TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46938/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13.12.2022, rimessa al Collegio in data 07.11.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti MOLINARI GIORGIO FRANCESCO e FERRARI GIULIA LEONIE, presso il cui studio, sito in Milano, Via della Chiusa n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Ricorrente-
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...]_2 C.F._2
l'11.04.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSABÒ PAOLA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Resistente-
, nata a Milano il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_1
CORTI MASSIMO, che la rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18.01.2023.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI (come congiuntamente precisate dalle parti e dal curatore speciale con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 6 novembre 2025) con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.: a. La figlia minorenne della coppia è affidata in via condivisa ai genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale della bambina. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina. b. sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre CP_1 nell'abitazione di GL (MI), Via Carlo Porta, Residenza Bosco, n. 121. c. Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sécon la figlia, secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 quando andrà a prendere a casa della madre, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a CP_1 scuola;
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di uguale durata tra i genitori e, ad anni alterni, trascorrerà il primo periodo che, indicativamente, va dalla CP_1 sospensione delle lezioni fino alle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) con un genitore, e dalle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore.
- le festività di carnevale e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
- i ponti e le altre festività seguiranno il criterio di prossimità e la bambina li trascorrerà con il genitore presso il quale era collocata nel giorno precedente, anche infrasettimanale, come di fatto è stato esercitato sino ad oggi, secondo gli usi già attuati dai genitori;
- durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia due settimane consecutive;
- solo in occasione delle vacanze Natale, Pasqua e Carnevale, il genitore che non trascorrerà con la prima settimana di vacanze potrà trascorrere con la figlia i due CP_1 giorni precedenti a detto periodo. d. I genitori, che, allo stato, hanno deciso di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso la Dott.ssa si impegnano a individuare, entro il giorno 1° dicembre 2025, un Pt_3 professionista presso cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. Ciascun genitore sin d'ora si rende disponibile a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza, ogni genitore potrà indicare due professionisti. I costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali. pagina 2 di 18 e. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie per la figlia, il padre si impegna a contribuire nella misura del 50%, queste saranno regolate come da linee guida sul punto dell'intestato Tribunale di Milano, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto. Dalle spese extra assegno dimidiate è da escludersi la retta scolastica dell'istituto SIS (Swiss International School) Milano - GL frequentato dalla minore, che la madre si impegna a sostenere integralmente (tasse d'iscrizione e retta scolastica mensile) fino al termine del ciclo scolastico delle scuole primarie. f. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo di mantenimento. g. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni di cui alle presenti conclusioni congiunte. j. Spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale. k. Disporre che i compensi liquidati al Curatore Speciale vengano posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, ferma la solidarietà.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Stezzano (BG) il 26.09.2015 (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Stezzano al n. 19, parte II, serie A, anno 2015). Dalla loro unione è nata , il [...]. CP_1
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità alla moglie e di disporre, in via provvisoria e urgente, l'affido esclusivo della figlia minore al padre, il collocamento della stessa presso l'abitazione paterna e la regolamentazione della frequentazione madre-figlia ovvero, in subordine, di disporre CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare per valutare il miglior regime di affido e collocamento della minore. Il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 1.000 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di contribuire nel mantenimento del marito mediante un assegno mensile non inferiore ad € 750. Con memoria difensiva depositata in data 23.02.2023 ha contestato tutto Pt_2 Parte_2 quanto asserito dal ricorrente aderendo soltanto alla domanda di separazione e ha chiesto di prescrivere ai genitori l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità, di disporre l'affido della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e il collocamento della stessa presso la madre con graduale ampliamento della regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante una somma mensile non inferiore ad € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 23.03.2023 i genitori si sono mostrati concordi sui seguenti punti:
- Conferma affido condiviso pagina 3 di 18 Contr
- I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso con un COGE del o da professionista indicato in accordo dai legali a cui delegare il compito di accompagnarli nella gestione della conflittualità che i genitori fin d'ora autorizzano a prendere contatti con gli adulti con cui la bambina ha rapporti - I costi del Coge sono al 50%
- continuerà ad abitare con la mamma Per_1
- ogni e migliore accordo tra i genitroi o diverse indicazioni del COGE a cui i genitori si Per_2 rimettono anche con riferimento alle prossime vacanze estive vedrà il papà Il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.30 dopo cena quando il padre la riaccompagnerà a casa;
A fine settimana alternati dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sia il sabato sia la domenica con introduzione del pernottamento dopo tre fine settimana così scanditi. Con decorrenza dal fine settimana 1 aprile 2023 Pers
- Nelle settimane in cui starà con la mamma il il papà il lunedì e il venerdì CP_1 recandosi a casa della madre alle ore 9.00
- I genitori acconsentono a che il depositi una relazione di aggiornamento al Tribunale Pt_4
- La madre si impegna a sostenere per intero o costi scolastici per la bambina fino alla conclusione della scuola dell'infanzia;
- AUI interamente alla madre
- Il padre verserà per il manteniamo 250,00 euro mese oltre Istat prima rivalutazione marzo 2024 da versarsi entro il 20 di ogni mese
- Spese extra al 50% come da Linee guida del Tribunale di Milano Il Presidente f.f. sull'accordo delle parti ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, respingendo la richiesta di mantenimento per sé avanzata dal marito (tenuto conto del fatto che da almeno due anni i coniugi, vivendo separati, hanno provveduto direttamente al loro mantenimento facendo venire meno il parametro del tenore di vita comune):
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Provvede in conformità agli accordi raggiunti dai genitori come sopra trascritti
3) Respinge allo stato la richiesta di mantenimento di parte ricorrente,
4) Assegna alle parti termine fio al 12 aprile 2023 per depositare il contratto sottoscritto con il
Pt_4
Quindi il Presidente f.f. ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 14.09.2023, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito di memoria integrativa e a parte resistente termine per la costituzione in giudizio. La resistente si è costituita in giudizio in data 16.05.2023.
Con decreto del 07.06.2023 il Giudice Istruttore, letto il ricorso urgente ex art. 709-ter c.p.c. con cui il padre, allegata la revoca materna al percorso ha chiesto la modifica dei provvedimenti Pt_4 provvisori, ritenuto necessario instaurare il contraddittorio con e nominare Parte_2 un curatore speciale in favore della minore a tutela e a rappresentanza in giudizio dei suoi interessi nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente, ha onerato il ricorrente di provvedere pagina 4 di 18 alla notifica del ricorso alla controparte, ha assegnato termine alla resistente per il deposito di memoria di replica e ha nominato l'Avv. Massimo Corti curatore speciale di . CP_1
La madre si è costituita nel sub procedimento R.G. n. 46938/2022-1 in data 23.05.2025 e ha chiesto disporsi CTU, prevedendo nelle more la sospensione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna, oltre alla condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In data 28.07.2023 il padre ha presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c. per la regolamentazione delle vacanze estive allegando inadempienze materne e il Giudice di turno per la Sezione feriale, dott.ssa Valentina Maderna, con decreto del 31.07.2023, ritenuto necessario integrare il contraddittorio sulla nuova istanza di , ha assegnato termine a parte ricorrente per notificare il ricorso alla Parte_1 resistente e termine a quest'ultima per depositare memoria difensiva, fissando l'udienza del 24.08.2023 dinnanzi al Giudice di turno per la Sezione feriale, dott.ssa Chiara Delmonte. A tale udienza i genitori hanno concordato quanto segue in ordine alla frequentazione genitori-figlia durante le vacanze estive:
- dal 28 agosto al 1 settembre 2023 la minore starà con il papà dalla mattina alle 10.00 alla
21.30. Il papà si impegna il martedì ed il giovedì a portare la bambina al mare
- dal 1 settembre ore 21.30 fino al 9 settembre ore 10.00 starà con la mamma quando il papà la recupererà a Iesolo Quindi il Giudice, sulla richiesta dei procuratori delle parti di provvedere come da accordi dei genitori, ha recepito i suddetti accordi, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 21.09.2023, celebratasi a seguito di differimento al fine di trattare congiuntamente il procedimento principale e il sub procedimento R.G. n. 46939/2022-1, il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, i quali hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi con sentenza non definitiva ex art. 709- bis c.p.c. sulla separazione, sulle contrapposte richieste di modifica dei provvedimenti provvisori limitatamente ai tempi di frequentazione e sulla rimessione della causa sul ruolo dell'Istruttore per procedere a CTU psicodiagnostica (riservando la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 all'esito del deposito di CTU), ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. Con sentenza non definitiva n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data ha provveduto come segue: osserva il Collegio fa proprie le ragioni di preoccupazioni manifestate dal curatore per cui Il sig. Pt_1 continua a scontrarsi con la posizione della mamma di , che si è opposta ai CP_1 pernottamenti presso il padre durante l'estate sull'assunto delle problematiche fisiologiche che la minore manifesta quando trascorre la notte dal padre. A quanto riferito dai legali delle parti, la minore è stata presa in carico da una psicologa infantile, al fine di comprendere portata e motivazioni del disagio manifestato, che, peraltro, il padre nega si concretizzi nel modo così complesso che la signora riferisce. Appare evidente che vi siano importanti problematiche relazionali se, Parte_2
pagina 5 di 18 come afferma la mamma, (che ora ha cinque anni) quando dorme dal padre si rifiuta di CP_1 andare in bagno se non solo per fare un po' di pipì nel bidè (atteso il rifiuto di usare il wc (…) La posizione intransigente assunta dalla signora , evidentemente convinta che la figlia Parte_2 manifesti i disagi sopra descritti, in ragione di inadeguatezze paterne e la contraria posizione del sig.
, il quale ritiene che sia la madre l'origine delle resistenze e delle situazioni di forte disagio Pt_1 manifestate da , rende necessario un approfondimento clinico, anche al fine di indicare CP_1 alle parti, i giusti sostegni da seguire per sé stessi e per la figlia, in questa delicata fase della vita della bambina. E' dunque necessario disporre la CTU psicodiagnostica richiesta da tutte le parti sul nucleo famigliare e nominare la dott.ssa per dare risposta al seguente quesito CP_3
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e la minore nelle forme ritenute più opportune,, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per la minore o con le quali abbia abitudini di vita (i nonni materni e paterni e le insegnanti di scuola) , acquista documentazione medica dal peditra di riferimento/specialisti a cui i genitori si sono rivolti relativamente a problematiche di carettere fisico e sentite la psicologa e la pedagosita che già hanno incontrato , esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale CP_1 all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino Co sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' , di concerto con il curatore speciale, con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali ivi compresa un diversa modulazione dei tempi di permanenza con i genitori:
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità
3) quali siano le condizioni fisiche e psichiche di , formulando una diagnosi CP_1 funzionale, tenuto conto della sua, età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto legati anche alle allegate difficoltà della bambina rispetto al sereno accesso ai genitori o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice.
4) quali siano le caratteristiche del legame tra la bambina e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare la bambina uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
pagina 6 di 18 6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore e se vi siano controindicazioni di carattere medico e/ piscologico al pernottamento della bambina presso l'abitazione paterna
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore della bambina e del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi della minore, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili. In attesa dello svolgimento della CTU è necessario mantenere la regolamentazione delle frequntazioni con i genitori come da provvedimenti provvisori (compreso il pernottamento nei fine settimana paterni ed escluso il pernottamento infrasettimanale), ferma la possibilità che il CTU suggerisca variazioni nell'interesse della bambina e che il curatore speciale, in caso di perdurante disaccordo dei genitori, solleciti un intervento in modifica da parte del Tribunale a tutela del benessere di CP_1
Da atto che le parti hanno riservato la eventuale richiesta di concessione dei termini istruttori all'esito del deposito della CTU. Da atto, infine, che il padre ha rinunciato alla richiesta ex art 709 ter c.p.c. del 9 giugno 2023 mentre la madre non ha rinunciato alla istanza ex art 96 c.p.c. avanzata in via riconvenzionale che verrà valutata contestualmente alla definizione del sub procedimento sub 46398-1/22 ex art 709 u.c. c.p.c
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte;
2. Conferma allo stato i provvedimenti provvisori con riferimento alla scansione dei tempi di frequentazione con i genitori;
3. Da atto che il padre ha rinunciato alla istanza ex art 709 ter c.p.c.;
4. Dispone procedersi a CTU per rispondere al quesito indicato in parte motiva nominando CTU la dott.ssa ; CP_3
5. Fissa l'udienza per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento del CTU e la sostituisce con il deposito di sintetiche note scritte con eventuali osservazioni al quesito e nomina dei CTP da depositarsi entro il 7 novembre 2023
6. Assegna al CTU termine per depositare dichiarazione di accettazione dell'incarico e il giuramento in forma telematica con indicazione della data di inizio operazioni da depositarsi entro il 7 novembre 2023;
7. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al CTU del presente provvedimento In data 16.11.2023 il Giudice ha così provveduto: pagina 7 di 18 Dato atto
• i genitori hanno depositato note di udienza in cui hanno nominato i propri CTP;
• che il Ctu dott.ssa – a cui l'ordinanza di nomina è stata comunicata il 18 ottobre CP_3
2023- non ha depositato il giuramento entro il termine del 7 novembre 2023 . Contattata per le vie brevi l'8 novembre 2023 e il 13 novembre 2023 dalla Cancelleria ha dichiarato di non accettare l'incarico impegnandosi al deposito di dichiarazione di rinuncia all'incarico: detta dichiarazione ad oggi non è pervenuta;
• che le necessità di tutela della minore e di dare corso alla CTU impongono la revoca della dott.ssa con contestuale nomina a CTU della dott.ssa CP_3 Persona_4
P.T.M. 1) Revoca la nomina della dott.ssa ; CP_3
2) Nomina Ctu la dott.ssa iscritta all'albo CTU del Tribunale di Milano;
Persona_5
3) Fissa l'udienza per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento del CTU e la sostituisce con il deposito di sintetiche note scritte con eventuali osservazioni al quesito e nomina dei CTP da depositarsi entro l'11 dicembre 2023
4) Assegna al CTU termine per depositare dichiarazione di accettazione dell'incarico e il giuramento in forma telematica con indicazione della data di inizio operazioni da depositarsi entro l'11 dicembre 2023; 7. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti alla dott.ssa ed alla dott.ssa CP_3 del presente provvedimento Per_5
All'udienza del 13.12.2023, celebratasi ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice, dato atto dell'accettazione dell'incarico da parte della dott.ssa e del giuramento prestato dal CTU nominato, lette Persona_5 le note autorizzate con cui le parti hanno nominato propri CTP, ha assegnato alle parti termine per il deposito della documentazione ritenuta necessaria, ha disposto che il consulente rispondesse ai quesiti assegnati a mezzo di relazione scritta da depositare entro il termine ultimo del 06.05.2024 e ha fissato l'udienza del 15.05.2024 per la discussione e l'esame della CTU.
In data 21.12.2023, a seguito di ricorso ex art. 709-ter c.p.c. con cui il padre ha nuovamente chiesto l'intervento del Tribunale per la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia durante le festività natalizie allegando l'impossibilità per i genitori di raggiungere un accordo, il Giudice ha così provveduto: letto il ricorso che precede rilevato che l'ennesimo ricorso ex art 709 ter c.p.c. in un contesto in cui i genitori (ad oggi) esercitano in modo condiviso la responsabilità genitoriale e godono di presidi e sostegni (curatore speciale CTU e CTP) porta a fare seriamente dubitare dell'idoneità delle parti a tutelare e preservare gli interessi di coinvolta in un conflitto genitoriale irrisolto;
CP_1 considerato che sul ricorso paterno deve essere istaurato il contraddittorio non sussistendo ragioni per provvedere inaudita altera parte ritenuto che le tempistiche del deposito inibiscono ogni pronuncia sull'imminente festività natalizia rinnovato nuovamente l'invito ad individuare soluzioni condivise nell'interesse della bambina posto che nel panorama di soluzioni organizzative prospettate -obbiettivamente fungibili tra loro- solo pagina 8 di 18 l'accordo dei genitori potrebbe utilmente preservare – che nonostante i suoi cinque CP_1 anni ha già manifestato importanti segni di disagio- da tensioni e fatiche emotive ulteriori;
PTM Onera parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte ed al curatore speciale entro il 22 dicembre 2023; Assegna a parte resistente termine sino al 27 dicembre ore 13.00 per il deposito di breve memoria ed al curatore speciale termine fino al 28 dicembre2023 ore 13.00 per il deposito di memoria Riserva all'esito della costituzione della madre e del curatore ogni provvedimento. In data 12.01.2024 il Giudice, a definizione del procedimento R.G. n. 46938/2022-2, ha provveduto come segue: rilevato
• che in data 8 gennaio 2024 l'avv Giorgio Francesco Molinari, procuratore speciale della parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio per avere raggiunto un accordo con la controparte;
• che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza non sono stati notificati a controparte che, conseguentemente, non si è costituita in giudizio ritenuto
• che, ricorrendo le condizioni di cui all'art.. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento per rinuncia della parte ricorrente.
• che nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite che rimarranno a carico della parte che le ha anticipate
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del procedimento e ne ordina la cancellazione dal ruolo nulla sulle spese
In data 19.04.2024 il Giudice, letta l'istanza del CTU di proroga de termini per il deposito della relazione, in accordo con i genitori e i CTP, lette le note adesive e le osservazioni formulate dal curatore speciale della minore, ritenuto che la richiesta di proroga potesse essere accolta viste le apprezzabili e condivisibili ragioni evidenziate, ha concesso al CTU la proroga richiesta e provveduto a una nuova assegnazione dei termini già concessi, differendo l'udienza già fissata per l'esame della relazione all'11.09.2024. In data 22.07.2024 il Giudice ha provveduto come segue: Il curatore speciale con istanza del 5 luglio 2024, dato atto della informale comunicazione della CTU dott.ssa di non poter proseguire l'incarico, ha chiesto al Tribunale di disporre nell'interesse Per_5 della minore la seguente scansione delle tempistiche di frequentazione della minore con il papà elaborate nel contraddittorio tecnico di CTU e CTP
– ogni martedì̀ con pernottamento e accompagnamento della minore all'asilo o presso la casa materna la mattina del mercoledì̀ ,
- Fine settimana alternati con permanenza presso il padre dal sabato mattina, ore 10:00 al lunedì̀ mattina con rientro della minore alle 9:30 all'asilo o presso la casa materna,
pagina 9 di 18 - giovedì̀ pomeriggio dalle 16:00 alle 20:30 con cena presso il padre e rientro alla casa materna, nelle settimane in cui non vi sia il w.e. paterno
- video chiamate quotidiane verso uno o l'altro genitore alle 19:30.
- Rispetto ai tempi feriali, - per il mese di luglio settimane alternate di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore, mese di agosto così̀ suddiviso in modo che la bambina non abbia tempi troppo lunghi con mancanza di frequentazione di uno o l'altro genitore. Nello specifico dall'1 al 5 agosto mamma/ dal 6 al 16 padre/ dal 17 al 27 mamma/dal 28 al 31 papà.
- Periodi natalizi e pasquali divisi equamente così̀ come ogni altro ponte o festività̀ religiosa o scolastica (carnevale, 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno -). Tali modalità̀ di frequentazione sono state determinate “durante tutto l'iter di CTU, monitorando costantemente le eventuali reazioni della minore alle modificazioni gradualmente introdotte. Non è stato rilevato nella bambina alcun elemento di pregiudizio rispetto alla frequentazione paterna eventualmente la tipica sofferenza rispetto al conflitto di lealtà.” Le parti, nel termine assegnato, hanno manifestato adesione sostanziale adesione alla proposta del curatore speciale -le istanze minimamente divergenti avanzate dalla madre quanto all'infrasettimanale1 , in caso di persistente disaccordo verranno rivalutate all'esito del deposito della CTU- che, pertanto, vengono recepite in provvedimento. Le parti hanno inoltre dato atto che la minore ha iniziato il percorso di presa in carico individuale con la dott.ssa CP_5
Con nota del 16 luglio 2024 il CTU dott.ssa per il tramite del curatore speciale, ha Per_5 depositato istanza con la quale, a rettifica della rappresentata intenzione di rinunciare all'incarico, ha formulato istanza di proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione alle parti al 30 ottobre 2024. L'interesse della minore e ragioni di economia processuale impongo di accogliere la richiesta di proroga formulata dal CTU con contestuale differimento dell'udienza come dettagliato in dispositivi P.T.M A parziale modifica del provvedimenti provvisori così provvede: salvo ogni e migliore accordo tra i genitori la minore vedrà il papà
- ogni martedì̀ con pernottamento e accompagnamento della minore all'asilo o presso la casa materna la mattina del mercoledì̀
- Fine settimana alternati con permanenza presso il padre dal sabato mattina, ore 10:00 al lunedì̀ mattina con rientro della minore alle 9:30 all'asilo o presso la casa materna, -
- Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:30 con cena presso il padre e rientro alla casa materna, nelle settimane in cui non vi sia il w.e. paterno
- Video chiamate quotidiane verso uno o l'altro genitore alle 19:30.
- Rispetto ai tempi feriali, - per il mese di luglio settimane alternate di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore, mese di agosto cosı̀suddiviso in modo che la bambina non abbia 1 In relazione alla calendarizzazione settimanale, la madre chiede che la mezz'ora che il padre desidera trascorre con la figlia il venerdì mattina tra le 9:00 e le 9:30, venga sostituita da una permanenza maggiore di con il papà il CP_1 giovedì sera, prevedendo l'accompagnamento a casa della piccola alle 21:30, anziché alle 20:30; ciò, al fine di consentire una gestione più elastica e meno vincolata da orari, nel caso in cui vengano previste gite fuori porta nel fine settimana di competenza materna. pagina 10 di 18 tempi troppo lunghi con mancanza di frequentazione di uno o l'altro genitore. Nello specifico dall'1 al 5 agosto mamma/ dal 6 al 16 padre/ dal 17 al 27 mamma/dal 28 al 31 papà.
- Periodi natalizi e pasquali divisi equamente cosı̀ come ogni altro ponte o festività religiosa o scolastica (carnevale, 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno -). Concede al CTU la proroga richiesta e per l'effetto
• ASSEGNA al CTU termine sino al 30 ottobre 2024 per la consegna ai CTP della bozza dell'elaborato peritale;
• ASSEGNA ai CTP termine sino al 18 novembre 2024 per la consegna ai CTU delle proprie osservazioni;
• ASSEGNA al CTU termine sino al 2 dicembre 2024 per la consegna dell'elaborato definitivo che tenga conto delle osservazioni dei CTP;
Differisce il procedimento all'udienza del 17 dicembre 2024 ore 10.50 per esaminare nel contraddittorio delle parti la CTU All'udienza del 17.12.2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé e alla domanda di addebito (rinuncia accettata dalla resistente). Genitori e curatore, aderendo alle indicazioni della CTU, hanno concordato sulla modifica dei provvedimenti provvisori nei termini che seguono: 1) Salvo ogni e migliore accordo tra i genitori l a minore starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola di ogni settimana fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola nonchè a fine settimana alternati dal sabato dalle 10 del mattino con riaccompagnamento a scuola del lunedì mattina;
Durante le Vacanze di Natale ad anni alterni tra i genitori dalla sospensione delle lezioni fino alle ore 17 del 30 dicembre e dalle 17 del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni. Natale 2024 il primo periodo con la mamma
2) Festività di carnevale e pasquali ad anni alterni tra i genitori: 2025 vacanze di carnevale con la mamma e vacanze Pasquali con il padre;
3) Le altre festività secondo il criterio di prossimità
4) Le vacanze estive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per 4 settimane di cui due consecutive con ciascun genitore;
5) I genitori si impegnano a fare intraprendere a un percorso di supporto CP_1 psicologico individuale con la dott.ssa con costi al 50%; CP_5
6) I genitori si impegnano a proseguire il percorso con la dott.ssa con costi al 50% a cui Pt_3 attribuiscono il compito di supportarli nelle genitorialità condivisa anche alla luce del nuovo calendario elaborato in accordo e nel superare le difficoltà nella loro relazione e nella relazione con la bambina. I genitori conferiscono delega alla dott.ssa ed alla dott.ssa Pt_3 di lavorare in rete e di confrontarsi al fine della miglior gestione possibile loro e della CP_5 bambina nell'attuazione del progetto oggi condiviso
7) I genitori concordano di richiedere alla dott.ssa nell'incontro di domani come Pt_3 comunicare a gli accordi raggiunti;
CP_1
8) I genitori si impegno a trasmettere alla professioniste se e nei limiti in cui da loro richiesto la Relazione di CTU e/o le relazioni CTP ed a richiedere alle professioniste incaricate di depositare una relazione di aggiornamneto al Tribunale sull'evoluzione della situazione;
pagina 11 di 18 9) Conferma del contributo perequativo paterno in 250,00 euro al mese oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee guida;
Quindi il Giudice, preso atto della rinuncia da parte dei procuratori delle parti alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e della richiesta di rinvio del procedimento per valutare l'evoluzione della situazione, ha provveduto come segue:
1) Modifica i provvedimenti temporanei come da accordi sopra trascritti coerenti con le indicazioni della CTU recepite dai genitori
2) Prende atto delle rinunce alle domande da parte del marito e della loro accettazione da parte della moglie
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art 183 , VI c.p.
4) Assegna alle parti termine fino al 30 giugno 2025 per depositare le relazioni di aggiornamento a firma delle dott.sse e Pt_3 CP_5
5) Fissa nuova udienza avanti a sé per l'esame delle relazioni e valutare l'evoluzione della situzione al 16 luglio 2025 ore 9.30 All'udienza del 16.07.2025 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, ha così provveduto: Pur a fronte della totale sovrapponibilità delle domande avanzate è emersa oggi in udienza una non comprensibile conflittualità (non si comprende neppure con riferimento a quali aspetti rilevanti ai fini del giudizio i genitori non siano in accordo – tali non sono la cameretta o il fatto che la bambina stia in estate a Milano al caldo- ) che impedisce di dedicare altro tempo al tentativo di conciliazione non essendo chiaro su quali aspetti dopo tre anni di giudizio, una CTU, una coordinazione genitoriale attiva e l'intervento del curatore speciale possa intervenire il Tribunale, così provvede:
1. Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 30 settembre 2025 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad CP_6 CP_7
2. Rinvia il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, sostituita l'udienza ex art 127
[...] ter c.p.c., assegna alle parti termine fino al 30 ottobre 2025 per il deposito di note di udienza 3. Invita le pari in caso di precisazione congiunta delle conclusioni a formalizzare l'eventuale rinuncia ai termini ex art 190 In data 31.10.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di aver raggiunto accordi per il componimento della controversia, rilevata altresì l'inammissibilità delle richieste ex art. 473-bis.49 e .51 c.p.c. dalle stesse avanzate, ha assegnato alle parti termine per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti le conclusioni congiunte precisate, invitandole a formalizzare la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. In data 07.11.2025, il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza con cui parti e curatore speciale hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26novembre 2025.
pagina 12 di 18 *** Sulle domande delle parti. In data 4 novembre 2025 –quando il procedimento era stato rinviato per meglio precisare le conclusioni congiunte raggiunte dai genitori e dal curatore- la madre ha chiesto al Tribunale di dirimere il contrasto dei genitori in relazione al vaccino antiinfluenzale della bambina;
in data 6 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c. – senza alcun accenno alla ragione di contrasto evidenziata dalla madre-; la madre in data 10 novembre 2025, quando la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione, ha reiterato la richiesta avanzata in data 4 novembre 2025. Detta domanda deve ritenersi processualmente rinunciata posto che, in data immediatamente successiva alla sua presentazione in giudizio, i procuratori delle parti ed il curatore speciale hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione dell'intero giudizio rinunciando a tutte le -numerose- domande avanzate (domande di addebito, richieste di affido esclusivo, domande economiche..), ai termini art 190 c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza. Ritenere che la domanda proposta in data 4 novembre 2025 non sia processualmente rinunciata, oltre che negare il diritto al contraddittorio delle controparti sarebbe in intrinseca contraddizione con la congiunta volontà manifestata da tutte le parti nelle note di udienza depositate il 6 novembre 2025 di definire il giudizio alle condizioni – faticosamente- concordate.
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi. Quanto alla domanda di separazione personale, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza non definitiva n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, a parere del Collegio, deve essere confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, attesa la convergente richiesta delle parti e del curatore speciale, non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per la stessa e atteso l'impegno delle parti a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità già avviato e ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale e di logopedia in favore della minore. Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
pagina 13 di 18 Risulta in ogni caso opportuno, stante l'ancora accesa conflittualità interna alla coppia genitoriale (che ha imposto, nel corso del procedimento, oltre alla nomina del curatore speciale in favore della minore e alla CTU psicodiagnostica disposta sul nucleo, un massiccio e ripetuto intervento del Tribunale nella definizione di molteplici aspetti della quotidianità di , mostrandosi i genitori spesso CP_1 incapaci di addivenire a una soluzione condivisa anche rispetto a questioni di minor rilevanza), che i genitori proseguano il percorso di supporto alla genitorialità già avviato con la dottoressa al Pt_3 fine di essere accompagnati e sostenuti nella ricostruzione di un dialogo funzionale al riconoscimento e alla tutela del preminente interesse della minore. Detto percorso, infatti, rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per consentire ai genitori di rivestire compiutamente il loro ruolo genitoriale anche rispetto alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con l'altro genitore, evitando così che disaccordi e difficoltà comunicative si traducano nella incapacità di rappresentare una linea comune e di farsi interpreti delle esigenze di della minore, la tutela della quale impone che i genitori sappiano agire con tempestività nel suo esclusivo interesse. A tal proposito, deve darsi atto dell'impegno manifestato da entrambi i genitori a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità già avviato con la Dott.ssa alla quale ben potranno portare anche la Pt_3 questione delle vaccinazioni previo confronto con il medico curante e ad individuare, entro il primo dicembre 2025, un professionista con cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. Come da accordi delle parti, ciascun genitore si è reso disponibile a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza (ogni genitore potrà indicare due professionisti); i costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali. Con riferimento al collocamento di , tenuto conto che entrambi i genitori concordano sul CP_1 collocamento prevalente presso e con la mamma, il Collegio ritiene che il collocamento prevalente della minore presso e con la mamma rappresenti l'assetto maggiormente tutelante per la stessa, potendo, dunque, disporsi in conformità all'accordo delle parti. Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni condivise delle parti, rappresentando l'assetto che più le garantisce, tenuto conto del suo preminente interesse e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, un accesso sereno ed effettivo ad entrambe le figure genitoriali. Il padre, dunque, vedrà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse di : CP_1
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 (quando andrà a prendere
[...]
a casa della madre) sino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola); CP_1
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. La regolamentazione delle festività e degli altri periodi di sospensione scolastica seguirà il criterio dell'alternanza, secondo il calendario condiviso dalle parti e meglio dettagliato in dispositivo. Sul contributo al mantenimento della figlia minore.
pagina 14 di 18 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite. Le spese di lite sono compensate come da accordi delle parti I genitori devono inoltre essere condannati, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese in favore del curatore speciale della minore, liquidate nella somma di € 6.500,00 oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, come da congrua richiesta della difesa.
Dà atto che la CTU non ha depositato istanza di liquidazione nei termini stabiliti ex art 71 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 46938/2022, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Conferma l'affido di , nata a Milano il [...], ad [...] i genitori, i quali CP_1 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale della bambina. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità̀ genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina.
2) Conferma il collocamento prevalente della figlia minore, , anche ai fini della CP_1 residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di GL (MI), Via Carlo Porta, Residenza Bosco, n. 121;
3) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse di , secondo il CP_1 seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 (quando andrà a prendere
[...]
a casa della madre) sino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola); CP_1
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di uguale durata tra i genitori e, ad anni alterni, trascorrerà il primo periodo che, indicativamente, va dalla CP_1 sospensione delle lezioni fino alle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) con un genitore e pagina 15 di 18 dalle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore.
- Le festività di carnevale e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
- I ponti e le altre festività seguiranno il criterio di prossimità e la bambina li trascorrerà con il genitore presso il quale era collocata nel giorno precedente, anche infrasettimanale, come di fatto è stato esercitato sino ad oggi, secondo gli usi già attuati dai genitori;
- Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive;
- Solo in occasione delle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, il genitore che non trascorrerà con la prima settimana di vacanze potrà trascorrere con la figlia i CP_1 due giorni precedenti a detto periodo. 4) Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte, ad eccezione delle spese sostenute per l'Istituto SIS (Swiss International School) Milano - GL frequentato dalla minore (tasse d'iscrizione e retta scolastica mensile), che la madre si è impegnata a sostenere integralmente fino al termine del ciclo scolastico delle scuole primarie:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo pagina 16 di 18 cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 5) Dà atto della disponibilità di entrambi i genitori di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità con la Dott.ssa e del loro impegno a individuare, entro il giorno 1° dicembre Pt_3
2025, un professionista presso cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. I genitori si sono resi altresì disponibili a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza, con possibilità per ogni genitore di indicare due professionisti. I costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 17 di 18 7) Condanna entrambe le parti al pagamento delle spese in favore del curatore, che liquida nella somma di euro 6.500,00 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13.12.2022, rimessa al Collegio in data 07.11.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti MOLINARI GIORGIO FRANCESCO e FERRARI GIULIA LEONIE, presso il cui studio, sito in Milano, Via della Chiusa n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Ricorrente-
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...]_2 C.F._2
l'11.04.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSABÒ PAOLA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Resistente-
, nata a Milano il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_1
CORTI MASSIMO, che la rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 18.01.2023.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI (come congiuntamente precisate dalle parti e dal curatore speciale con le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 6 novembre 2025) con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c.: a. La figlia minorenne della coppia è affidata in via condivisa ai genitori. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale della bambina. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina. b. sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre CP_1 nell'abitazione di GL (MI), Via Carlo Porta, Residenza Bosco, n. 121. c. Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sécon la figlia, secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 quando andrà a prendere a casa della madre, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a CP_1 scuola;
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
- le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di uguale durata tra i genitori e, ad anni alterni, trascorrerà il primo periodo che, indicativamente, va dalla CP_1 sospensione delle lezioni fino alle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) con un genitore, e dalle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore.
