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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3856/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3856/2020 promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Pierluigi Balducci e Giuseppe Castellana
Soldano, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to avv. Giorgia Franco, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTO
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
- Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a) accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atto, l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione del contratto n.2071 del
27.12.2016 nonché la sussistenza dell'obbligo del ad adempiere al Controparte_1 contratto assunto tra le parti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e/o
l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fidejussoria condannando controparte all'esatto adempimento per le causali esposte in narrativa e alla restituzione delle somme già incamerate in data 10.09.2020 e pari ad E. 4.752,00, oltre ad E. 320,00 richiesti alla dalla Compagnia assicurativa per la Parte_1 Parte_3
procedura per complessivi E. 5.072,00; b) condannare il al risarcimento Controparte_1 del danno da inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione del contratto, nonché del danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa oltre a gli interessi legali dal giorno del
l'intimata risoluzione sino al soddisfo c) condannare il al pagamento della somma CP_1 di €. 5.500, oltre IVA, oltre interessi sino al soddisfo;
d) con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”;
- Convenuto: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, anche depositati dal precedente difensore del CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.08.2020 la ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale il richiedendo di ivi Parte_4 accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia della risoluzione del contratto di concessione di servizi intercorso tra le parti del 27.12.2016 e degli atti di escussione della garanzia fideiussoria, nonché la sussistenza dell'obbligo del di adempiere al contratto, con conseguente condanna all'esatto CP_1
adempimento e alla restituzione delle somme eventualmente incamerate, oltre al risarcimento del danno da inadempimento e/o ritardo e del danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice ha dedotto, in estrema sintesi, a fondamento della propria domanda: i) di esser risultata aggiudicataria, per l'importo di e. 79.200,00 della concessione del servizio di “gestione dei laboratori per attività didattiche, produzione audiovisivi e formative nel campo dello spettacolo” da svolgersi presso il teatro Comunale, all'esito della procedura di gara bandita dal Convenuto CP_1
e giusta D.D. 901 del 27.08.2015; ii) di aver, quindi, sottoscritto il relativo contratto di concessione n. rep. 2071 del 27.12.2016, con previsione di un programma di attività, a fronte della concessione del corrispettivo pattuito e degli spazi ed attrezzature necessarie, poi consegnate il 14.6.2017; iii) che il 13.12.2017 era intercorsa tra le parti “convenzione temporanea di uso del teatro” per l'affidamento di fornitura e servizi per le attività teatrali, per i quali il non avrebbe CP_1
corrisposto alcun compenso a fronte della concessione in uso del Teatro per le manifestazioni direttamente eseguite dalla cooperativa;
iv) che il 18.10.2018 il aveva richiesto in relazione CP_1 alla seconda annualità la “programmazione delle attività da realizzarsi” e che il 21.12.2018 aveva richiesto il versamento della somma di e. 4.908,00 per incassi da attività svolte presso il Teatro a cura del altresì informando di aver approvato un accordo di cooperazione oneroso con il CP_1
per la stagione 2018/2019, ciò che rendeva incompatibile il prosieguo Controparte_2
delle attività di cui al contratto temporaneo intercorso tra le parti;
v) che l'attrice aveva dovuto sostenere esborsi per e. 5.500,00 oltre iva per la manutenzione straordinaria degli impianti teatrali, di spettanza dell'Ente; vi) che le trattative tra le parti non avevano avuto buon esito e che l'attrice aveva provveduto a corrispondere il pagamento delle somme richieste;
vi) che il 2.3.2020 era pervenuta una asserita seconda contestazione da parte del con la quale erano state CP_1
contestate alcune presunte mancanze, quali l'omessa presentazione di piano economico, relazione e prospetto dell'attività svolta, della quietanza di pagamento della polizza, del mancato ritiro dei codici di allarme e mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo del 28.8.2019; vi) che il
2.4.2020 era pervenuta ulteriore contestazione;
vii) che il 15.5.2020 e poi il 18.6.2020 era stata comunicata risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1 e 4 del testo contrattuale, con conseguente escussione della polizza fideiussoria;
vii) che il 30.7.2020 era avvenuta la riconsegna dei beni in concessione;
viii) che mancherebbero i presupposti per la risoluzione contrattuale, atteso che gli inadempimenti lamentati non sarebbero gravi, afferendo a “questioni di carattere documentale non rilevanti rispetto all'oggetto della prestazione principale” e non essendo previste tra le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 11; ix) che, inoltre, non sussisterebbe l'inadempimento relativo alla relazione dell'attività e alle quietanze di polizza, essendo state consegnate alla concedente ed essendo in ogni caso la chiusura dei laboratori dovuta all'emergenza sanitaria all'epoca in atto;
x) che non spetterebbe la restituzione della somma di e. 79.200,00, essendo tale somma dovuta soltanto in relazione al primo anno di gestione, regolarmente svolto dalla cooperativa;
xi) che l'omesso versamento degli incassi per e. 4.809,00 troverebbe giustificazione nel maggior controcredito di e. 5.500,00 per gli esborsi sostenuti per la manutenzione straordinaria degli impianti. xii) che, inoltre, la convenuta nella fase di esecuzione del contratto avrebbe agito in spregio ai principi di correttezza e buona fede, stipulando un contratto con altra compagnia teatrale, in relazione all'attività in precedenza già affidata in concessione non onerosa all'attrice, che ha provocato problematiche organizzative, gestorie e di custodia delle attrezzature;
nonché abusando del diritto, nell'effettuare contestazioni pretestuose durante il periodo di emergenza pandemica e nell'agire durante la pendenza di trattative bonarie;
xiii) che, dunque, spetterebbe all'attrice il risarcimento del danno, “dovuto al ritardo nell'eseguire le prestazioni” e al “eventuale mancato incasso per prestazioni che potrebbe svolgere”, per la “possibile esclusione dalla partecipazione di future gare per l'affidamento di servizi simili” e del danno dall'immagine e alla reputazione professionale, da liquidarsi in via equitativa. Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito: -
Accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, e/o illegittimità della risoluzione del contratto
n°.2071 del 27/12/2016, nonché la sussistenza dell'obbligo del ad Parte_4
adempiere al contratto assunto tra le parti, dichiarando l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fideiussoria;
- Condannare il al Parte_4
risarcimento del danno da inadempimento e/o ritardo nella esecuzione del contratto, nonché del danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dal giorno dell'intimata risoluzione sino al soddisfo;
- Condannare il al Parte_4 pagamento della somma di €. 5.500,00 oltre IVA e oltre interessi sino al soddisfo - Condannare il
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
”. Parte_4
Con comparsa del 13.11.2020 si è costituito in giudizio il comune opposto, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, atteso che nelle tre contestazioni notificate il aveva rimarcato gli CP_1 inadempimenti dell'attrice, in relazione alla mancanza di dettagliata programmazione delle attività da realizzarsi, all'assenza di relazione sull'attività svolta nella prima annualità, all'inerzia in ordine alla sostituzione delle chiavi e all'apertura degli spazi dei laboratori;
alla trasmissione di copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
ii) che, l'attrice non aveva adempiuto, atteso che le polizze consegnate non coprirebbero l'intero periodo contrattuale della durata di anni 5 decorrenti dal 14/06/2017; iii) che, dunque, gli inadempimenti sarebbero “gravosi”, avendo “riguardato sia l'aspetto documentale sia l'aspetto funzionale e dinamico del servizio oggetto del contratto”; iv) che sarebbe infondata la pretesa di pagamento della somma di €. 5.500,00 oltre IVA, atteso che le stesse fatture prodotte dalla controparte sarebbero state emesse non nei confronti del Parte_4
, bensì nei confronti della v) che, inoltre, non sussisterebbe la
[...] Parte_1
violazione del dovere di correttezza e buona fede né spetterebbe alcun risarcimento del danno, alla luce dell'avverso inadempimento;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “
1. IN VIA PRINCIPALE, dichiarare ed accertare, la validità della risoluzione del contratto n°.2071 del 27/12/2016 per tutte le violazioni e contestazioni emerse e documentate per tabulas, compiute dalla sancendo Parte_1
il diritto per il di escutere la polizza fideiussoria;
2. IN VIA Parte_4
SUBORDINATA, dichiarare ed accertare che il non è tenuto a CP_1 Parte_4 Parte_4 corrispondere nulla in merito ai richiesti €. 5.500,00, essendo documentalmente provato che la fattura da parte del manutentore è stata emessa in favore della 3. Condarre la Parte_1 Pt_1 al pagamento delle spese e competenze di lite nelle forme di legge”.
[...]
In pendenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, il convenuto ha dichiarato l'intervenuto decesso dell'Avv. De Salvia, richiedendo l'interruzione del giudizio, e l'attore ha depositato ricorso in riassunzione, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale ha quindi successivamente dichiarato la nullità degli atti compiuti, fissando nuova udienza e ordinando la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto al CP_1
convenuto.
Nella prima memoria istruttoria l'attrice ha modificato le proprie conclusioni di cui alla lett.
A), nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atto, l'invalidità,
l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione del contratto n.2071 del 27.12.2016 nonché la sussistenza dell'obbligo del ad adempiere al contratto assunto tra le parti e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fidejussoria condannando controparte all'esatto adempimento per le causali esposte in narrativa e alla restituzione delle somme già incamerate in data 10.09.2020 e pari ad E. 4.752,00, oltre ad E.
320,00 richiesti alla dalla Compagnia assicurativa Parte_1 Parte_3 per la procedura per complessivi E. 5.072,00.”
Istruita la causa a mezzo di prove precostituite, all'udienza del 30.1.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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La domanda è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito indicate.
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione.
In via preliminare occorre respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto negli scritti conclusivi (e, del resto, pur sempre valutabile d'ufficio). CP_1
Al riguardo, sia sufficiente rilevare che, pur vertendosi nell'ambito di un rapporto di concessione di servizi pubblici (tale dovendosi qualificare il contratto intercorso tra le parti, rinvenendo la concessione il proprio tratto distintivo nel fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo
– come nel caso di specie - cfr. gli artt. 2 e 30 del D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile), risulta corretto l'incardinamento della presente controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria, atteso che la controversia verte sul mero adempimento della concessione e, nello specifico, sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento privatistico risolutorio da parte del concedente, non venendo dunque in rilievo, nemmeno in via mediata, l'esercizio del potere pubblico, non potendo dunque trovare ingresso la Giurisdizione amministrativa (cfr., in merito, di recente, Cass. SSUU. N. 5594/2020; Cass. SS.UU n. 1826/2019; Cass. SSUU n. 32728/2018).
2. La domanda attorea.
2.1. l'inquadramento della domanda.
Venendo al merito della domanda attorea, preme anzitutto rilevare che con essa l'attrice ha invocato una pronuncia di “inefficacia/invalidità/illegittimità” della risoluzione (e della richiesta di escussione della polizza), oltre che un correlato accertamento circa “la sussistenza dell'obbligo del
ad adempiere al contratto assunto tra le parti”. Controparte_1
Orbene, poiché, come si è sopra detto, nel caso in esame non si verte in materia di impugnativa di un atto o provvedimento amministrativo espressione di esercizio di potere pubblico, ma di emissione di atto paritetico (risoluzione del contratto, accessivo ma pur sempre autonomo dalla concessione di servizi), il sindacato giudiziale non può essere adottato secondo il paradigma della “legittimità/validità” – proprio degli atti amministrativi - bensì secondo quello, tipico del diritto comune, della verifica della sussistenza dei presupposti civilistici per l'operatività del fenomeno risolutorio.
Ed allora, la domanda attorea deve più propriamente essere intesa (rectius: qualificata) quale richiesta di accertamento (negativo) dell'insussistenza dei presupposti dell'adottata risoluzione contrattuale.
Anche la convenuta, d'altro canto, ha formulato una domanda (da intendersi quale vera e propria riconvenzionale) del tutto speculare, avendo richiesto “in via principale” l'accertamento della “validità della risoluzione del contratto”, ancora una volta da intendersi quale accertamento della sussistenza dei presupposti civilistici di operatività del fenomeno risolutorio.
2.2. L'infondatezza della domanda di accertamento negativo.
Orbene, tanto premesso, giova rilevare che, sul piano civilistico, affinché uno dei due contraenti possa avvalersi del fenomeno risolutorio, egli deve, alternativamente: i) formulare una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., ottenendo una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento; ii) oppure, deve avvalersi del fenomeno risolutivo di diritto, nei casi di risoluzione di cui agli artt. 1454 (diffida ad adempiere) 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale) cod. civ., in tale ipotesi la pronuncia giudiziale rivestendo una mera efficacia dichiarativa, di un effetto già prodotto ipso iure, al ricorrere delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti e indicate dalle norme richiamate.
Nel caso di specie, tanto l'attore quanto il convenuto hanno invocato (in senso speculare) un accertamento della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'operatività del fenomeno risolutorio;
e in particolare, il non ha richiesto (in senso costitutivo) la declaratoria di CP_1
risoluzione, ma ha invocato una pronuncia meramente dichiarativa.
