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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 732/2025
vertente tra parte domiciliata in VIA RENO, 21 00198 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. RIZZO ROBERTO
Parte appellante contro parte domiciliata in CORSO VENEZIA 10 20121 MILANO Controparte_1 rappresentata dall'avv. BOFFOLI MADDALENA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3171/2025 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.3.2025 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da Parte_1 dipendente di , volto a sentir accertare il proprio diritto al trasferimento ex Controparte_1 art. 33 comma 5 L. 104/92 dalla sede assegnata di AN TO, provincia di Verona, presso una qualunque delle strutture/uffici postali presenti nella provincia di Palermo, logisticamente più vicini al domicilio della suocera disabile, bisognevole della sua assistenza.
Appella detta sentenza il . Pt_1 Si costituisce per resistere al gravame. Controparte_1
Sostituta l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisacome da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il Tribunale ha ritenuto che il non versasse in una reale situazione di necessità di prestare Pt_1 assistenza, così motivando le pronuncia di rigetto:
“ ….La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, così come modificata dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'art. 33, quinto comma, nel disciplinare le agevolazioni a tale scopo previste, dispone testualmente:
“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 della norma in esame stabilisce quanto segue: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado… ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di situazione di gravità... Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone...”.
……………..il ricorrente al momento della domanda di trasferimento non si trovava nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerlo. Invero, in sede di interrogatorio libero egli ha testualmente dichiarato: “mia suocera vive effettivamente a AR (PA). Mio cognato usufruisce dei permessi per la madre, cioè mia suocera, ma il convivente, mio suocero, ha gravi problemi di salute, per cui sono tre anni e mezzo che mi sposto continuamente tra AR e la mia sede di lavoro per fronteggiare le necessità familiari. L'altra figlia di mia suocera è mia moglie che ha una figlia di cinque anni, mia figlia, ed è impossibilitata ad assistere la madre. Mio cognato lavora, mia moglie no. Dal 2018 mi occupo io di mia suocera.”. Da tali dichiarazioni risulta che la moglie del ricorrente, figlia dalla persona che necessita di assistenza, non presta alcuna attività lavorativa. Tale circostanza assume rilievo determinante, poiché la suocera del ricorrente può ricevere assistenza diretta e continuativa dalla figlia, congiuntamente al cognato del ricorrente, senza che ciò comporti alcun pregiudizio alla sua condizione di salute o alla gestione del suo quotidiano. Inoltre, va sottolineato come la persona da assistere versi nelle condizioni di disabilità grave almeno dal 2018, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio. Tuttavia, il ricorrente ha avanzato istanza di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 soltanto nel 2023, ossia ben cinque anni dopo l'insorgenza della condizione di disabilità, e solo dopo il rigetto delle precedenti domande di trasferimento nell'ambito delle procedure di mobilità ordinaria per gli anni 2023 e 2024. Ciò premesso in punto di fatto, va sottolineato come la giurisprudenza sia univoca nel ritenere che il diritto al trasferimento di cui all'art. 33, quinto comma, della Legge n. 104/1992 non costituisca un diritto soggettivo assoluto e incondizionato, ma debba necessariamente essere subordinato alla verifica della reale necessità di assistenza, della presenza di altri soggetti idonei a prestare tale assistenza e del bilanciamento con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro (in tal senso vedasi, ex multis, sent. n. 218/2021 C. d'App. Brescia). “ In primo luogo, l'appellante censura la predetta sentenza laddove il giudice, basandosi sul vecchio testo dell'art. 33 comma l. 104/92, ha ritenuto rilevante il difetto della necessità, della continuità e dell'esclusività dell'assistenza, requisiti scomparsi nell'attuale testo normativo, che consente di far valere la richiesta di tramutamento anche a chi intenda aggiungersi ad altri soggetti che stiano già prestando una qualche assistenza;
senza contare che la moglie del doveva già assistere Pt_1 una bambina di 5 anni, ed il cognato era a sua volta fruitore di giorni di permesso ex L. 104/92 per l'assistenza alla medesima (madre) disabile.
Inoltre, la richiesta non era strumentale: il ha chiesto il tramutamento il 31.10.2024 ma Pt_1 non avrebbe potuto chiederlo sin dal 2018, come affermato dal primo giudice, poché assunto solo nel 2021, e comunque fino al 2022 non vi era la giuridica possibilità di riconoscere i permessi “su richiesta di più soggetti”, posto che il cognato del ricorrente già ne usufruiva.
L'appellante ripropone poi le domande e questioni rimaste assorbite, riguardanti il fatto che la tutela del soggetto portatore di handicap potrebbe essere sacrificata solo qualora la concessione del beneficio comporti per la parte datoriale un considerevole e consistente danno alla produzione e non un mero disagio organizzativo;
sotto questo profilo si era evidenziato che con riguardo all'ufficio a quo (AN TO, Verona) non si trattava di sostituire un lavoratore a tempo pieno, ma part rime al 50%, oltre le assenze per il permessi ex L. 104, e che anche quando il era in servizio non Pt_1 veniva di fatto utilizzato come operatore allo sportello (al di là della sua formale applicazione), raramente sostituiva la Direttrice e normalmente veniva distaccato/applicato in uffici limitrofi. Dunque, alcun considerevole danno poteva determinarsi in capo all'azienda datoriale con riguardo all'ufficio di provenienza.
La società aveva opposto una circostanza inconcludente, poiché relativa all'ufficio di Verona e non di AN TO (“presso la sede di Verona alla data del 30 novembre 2014 …ove l'odierno ricorrente presta servizio il numero di risorse assegnate ammonta a 431 su un dimensionamento ottimale di 439”), ed altra, parimenti inconcludente poiché riferita al fatto che a AN TO vi erano 2 risorse su 2, dimenticando che il ricorrente veniva distaccato quasi tutti i giorni presso altri uffici territoriali, circostanza non contestata ovvero supportata da documenti inconferenti, tardivamente prodotti.
L'Ufficio ad quem registrava, al contrario, una carenza cronica di personale presso le sedi di Palermo 1 e Palermo 2 (doc. 20 bis); la situazione occupazionale degli uffici della provincia di Palermo era incontestata;
il report prodotto da era inattendibile poiché riferito ad un periodo CP_1 successivo (16 dicembre 2024) a quello di interesse (ottobre 2024).
Erano infine irrilevanti sul diritto di usufruire dei permessi ex L.104/92 gli accordi in sede sindacale sulla mobilità dei dipendenti , richiamati dalla società. CP_1
I motivi di appello sono fondati.
Va innanzitutto osservato che il diritto invocato dal trova riconoscimento nella disciplina Pt_1 normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Invero, la legge 104/92, nella sua attuale formulazione consente di chiedere il trasferimento a chi si trovi nelle condizioni disciplinate dal terzo comma dell'art. 33, indipendentemente dalla circostanza che l'assistenza possa essere fornita allo stesso invalido anche da altri familiari: in tal senso si è espressa già questa Corte con la sentenza n. 714/22, secondo la quale non osta al riconoscimento del diritto ”l'assenza di congiunti in condizioni di prestare assistenza al disabile, atteso che il rinvio al comma 3 e alle categorie ivi riportate dimostra come la norma non richieda più la continuità dell'assistenza, né l'esclusività, sicchè la pretesa di che la lavoratrice dimostri l'impossibilità CP_1 per il coniuge- o altri- di prendersi cura della di lei nonna- convivente con l'istante a CA TA (Salerno) e per la quale vi è prova in atti che la ricorrente si fosse fatta carico della relativa assistenza- circostanza incontestata da è incompatibile con il dettato normativo”. CP_1
Nel caso di specie, pertanto, non rileva che la moglie del ricorrente ed il di lei fratello, entrambi figli della persona in condizioni di handicap grave, siano in grado di prestarle assistenza, e che anzi il figlio, in regime di part time presso lo stesso datore di lavoro , già lo faccia, alternandosi con CP_1 il ricorrente, usufruendo dei permessi ex L. 104.
Su quest'ultimo punto vi è anche da osservare che non è più prevista, nella odierna formulazione dell'art. 33, l'esclusione della possibilità dell'assistenza congiunta in favore della medesima persona, essendo venuto meno il principio del “referente unico dell'assistenza”; è quindi possibile che più familiari, ricorrendone i presupposti di legge, possano beneficiare - non contemporaneamente - dei permessi ex L. 104 per assistere la stessa persona con disabilità grave. La modifica risale al Decreto L.gs n. 105 del 30 giugno 2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, sicchè alcun fondamento ha l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la strumentalità della domanda di tramutamento presentata dal , tenuto conto che, prima di Pt_1 quella data, la domanda, nei temini di cui sopra, non poteva essere utilmente presentata.
In ogni caso, la reale esigenza di assistenza è comprovata, nella specie, dal fatto di essere il il solo che può alternarsi con il cognato nell'attività di assistenza, atteso che la moglie, Pt_1 pur non lavorando, deve accudire la prole (figlia di 5 anni), essendo irrilevante che ella non svolga alcuna attività lavorativa;
pur non convivendo con la persona disabile, il risiede nello Pt_1 stesso piccolo Comune di AR (PA), risultando quindi nella possibilità, ove trasferito anche presso la sede di lavoro di un paese limitrofo, di garantirle il giusto grado di assistenza, unitamente al cognato. Non ha pregio il rilievo di secondo cui la mancata convivenza del ricorrente con la CP_1 disabile precluderebbe l'applicabilità del trattamento di miglior favore previsto dagli Accordi aziendali sulla mobilità per le patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 CCNL, atteso che non risulta in nuce applicabile la disciplina pattizia aziendale sulla mobilità alle fattispecie dei trasferimenti ex L. 104. Sono infatti inconferenti sul diritto di usufruire dei permessi ex L. 104/92 gli accordi sottoscritti da con le Organizzazioni Sindacali in tema di procedure di mobilità nazionale, cui la società CP_1 afferma di essersi sempre uniformata (e così anche in occasione delle procedure per gli anni 2023 e 2024, alle quali il aveva partecipato senza esito) ritenendolo l'unico modo per ottenere un Pt_1 trasferimento, anche per i soggetti “titolati” ai sensi della legge 104.
Osserva invero la Corte che gli Accordi in esame disciplinano la mobilità volontaria dei dipendenti postali senza alcuna interferenza con i diritti dei titolari della legge 104, che vedrebbero pregiudicata la loro posizione ove dovessero concorrere nella mobilità secondo i criteri validi per tutti i dipendenti di , in particolare con quello, previsto dagli accordi del 20 giugno 2023, della CP_1
“presenza in servizio” nell'anno precedente, pari al numero di giorni lavorati con una franchigia non superiore a 15 giorni, che necessariamente i titolari della legge 104 potrebbero totalizzare con più difficoltà rispetto ai non titolari, proprio perché usufruiscono dei permessi per l'assistenza: ciò in contrasto con l'art. 2 bis della L. 104/1992, introdotto dal d. lgs n. 105 del 30 giugno 2022, il quale stabilisce: “È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all'articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.” (v. sul punto ancora C. App. Roma n. 1908- 2019, confermata da Cass. n. 26343-2023), e una serie di altri pronunciamenti della SC (sentenze 33429/2022 , 2696/2021 della S.C.).
Anche in precedenti sentenze di questa Corte (v. sent. 1908/2019 dell'8.5.2019, di seguito riportata) è stata ritenuta “l'inconferenza del richiamo alle previsioni dell'accordo nazionale sulla mobilità, alle graduatorie ivi costituite, agli obblighi di permanenza minima disciplinati contrattualmente. Infatti, delle due l'una: o il diritto al trasferimento esiste, pur con i limiti fissati dalla fonte primaria – concretamente individuati, in via interpretativa, dalla Corte di legittimità – ed allora la previsione negoziale che subordina il tramutamento a graduatorie, concorsi, permanenza minima in sede, non può trovare applicazione;
ovvero il diritto non esiste affatto, e la lavoratrice non potrà avvalersene per conseguire il tramutamento cui aspira” …..” Aderendo alla tesi interpretativa di
si perverrebbe tuttavia all'assurdo logico di posporre le previsioni di legge (art. 33 comma CP_1 5° L.14/92) alla regolamentazione contrattuale (Accordo di mobilità) e di subordinare i benefici riconosciuti dal legislatore a condizioni e limiti individuati negozialmente”.
Sul versante della pretesa grave lesione delle esigenze economiche, organizzative produttive datoriale, asseritamente derivante dalla destinazione del ricorrente ad una sede più prossima al luogo di residenza, deve osservarsi che l'onere della prova grava sulla società, e tale prova non è stata fornita. Fermo restando che non vi è un diritto all'accoglimento automatico della domanda di trasferimento per esigenze di assistenza (l'art. 33 comma 5 della L. 104/1992 riconosce al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito “ove possibile”), sostiene l'appellata che il proprio sistema di reclutamento/gestione delle risorse si basa su un sistema di bacini, e che l'Ufficio postale di assegnazione del (AN TO, Verona), Pt_1 unitamente ad altri uffici territoriali limitrofi, costituisce sostanzialmente una unità di bacino, che deve confrontarsi con il complessivo e delicato equilibrio che regola la distribuzione del personale su tutto l'apparato; e quindi, se tale ufficio venisse sguarnito di una unità (ora sono 2 su 2), questo equilibrio subirebbe un'alterazione. L'argomento non si confronta con quanto dedotto dal ricorrente circa il suo effettivo utilizzo come risorsa “mobile” tra i vari uffici, che evidenzia la sua non indispensabilità alla copertura del fabbisogno dell'ufficio di appartenenza, se è vero che egli viene normalmente assegnato ad altre sedi e che, nell'ufficio di AN TO, rende una prestazione ridotta a poche ore settimanali, considerato il part time, i permessi e l'assenza per distacchi, circostanza che non sono state contestate. Ma non dimostra nemmeno che le sedi di destinazione richieste dal ricorrente operino, o CP_1 meglio abbiano operato, nel periodo di riferimento, a pieno regime occupazionale, ed anzi, come allegato, in eccedenza: non soccorre a tal fine il report prodotto dall'azienda nel giudizio di primo grado, riferito ad una situazione non attuale rispetto al momento della richiesta del ricorrente, non potendo affermarsi che l'integrale copertura dell'organico nelle sedi di destinazione in provincia di Palermo (9 eccedenze) a dicembre 2024 fosse tale anche nel precedente mese di ottobre, quando il inoltrava domanda di tramutamento. Pt_1
Per tutte le suesposte considerazioni, l'appello va accolto e la sentenza riformata, riconoscendo all'appellante il diritto al trasferimento nei termini di cui alla originaria richiesta e condannando a provvedere di conseguenza. Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile. Da distrarsi.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto di al Parte_1 trasferimento presso una sede/ufficio postale delle sito nella provincia di Controparte_1 Palermo (Palermo 1, 2). Condanna ai conseguenti adempimenti. Controparte_1 Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida, quanto al primo grado in euro 3.689,00 e quanto all'appello in euro 3.350,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste