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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUARO PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 RA DI ELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha così concluso:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto ad ottenere il rilascio in proprio favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, in ragione della sussistenza di ogni presupposto;
Con vittoria di spese e compensi”.
La parte resistente ha così concluso: pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Bangladesh di 40 anni, ha formulato, in data 08.11.2022, Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Gorizia ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 29.07.2023 e notificato il
13.102.20232, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28febbraio 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
pagina 2 di 5 Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudizio di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
pagina 3 di 5 2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
La disciplina sino ad ora esaminata è applicabile al caso di specie in forza dell'art. 7 D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, il quale al comma 2 stabilisce l'applicabilità della stessa a tutte le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del Decreto 20/2023 e, a comma 3, stabilisce espressamente che “resta ferma la facoltà del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge”.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 2014. Parte_1
Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio risulta che il signor sia Parte_1 stato, nel tempo, titolare dei seguenti rapporti di lavoro:
- dal 16.12.2021 al 20.01.2022 contratto a tempo determinato presso la ditta General
Outfitting di Monfalcone;
- dal 21.01.2022 al 21.04.2022 contratto a tempo determinato presso la ditta Tecnomar s.r.l. di Gradisca d'Isonzo;
- dal 09.05.2022 al 31.07.2023 contratto a tempo determinato presso la ditta Umana S.p.A. di
Venezia;
- dal 18.06.2024 al 31.08.2025 contratto a tempo determinato presso la ditta Atlanta s.r.l. di
La Spezia, contratto attualmente in essere.
Egli dispone di un alloggio, essendo ospitato da un proprio connazionale.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, pur essendosi avvalso dell'ausilio di un interprete nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, egli ha frequentato un corso di livello A2, conclusosi con il superamento dell'esame finale in data 24.04.2024. pagina 4 di 5 Nel Paese di origine si trovano ancora la madre, la moglie e i quattro figli, ai quali invia denaro con regolarità.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai undici anni) e dell'attività lavorativa che il ricorrente presta regolarmente e grazie alla quale ha dato prova di riuscire non solo a provvedere pienamente a sé stesso, ma anche a sostenere i familiari rimasti nel
Paese di origine: tali aspetti dimostrano l'impegno posto in essere nel processo di integrazione.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G.
4733/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di;
Parte_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Specializzata per l'Immigrazione, la Protezione Internazionale e la Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Ajello Presidente relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUARO PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 RA DI ELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte attrice ha così concluso:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto ad ottenere il rilascio in proprio favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, in ragione della sussistenza di ogni presupposto;
Con vittoria di spese e compensi”.
La parte resistente ha così concluso: pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Bangladesh di 40 anni, ha formulato, in data 08.11.2022, Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Gorizia ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 29.07.2023 e notificato il
13.102.20232, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1 proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28febbraio 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
pagina 2 di 5 Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudizio di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
pagina 3 di 5 2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,
La disciplina sino ad ora esaminata è applicabile al caso di specie in forza dell'art. 7 D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, il quale al comma 2 stabilisce l'applicabilità della stessa a tutte le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del Decreto 20/2023 e, a comma 3, stabilisce espressamente che “resta ferma la facoltà del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge”.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 2014. Parte_1
Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio risulta che il signor sia Parte_1 stato, nel tempo, titolare dei seguenti rapporti di lavoro:
- dal 16.12.2021 al 20.01.2022 contratto a tempo determinato presso la ditta General
Outfitting di Monfalcone;
- dal 21.01.2022 al 21.04.2022 contratto a tempo determinato presso la ditta Tecnomar s.r.l. di Gradisca d'Isonzo;
- dal 09.05.2022 al 31.07.2023 contratto a tempo determinato presso la ditta Umana S.p.A. di
Venezia;
- dal 18.06.2024 al 31.08.2025 contratto a tempo determinato presso la ditta Atlanta s.r.l. di
La Spezia, contratto attualmente in essere.
Egli dispone di un alloggio, essendo ospitato da un proprio connazionale.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, pur essendosi avvalso dell'ausilio di un interprete nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, egli ha frequentato un corso di livello A2, conclusosi con il superamento dell'esame finale in data 24.04.2024. pagina 4 di 5 Nel Paese di origine si trovano ancora la madre, la moglie e i quattro figli, ai quali invia denaro con regolarità.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai undici anni) e dell'attività lavorativa che il ricorrente presta regolarmente e grazie alla quale ha dato prova di riuscire non solo a provvedere pienamente a sé stesso, ma anche a sostenere i familiari rimasti nel
Paese di origine: tali aspetti dimostrano l'impegno posto in essere nel processo di integrazione.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G.
4733/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di;
Parte_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 5 di 5