dalla resistente a fondamento della sua pretesa risultava firmato da soggetto terzo, estraneo alla causa, oltre che non compilato nella parte riservata all'indicazione del beneficiario, mentre i capitoli di prova orale non erano rilevanti ai fini del decidere e, pertanto, non dovevano essere ammessi.
7. Ha proposto appello la sig.ra chiedendo la riforma dell'ordinanza e si è costituita Pt_1
in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'impugnazione inammissibile e comunque rigettarla, nonché proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
Nelle more l'avv. Marina Ronchina ha depositato atto di rinuncia al mandato conferitogli dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver escluso l'applicabilità della garanzia ex art. 1669 c.c. ritenendo che i vizi riscontrati nell'abitazione dell'appellante ed addebitabili al convenuto, peraltro economicamente gravosi in quanto dalla ctu è risultata una spesa per rimettere in pristino l'immobile di ben Euro 18.000,00, non sarebbero gravi in quanto la Signora avrebbe “pienamente usufruito Parte_1
dell'immobile a far tempo dal 2010”.
12. Deduce l'appellante che la giurisprudenza della S.C. ha affermato l'ammissibilità della garanzia per vizi “non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini”, e che in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi pagina 5 di 10 secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati.
In conclusione l'appellante deduce che l'entità e gravità dei vizi riscontrati nella perizia redatta nel procedimento promosso ex art. 696 bis cpc non lascerebbero dubbi sul fatto che gli stessi rientrino pacificamente nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.
13. Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto prescritto il diritto fatto valere da parte appellante, deducendo che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
14. L'impresa ha resistito all'appello deducendo, quanto al primo motivo: Parte_3
a) che l'unica contestazione dei presunti vizi e difetti presente in atti risale al novembre
2018, mentre la richiesta di ATP è di marzo 2019, ma l'atto di compravendita risale al dicembre 2010 quindi ad oltre 8 anni dal trasferimento di proprietà;
b) che i presunti difetti lamentati da controparte sono vizi evidenti e non sono vizi e difetti che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, né tantomeno in modo apprezzabile sul godimento dell'opera medesima o sulla capacità della stessa a fornire l'utilità pratica ed economica e conservazione, come osservato dal Consulente tecnico il quale ha ritenuto che “in considerazione delle imperfezioni lamentate dalla parte ricorrente, delle valutazioni sopra riportate e della possibilità di operare un ripristino dei difetti, mediante gli interventi sopra descritti, non si ritiene di dover applicare un minor degrado dell'immobile. Tutto ciò anche in considerazione che tali difetti non hanno pregiudicato, di fatto, il pieno utilizzo funzionale della proprietà fin dal 2010”. pagina 6 di 10 15. Quanto al secondo motivo in punto di prescrizione del diritto, l'appellato eccepisce l'inammissibilità della doglianza in quanto la sig.ra impugna tale capo della sentenza Pt_1
facendo riferimento all'art. 1669 c.c., mentre il Giudice di primo grado ha correttamente applicato, invece, la fattispecie prevista dall'art. 1495 c.c. prevista in materia di vendita, riconducendo il caso in esame ad una ipotesi di responsabilità contrattuale.
16. Con l'appello incidentale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale deducendo che:
a) rispetto al capitolato che prevedeva un muretto in cemento, la sig.ra aveva Pt_1
commissionato all'impresa una muretta e pilastri di recinzione in mattoni faccia vista, nonché la pavimentazione del vialetto carrabile;
b) i costi ben delineati e divisi nel conteggio lavori extra capitolato (doc.2 D) ammontavano complessivamente ad € 6.000,00;
c) che la sig.ra aveva consegnato all'epoca un assegno di € 6.000,00 (doc. 2 E), ossia Pt_1
l'importo corrispondente ai lavori, e che tale assegno può essere considerato una promessa di pagamento e comunque dimostrerebbe ulteriormente l'esistenza di un credito in quanto la giurisprudenza riconosce che l'assegno costituisce promessa di pagamento tra traente ed imprenditore con inversione del relativo onere della prova;
d) che la difesa avversaria non ha mai disconosciuto come realizzati e come lavori extra capitolato i lavori fatti e come gli stessi siano quelli indicati nell'assegno in questione, limitandosi a eccepire che il firmatario è il signor che però è il marito della CP_2
signora e che proprio perché l'assegno privo di data e firma non è un titolo di Pt_1
credito, ma ha la natura di promessa di pagamento, appare evidente che esso è stato consegnato a garanzia del pagamento dei lavori extra capitolato;
e) che esso costituirebbe quantomeno un principio di prova scritta che avrebbe dovuto portare all'ammissione delle prove orali dedotte, posto che il rapporto che si chiede di provare (appalto di lavori extra capitolato) può essere anche stipulato senza la forma scritta.
17. Il primo motivo dell'appello principale è infondato
Come evidenziato dal giudice di prime cure i vizi accertati dal Ctu, infatti, consistono:
pagina 7 di 10 “- in numerose cavillature dell'intonaco ed in scrostamento con esfoliazione, in più punti, del tinteggio perimetrale esterno di facciata…
- in macchie e difetti di verniciatura dei serramenti…
- in macchie di umidità da risalita e degrado di soglie…
- in crepe e cavillature lungo il solaio nei pressi del vano scala…
- in infiltrazioni di acqua piovana tra i travetti, lungo la falda di copertura, dovute a problematiche di posizionamento delle converse e di sigillatura della lattoneria.”
18. Orbene, sebbene la giurisprudenza della S.C. abbia ampliato il novero dei gravi difetti rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., ricomprendendovi “anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.)”, la stessa giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito, come limite applicativo della norma, che tali difetti devono essere comunque “tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (ex plurimis, Cass. Ord. n. 30792 del 6.11.2023).
La stessa giurisprudenza in materia ha inoltre da tempo affermato: “Ovviamente, l'indagine volta
a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli artt.
1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile. Questo accertamento di merito è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2, 26/04/2005 n. 8577; Cass.
Sez. 2, 21/04/1994, n. 3794). (Cass. 1423/2019).
19. Ciò posto, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati deve rilevarsi che tale ipotesi
è stata espressamente esclusa nel caso concreto dal Ctu, come evidenziato dal giudice di prime cure, avendo il consulente verificato i vizi delle opere nel più ampio contraddittorio con le parti e così concluso: “In considerazione delle imperfezioni lamentate dalla parte ricorrente, delle valutazioni sopra riportate e della possibilità di operare un ripristino dei difetti, mediante gli interventi sopra descritti, non si ritiene di dover applicare un minor degrado all'immobile. Tutto ciò anche in pagina 8 di 10 considerazione che tali difetti non hanno pregiudicato, di fatto, il pieno utilizzo funzionale da parte della Proprietà sin dal 2010.”
La sentenza, pertanto, merita conferma in punto di non applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., rimanendo così assorbito il secondo motivo dell'appello principale.
20. Anche l'appello incidentale è infondato.
Osserva la Corte che, come allegato dalla nelle proprie difese, nel rogito notarile di Pt_1
vendita del 21.12.2010, la società ha rilasciato quietanza del Parte_3
prezzo complessivo di € 280.000,00 oltre IVA ricevuto per la vendita dell'immobile, dovendosi pertanto ritenere che in tale sede la parti abbiano definito completamente i loro rapporti economici, anche in ordine ai lavori extra capitolato.
21. Deve infatti evidenziarsi che solo in sede di costituzione nel giudizio di primo grado la società a sostegno della sua domanda riconvenzionale, ha prodotto il doc. 2 D Parte_3
relativo ai lavori extra capitolato (muretta e pilastri di recinzione;
pavimentazione vialetto carrabile) e il doc. 2 E costituito dal fronte di un assegno in bianco di € 6.000,00.
Anche sul punto la sentenza merita dunque conferma non solo perché, come correttamente affermato dal Tribunale, l'assegno “risulta firmato da soggetto terzo, estraneo alla causa, oltre che non compilato nella parte riservata all'indicazione del beneficiario, mentre i capitoli di prova orale non sono rilevanti ai fini del decidere e, pertanto, non vanno ammessi”, ma anche perché il doc. 2 D redatto dall'impresa riporta la data del 16.04.2020, apparendo inverosimile che la stessa Parte_3
impresa abbia atteso quasi 10 anni dalla sottoscrizione del rogito notarile del 21.12.2010 per richiedere alla il saldo dei lavori extra capitolato. Pt_1
22. In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza impugnata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale anche delle spese del grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del pagina 9 di 10 contributo unificato da parte sia dell'appellante principale che di quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- spese integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
Così deciso in Bologna, il 30.05.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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