- le festività di carnevale e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
- i ponti e le altre festività seguiranno il criterio di prossimità e la bambina li trascorrerà con il genitore presso il quale era collocata nel giorno precedente, anche infrasettimanale, come di fatto è stato esercitato sino ad oggi, secondo gli usi già attuati dai genitori;
- durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia due settimane consecutive;
- solo in occasione delle vacanze Natale, Pasqua e Carnevale, il genitore che non trascorrerà con la prima settimana di vacanze potrà trascorrere con la figlia i due CP_1 giorni precedenti a detto periodo. d. I genitori, che, allo stato, hanno deciso di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso la Dott.ssa si impegnano a individuare, entro il giorno 1° dicembre 2025, un Pt_3 professionista presso cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. Ciascun genitore sin d'ora si rende disponibile a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza, ogni genitore potrà indicare due professionisti. I costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali. pagina 2 di 18 e. Il padre contribuirà al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
quanto alle spese straordinarie per la figlia, il padre si impegna a contribuire nella misura del 50%, queste saranno regolate come da linee guida sul punto dell'intestato Tribunale di Milano, che si intendono integralmente richiamate all'interno del presente atto. Dalle spese extra assegno dimidiate è da escludersi la retta scolastica dell'istituto SIS (Swiss International School) Milano - GL frequentato dalla minore, che la madre si impegna a sostenere integralmente (tasse d'iscrizione e retta scolastica mensile) fino al termine del ciclo scolastico delle scuole primarie. f. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo di mantenimento. g. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni di cui alle presenti conclusioni congiunte. j. Spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale. k. Disporre che i compensi liquidati al Curatore Speciale vengano posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, ferma la solidarietà.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Stezzano (BG) il 26.09.2015 (atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Stezzano al n. 19, parte II, serie A, anno 2015). Dalla loro unione è nata , il [...]. CP_1
Con ricorso depositato in data 12.12.2022 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità alla moglie e di disporre, in via provvisoria e urgente, l'affido esclusivo della figlia minore al padre, il collocamento della stessa presso l'abitazione paterna e la regolamentazione della frequentazione madre-figlia ovvero, in subordine, di disporre CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare per valutare il miglior regime di affido e collocamento della minore. Il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 1.000 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di contribuire nel mantenimento del marito mediante un assegno mensile non inferiore ad € 750. Con memoria difensiva depositata in data 23.02.2023 ha contestato tutto Pt_2 Parte_2 quanto asserito dal ricorrente aderendo soltanto alla domanda di separazione e ha chiesto di prescrivere ai genitori l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità, di disporre l'affido della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e il collocamento della stessa presso la madre con graduale ampliamento della regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia mediante una somma mensile non inferiore ad € 500 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 23.03.2023 i genitori si sono mostrati concordi sui seguenti punti:
- Conferma affido condiviso pagina 3 di 18 Contr
- I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso con un COGE del o da professionista indicato in accordo dai legali a cui delegare il compito di accompagnarli nella gestione della conflittualità che i genitori fin d'ora autorizzano a prendere contatti con gli adulti con cui la bambina ha rapporti - I costi del Coge sono al 50%
- continuerà ad abitare con la mamma Per_1
- ogni e migliore accordo tra i genitroi o diverse indicazioni del COGE a cui i genitori si Per_2 rimettono anche con riferimento alle prossime vacanze estive vedrà il papà Il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 20.30 dopo cena quando il padre la riaccompagnerà a casa;
A fine settimana alternati dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sia il sabato sia la domenica con introduzione del pernottamento dopo tre fine settimana così scanditi. Con decorrenza dal fine settimana 1 aprile 2023 Pers
- Nelle settimane in cui starà con la mamma il il papà il lunedì e il venerdì CP_1 recandosi a casa della madre alle ore 9.00
- I genitori acconsentono a che il depositi una relazione di aggiornamento al Tribunale Pt_4
- La madre si impegna a sostenere per intero o costi scolastici per la bambina fino alla conclusione della scuola dell'infanzia;
- AUI interamente alla madre
- Il padre verserà per il manteniamo 250,00 euro mese oltre Istat prima rivalutazione marzo 2024 da versarsi entro il 20 di ogni mese
- Spese extra al 50% come da Linee guida del Tribunale di Milano Il Presidente f.f. sull'accordo delle parti ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, respingendo la richiesta di mantenimento per sé avanzata dal marito (tenuto conto del fatto che da almeno due anni i coniugi, vivendo separati, hanno provveduto direttamente al loro mantenimento facendo venire meno il parametro del tenore di vita comune):
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Provvede in conformità agli accordi raggiunti dai genitori come sopra trascritti
3) Respinge allo stato la richiesta di mantenimento di parte ricorrente,
4) Assegna alle parti termine fio al 12 aprile 2023 per depositare il contratto sottoscritto con il
Pt_4
Quindi il Presidente f.f. ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 14.09.2023, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito di memoria integrativa e a parte resistente termine per la costituzione in giudizio. La resistente si è costituita in giudizio in data 16.05.2023.
Con decreto del 07.06.2023 il Giudice Istruttore, letto il ricorso urgente ex art. 709-ter c.p.c. con cui il padre, allegata la revoca materna al percorso ha chiesto la modifica dei provvedimenti Pt_4 provvisori, ritenuto necessario instaurare il contraddittorio con e nominare Parte_2 un curatore speciale in favore della minore a tutela e a rappresentanza in giudizio dei suoi interessi nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente, ha onerato il ricorrente di provvedere pagina 4 di 18 alla notifica del ricorso alla controparte, ha assegnato termine alla resistente per il deposito di memoria di replica e ha nominato l'Avv. Massimo Corti curatore speciale di . CP_1
La madre si è costituita nel sub procedimento R.G. n. 46938/2022-1 in data 23.05.2025 e ha chiesto disporsi CTU, prevedendo nelle more la sospensione dei pernottamenti presso l'abitazione paterna, oltre alla condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
In data 28.07.2023 il padre ha presentato ricorso ex art. 709-ter c.p.c. per la regolamentazione delle vacanze estive allegando inadempienze materne e il Giudice di turno per la Sezione feriale, dott.ssa Valentina Maderna, con decreto del 31.07.2023, ritenuto necessario integrare il contraddittorio sulla nuova istanza di , ha assegnato termine a parte ricorrente per notificare il ricorso alla Parte_1 resistente e termine a quest'ultima per depositare memoria difensiva, fissando l'udienza del 24.08.2023 dinnanzi al Giudice di turno per la Sezione feriale, dott.ssa Chiara Delmonte. A tale udienza i genitori hanno concordato quanto segue in ordine alla frequentazione genitori-figlia durante le vacanze estive:
- dal 28 agosto al 1 settembre 2023 la minore starà con il papà dalla mattina alle 10.00 alla
21.30. Il papà si impegna il martedì ed il giovedì a portare la bambina al mare
- dal 1 settembre ore 21.30 fino al 9 settembre ore 10.00 starà con la mamma quando il papà la recupererà a Iesolo Quindi il Giudice, sulla richiesta dei procuratori delle parti di provvedere come da accordi dei genitori, ha recepito i suddetti accordi, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 21.09.2023, celebratasi a seguito di differimento al fine di trattare congiuntamente il procedimento principale e il sub procedimento R.G. n. 46939/2022-1, il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, i quali hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi con sentenza non definitiva ex art. 709- bis c.p.c. sulla separazione, sulle contrapposte richieste di modifica dei provvedimenti provvisori limitatamente ai tempi di frequentazione e sulla rimessione della causa sul ruolo dell'Istruttore per procedere a CTU psicodiagnostica (riservando la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 all'esito del deposito di CTU), ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. Con sentenza non definitiva n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data ha provveduto come segue: osserva il Collegio fa proprie le ragioni di preoccupazioni manifestate dal curatore per cui Il sig. Pt_1 continua a scontrarsi con la posizione della mamma di , che si è opposta ai CP_1 pernottamenti presso il padre durante l'estate sull'assunto delle problematiche fisiologiche che la minore manifesta quando trascorre la notte dal padre. A quanto riferito dai legali delle parti, la minore è stata presa in carico da una psicologa infantile, al fine di comprendere portata e motivazioni del disagio manifestato, che, peraltro, il padre nega si concretizzi nel modo così complesso che la signora riferisce. Appare evidente che vi siano importanti problematiche relazionali se, Parte_2
pagina 5 di 18 come afferma la mamma, (che ora ha cinque anni) quando dorme dal padre si rifiuta di CP_1 andare in bagno se non solo per fare un po' di pipì nel bidè (atteso il rifiuto di usare il wc (…) La posizione intransigente assunta dalla signora , evidentemente convinta che la figlia Parte_2 manifesti i disagi sopra descritti, in ragione di inadeguatezze paterne e la contraria posizione del sig.
, il quale ritiene che sia la madre l'origine delle resistenze e delle situazioni di forte disagio Pt_1 manifestate da , rende necessario un approfondimento clinico, anche al fine di indicare CP_1 alle parti, i giusti sostegni da seguire per sé stessi e per la figlia, in questa delicata fase della vita della bambina. E' dunque necessario disporre la CTU psicodiagnostica richiesta da tutte le parti sul nucleo famigliare e nominare la dott.ssa per dare risposta al seguente quesito CP_3
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e la minore nelle forme ritenute più opportune,, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per la minore o con le quali abbia abitudini di vita (i nonni materni e paterni e le insegnanti di scuola) , acquista documentazione medica dal peditra di riferimento/specialisti a cui i genitori si sono rivolti relativamente a problematiche di carettere fisico e sentite la psicologa e la pedagosita che già hanno incontrato , esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale CP_1 all'assolvimento del quesito eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino Co sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all' , di concerto con il curatore speciale, con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali ivi compresa un diversa modulazione dei tempi di permanenza con i genitori:
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità
3) quali siano le condizioni fisiche e psichiche di , formulando una diagnosi CP_1 funzionale, tenuto conto della sua, età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto legati anche alle allegate difficoltà della bambina rispetto al sereno accesso ai genitori o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice.
4) quali siano le caratteristiche del legame tra la bambina e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare la bambina uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
pagina 6 di 18 6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore e se vi siano controindicazioni di carattere medico e/ piscologico al pernottamento della bambina presso l'abitazione paterna
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore della bambina e del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi della minore, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili. In attesa dello svolgimento della CTU è necessario mantenere la regolamentazione delle frequntazioni con i genitori come da provvedimenti provvisori (compreso il pernottamento nei fine settimana paterni ed escluso il pernottamento infrasettimanale), ferma la possibilità che il CTU suggerisca variazioni nell'interesse della bambina e che il curatore speciale, in caso di perdurante disaccordo dei genitori, solleciti un intervento in modifica da parte del Tribunale a tutela del benessere di CP_1
Da atto che le parti hanno riservato la eventuale richiesta di concessione dei termini istruttori all'esito del deposito della CTU. Da atto, infine, che il padre ha rinunciato alla richiesta ex art 709 ter c.p.c. del 9 giugno 2023 mentre la madre non ha rinunciato alla istanza ex art 96 c.p.c. avanzata in via riconvenzionale che verrà valutata contestualmente alla definizione del sub procedimento sub 46398-1/22 ex art 709 u.c. c.p.c
P.Q.M.
1. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte;
2. Conferma allo stato i provvedimenti provvisori con riferimento alla scansione dei tempi di frequentazione con i genitori;
3. Da atto che il padre ha rinunciato alla istanza ex art 709 ter c.p.c.;
4. Dispone procedersi a CTU per rispondere al quesito indicato in parte motiva nominando CTU la dott.ssa ; CP_3
5. Fissa l'udienza per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento del CTU e la sostituisce con il deposito di sintetiche note scritte con eventuali osservazioni al quesito e nomina dei CTP da depositarsi entro il 7 novembre 2023
6. Assegna al CTU termine per depositare dichiarazione di accettazione dell'incarico e il giuramento in forma telematica con indicazione della data di inizio operazioni da depositarsi entro il 7 novembre 2023;
7. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al CTU del presente provvedimento In data 16.11.2023 il Giudice ha così provveduto: pagina 7 di 18 Dato atto
• i genitori hanno depositato note di udienza in cui hanno nominato i propri CTP;
• che il Ctu dott.ssa – a cui l'ordinanza di nomina è stata comunicata il 18 ottobre CP_3
2023- non ha depositato il giuramento entro il termine del 7 novembre 2023 . Contattata per le vie brevi l'8 novembre 2023 e il 13 novembre 2023 dalla Cancelleria ha dichiarato di non accettare l'incarico impegnandosi al deposito di dichiarazione di rinuncia all'incarico: detta dichiarazione ad oggi non è pervenuta;
• che le necessità di tutela della minore e di dare corso alla CTU impongono la revoca della dott.ssa con contestuale nomina a CTU della dott.ssa CP_3 Persona_4
P.T.M. 1) Revoca la nomina della dott.ssa ; CP_3
2) Nomina Ctu la dott.ssa iscritta all'albo CTU del Tribunale di Milano;
Persona_5
3) Fissa l'udienza per l'accettazione dell'incarico ed il giuramento del CTU e la sostituisce con il deposito di sintetiche note scritte con eventuali osservazioni al quesito e nomina dei CTP da depositarsi entro l'11 dicembre 2023
4) Assegna al CTU termine per depositare dichiarazione di accettazione dell'incarico e il giuramento in forma telematica con indicazione della data di inizio operazioni da depositarsi entro l'11 dicembre 2023; 7. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti alla dott.ssa ed alla dott.ssa CP_3 del presente provvedimento Per_5
All'udienza del 13.12.2023, celebratasi ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice, dato atto dell'accettazione dell'incarico da parte della dott.ssa e del giuramento prestato dal CTU nominato, lette Persona_5 le note autorizzate con cui le parti hanno nominato propri CTP, ha assegnato alle parti termine per il deposito della documentazione ritenuta necessaria, ha disposto che il consulente rispondesse ai quesiti assegnati a mezzo di relazione scritta da depositare entro il termine ultimo del 06.05.2024 e ha fissato l'udienza del 15.05.2024 per la discussione e l'esame della CTU.
In data 21.12.2023, a seguito di ricorso ex art. 709-ter c.p.c. con cui il padre ha nuovamente chiesto l'intervento del Tribunale per la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia durante le festività natalizie allegando l'impossibilità per i genitori di raggiungere un accordo, il Giudice ha così provveduto: letto il ricorso che precede rilevato che l'ennesimo ricorso ex art 709 ter c.p.c. in un contesto in cui i genitori (ad oggi) esercitano in modo condiviso la responsabilità genitoriale e godono di presidi e sostegni (curatore speciale CTU e CTP) porta a fare seriamente dubitare dell'idoneità delle parti a tutelare e preservare gli interessi di coinvolta in un conflitto genitoriale irrisolto;
CP_1 considerato che sul ricorso paterno deve essere istaurato il contraddittorio non sussistendo ragioni per provvedere inaudita altera parte ritenuto che le tempistiche del deposito inibiscono ogni pronuncia sull'imminente festività natalizia rinnovato nuovamente l'invito ad individuare soluzioni condivise nell'interesse della bambina posto che nel panorama di soluzioni organizzative prospettate -obbiettivamente fungibili tra loro- solo pagina 8 di 18 l'accordo dei genitori potrebbe utilmente preservare – che nonostante i suoi cinque CP_1 anni ha già manifestato importanti segni di disagio- da tensioni e fatiche emotive ulteriori;
PTM Onera parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte ed al curatore speciale entro il 22 dicembre 2023; Assegna a parte resistente termine sino al 27 dicembre ore 13.00 per il deposito di breve memoria ed al curatore speciale termine fino al 28 dicembre2023 ore 13.00 per il deposito di memoria Riserva all'esito della costituzione della madre e del curatore ogni provvedimento. In data 12.01.2024 il Giudice, a definizione del procedimento R.G. n. 46938/2022-2, ha provveduto come segue: rilevato
• che in data 8 gennaio 2024 l'avv Giorgio Francesco Molinari, procuratore speciale della parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio per avere raggiunto un accordo con la controparte;
• che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza non sono stati notificati a controparte che, conseguentemente, non si è costituita in giudizio ritenuto
• che, ricorrendo le condizioni di cui all'art.. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento per rinuncia della parte ricorrente.
• che nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite che rimarranno a carico della parte che le ha anticipate
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del procedimento e ne ordina la cancellazione dal ruolo nulla sulle spese
In data 19.04.2024 il Giudice, letta l'istanza del CTU di proroga de termini per il deposito della relazione, in accordo con i genitori e i CTP, lette le note adesive e le osservazioni formulate dal curatore speciale della minore, ritenuto che la richiesta di proroga potesse essere accolta viste le apprezzabili e condivisibili ragioni evidenziate, ha concesso al CTU la proroga richiesta e provveduto a una nuova assegnazione dei termini già concessi, differendo l'udienza già fissata per l'esame della relazione all'11.09.2024. In data 22.07.2024 il Giudice ha provveduto come segue: Il curatore speciale con istanza del 5 luglio 2024, dato atto della informale comunicazione della CTU dott.ssa di non poter proseguire l'incarico, ha chiesto al Tribunale di disporre nell'interesse Per_5 della minore la seguente scansione delle tempistiche di frequentazione della minore con il papà elaborate nel contraddittorio tecnico di CTU e CTP
– ogni martedì̀ con pernottamento e accompagnamento della minore all'asilo o presso la casa materna la mattina del mercoledì̀ ,
- Fine settimana alternati con permanenza presso il padre dal sabato mattina, ore 10:00 al lunedì̀ mattina con rientro della minore alle 9:30 all'asilo o presso la casa materna,
pagina 9 di 18 - giovedì̀ pomeriggio dalle 16:00 alle 20:30 con cena presso il padre e rientro alla casa materna, nelle settimane in cui non vi sia il w.e. paterno
- video chiamate quotidiane verso uno o l'altro genitore alle 19:30.
- Rispetto ai tempi feriali, - per il mese di luglio settimane alternate di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore, mese di agosto così̀ suddiviso in modo che la bambina non abbia tempi troppo lunghi con mancanza di frequentazione di uno o l'altro genitore. Nello specifico dall'1 al 5 agosto mamma/ dal 6 al 16 padre/ dal 17 al 27 mamma/dal 28 al 31 papà.
- Periodi natalizi e pasquali divisi equamente così̀ come ogni altro ponte o festività̀ religiosa o scolastica (carnevale, 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno -). Tali modalità̀ di frequentazione sono state determinate “durante tutto l'iter di CTU, monitorando costantemente le eventuali reazioni della minore alle modificazioni gradualmente introdotte. Non è stato rilevato nella bambina alcun elemento di pregiudizio rispetto alla frequentazione paterna eventualmente la tipica sofferenza rispetto al conflitto di lealtà.” Le parti, nel termine assegnato, hanno manifestato adesione sostanziale adesione alla proposta del curatore speciale -le istanze minimamente divergenti avanzate dalla madre quanto all'infrasettimanale1 , in caso di persistente disaccordo verranno rivalutate all'esito del deposito della CTU- che, pertanto, vengono recepite in provvedimento. Le parti hanno inoltre dato atto che la minore ha iniziato il percorso di presa in carico individuale con la dott.ssa CP_5
Con nota del 16 luglio 2024 il CTU dott.ssa per il tramite del curatore speciale, ha Per_5 depositato istanza con la quale, a rettifica della rappresentata intenzione di rinunciare all'incarico, ha formulato istanza di proroga del termine per la trasmissione della bozza di relazione alle parti al 30 ottobre 2024. L'interesse della minore e ragioni di economia processuale impongo di accogliere la richiesta di proroga formulata dal CTU con contestuale differimento dell'udienza come dettagliato in dispositivi P.T.M A parziale modifica del provvedimenti provvisori così provvede: salvo ogni e migliore accordo tra i genitori la minore vedrà il papà
- ogni martedì̀ con pernottamento e accompagnamento della minore all'asilo o presso la casa materna la mattina del mercoledì̀
- Fine settimana alternati con permanenza presso il padre dal sabato mattina, ore 10:00 al lunedì̀ mattina con rientro della minore alle 9:30 all'asilo o presso la casa materna, -
- Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:30 con cena presso il padre e rientro alla casa materna, nelle settimane in cui non vi sia il w.e. paterno
- Video chiamate quotidiane verso uno o l'altro genitore alle 19:30.
- Rispetto ai tempi feriali, - per il mese di luglio settimane alternate di permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore, mese di agosto cosı̀suddiviso in modo che la bambina non abbia 1 In relazione alla calendarizzazione settimanale, la madre chiede che la mezz'ora che il padre desidera trascorre con la figlia il venerdì mattina tra le 9:00 e le 9:30, venga sostituita da una permanenza maggiore di con il papà il CP_1 giovedì sera, prevedendo l'accompagnamento a casa della piccola alle 21:30, anziché alle 20:30; ciò, al fine di consentire una gestione più elastica e meno vincolata da orari, nel caso in cui vengano previste gite fuori porta nel fine settimana di competenza materna. pagina 10 di 18 tempi troppo lunghi con mancanza di frequentazione di uno o l'altro genitore. Nello specifico dall'1 al 5 agosto mamma/ dal 6 al 16 padre/ dal 17 al 27 mamma/dal 28 al 31 papà.
- Periodi natalizi e pasquali divisi equamente cosı̀ come ogni altro ponte o festività religiosa o scolastica (carnevale, 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno -). Concede al CTU la proroga richiesta e per l'effetto
• ASSEGNA al CTU termine sino al 30 ottobre 2024 per la consegna ai CTP della bozza dell'elaborato peritale;
• ASSEGNA ai CTP termine sino al 18 novembre 2024 per la consegna ai CTU delle proprie osservazioni;
• ASSEGNA al CTU termine sino al 2 dicembre 2024 per la consegna dell'elaborato definitivo che tenga conto delle osservazioni dei CTP;
Differisce il procedimento all'udienza del 17 dicembre 2024 ore 10.50 per esaminare nel contraddittorio delle parti la CTU All'udienza del 17.12.2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé e alla domanda di addebito (rinuncia accettata dalla resistente). Genitori e curatore, aderendo alle indicazioni della CTU, hanno concordato sulla modifica dei provvedimenti provvisori nei termini che seguono: 1) Salvo ogni e migliore accordo tra i genitori l a minore starà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola di ogni settimana fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola nonchè a fine settimana alternati dal sabato dalle 10 del mattino con riaccompagnamento a scuola del lunedì mattina;
Durante le Vacanze di Natale ad anni alterni tra i genitori dalla sospensione delle lezioni fino alle ore 17 del 30 dicembre e dalle 17 del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni. Natale 2024 il primo periodo con la mamma
2) Festività di carnevale e pasquali ad anni alterni tra i genitori: 2025 vacanze di carnevale con la mamma e vacanze Pasquali con il padre;
3) Le altre festività secondo il criterio di prossimità
4) Le vacanze estive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per 4 settimane di cui due consecutive con ciascun genitore;
5) I genitori si impegnano a fare intraprendere a un percorso di supporto CP_1 psicologico individuale con la dott.ssa con costi al 50%; CP_5
6) I genitori si impegnano a proseguire il percorso con la dott.ssa con costi al 50% a cui Pt_3 attribuiscono il compito di supportarli nelle genitorialità condivisa anche alla luce del nuovo calendario elaborato in accordo e nel superare le difficoltà nella loro relazione e nella relazione con la bambina. I genitori conferiscono delega alla dott.ssa ed alla dott.ssa Pt_3 di lavorare in rete e di confrontarsi al fine della miglior gestione possibile loro e della CP_5 bambina nell'attuazione del progetto oggi condiviso
7) I genitori concordano di richiedere alla dott.ssa nell'incontro di domani come Pt_3 comunicare a gli accordi raggiunti;
CP_1
8) I genitori si impegno a trasmettere alla professioniste se e nei limiti in cui da loro richiesto la Relazione di CTU e/o le relazioni CTP ed a richiedere alle professioniste incaricate di depositare una relazione di aggiornamneto al Tribunale sull'evoluzione della situazione;
pagina 11 di 18 9) Conferma del contributo perequativo paterno in 250,00 euro al mese oltre al 50% delle spese extra assegno come da Linee guida;
Quindi il Giudice, preso atto della rinuncia da parte dei procuratori delle parti alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e della richiesta di rinvio del procedimento per valutare l'evoluzione della situazione, ha provveduto come segue:
1) Modifica i provvedimenti temporanei come da accordi sopra trascritti coerenti con le indicazioni della CTU recepite dai genitori
2) Prende atto delle rinunce alle domande da parte del marito e della loro accettazione da parte della moglie
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art 183 , VI c.p.
4) Assegna alle parti termine fino al 30 giugno 2025 per depositare le relazioni di aggiornamento a firma delle dott.sse e Pt_3 CP_5
5) Fissa nuova udienza avanti a sé per l'esame delle relazioni e valutare l'evoluzione della situzione al 16 luglio 2025 ore 9.30 All'udienza del 16.07.2025 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, ha così provveduto: Pur a fronte della totale sovrapponibilità delle domande avanzate è emersa oggi in udienza una non comprensibile conflittualità (non si comprende neppure con riferimento a quali aspetti rilevanti ai fini del giudizio i genitori non siano in accordo – tali non sono la cameretta o il fatto che la bambina stia in estate a Milano al caldo- ) che impedisce di dedicare altro tempo al tentativo di conciliazione non essendo chiaro su quali aspetti dopo tre anni di giudizio, una CTU, una coordinazione genitoriale attiva e l'intervento del curatore speciale possa intervenire il Tribunale, così provvede:
1. Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 30 settembre 2025 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale per i minorenni di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, oltre che dalla e ad CP_6 CP_7
2. Rinvia il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, sostituita l'udienza ex art 127
[...] ter c.p.c., assegna alle parti termine fino al 30 ottobre 2025 per il deposito di note di udienza 3. Invita le pari in caso di precisazione congiunta delle conclusioni a formalizzare l'eventuale rinuncia ai termini ex art 190 In data 31.10.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di aver raggiunto accordi per il componimento della controversia, rilevata altresì l'inammissibilità delle richieste ex art. 473-bis.49 e .51 c.p.c. dalle stesse avanzate, ha assegnato alle parti termine per depositare note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti le conclusioni congiunte precisate, invitandole a formalizzare la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. In data 07.11.2025, il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza con cui parti e curatore speciale hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26novembre 2025.
pagina 12 di 18 *** Sulle domande delle parti. In data 4 novembre 2025 –quando il procedimento era stato rinviato per meglio precisare le conclusioni congiunte raggiunte dai genitori e dal curatore- la madre ha chiesto al Tribunale di dirimere il contrasto dei genitori in relazione al vaccino antiinfluenzale della bambina;
in data 6 novembre 2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c. – senza alcun accenno alla ragione di contrasto evidenziata dalla madre-; la madre in data 10 novembre 2025, quando la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione, ha reiterato la richiesta avanzata in data 4 novembre 2025. Detta domanda deve ritenersi processualmente rinunciata posto che, in data immediatamente successiva alla sua presentazione in giudizio, i procuratori delle parti ed il curatore speciale hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione dell'intero giudizio rinunciando a tutte le -numerose- domande avanzate (domande di addebito, richieste di affido esclusivo, domande economiche..), ai termini art 190 c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza. Ritenere che la domanda proposta in data 4 novembre 2025 non sia processualmente rinunciata, oltre che negare il diritto al contraddittorio delle controparti sarebbe in intrinseca contraddizione con la congiunta volontà manifestata da tutte le parti nelle note di udienza depositate il 6 novembre 2025 di definire il giudizio alle condizioni – faticosamente- concordate.
Sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi. Quanto alla domanda di separazione personale, il Tribunale si è già compiutamente pronunciato con sentenza non definitiva n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, a parere del Collegio, deve essere confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, attesa la convergente richiesta delle parti e del curatore speciale, non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per la stessa e atteso l'impegno delle parti a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità già avviato e ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale e di logopedia in favore della minore. Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
pagina 13 di 18 Risulta in ogni caso opportuno, stante l'ancora accesa conflittualità interna alla coppia genitoriale (che ha imposto, nel corso del procedimento, oltre alla nomina del curatore speciale in favore della minore e alla CTU psicodiagnostica disposta sul nucleo, un massiccio e ripetuto intervento del Tribunale nella definizione di molteplici aspetti della quotidianità di , mostrandosi i genitori spesso CP_1 incapaci di addivenire a una soluzione condivisa anche rispetto a questioni di minor rilevanza), che i genitori proseguano il percorso di supporto alla genitorialità già avviato con la dottoressa al Pt_3 fine di essere accompagnati e sostenuti nella ricostruzione di un dialogo funzionale al riconoscimento e alla tutela del preminente interesse della minore. Detto percorso, infatti, rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per consentire ai genitori di rivestire compiutamente il loro ruolo genitoriale anche rispetto alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con l'altro genitore, evitando così che disaccordi e difficoltà comunicative si traducano nella incapacità di rappresentare una linea comune e di farsi interpreti delle esigenze di della minore, la tutela della quale impone che i genitori sappiano agire con tempestività nel suo esclusivo interesse. A tal proposito, deve darsi atto dell'impegno manifestato da entrambi i genitori a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità già avviato con la Dott.ssa alla quale ben potranno portare anche la Pt_3 questione delle vaccinazioni previo confronto con il medico curante e ad individuare, entro il primo dicembre 2025, un professionista con cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. Come da accordi delle parti, ciascun genitore si è reso disponibile a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza (ogni genitore potrà indicare due professionisti); i costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali. Con riferimento al collocamento di , tenuto conto che entrambi i genitori concordano sul CP_1 collocamento prevalente presso e con la mamma, il Collegio ritiene che il collocamento prevalente della minore presso e con la mamma rappresenti l'assetto maggiormente tutelante per la stessa, potendo, dunque, disporsi in conformità all'accordo delle parti. Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni condivise delle parti, rappresentando l'assetto che più le garantisce, tenuto conto del suo preminente interesse e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, un accesso sereno ed effettivo ad entrambe le figure genitoriali. Il padre, dunque, vedrà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse di : CP_1
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 (quando andrà a prendere
[...]
a casa della madre) sino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola); CP_1
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. La regolamentazione delle festività e degli altri periodi di sospensione scolastica seguirà il criterio dell'alternanza, secondo il calendario condiviso dalle parti e meglio dettagliato in dispositivo. Sul contributo al mantenimento della figlia minore.
pagina 14 di 18 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento della figlia minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Sulle spese di lite. Le spese di lite sono compensate come da accordi delle parti I genitori devono inoltre essere condannati, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese in favore del curatore speciale della minore, liquidate nella somma di € 6.500,00 oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, come da congrua richiesta della difesa.
Dà atto che la CTU non ha depositato istanza di liquidazione nei termini stabiliti ex art 71 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 46938/2022, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 8121/2023 emessa il 04.10.2023 e pubblicata il 18.10.2023 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Conferma l'affido di , nata a Milano il [...], ad [...] i genitori, i quali CP_1 continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, nel pieno rispetto dell'interesse morale e materiale della bambina. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità̀ genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative alla figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina.
2) Conferma il collocamento prevalente della figlia minore, , anche ai fini della CP_1 residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di GL (MI), Via Carlo Porta, Residenza Bosco, n. 121;
3) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse di , secondo il CP_1 seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 (quando andrà a prendere
[...]
a casa della madre) sino al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola); CP_1
- tutte le settimane, il lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi di uguale durata tra i genitori e, ad anni alterni, trascorrerà il primo periodo che, indicativamente, va dalla CP_1 sospensione delle lezioni fino alle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) con un genitore e pagina 15 di 18 dalle ore 17.00 del 29 dicembre (anno 2025) sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore.
- Le festività di carnevale e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
- I ponti e le altre festività seguiranno il criterio di prossimità e la bambina li trascorrerà con il genitore presso il quale era collocata nel giorno precedente, anche infrasettimanale, come di fatto è stato esercitato sino ad oggi, secondo gli usi già attuati dai genitori;
- Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive;
- Solo in occasione delle vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale, il genitore che non trascorrerà con la prima settimana di vacanze potrà trascorrere con la figlia i CP_1 due giorni precedenti a detto periodo. 4) Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 (somma annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte, ad eccezione delle spese sostenute per l'Istituto SIS (Swiss International School) Milano - GL frequentato dalla minore (tasse d'iscrizione e retta scolastica mensile), che la madre si è impegnata a sostenere integralmente fino al termine del ciclo scolastico delle scuole primarie:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo pagina 16 di 18 cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 5) Dà atto della disponibilità di entrambi i genitori di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità con la Dott.ssa e del loro impegno a individuare, entro il giorno 1° dicembre Pt_3
2025, un professionista presso cui possa intraprendere un percorso di sostegno CP_1 psicologico individuale, nonché un logopedista che possa effettuare le visite necessarie per refertare l'opportunità o meno di cure. I genitori si sono resi altresì disponibili a recarsi dai professionisti indicati dall'altro genitore per un colloquio conoscitivo al fine di valutarne l'adeguatezza, con possibilità per ogni genitore di indicare due professionisti. I costi di detti professionisti saranno sostenuti da ciascun genitore in parti uguali;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 17 di 18 7) Condanna entrambe le parti al pagamento delle spese in favore del curatore, che liquida nella somma di euro 6.500,00 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 18 di 18