Ciò fa ritenere, in assenza di ulteriori specificazioni, che la convenuta abbia esercitato il potere risolutorio di cui all'art. 1456 cod. civ. (“Clausola risolutiva espressa”: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”) o, in subordine, di cui all'art. 1454 (“Diffida ad adempiere: Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. […] Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”).
Depone in tal senso, infatti (oltre alla detta articolazione delle domande delle parti), il fatto che la convenuta abbia “comunicato” l'intervenuta risoluzione contrattuale, richiamando gli artt. 4 e
11 del contratto intercorso tra le parti, il primo disciplinante gli obblighi gravanti sul concessionario, il secondo apparentemente volto a disciplinare il fenomeno risolutorio, per effetto dell'esercizio di un diritto (potestativo) in capo alla concedente.
E tuttavia l'attore ha prodotto in atti una copia dell'intercorso contratto priva di alcune pagine e, nello specifico, proprio di quella nella quale risulta riportato il predetto art. 11 (pagg. tra
17 e 21, mancanti), di cui appare riportata la sola parte finale (pag. 22), in cui si individuano le conseguenze dell'esercizio del potere di “revoca/decadenza” della convenzione. La convenuta, dal canto suo, non ha prodotto altra copia dell'intercorsa convenzione, per modo che non è possibile conoscere l'ubi consistam delle pattuizioni intervenute tra le parti.
Al fine di vagliare – comunque - le domande proposte dalle parti, appare allora utile far riferimento al contenuto del disciplinare/capitolato d'oneri (doc. 1 bis attrice), pure richiamato in contratto quale sua parte integrante e le cui clausole sono sostanzialmente riportate nel contratto stesso (tanto da poter ritenere, con alta verosimiglianza, che l'art. 11 del contratto, di cui si conosce soltanto la parte finale, corrisponda pedissequamente all'art. 23 del disciplinare).
In merito allo scioglimento del contratto, l'art. 23, rubricato impropriamente “decadenza della concessione”, così dispone:
«Il concessionario ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti inerenti le prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Nel caso in cui il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato, il lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di CP_1
ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro termine prescritto e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di trenta giorni;
alla scadenza il Comune rientrerà nel possesso dei propri immobili e nella gestione del servizio.
Costituisce motivo per la risoluzione del contratto l'inadempienza ai seguenti obblighi contrattuali: a) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti del pubblico e del personale;
b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
c) gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del concessionario;
d) mancata applicazione dei CC.NN.LL. di Settore al personale in servizio;
e) perdita dei requisiti abilitanti all'esercizio delle attività.
L'Amministrazione, inoltre avrà diritto di recedere dal contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi: a) se si verificassero da parte del concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, con particolare riferimento ai programmi ed attività da realizzarsi e/o a mancato funzionamento ingiustificato della struttura, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione; b) se il concessionario dovesse cedere a terzi la gestione della struttura. c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione dell'impianto e/o nello svolgimento delle attività in esso organizzate, anche nel caso di mancata applicazione delle tariffe comunali, circa la puntuale applicazione delle quali potranno essere effettuati controlli da parte del RUP durante l'uso; d) per non avere prestato o adeguato la cauzione definitiva anche omettendo di provvedere al reintegro come previsto dall'art. 13; e) per aver conferito il servizio in subappalto totale o parziale, non autorizzato, a terzi;
f) mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative di cui all'art. 20.
Salvo quanto sopra indicato, dopo tre contestazioni per gravi violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del avviare la procedura di risoluzione del contratto. CP_1
In caso di risoluzione del contratto, al concessionario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.
Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di utenti o altri,
l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare
l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale ed in relazione alla loro gravità, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
[…]
Prima di pervenire alla revoca della convenzione l'Amministrazione diffiderà il concessionario ad adempiere entro congruo termine e, nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite appropriate giustificazioni, procederà alla revoca senza bisogno di ulteriore messa in mora.
In tale caso, il concessionario cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio.
La decisione di revoca comporterà per il concessionario la perdita del deposito cauzionale ed il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni Comunali, sia nel caso debba provvedere direttamente alla gestione delle strutture e degli impianti e sia nel caso debba fare ricorso ad altri soggetti, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa e pregiudizio che dovessero derivare al Soggetto Attuatore.
Nei casi di decadenza sopra menzionati il concessionario non avrà diritti a compensi o indennità per alcun titolo, nessuno escluso e eccettuato e sarà sempre al Soggetto Attuatore riservata ogni azione per risarcimento danni”.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie il si è avvalso Controparte_3
dei poteri sanciti dai commi 2, 3 e 4 della richiamata norma, assimilabili ai richiamati istituti della diffida ad adempiere e della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'invocato scioglimento, ben può (anzi deve) prescindersi dalla verifica della gravità dell'inadempimento ex art. 1453 cod. civ., occorrendo soltanto accertare che ricorrano le condizioni previste dalle parti ed alle quali le stesse hanno subordinato lo scioglimento del rapporto contrattuale.
In particolare, nel caso in esame deve ritenersi che sussistano dette condizioni, atteso che:
a) risulta ex actis che in più occasioni il ha richiesto all'attrice la Controparte_3
programmazione delle attività per la seconda annualità e per quelle successive, nonché una relazione di dettaglio sull'attività svolta nel primo anno (cfr. missive del 12.10.2018, 21.12.2018, 3.1.2019,
19.2.2019, 2.3.2020; 2.4.2020 in atti) e tali adempimenti sono rimasti inevasi da parte dell'attrice, che non ha fornito prova documentale di aver effettuato la programmazione delle attività né in relazione alla seconda annata (2018/2019), né in relazione alla terza annata (2019/2020), né ha documentato di aver fornito il resoconto dell'attività svolta nel primo anno (2017/2018);
b) trattasi di obbligazioni rilevanti, tenuto conto dell'oggetto contrattuale (afferente, in estrema sintesi, alla gestione remunerativa delle strutture comunali concesse in uso per attività teatrali didattico-formative, nell'ambito del programma “Scapesteatro”, nonché per le ulteriori attività consentite: v. art. 4, n. 6) e di quanto sancito dal richiamato art. 23, commi 1 e 4, lett a);
c) inoltre, l'attrice, non ha corrisposto per lungo tempo l'importo pacificamente dovuto in favore del e relativo alla riscossione del corrispettivo pagato dagli utenti per spettacoli CP_1
organizzati dal stesso, pari ad euro 4.908,00, adducendo a propria volta la sussistenza di un CP_1
controcredito che, tuttavia, deve ritenersi non comprovato (cfr. infra) e comunque stragiudizialmente contestato dall'Ente Civico;
d) infine, risulta documentalmente anche l'inerzia dell'attrice nell'attivarsi in ordine alla presa in consegna delle “nuove chiavi” e dei codici di accesso per il rinnovato sistema d'allarme
(cfr. missiva del 5.12.2019), ciò incidendo sull'impossibilità di apertura degli spazi adibiti a laboratorio (e ciò ben prima del verificarsi dell'emergenza pandemica) e, dunque, sull'oggetto precipuo della concessione di servizi;
e) appaiono, infine, irrilevanti le ulteriori eccezioni sollevate dall'attrice in ordine all'avvenuta stipula, da parte del di un accordo di cooperazione oneroso con il CP_1 [...]
per la stagione 2018/2019, giacché, da un lato, le attività oggetto di concessione Controparte_2
(gestione dei laboratori) non risultano incompatibili con l'utilizzo del Teatro per altri scopi e, dall'altro, la parallela intercorsa convenzione “per l'uso del teatro Comunale” (doc. 4 fasc. attrice) risulta scaduta al 31.5.2018 e, dunque, antecedentemente all'accordo tra e CP_1 CP_4 f) che, in ragione di quanto detto, risultano irrilevanti e superate le ulteriori censure di violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto della domanda di accertamento negativo e, con essa, delle connesse domande di restituzione di quanto escusso sulla scorta della polizza fideiussoria in atti (che, peraltro, appare riconducibile a non meglio chiariti costi di costruzione e oneri di urbanizzazione) e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
2.3. Il presunto credito.
Può esser valutata autonomamente, viceversa, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 5.500,00 oltre iva, in quanto slegata dalla richiesta di risoluzione, ed anzi trovando l'asserito credito giustificazione, nella prospettiva dell'attrice, proprio nell'efficacia delle pattuizioni contrattuali.
La domanda è infondata, in quanto:
a) in primo luogo, il credito è risultato sfornito di supporto probatorio, non essendo stata prodotta in atti né la fattura emessa dal “creditor creditoris”, né documentazione attestante l'intervenuto pagamento della stessa da parte della Pt_1
b) in ogni caso, dall'esame della documentazione in atti risulta che il relativo credito, lungi dall'afferire a “costi per la manutenzione straordinaria”, appare riferibile al corrispettivo richiesto da un tecnico specializzato (tale sig. ) per la “gestione corrente dell'impianto di Persona_1
riscaldamento del teatro” (così lo stesso difensore dell'attrice: v. doc. 17 fasc. attrice) nel periodo oggetto della convenzione per l'uso del Teatro intercorsa tra le parti in data 13.12.2017 (dicembre
2017-maggio 2018);
c) in disparte la considerazione per cui il suddetto costo, apparendo imputabile all'ordinaria gestione del servizio, non appare riconducibile ad un onere straordinario ricadente sul concedente, vi
è inoltre che, a ben vedere, tale costo è stato applicato non già in relazione alle 13 giornate che, nella suddetta convenzione, sono state “riservate” all'amministrazione comunale, ma all'intero periodo di utilizzo del Teatro da parte della giacché anche sotto tale profilo il credito appare privo di Pt_1
supporto causale.
3. La domanda riconvenzionale formulata dal Comune.
In ragione di quanto sopra osservato in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'operatività della risoluzione di diritto dell'intercorso contratto, può essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal come riqualificata in premessa, con conseguente CP_1 accertamento dell'intervenuto scioglimento “ope legis” del contratto.
Deve essere respinta, viceversa, l'ulteriore richiesta di accertamento del “diritto per il
di escutere la polizza fideiussoria”, non avendo il convenuto chiarito Parte_4
in relazione a quali adempimenti e a quali importi intenderebbe escutere la polizza medesima, prevista a garanzia degli oneri riconnessi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e con obbligo di svincolo alla riconsegna delle strutture (v. art. 7 contratto e art. 23 capitolato). Come è noto, il deposito cauzionale mira a garantire l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, sicché, in caso di inadempimento, la parte adempiente può trattenerlo a garanzia della pretesa risarcitoria dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati, in seguito a domanda giudiziale che l'accipiens ha l'onere di proporre: sicché, in assenza di (allegazione e richiesta) di ritenzione della cauzione in relazione a dimostrati danni, la domanda non può trovare accoglimento.
4. Le ulteriori questioni in contesa tra le parti.
Giova rilevare, infine, che la parte attrice, pur non formulando esplicita domanda di accertamento negativo, nella parte motiva del proprio atto introduttivo ha allegato la non spettanza della restituzione della somma di e. 79.200,00, già corrisposta dall'Ente Comunale al momento dell'inizio del rapporto concessorio e che il nella determina di risoluzione, parrebbe aver CP_1
rivendicato in restituzione.
Premesso che, nel caso di specie, nemmeno l'Ente Civico non ha formulato una domanda restitutoria riconnessa a quella dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto - sicché, in assenza della domanda, alcuna pronuncia giudiziale potrà essere emessa in tal senso (v. Cass., Ord. n. 5651 del 23 febbraio 2023) – non appare inutile rilevare, in via meramente incidentale ed anche al fine di evitare, ove possibile, l'incardinarsi di futuri giudizi, che una tale pretesa restitutoria non parrebbe aver ragione d'essere, tenendo conto del fatto che, sulla scorta delle previsioni contrattuali, la somma predetta era stata pattuita quale iniziale corrispettivo dovuto dall' in relazione al CP_5
primo anno di gestione e che, in ossequio alla nota disciplina di cui all'art. 1458 cod. civ., l'effetto retroattivo della risoluzione non opera in relazione alle prestazioni già eseguite nei rapporti, quale quello concessorio, da ritenersi ad esecuzione continuata (“La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata
o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”: così la norma menzionata).
5. Le spese di lite devono seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa
(da 52.000,00 a 260.000,00, ex art. 12 c.p.c.), con applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e dell'assenza dell'attività di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3856/2020 così provvede:
1. rigetta le domande attoree, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto accessorio alla concessione intercorso tra le parti, rigettando ogni altra domanda;
3. condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_3
, a titolo di rimborso delle spese di lite, dell'importo pari ad euro 7.000,00, oltre rfsg ed
[...]
accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3856/2020 promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Pierluigi Balducci e Giuseppe Castellana
Soldano, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.to avv. Giorgia Franco, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTO
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti (come da udienza di precisazione delle conclusioni):
- Attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a) accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atto, l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione del contratto n.2071 del
27.12.2016 nonché la sussistenza dell'obbligo del ad adempiere al Controparte_1 contratto assunto tra le parti e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e/o
l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fidejussoria condannando controparte all'esatto adempimento per le causali esposte in narrativa e alla restituzione delle somme già incamerate in data 10.09.2020 e pari ad E. 4.752,00, oltre ad E. 320,00 richiesti alla dalla Compagnia assicurativa per la Parte_1 Parte_3
procedura per complessivi E. 5.072,00; b) condannare il al risarcimento Controparte_1 del danno da inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione del contratto, nonché del danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa oltre a gli interessi legali dal giorno del
l'intimata risoluzione sino al soddisfo c) condannare il al pagamento della somma CP_1 di €. 5.500, oltre IVA, oltre interessi sino al soddisfo;
d) con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”;
- Convenuto: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, anche depositati dal precedente difensore del CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.08.2020 la ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale il richiedendo di ivi Parte_4 accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia della risoluzione del contratto di concessione di servizi intercorso tra le parti del 27.12.2016 e degli atti di escussione della garanzia fideiussoria, nonché la sussistenza dell'obbligo del di adempiere al contratto, con conseguente condanna all'esatto CP_1
adempimento e alla restituzione delle somme eventualmente incamerate, oltre al risarcimento del danno da inadempimento e/o ritardo e del danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa.
L'attrice ha dedotto, in estrema sintesi, a fondamento della propria domanda: i) di esser risultata aggiudicataria, per l'importo di e. 79.200,00 della concessione del servizio di “gestione dei laboratori per attività didattiche, produzione audiovisivi e formative nel campo dello spettacolo” da svolgersi presso il teatro Comunale, all'esito della procedura di gara bandita dal Convenuto CP_1
e giusta D.D. 901 del 27.08.2015; ii) di aver, quindi, sottoscritto il relativo contratto di concessione n. rep. 2071 del 27.12.2016, con previsione di un programma di attività, a fronte della concessione del corrispettivo pattuito e degli spazi ed attrezzature necessarie, poi consegnate il 14.6.2017; iii) che il 13.12.2017 era intercorsa tra le parti “convenzione temporanea di uso del teatro” per l'affidamento di fornitura e servizi per le attività teatrali, per i quali il non avrebbe CP_1
corrisposto alcun compenso a fronte della concessione in uso del Teatro per le manifestazioni direttamente eseguite dalla cooperativa;
iv) che il 18.10.2018 il aveva richiesto in relazione CP_1 alla seconda annualità la “programmazione delle attività da realizzarsi” e che il 21.12.2018 aveva richiesto il versamento della somma di e. 4.908,00 per incassi da attività svolte presso il Teatro a cura del altresì informando di aver approvato un accordo di cooperazione oneroso con il CP_1
per la stagione 2018/2019, ciò che rendeva incompatibile il prosieguo Controparte_2
delle attività di cui al contratto temporaneo intercorso tra le parti;
v) che l'attrice aveva dovuto sostenere esborsi per e. 5.500,00 oltre iva per la manutenzione straordinaria degli impianti teatrali, di spettanza dell'Ente; vi) che le trattative tra le parti non avevano avuto buon esito e che l'attrice aveva provveduto a corrispondere il pagamento delle somme richieste;
vi) che il 2.3.2020 era pervenuta una asserita seconda contestazione da parte del con la quale erano state CP_1
contestate alcune presunte mancanze, quali l'omessa presentazione di piano economico, relazione e prospetto dell'attività svolta, della quietanza di pagamento della polizza, del mancato ritiro dei codici di allarme e mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo del 28.8.2019; vi) che il
2.4.2020 era pervenuta ulteriore contestazione;
vii) che il 15.5.2020 e poi il 18.6.2020 era stata comunicata risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1 e 4 del testo contrattuale, con conseguente escussione della polizza fideiussoria;
vii) che il 30.7.2020 era avvenuta la riconsegna dei beni in concessione;
viii) che mancherebbero i presupposti per la risoluzione contrattuale, atteso che gli inadempimenti lamentati non sarebbero gravi, afferendo a “questioni di carattere documentale non rilevanti rispetto all'oggetto della prestazione principale” e non essendo previste tra le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 11; ix) che, inoltre, non sussisterebbe l'inadempimento relativo alla relazione dell'attività e alle quietanze di polizza, essendo state consegnate alla concedente ed essendo in ogni caso la chiusura dei laboratori dovuta all'emergenza sanitaria all'epoca in atto;
x) che non spetterebbe la restituzione della somma di e. 79.200,00, essendo tale somma dovuta soltanto in relazione al primo anno di gestione, regolarmente svolto dalla cooperativa;
xi) che l'omesso versamento degli incassi per e. 4.809,00 troverebbe giustificazione nel maggior controcredito di e. 5.500,00 per gli esborsi sostenuti per la manutenzione straordinaria degli impianti. xii) che, inoltre, la convenuta nella fase di esecuzione del contratto avrebbe agito in spregio ai principi di correttezza e buona fede, stipulando un contratto con altra compagnia teatrale, in relazione all'attività in precedenza già affidata in concessione non onerosa all'attrice, che ha provocato problematiche organizzative, gestorie e di custodia delle attrezzature;
nonché abusando del diritto, nell'effettuare contestazioni pretestuose durante il periodo di emergenza pandemica e nell'agire durante la pendenza di trattative bonarie;
xiii) che, dunque, spetterebbe all'attrice il risarcimento del danno, “dovuto al ritardo nell'eseguire le prestazioni” e al “eventuale mancato incasso per prestazioni che potrebbe svolgere”, per la “possibile esclusione dalla partecipazione di future gare per l'affidamento di servizi simili” e del danno dall'immagine e alla reputazione professionale, da liquidarsi in via equitativa. Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito: -
Accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia, e/o illegittimità della risoluzione del contratto
n°.2071 del 27/12/2016, nonché la sussistenza dell'obbligo del ad Parte_4
adempiere al contratto assunto tra le parti, dichiarando l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fideiussoria;
- Condannare il al Parte_4
risarcimento del danno da inadempimento e/o ritardo nella esecuzione del contratto, nonché del danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dal giorno dell'intimata risoluzione sino al soddisfo;
- Condannare il al Parte_4 pagamento della somma di €. 5.500,00 oltre IVA e oltre interessi sino al soddisfo - Condannare il
al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
”. Parte_4
Con comparsa del 13.11.2020 si è costituito in giudizio il comune opposto, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, atteso che nelle tre contestazioni notificate il aveva rimarcato gli CP_1 inadempimenti dell'attrice, in relazione alla mancanza di dettagliata programmazione delle attività da realizzarsi, all'assenza di relazione sull'attività svolta nella prima annualità, all'inerzia in ordine alla sostituzione delle chiavi e all'apertura degli spazi dei laboratori;
alla trasmissione di copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
ii) che, l'attrice non aveva adempiuto, atteso che le polizze consegnate non coprirebbero l'intero periodo contrattuale della durata di anni 5 decorrenti dal 14/06/2017; iii) che, dunque, gli inadempimenti sarebbero “gravosi”, avendo “riguardato sia l'aspetto documentale sia l'aspetto funzionale e dinamico del servizio oggetto del contratto”; iv) che sarebbe infondata la pretesa di pagamento della somma di €. 5.500,00 oltre IVA, atteso che le stesse fatture prodotte dalla controparte sarebbero state emesse non nei confronti del Parte_4
, bensì nei confronti della v) che, inoltre, non sussisterebbe la
[...] Parte_1
violazione del dovere di correttezza e buona fede né spetterebbe alcun risarcimento del danno, alla luce dell'avverso inadempimento;
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “
1. IN VIA PRINCIPALE, dichiarare ed accertare, la validità della risoluzione del contratto n°.2071 del 27/12/2016 per tutte le violazioni e contestazioni emerse e documentate per tabulas, compiute dalla sancendo Parte_1
il diritto per il di escutere la polizza fideiussoria;
2. IN VIA Parte_4
SUBORDINATA, dichiarare ed accertare che il non è tenuto a CP_1 Parte_4 Parte_4 corrispondere nulla in merito ai richiesti €. 5.500,00, essendo documentalmente provato che la fattura da parte del manutentore è stata emessa in favore della 3. Condarre la Parte_1 Pt_1 al pagamento delle spese e competenze di lite nelle forme di legge”.
[...]
In pendenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, il convenuto ha dichiarato l'intervenuto decesso dell'Avv. De Salvia, richiedendo l'interruzione del giudizio, e l'attore ha depositato ricorso in riassunzione, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale ha quindi successivamente dichiarato la nullità degli atti compiuti, fissando nuova udienza e ordinando la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto al CP_1
convenuto.
Nella prima memoria istruttoria l'attrice ha modificato le proprie conclusioni di cui alla lett.
A), nei seguenti termini: “a) accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atto, l'invalidità,
l'inefficacia e/o l'illegittimità della risoluzione del contratto n.2071 del 27.12.2016 nonché la sussistenza dell'obbligo del ad adempiere al contratto assunto tra le parti e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità degli atti di escussione della polizza fidejussoria condannando controparte all'esatto adempimento per le causali esposte in narrativa e alla restituzione delle somme già incamerate in data 10.09.2020 e pari ad E. 4.752,00, oltre ad E.
320,00 richiesti alla dalla Compagnia assicurativa Parte_1 Parte_3 per la procedura per complessivi E. 5.072,00.”
Istruita la causa a mezzo di prove precostituite, all'udienza del 30.1.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
---------
La domanda è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito indicate.
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione.
In via preliminare occorre respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto negli scritti conclusivi (e, del resto, pur sempre valutabile d'ufficio). CP_1
Al riguardo, sia sufficiente rilevare che, pur vertendosi nell'ambito di un rapporto di concessione di servizi pubblici (tale dovendosi qualificare il contratto intercorso tra le parti, rinvenendo la concessione il proprio tratto distintivo nel fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo
– come nel caso di specie - cfr. gli artt. 2 e 30 del D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile), risulta corretto l'incardinamento della presente controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria, atteso che la controversia verte sul mero adempimento della concessione e, nello specifico, sulla legittimità dell'utilizzo dello strumento privatistico risolutorio da parte del concedente, non venendo dunque in rilievo, nemmeno in via mediata, l'esercizio del potere pubblico, non potendo dunque trovare ingresso la Giurisdizione amministrativa (cfr., in merito, di recente, Cass. SSUU. N. 5594/2020; Cass. SS.UU n. 1826/2019; Cass. SSUU n. 32728/2018).
2. La domanda attorea.
2.1. l'inquadramento della domanda.
Venendo al merito della domanda attorea, preme anzitutto rilevare che con essa l'attrice ha invocato una pronuncia di “inefficacia/invalidità/illegittimità” della risoluzione (e della richiesta di escussione della polizza), oltre che un correlato accertamento circa “la sussistenza dell'obbligo del
ad adempiere al contratto assunto tra le parti”. Controparte_1
Orbene, poiché, come si è sopra detto, nel caso in esame non si verte in materia di impugnativa di un atto o provvedimento amministrativo espressione di esercizio di potere pubblico, ma di emissione di atto paritetico (risoluzione del contratto, accessivo ma pur sempre autonomo dalla concessione di servizi), il sindacato giudiziale non può essere adottato secondo il paradigma della “legittimità/validità” – proprio degli atti amministrativi - bensì secondo quello, tipico del diritto comune, della verifica della sussistenza dei presupposti civilistici per l'operatività del fenomeno risolutorio.
Ed allora, la domanda attorea deve più propriamente essere intesa (rectius: qualificata) quale richiesta di accertamento (negativo) dell'insussistenza dei presupposti dell'adottata risoluzione contrattuale.
Anche la convenuta, d'altro canto, ha formulato una domanda (da intendersi quale vera e propria riconvenzionale) del tutto speculare, avendo richiesto “in via principale” l'accertamento della “validità della risoluzione del contratto”, ancora una volta da intendersi quale accertamento della sussistenza dei presupposti civilistici di operatività del fenomeno risolutorio.
2.2. L'infondatezza della domanda di accertamento negativo.
Orbene, tanto premesso, giova rilevare che, sul piano civilistico, affinché uno dei due contraenti possa avvalersi del fenomeno risolutorio, egli deve, alternativamente: i) formulare una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., ottenendo una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento; ii) oppure, deve avvalersi del fenomeno risolutivo di diritto, nei casi di risoluzione di cui agli artt. 1454 (diffida ad adempiere) 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 (termine essenziale) cod. civ., in tale ipotesi la pronuncia giudiziale rivestendo una mera efficacia dichiarativa, di un effetto già prodotto ipso iure, al ricorrere delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti e indicate dalle norme richiamate.
Nel caso di specie, tanto l'attore quanto il convenuto hanno invocato (in senso speculare) un accertamento della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'operatività del fenomeno risolutorio;
e in particolare, il non ha richiesto (in senso costitutivo) la declaratoria di CP_1
risoluzione, ma ha invocato una pronuncia meramente dichiarativa.
Ciò fa ritenere, in assenza di ulteriori specificazioni, che la convenuta abbia esercitato il potere risolutorio di cui all'art. 1456 cod. civ. (“Clausola risolutiva espressa”: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”) o, in subordine, di cui all'art. 1454 (“Diffida ad adempiere: Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. […] Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”).
Depone in tal senso, infatti (oltre alla detta articolazione delle domande delle parti), il fatto che la convenuta abbia “comunicato” l'intervenuta risoluzione contrattuale, richiamando gli artt. 4 e
11 del contratto intercorso tra le parti, il primo disciplinante gli obblighi gravanti sul concessionario, il secondo apparentemente volto a disciplinare il fenomeno risolutorio, per effetto dell'esercizio di un diritto (potestativo) in capo alla concedente.
E tuttavia l'attore ha prodotto in atti una copia dell'intercorso contratto priva di alcune pagine e, nello specifico, proprio di quella nella quale risulta riportato il predetto art. 11 (pagg. tra
17 e 21, mancanti), di cui appare riportata la sola parte finale (pag. 22), in cui si individuano le conseguenze dell'esercizio del potere di “revoca/decadenza” della convenzione. La convenuta, dal canto suo, non ha prodotto altra copia dell'intercorsa convenzione, per modo che non è possibile conoscere l'ubi consistam delle pattuizioni intervenute tra le parti.
Al fine di vagliare – comunque - le domande proposte dalle parti, appare allora utile far riferimento al contenuto del disciplinare/capitolato d'oneri (doc. 1 bis attrice), pure richiamato in contratto quale sua parte integrante e le cui clausole sono sostanzialmente riportate nel contratto stesso (tanto da poter ritenere, con alta verosimiglianza, che l'art. 11 del contratto, di cui si conosce soltanto la parte finale, corrisponda pedissequamente all'art. 23 del disciplinare).
In merito allo scioglimento del contratto, l'art. 23, rubricato impropriamente “decadenza della concessione”, così dispone:
«Il concessionario ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti inerenti le prestazioni oggetto del presente affidamento, nonché alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Nel caso in cui il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato, il lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di CP_1
ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro termine prescritto e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di trenta giorni;
alla scadenza il Comune rientrerà nel possesso dei propri immobili e nella gestione del servizio.
Costituisce motivo per la risoluzione del contratto l'inadempienza ai seguenti obblighi contrattuali: a) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti del pubblico e del personale;
b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
c) gravi danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del concessionario;
d) mancata applicazione dei CC.NN.LL. di Settore al personale in servizio;
e) perdita dei requisiti abilitanti all'esercizio delle attività.
L'Amministrazione, inoltre avrà diritto di recedere dal contratto per colpa del concessionario nei seguenti casi: a) se si verificassero da parte del concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, con particolare riferimento ai programmi ed attività da realizzarsi e/o a mancato funzionamento ingiustificato della struttura, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione; b) se il concessionario dovesse cedere a terzi la gestione della struttura. c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione dell'impianto e/o nello svolgimento delle attività in esso organizzate, anche nel caso di mancata applicazione delle tariffe comunali, circa la puntuale applicazione delle quali potranno essere effettuati controlli da parte del RUP durante l'uso; d) per non avere prestato o adeguato la cauzione definitiva anche omettendo di provvedere al reintegro come previsto dall'art. 13; e) per aver conferito il servizio in subappalto totale o parziale, non autorizzato, a terzi;
f) mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative di cui all'art. 20.
Salvo quanto sopra indicato, dopo tre contestazioni per gravi violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del avviare la procedura di risoluzione del contratto. CP_1
In caso di risoluzione del contratto, al concessionario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.
Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di utenti o altri,
l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare
l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale ed in relazione alla loro gravità, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
[…]
Prima di pervenire alla revoca della convenzione l'Amministrazione diffiderà il concessionario ad adempiere entro congruo termine e, nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza che siano state fornite appropriate giustificazioni, procederà alla revoca senza bisogno di ulteriore messa in mora.
In tale caso, il concessionario cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio.
La decisione di revoca comporterà per il concessionario la perdita del deposito cauzionale ed il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni Comunali, sia nel caso debba provvedere direttamente alla gestione delle strutture e degli impianti e sia nel caso debba fare ricorso ad altri soggetti, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa e pregiudizio che dovessero derivare al Soggetto Attuatore.
Nei casi di decadenza sopra menzionati il concessionario non avrà diritti a compensi o indennità per alcun titolo, nessuno escluso e eccettuato e sarà sempre al Soggetto Attuatore riservata ogni azione per risarcimento danni”.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie il si è avvalso Controparte_3
dei poteri sanciti dai commi 2, 3 e 4 della richiamata norma, assimilabili ai richiamati istituti della diffida ad adempiere e della clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'invocato scioglimento, ben può (anzi deve) prescindersi dalla verifica della gravità dell'inadempimento ex art. 1453 cod. civ., occorrendo soltanto accertare che ricorrano le condizioni previste dalle parti ed alle quali le stesse hanno subordinato lo scioglimento del rapporto contrattuale.
In particolare, nel caso in esame deve ritenersi che sussistano dette condizioni, atteso che:
a) risulta ex actis che in più occasioni il ha richiesto all'attrice la Controparte_3
programmazione delle attività per la seconda annualità e per quelle successive, nonché una relazione di dettaglio sull'attività svolta nel primo anno (cfr. missive del 12.10.2018, 21.12.2018, 3.1.2019,
19.2.2019, 2.3.2020; 2.4.2020 in atti) e tali adempimenti sono rimasti inevasi da parte dell'attrice, che non ha fornito prova documentale di aver effettuato la programmazione delle attività né in relazione alla seconda annata (2018/2019), né in relazione alla terza annata (2019/2020), né ha documentato di aver fornito il resoconto dell'attività svolta nel primo anno (2017/2018);
b) trattasi di obbligazioni rilevanti, tenuto conto dell'oggetto contrattuale (afferente, in estrema sintesi, alla gestione remunerativa delle strutture comunali concesse in uso per attività teatrali didattico-formative, nell'ambito del programma “Scapesteatro”, nonché per le ulteriori attività consentite: v. art. 4, n. 6) e di quanto sancito dal richiamato art. 23, commi 1 e 4, lett a);
c) inoltre, l'attrice, non ha corrisposto per lungo tempo l'importo pacificamente dovuto in favore del e relativo alla riscossione del corrispettivo pagato dagli utenti per spettacoli CP_1
organizzati dal stesso, pari ad euro 4.908,00, adducendo a propria volta la sussistenza di un CP_1
controcredito che, tuttavia, deve ritenersi non comprovato (cfr. infra) e comunque stragiudizialmente contestato dall'Ente Civico;
d) infine, risulta documentalmente anche l'inerzia dell'attrice nell'attivarsi in ordine alla presa in consegna delle “nuove chiavi” e dei codici di accesso per il rinnovato sistema d'allarme
(cfr. missiva del 5.12.2019), ciò incidendo sull'impossibilità di apertura degli spazi adibiti a laboratorio (e ciò ben prima del verificarsi dell'emergenza pandemica) e, dunque, sull'oggetto precipuo della concessione di servizi;
e) appaiono, infine, irrilevanti le ulteriori eccezioni sollevate dall'attrice in ordine all'avvenuta stipula, da parte del di un accordo di cooperazione oneroso con il CP_1 [...]
per la stagione 2018/2019, giacché, da un lato, le attività oggetto di concessione Controparte_2
(gestione dei laboratori) non risultano incompatibili con l'utilizzo del Teatro per altri scopi e, dall'altro, la parallela intercorsa convenzione “per l'uso del teatro Comunale” (doc. 4 fasc. attrice) risulta scaduta al 31.5.2018 e, dunque, antecedentemente all'accordo tra e CP_1 CP_4 f) che, in ragione di quanto detto, risultano irrilevanti e superate le ulteriori censure di violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto della domanda di accertamento negativo e, con essa, delle connesse domande di restituzione di quanto escusso sulla scorta della polizza fideiussoria in atti (che, peraltro, appare riconducibile a non meglio chiariti costi di costruzione e oneri di urbanizzazione) e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
2.3. Il presunto credito.
Può esser valutata autonomamente, viceversa, la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 5.500,00 oltre iva, in quanto slegata dalla richiesta di risoluzione, ed anzi trovando l'asserito credito giustificazione, nella prospettiva dell'attrice, proprio nell'efficacia delle pattuizioni contrattuali.
La domanda è infondata, in quanto:
a) in primo luogo, il credito è risultato sfornito di supporto probatorio, non essendo stata prodotta in atti né la fattura emessa dal “creditor creditoris”, né documentazione attestante l'intervenuto pagamento della stessa da parte della Pt_1
b) in ogni caso, dall'esame della documentazione in atti risulta che il relativo credito, lungi dall'afferire a “costi per la manutenzione straordinaria”, appare riferibile al corrispettivo richiesto da un tecnico specializzato (tale sig. ) per la “gestione corrente dell'impianto di Persona_1
riscaldamento del teatro” (così lo stesso difensore dell'attrice: v. doc. 17 fasc. attrice) nel periodo oggetto della convenzione per l'uso del Teatro intercorsa tra le parti in data 13.12.2017 (dicembre
2017-maggio 2018);
c) in disparte la considerazione per cui il suddetto costo, apparendo imputabile all'ordinaria gestione del servizio, non appare riconducibile ad un onere straordinario ricadente sul concedente, vi
è inoltre che, a ben vedere, tale costo è stato applicato non già in relazione alle 13 giornate che, nella suddetta convenzione, sono state “riservate” all'amministrazione comunale, ma all'intero periodo di utilizzo del Teatro da parte della giacché anche sotto tale profilo il credito appare privo di Pt_1
supporto causale.
3. La domanda riconvenzionale formulata dal Comune.
In ragione di quanto sopra osservato in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'operatività della risoluzione di diritto dell'intercorso contratto, può essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal come riqualificata in premessa, con conseguente CP_1 accertamento dell'intervenuto scioglimento “ope legis” del contratto.
Deve essere respinta, viceversa, l'ulteriore richiesta di accertamento del “diritto per il
di escutere la polizza fideiussoria”, non avendo il convenuto chiarito Parte_4
in relazione a quali adempimenti e a quali importi intenderebbe escutere la polizza medesima, prevista a garanzia degli oneri riconnessi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e con obbligo di svincolo alla riconsegna delle strutture (v. art. 7 contratto e art. 23 capitolato). Come è noto, il deposito cauzionale mira a garantire l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, sicché, in caso di inadempimento, la parte adempiente può trattenerlo a garanzia della pretesa risarcitoria dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati, in seguito a domanda giudiziale che l'accipiens ha l'onere di proporre: sicché, in assenza di (allegazione e richiesta) di ritenzione della cauzione in relazione a dimostrati danni, la domanda non può trovare accoglimento.
4. Le ulteriori questioni in contesa tra le parti.
Giova rilevare, infine, che la parte attrice, pur non formulando esplicita domanda di accertamento negativo, nella parte motiva del proprio atto introduttivo ha allegato la non spettanza della restituzione della somma di e. 79.200,00, già corrisposta dall'Ente Comunale al momento dell'inizio del rapporto concessorio e che il nella determina di risoluzione, parrebbe aver CP_1
rivendicato in restituzione.
Premesso che, nel caso di specie, nemmeno l'Ente Civico non ha formulato una domanda restitutoria riconnessa a quella dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto - sicché, in assenza della domanda, alcuna pronuncia giudiziale potrà essere emessa in tal senso (v. Cass., Ord. n. 5651 del 23 febbraio 2023) – non appare inutile rilevare, in via meramente incidentale ed anche al fine di evitare, ove possibile, l'incardinarsi di futuri giudizi, che una tale pretesa restitutoria non parrebbe aver ragione d'essere, tenendo conto del fatto che, sulla scorta delle previsioni contrattuali, la somma predetta era stata pattuita quale iniziale corrispettivo dovuto dall' in relazione al CP_5
primo anno di gestione e che, in ossequio alla nota disciplina di cui all'art. 1458 cod. civ., l'effetto retroattivo della risoluzione non opera in relazione alle prestazioni già eseguite nei rapporti, quale quello concessorio, da ritenersi ad esecuzione continuata (“La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata
o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”: così la norma menzionata).
5. Le spese di lite devono seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa
(da 52.000,00 a 260.000,00, ex art. 12 c.p.c.), con applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e dell'assenza dell'attività di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3856/2020 così provvede:
1. rigetta le domande attoree, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto accessorio alla concessione intercorso tra le parti, rigettando ogni altra domanda;
3. condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_3
, a titolo di rimborso delle spese di lite, dell'importo pari ad euro 7.000,00, oltre rfsg ed
[...]
accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto