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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1366/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. Palma Serio, presso il cui studio in Montalcino (SI), Via
Mazzini n. 70, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'Avv. Maurizio Frittelli, presso il cui studio in Firenze,
Via Masaccio n. 17, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI N. 1366/2025 V.G. 2 / 4
All'udienza del 21.10.2025, per l'Avv. Palma Serio e per Parte_1 Controparte_1
l'Avv. Maurizio Frittelli concludevano chiedendo modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1244/2017 del 14.12.2017, emessa dal Tribunale di Siena, limitatamente al punto n. 10, alle condizioni concordate di seguito riportate: Per_
“Revocare l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla figlia , a Parte_1 titolo di assegno del mantenimento, la somma mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00) oltre il rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%, tramite bonifico bancario presso l'AN DE MA , con decorrenza dal Controparte_1
01.06.2025”.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Montalcino (SI) il 24.9.1989 e che dal matrimonio erano nate le figlie a Siena il Per_2
9.3.1993 e a Montalcino il 7.5.1996, che il Tribunale di Siena con decreto in data Per_1
20.12.2013 aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni indicate dai coniugi e che il Tribunale di Siena, in accoglimento del ricorso congiunto, con sentenza n. 1244/2017 del 14.12.2017, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in particolare, evidenziava che - per quel che interessa in questa sede - in sentenza era previsto, al punto n. 10, che la figlia , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, avrebbe continuato a vivere presso la MA con l'obbligo per il di corrispondere alla stessa a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento, fino a quando questa non fosse diventata autonoma economicamente, la somma mensile di € 500,00, oltre alle spese straordinarie (per tali intendendosi tutte quelle scolastiche, mediche, sportive e culturali) nella misura del 50%; evidenziava ancora che la figlia , ormai di ventotto anni, aveva concluso gli studi universitari Per_1
e prestava la propria attività lavorativa nella società di famiglia “Tenuta le Potazzine
Società Agricola di Giannetti Gigliola, e Gorelli Viola S.n.c.”, Persona_3 occupandosi DE produzione e DE vendita di vino Brunello e Rosso di Montalcino, N. 1366/2025 V.G. 3 / 4
con la qualifica di socia amministratrice e di rappresentante legale, partecipando alla ripartizione degli utili in misura del 25%, e pertanto, era divenuta economicamente autosufficiente;
chiedeva, quindi, di modificare le condizioni di divorzio, limitatamente al n. 10, revocando l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia , oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie, Per_1 con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le parti raggiungevano un accordo e depositavano condizioni di modifica congiunte, per come indicate supra.
All'udienza del 21.10.2025, le parti precisavano le conclusioni congiuntamente, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e nel corso del procedimento, originariamente di Pt_1 CP_1 natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
In questo senso, alla luce delle allegazioni delle parti e DE documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e per la conseguente modifica delle condizioni previgenti, in quanto le condizioni ulteriormente concordate appaiono legittime e non confliggenti con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 siano modificate per come indicato nelle condizioni Controparte_1 concordate supra riportate;
spese compensate.
Così deciso in Siena, all'esito DE camera di consiglio del 24 novembre 2025 N. 1366/2025 V.G.
4 / 4
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1366/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. Palma Serio, presso il cui studio in Montalcino (SI), Via
Mazzini n. 70, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti, dall'Avv. Maurizio Frittelli, presso il cui studio in Firenze,
Via Masaccio n. 17, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI N. 1366/2025 V.G. 2 / 4
All'udienza del 21.10.2025, per l'Avv. Palma Serio e per Parte_1 Controparte_1
l'Avv. Maurizio Frittelli concludevano chiedendo modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1244/2017 del 14.12.2017, emessa dal Tribunale di Siena, limitatamente al punto n. 10, alle condizioni concordate di seguito riportate: Per_
“Revocare l'obbligo per il Sig. di corrispondere alla figlia , a Parte_1 titolo di assegno del mantenimento, la somma mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00) oltre il rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%, tramite bonifico bancario presso l'AN DE MA , con decorrenza dal Controparte_1
01.06.2025”.
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Montalcino (SI) il 24.9.1989 e che dal matrimonio erano nate le figlie a Siena il Per_2
9.3.1993 e a Montalcino il 7.5.1996, che il Tribunale di Siena con decreto in data Per_1
20.12.2013 aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni indicate dai coniugi e che il Tribunale di Siena, in accoglimento del ricorso congiunto, con sentenza n. 1244/2017 del 14.12.2017, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in particolare, evidenziava che - per quel che interessa in questa sede - in sentenza era previsto, al punto n. 10, che la figlia , maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, avrebbe continuato a vivere presso la MA con l'obbligo per il di corrispondere alla stessa a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento, fino a quando questa non fosse diventata autonoma economicamente, la somma mensile di € 500,00, oltre alle spese straordinarie (per tali intendendosi tutte quelle scolastiche, mediche, sportive e culturali) nella misura del 50%; evidenziava ancora che la figlia , ormai di ventotto anni, aveva concluso gli studi universitari Per_1
e prestava la propria attività lavorativa nella società di famiglia “Tenuta le Potazzine
Società Agricola di Giannetti Gigliola, e Gorelli Viola S.n.c.”, Persona_3 occupandosi DE produzione e DE vendita di vino Brunello e Rosso di Montalcino, N. 1366/2025 V.G. 3 / 4
con la qualifica di socia amministratrice e di rappresentante legale, partecipando alla ripartizione degli utili in misura del 25%, e pertanto, era divenuta economicamente autosufficiente;
chiedeva, quindi, di modificare le condizioni di divorzio, limitatamente al n. 10, revocando l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia , oltre al rimborso di metà delle spese straordinarie, Per_1 con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le parti raggiungevano un accordo e depositavano condizioni di modifica congiunte, per come indicate supra.
All'udienza del 21.10.2025, le parti precisavano le conclusioni congiuntamente, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e nel corso del procedimento, originariamente di Pt_1 CP_1 natura contenziosa, hanno raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
In questo senso, alla luce delle allegazioni delle parti e DE documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e per la conseguente modifica delle condizioni previgenti, in quanto le condizioni ulteriormente concordate appaiono legittime e non confliggenti con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
L'intervenuto accordo tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni del divorzio tra e Parte_1 siano modificate per come indicato nelle condizioni Controparte_1 concordate supra riportate;
spese compensate.
Così deciso in Siena, all'esito DE camera di consiglio del 24 novembre 2025 N. 1366/2025 V.G.
4 / 4
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi