Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 817 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Ortona, Parte_1 C.F._1
Via Giovanni XXIII n. 41, presso lo studio dell'Avv. Deborah Di Carlo, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE/OPPONENETE E (C.F.: P. I.V.A.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da (C.F.: Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 2, presso lo P.IVA_3 studio dell'Avv. Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione preventiva all'esecuzione ed agli atti esecutivi. CONCLUSIONI: per parte attrice: Piaccia all'Intestato Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge ed ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, IN VIA PREGIUDIZIALE, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 07.08.2009 (Rep. n. 78680 e Racc. n. 37174) di originari € 230.000,00; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 07.08.2009 (Rep. n. 78680 e Racc. n. 37174) di originari € 230.000,00 non costituisce valido titolo esecutivo per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26.06.2024; IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, accertata e dichiarata la nullità parziale che l'operazione di mutuo in esame per l'effetto della dedotta pattuizione usuraria, dichiararne, ex art. 1815, comma 2, c.c., la relativa gratuità; conseguentemente, in via subordinata, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dall'istante a deconto del solo capitale prestato;
all'esito di quanto sopra, accertato e dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie cui era effettivamente tenuta la parte mutuataria alla data di apparente decadenza dal beneficio del termine, dichiarare la relativa efficacia parziale del contratto di mutuo indicato in premessa, ed affermare che la parte mutuataria è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi e di ogni vietato effetto anatocistico;
alla luce di quanto sopra, accertato e dichiarate l'esatto adempimento della mutuataria alle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuta, dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine pattuito nell'originario piano di ammortamento e l'inefficacia o l'illegittimità dell'intimato dell'atto precetto notificato in data 26.06.2024; IN
alla luce di quanto sopra, accertato e dichiarate l'esatto adempimento della mutuataria alle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuta, dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine pattuito nell'originario piano di ammortamento e l'inefficacia dell'intimato precetto notificato in data 26.06.2024; IN ESTREMO SUBORDINE, Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'impugnato atto di precetto notificato in data 26.06.2024, per violazione dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo, nei termini indicati al paragrafo IV) del presente atto, a cui si fa espresso rinvio”; IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta: Nel merito Rigettare le domande dell'Opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre alla refusione degli oneri fiscali. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra ha impugnato Parte_1 il precetto a lei notificato dolendosi della inidoneità del mutuo con garanzia ipotecaria del 07.08.2009 (Rep. n. 78680 e Racc. n. 37174) di originari € 230.000,00, a rogito del Notaio dott. registrato a Chieti il Persona_1 10.08.2009 n. 3065 di Serie 1T, a fungere da titolo esecutivo. Ha lamentato, in particolare, l'assenza di pattuizioni che attestino, con la forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata, l'effettivo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale intestato alla banca mutuante in favore della parte mutuataria. Si duole, ancora, della usurarietà degli interessi pattuiti e l'applicazione di un TAEG/ISC diverso da quello pattuito. Si è costituita la rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue. La prima doglianza richiama l'insegnamento della sentenza Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007 per la quale l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo. Tale orientamento ha portato anche alla sospensione della efficacia esecutiva del titolo in via cautelare. Tuttavia, deve darsi atto della pronuncia della Suprema Corte Cass. Civ., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968 che ha sostanzialmente ribaltato il precedente orientamento almeno con riferimento all'ipotesi in cui non risulti esclusa in concreto l'obbligazione restitutoria del mutuatario. Ne consegue che tale ragione di opposizione non può essere accolta, peraltro rinunciata dall'opponente. Le altre doglianze (applicazione di un tasso usurario e di un tasso diverso da quello convenuto sono meramente affermate ma non provate, ad esempio con una CTP). Neanche sono state indicate le formule in base alle quali si è arrivati ad affermare che vi sia stato un tasso usurario o applicato un tasso diverso da quello pattuito. Da ultimo si lamenta la nullità del precetto perché non preceduto dalla notifica del titolo del quale si contesta la natura fondiaria. La definizione di mutuo fondiario è stabilita dall'art. 38 TUB per il quale il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. Nel caso di specie il mutuante è una Banca, la durata è 40 semestri (20 anni) e risulta anche l'ipoteca di primo grado sugli immobili (doc. 5 di parte convenuta). In conclusione, l'opposizione non può essere accolta. Le spese di lite, visto il mutamento giurisprudenziale sull'idoneità del titolo esecutivo, possono compensarsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa le spese;
Così deciso in Chieti, il 10.4.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco