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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.596/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alfonso Amato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Sicignano degli Alburni (SA) alla via Roma n.19- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sica ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
M.Conforti n.13 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1813/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 26/4/23 e notificata il 27/4/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che la domanda di fosse dichiarata CP_1
inammissibile o improcedibile o che nel merito fosse rigettata,
chiedevano che in via istruttoria fosse accolta l'istanza di ispezione dei luoghi, il tutto con la vittoria delle spese di lite;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che fosse rigettato nel merito con la vittoria delle spese e degli onorari con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
chiedeva anche la condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 IIIc cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e quale ristoro del danno complessivamente subito.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 14 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 14 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di CP_1
Eboli, per ottenere la reintegra nel possesso esercitato su una striscia di terreno sito nel Comune di Sicignano degli Alburni a confine tra il fondo di sua proprietà sito nella località Buonocanto in catasto terreni al foglio n. 8 part. 134 e il fondo di proprietà di e Parte_1
nei confronti dei quali lamentava l'avvenuto spoglio Parte_2
mediante apposizione illegittima di picchetti, abbattimento di pali di legno con filo spinato collocati lungo il canale di scolo a confine tra i fondi e chiusura di quest'ultimo a mezzo escavatore con terra e materiale pietroso.
I resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso;
in via preliminare eccepivano la decadenza dei ricorrenti dall'azione di reintegra e, nel merito, deducevano l'infondatezza e l'insussistenza del dedotto possesso, in quanto la striscia di terreno oggetto della domanda era stata sempre coltivata da loro e, anche prima dell'apposizione dei picchetti, esistevano confini naturali tra i due fondi mai contestati, confini che non erano costituiti dal canale di
3 scolo;
infine , precisavano che la striscia di terreno era libera al passaggio ed utilizzata dal ricorrente per mera tolleranza.
A seguito dell'escussione degli informatori, con ordinanza dell'8/11/2012 il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e ordinava a e a di reintegrare nel Parte_2 Parte_1 CP_1
possesso del terreno e di rimuovere la recinzione in rete metallica e pali di legno, nonché di ripristinare il canale di scolo.
Con provvedimento del 17/5/23 veniva rigettato il reclamo proposto dai resistenti avverso tale ordinanza.
e iniziavano il giudizio di merito Parte_1 Parte_2
nel quale si costituiva CP_1
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi e veniva espletata una CTU.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/10/2022, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, per l'effetto,
confermava l'ordinanza interdittale dell'8/11/2012; applicava in tema di spese, comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
4 Il Giudice di primo grado si soffermava in primis sulla natura del giudizio possessorio, sulla tempestività dell'azione di spoglio, sulla rilevanza indiziaria delle dichiarazioni rese nella fase cautelare e sull'irrilevanza dei titoli dedotti dalle parti.
Successivamente analizzava in maniera analitica tutte le deposizioni rese nel giudizio di merito.
Perveniva, poi, alla conferma dell'interdetto possessorio sulla base delle seguenti argomentazioni:
preliminarmente chiariva che aveva lamentato lo CP_1
spoglio di una porzione di un terreno di sua proprietà perpetrato dai resistenti mediante eliminazione dei segni del preesistente confine naturale tra i due fondi caratterizzato da un canale di scolo e dalla delimitazione con pali in legno e mediante arretramento del confine per svariati metri e che tale condotta aveva determinato a suo danno il venir meno della disponibilità della striscia di terreno alla quale non poteva più accedere e della quale non poteva più godere;
ne conseguiva che la causa non aveva ad oggetto l'individuazione del confine esatto tra i fondi, ma andava ricondotta nell'ambito della semplice tutela possessoria;
5 era raggiunta la prova dell'esistenza di un canale di scolo sui fondi oggetto di causa sulla base dei seguenti elementi: tale canale era chiaramente visibile nelle foto allegate alla perizia del perito agronomo
; i resistenti non avevano negato che tali foto si riferissero Persona_1
ai fondi e avevano affermato che avevano coperto il canale con terreno e mediante l'apposizione di nuova recinzione metallica e pali, che non esistesse tale canale, limitandosi a negare che esso costituisse la linea di confine tra i fondi;
l'esistenza del canale di scolo, anche quale confine naturale tra i fondi, era stata confermata dagli informatori di parte ricorrente nel corso del procedimento possessorio, , Persona_2
e i quali avevano anche riferito Persona_3 Persona_1
dell'indisturbato e prolungato possesso alla primavera del 2011,
esercitato dal ricorrente sul fondo sino all'azione di spoglio;
anche gli stessi testi di parte resistente, , e Testimone_1 Testimone_2
, avevano riferito dell'esistenza a valle del fondo di un Tes_3
pozzetto, sboccante sulla provinciale, che convogliava dal canale di scolo le acque che defluivano dal terreno, quale circostanza fortemente indiziante della previa esistenza del canale;
6 a conferma della credibilità della versione del ricorrente vi era anche il deposito di una tempestiva denuncia querela avente ad oggetto i fatti di spoglio poco dopo il loro verificarsi presso la locale stazione dei Carabinieri;
una volta ritenuta provata l'esistenza del canale di scolo doveva essere verificato se effettivamente aveva esercitato il suo CP_1
possesso pacifico e indisturbato sino al preesistente scolo naturale e se la copertura dello scolo e la creazione di una nuova recinzione lo avevano privato del godimento di parte dell'area prima delimitata dallo stesso canale di scolo;
anche sotto questo profilo la prova era ritenuta raggiunta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi , e Persona_3 Persona_2
Persona_1
le contestazioni sollevate dai resistenti erano superabili in quanto le dichiarazioni rese da dovevano essere valutate in Persona_3
maniera complessiva, le dichiarazioni sempre dall' non erano in Per_3
contrasto con quelle di che aveva dichiarato di essersi Persona_2
recato sul fondo solo fino al 2010 e il teste aveva Persona_1
precisato di aver potuto costantemente apprezzare le vicissitudini dei
7 luoghi, in ragione della sua attività di perito agrario, a far data dal
1980;
l'esistenza di un secondo pozzetto secondo quanto riferito dal teste non era rilevante perché lo stesso non aveva riferito Persona_1
che tale opera fosse stata effettuata in sede di spoglio, ma che la deviazione del canale era avvenuta successivamente alle opere spoliative;
non era neanche strano che di tale secondo pozzetto il perito non avesse dato conto nella sua perizia, poiché lo stesso doveva trovarsi a monte lungo la strada privata nel tratto che conduceva dalla provinciale all'abitazione del resistente e, quindi , non rientrava,
nell'oggetto dell'incarico, anche in considerazione della pendenza lieve tra le diverse quote;
il teste aveva confermato l'esistenza del foro nel Testimone_4
muretto, avendo parlato chiaramente di una bocca di leone e aveva con le sue dichiarazioni riscontrato l'esistenza del canale di scolo e la disponibilità da parte di della porzione di terreno prossima CP_1
al canale di scolo;
8 i testi di parte resistente avevano affermato che la striscia di terreno era coltivata dai ma tali dichiarazioni non erano Pt_1
sufficienti a contrastare le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente in quanto da un lato avevano confermato l'esistenza di un pozzetto a valle che collideva con la negazione della esistenza del canale di scolo sul fondo e, dall'altro, avevano posto l'attenzione sulla pretesa esistenza di un confine stabilito tra le parti che sarebbe coinciso con la linea ideale che dipartiva da una pianta di pero posta nella proprietà
e il tombino/pozzetto esistente sulla provinciale;
sotto tale CP_1
profilo il Tribunale evidenziava che delle due l'una, ossia tertium non datur: o lo scolo esisteva e il passaggio con il trattore era inibito a o non esisteva;
Parte_1
infine la condotta di spoglio risultava provata in quanto neppure contestata dai resistenti, che avevano escluso la natura spoliativa per il solo fatto di aver preavvisato il ricorrente;
lo spoglio, infine, era connotato dalla violenza e poteva ritenersi provato anche l'animus spoliandi.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
9 1)violazione dell'art. 116 cpc- erronea valutazione delle risultanze probatorie dei testi di parte ricorrente;
quanto al teste evidenziavano che lo stesso aveva Persona_3
collocato l'asserito possesso di e della sua dante causa in CP_1
epoca precedente alla propria nascita e, quindi, non era corretto dire come aveva fatto il Tribunale che il teste si riferiva ad una conoscenza e frequentazione dei luoghi sin dalla tenera età e di aver proseguito la frequentazione dei luoghi in quanto portava a pascolare gli animali sotto la strada che separava i due fondi;
sempre tale teste non era stato in grado di individuare sulle foto dove erano stati abbattuti i pali in legno con filo spinato e interrato il canale di scolo e non aveva riferito di aver visto abbattere pali e recinzione;
il Giudice di Parte_1
primo grado aveva erroneamente sminuito il contrasto tra la deposizione di e quella di , avendo Persona_3 Persona_2
affermato che le rispettive dichiarazioni non erano contrastanti in quanto coerentemente il primo aveva riferito di un possesso esteso sino al 2010 e il secondo di essersi recato sul fondo solo fino al 2010; in realtà il teste non aveva assolutamente dichiarato di Persona_2
essersi recato sul fondo controverso solo sino al 2010 ma che, invece,
10 era stato a non recarsi più sul fondo controverso dal CP_1
momento dello spoglio;
inoltre aveva detto che Persona_3 CP_1
aveva dal 1979 curato, migliorato, custodito, goduto e gestito il
[...]
fondo fino all'attualità, quindi, in contrasto con quanto affermato da
; Persona_2
quanto al teste le dichiarazioni erano state rese da Persona_1
una persona che non poteva definirsi indifferente poiché, quale perito agrario, aveva ricoperto il ruolo di consulente tecnico di controparte redigendo apposita relazione acquisita al procedimento;
le sue dichiarazioni non erano attendibili perché aveva dichiarato di essersi recato sul fondo oggetto di causa, essendo la famiglia proprietaria di un fondo limitrofo, da quando aveva circa dieci anni e fino al 1976-77,
epoca in cui i suoi genitori avevano donato il loro terreno;
ne conseguiva che la conoscenza diretta delle dinamiche del fondo controverso da parte di era avvenuta per circa sette-otto Persona_1
anni complessivi, collocabili ben 35- 40 anni prima dei fatti oggetto della presente vertenza;
le dichiarazioni di tale teste erano censurabili nella parte in cui aveva fatto riferimento ad una deviazione delle acque del canale per sfociare in altro pozzetto mediante un foro sul
11 muretto della strada provinciale, circostanza, tra l'altro, mai rilevata nella perizia di parte;
l'esistenza del foro non era stata confermata dal teste che aveva parlato semmai di un pozzetto a bocca di TE
leone e in ogni caso sempre il teste aveva parlato di un Persona_1
secondo pozzetto che, però, non si trovava nel terreno di cui si lamentava lo spoglio ma a monte, lungo la stradetta privata, nel tratto che andava dalla strada provinciale all'abitazione di di tale CP_1
pozzetto aveva riferito, invece, il teste che aveva citato in primo grado,
; inoltre vi era stata un'ulteriore omissione da parte del Testimone_5
Tribunale in merito alla contraddizione che non era stata rilevata tra la deposizione di con quella dell'altro teste di parte Persona_1
ricorrente : invero il primo aveva confermato che Persona_2 CP_1
nel corso degli anni, precisamente dal 1979 ad oggi, aveva curato,
[...]
migliorato, custodito, goduto e gestito il fondo sopportandone le relative spese, mentre il secondo aveva affermato che la coltivazione,
cura, godimento e gestione del fondo controverso da parte di CP_1
era avvenuta dal 1982/1983 e fino al 2010;
[...]
quanto alla deposizione del teste di parte ricorrente TE
, gli appellanti lamentavano che il giudice di prime cure ne
[...]
12 aveva valorizzato il contenuto omettendo di valutare che tale testimone aveva fatto generico riferimento al fondo in precedenza coltivato da aveva affermato come i terreni oggetto del presunto CP_1
spoglio erano ancora coltivati dal e che, invece, CP_1 Persona_2
aveva asserito come dal 2011, momento dello spoglio, non CP_1
era più entrato nel fondo controverso;
quanto alla deposizione del teste il Tribunale non Persona_2
aveva valutato che lo stesso non era stato in grado di confermare che il possesso da parte del afferisse proprio alla particella 134, che CP_1
aveva riferito prima ancora che gli venisse chiesto della modifica dei luoghi dopo lo spoglio, che quanto dal medesimo riferito era inconciliabile con le dichiarazioni di nella parte in cui Persona_1
parlava di deviazione delle acque per sfociare in un pozzetto sito a monte, che non poteva percepire lo spianamento di un canale non sporgente, che non aveva mai individuato alcun pozzetto di raccolta delle acque derivanti dal canale di scolo, che avrebbe CP_1
coltivato il fondo controverso dal 1982/1983 fino al 2010, che era logico per la controversia pendente che non fosse più CP_1
andato sui luoghi oggetto dello spoglio dal 2011, atteso che a seguito
13 dell'immissione in possesso sin dal 2014 coltivava il sito CP_1
conteso;
quanto ai testi citati dagli appellanti, resistenti in primo grado: le relative dichiarazioni erano univoche e coincidenti ed erano tali da fornire un quadro che evidenziava la totale infondatezza della domanda di controparte;
aveva detto che e Testimone_1 Tes_2
avevano aiutato a coltivare il fondo Tes_3 Parte_1
controverso, che lui stesso aveva dato un contributo sin dagli anni
1974- 1975, che aveva un fondo distante due chilometri e passava sui luoghi contesi anche due volte al giorno, che esisteva un pozzetto sulla provinciale a confine tra i due fondi confermandone l'esistenza sulle foto e che esisteva un paletto che delimitava le due proprietà in direzione monte;
riferiva di aver aiutato Testimone_2 [...]
nella coltivazione del suo fondo e di riconoscere il pozzetto Pt_1
di raccolta delle acque che per il suo posizionamento non poteva delimitare la particella 134 del fg 8; riferiva di aver Tes_3
aiutato nella pulizia del terreno fino al 2010 e di Parte_1
accedere al suo fondo da una stradina che partiva dalla provinciale, al cui inizio vi era un pozzetto della provinciale per la raccolta delle
14 acque piovane;
confermava che alcune persone Controparte_2
aiutavano nella coltivazione, che passava spesso sui Parte_1
luoghi controversi, che sul lato del fondo confinante con la provinciale vi era una recinzione che recingeva la particella 134 per evitare che gli animali scendessero sulla strada, che il confine tra i fondi, per come riferito dallo stesso era individuato mediante una linea ideale Pt_1
tra l'albero di pero posto nella parte alta del fondo ed un tombino della provincia posto sulla strada provinciale, che tale tombino coincideva con il secondo pozzetto che era in realtà l'unico, che l'albero di pero era nel terreno di e che nel 2011 era stata eretta da CP_1 Pt_2
e dal marito una recinzione che coincideva con la predetta
[...]
linea ideale;
non era affatto vero che non avevano negato affatto l'esistenza del canale di scolo, essendosi limitati a negare che esso costituisse la linea di confine tra i fondi e che non avevano contestato le foto dello stato dei luoghi versate in perizia e lo stesso fatto spoliativo;
invero avevano semmai assolutamente negato sia l'avverso possesso che l'asserito spoglio a partire dal primo atto di costituzione in giudizio;
15 ribadivano, infine, che il canale di scolo che avrebbe delimitato i fondi controversi non si trovava tra le p.lle 134 e la 395 del foglio 8,
ma tra la particella 134 e la particella 102, quest'ultima posseduta da per cui non vi era stato alcuno sconfinamento;
CP_1
precisavano che da quanto ricostruito vi era un unico pozzetto di raccolta delle acque, come poteva desumersi dalla dichiarazioni di e di , che il fantomatico canale di scolo, di Persona_1 Tes_3
cui parlava anche , si trovava tra le particelle 101 e 112 Persona_2
come affermato dallo stesso e che tali deduzioni erano Persona_1
confermate dalle dichiarazioni dei suoi testi , e CP_2 Tes_2 Pt_1
2)violazione dell'art. 118 cpc - mancato accoglimento della richiesta di ispezione dello stato dei luoghi: il Tribunale aveva errato quando aveva rigettato la richiesta di ispezione dello stato dei luoghi,
quale supplemento istruttorio utile ad accertare l'assoluta inesistenza di un pozzetto realizzato attraverso un foro nel muro sulla strada provinciale e, quindi, l'inesistenza di due pozzetti.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello per i seguenti motivi:
16 erano pienamente attendibili le deposizioni rese dai testi indicati da i quali avevano reso con estrema precisione le loro CP_1
dichiarazioni, confermando lo spoglio oggetto di causa;
le questioni sollevate in relazione alle dichiarazioni rese da
[...]
e da erano state motivatamente superate dal Tes_6 Persona_2
Tribunale;
il teste era attendibile perché le sue dichiarazioni Persona_1
erano coerenti sia in relazione alla frequentazione dei luoghi sia rispetto alla creazione di un pozzetto;
la corretta ubicazione del canale di scolo, come confermato anche dai vari testi in primo grado, costituiva proprio il confine naturale tra due fondi;
era, altresì, del tutto mistificatorio quanto dedotto in merito all'esistenza di un secondo pozzetto, circostanza confermata anche dai testi di parte appellante;
anche il teste era attendibile perchè aveva TE
espressamente parlato di una bocca di leone, così chiamata in modo atecnico, che faceva defluire l'acqua nella cunetta;
17 i testi della controparte avevano reso dichiarazioni del tutti inutili ed inattendibili.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Le censure in relazione alle dichiarazioni dei testi non sono accoglibili.
Quanto ad va detto che: Persona_3
le dichiarazioni di tale teste, secondo un condivisibile ragionamento espresso dal Tribunale, non possono essere inficiate solo perché mediante la conferma delle circostanze di cui ai capitoli di prova – nella parte in cui il possesso della dante causa risaliva a 20
anni prima a decorrere dal 1979 e, quindi, al 1959 - aveva riferito il possesso del fondo anche prima della sua stessa nascita risalente al
1964; invero il riferimento mediante la conferma dei capitoli di prova andava valutato non in maniera stringente, ma in rapporto al contenuto complessivo della deposizione da parte di chi nella sostanza sin dalla tenera età aveva frequentato i luoghi e successivamente aveva portato a pascolare gli animali sotto la strada che separava i due fondi delle parti del presente procedimento;
18 il teste in questione non ha individuato sulle foto il canale con i pali, ma aveva comunque riferito di aver visto sbancare la striscia di terreno oggetto del contenzioso da parte di mediante Parte_1
l'utilizzo di un escavatore e di aver visto una rete metallica a mezzo della quale il confine era stato spostato di circa 8- 10 metri a favore di e in danno di Parte_1 CP_1
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento;
la conferma da parte di in relazione al capo p) Persona_3
delle memorie ex art.183 VI c cpc in merito alla coltivazione del fondo da parte di va raccordata, secondo quanto affermato nella CP_1
motivazione della sentenza, agli altri capitoli di prova e, in particolare,
al capitolo lett. l), nel senso che il possesso dell'intero fondo comprensivo anche della striscia di terreno si era protratto fino al
19 5/4/2011 in relazione alla porzione contesa e anche successivamente per il resto.
Quanto al teste va detto che: Persona_1
non è incapace a testimoniare perché non era titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolgeva nel processo tanto da legittimare la sua partecipazione al giudizio;
invero aveva solo redatto una consulenza di parte e oltretutto conosceva lo stato dei luoghi non tanto perché i suoi familiari avevano un terreno nella zona,
ma soprattutto perché per la sua attività di perito agrario sin dal 1980
aveva avuto contezza delle vicissitudini verificatesi ed oggetto del contenzioso;
nelle sue dichiarazioni faceva riferimento ad un secondo pozzetto, ma tale indicazione ulteriore non intacca la ricostruzione operata dal Tribunale , in quanto il predetto teste riferiva in data
17/1/20 di fatti successivi agli atti di spoglio, tanto è vero che di tale situazione chiaramente sopravvenuta non faceva alcun cenno nella sua
CT di parte datata 6/4/2011; in ogni caso tale teste riferiva di una successiva deviazione in un pozzetto preesistente che era posto a monte lungo la stradetta privata nel tratto in cui conduceva alla strada
20 provinciale all'abitazione di e, quindi, di opere esistenti in CP_1
un luogo diverso da quello oggetto di contenzioso;
in questo senso la conferma dell'esistenza di tale secondo pozzetto da parte del teste non inficia le dichiarazioni di che aveva Tes_3 Persona_1
riferito a conferma di quanto dedotto da che vi era stato il CP_1
mutamento dello stato dei luoghi sin dal 4 aprile 2011, che la nuova recinzione non consentiva l'accesso al fondo se non dal lato della proprietà e che il preesistente canale di scolo sfociava in un Pt_1
pozzetto situato sulla strada provinciale ovvero un foro in un muretto della provinciale;
l'esistenza del foro nel muretto è stata confermata dal teste che aveva parlato di una bocca di leone che faceva Testimone_4
defluire l'acqua nella cunetta;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del
21 fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento.
Quanto al teste va detto che: Testimone_7
non ha particolare rilievo il fatto che lo stesso non sapeva se la particella in questione era la 134 in quanto egli spiegava che non era andato sul luogo con strumentazione tecnica, ma confermava che quella era la località ove si trovava la particella del;
in ogni caso CP_1
lo stesso precisava di aver lavorato alle dipendenze della Provincia
[...]
, di aver svolto funzioni di vigilanza sulla strada provinciale CP_3
SP36 e di essersi più volte rivolto al perché dal terreno che CP_1
sapeva essere nella sua disponibilità defluiva acqua piovana;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento.
Quanto alle dichiarazioni di va detto che: Persona_2
22 non ha valore dirimente che lo stesso non sapeva dire se la proprietà di era individuata al catasto come particella 134 CP_1
perché comunque riferiva che frequentava i luoghi di causa per aiutare nell'attività agricola;
CP_1
non è significativo che il riferiva prima che gli venisse Per_2
chiesto della modifica dei luoghi perché sapeva di essere citato come teste sui fatti oggetto di causa;
a fronte delle contestazioni in sede di escussione tale teste che riferiva di aver avuto contezza della modifica dei luoghi sin dalla primavera del 2011, ovvero di uno spianamento con apposizione di una nuova recinzione al posto di una precedente collocata lungo un canale di scolo che fungeva da confine tra i due fondi finitimi,
precisava in modo convincente che ad occhio nudo aveva avuto modo di vedere simili cambiamenti perché vi era una pendenza anche se lieve, pendenza che non precludeva una visibilità dei luoghi e la sicura percezione di uno sconfinamento;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che Persona_1
parlava di una deviazione delle acque in un pozzetto sito a monte,
23 perché lo stesso riferiva di una deviazione successiva ai Persona_1
fatti di spoglio;
non rileva il fatto che non avesse avuto contezza di un pozzetto di raccolta, in quanto diceva solo di non averlo individuato;
non è dirimente il fatto che tale teste avesse riferito di essere andato sui terreni di fino al 2010 e dopo il 2011 sulla CP_1
restante parte del suo fondo, precisando che il predetto dopo la CP_1
modifica dei luoghi non si era portato più sui luoghi contesi;
tale dichiarazione nella parte in cui contrasta con il fatto che CP_1
veniva immesso nel possesso dei luoghi contesi nel corso del 2014 non
è dirimente, in quanto il capitolo di prova era finalizzato a riscontrare che avesse il possesso dei luoghi in epoca prossima CP_1
all'azione di spoglio;
inoltre è documentato che l'immissione in possesso fosse comunque contestata tanto che era necessario espletare nel 2018 una CTU per problemi esecutivi e nel corso dello svolgimento della stessa emergeva un altro tentativo di spoglio da parte dei Pt_1
Un' altra censura attiene alla mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi della parte appellante.
24 In proposito va detto che tali deposizioni convergono quanto all'esistenza di un dislivello tra i due fondi finitimi e di un pozzetto-
tombino sulla strada provinciale.
In merito all'inesistenza di un canale di scolo si è espresso solo il teste che è stato anche l'unico a riferire che il confine tra i due CP_2
fondi corrispondeva alla linea ideale tra due metri da un albero di pero e il tombino pozzetto sito sulla strada provinciale.
Tali dichiarazioni hanno trovato una parziale conferma in quelle rese da che riferiva di un albero di pero che Tes_3
rappresentava il confine oltre cui non poteva andare.
Tali isolate deposizioni non sono sufficienti a confutare la domanda di che ha condotto all'accoglimento di un CP_1
provvedimento possessorio confermato anche in sede di reclamo.
Le argomentazioni degli appellanti non superano la motivazione del Tribunale nella parte in cui è stato affermato che le dichiarazioni dei testi dei resistenti non erano sufficientemente probanti perché
l'esistenza di un pozzetto collideva con la negazione dell'esistenza di un canale di scolo e perché affermare che il confine fosse in un altro punto non era risolutivo.
25 Allo stesso modo gli appellanti non sono riusciti a superare la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condivisibilmente affermato che se la domanda possessoria era stata proposta proprio in relazione allo spoglio di una striscia di terreno posta a confine tra i due fondi limitrofi ne conseguiva che o esisteva il canale di scolo o non esisteva e, quindi, tertium non datur.
Gli appellanti hanno anche censurato in modo complessivo la valutazione della prova orale, ma richiamando alcune delle censure oggetto dei precedenti motivi e precisamente il riferimento al secondo pozzetto ( deposizione di , al pozzetto a monte ( Persona_1
dichiarazioni di ), alla conoscenza dei fatti accaduti Testimone_7
ancor prima della nascita ( dichiarazioni di ), alla Testimone_8
mancata possibilità di percepire la modifica dei luoghi ( deposizione di
), al contrasto tra quanto riferito da e da Persona_2 Persona_2
e in merito alla coltivazione del fondo da Persona_1 Persona_3
parte di dal 2011 in poi e la deviazione delle acque nel CP_1
canale preesistente riferita da Persona_1
26 In merito a tali censure identiche a quelle già prospettate nei precedenti motivi di appello Corte si riporta a quanto già affermato per rigettarle.
Gli appellanti, infine, hanno contestato di non aver mai negato l'esistenza di un canale di scolo, ma di aver solo detto che non costituisse la linea di confine tra i due fondi e che non avevano contestato le foto che raffiguravano i luoghi e gli atti di spoglio.
In realtà i in sede di costituzione in primo grado negavano Pt_1
che la linea di confine fosse costituita dal canale di scolo e non che non esistesse il canale di scolo che , però, individuavano in altro luogo e affermavano che avevano agito nell'ambito della loro relazione di fatto esclusiva del fondo per cui era causa.
Con un ulteriore motivo i hanno censurato la decisione in Pt_1
merito all'ubicazione del canale di scolo che secondo quanto da loro prospettato non si trovava a ridosso della particella 134.
A conferma di tanto hanno affermato che:
esisteva un unico pozzetto che era quello di cui parlava Per_1
che quale informatore in data 3 10 2012 aveva detto di
[...]
riconoscere il canale di scolo che correva lungo il confine tra le
27 particelle 101 e 112 ed il prolungamento si concludeva sino alla strada provinciale;
anche il teste aveva parlato di canale di scolo che Per_2
delimitava i due fondi;
il teste aveva parlato di un confine che coincideva con CP_2
una linea ideale tra l'albero di pero posto nella parte alta del fondo e un tombino della provincia posto sulla strada provinciale e da tale dichiarazione poteva evincersi che il tombino era il secondo pozzetto;
tale allocazione del pozzetto era confermata dai teste e Tes_2 Pt_1
aveva detto che il canale che sfociava in un pozzetto Persona_1
situato sulla strada provinciale e realizzato con un foro all'interno del muro della strada era tuttora esistente , ma non poteva affermare tali fatti se per ammissione del teste , non era Persona_2 CP_1
andato più sui luoghi contesi, nonostante l'avvenuta immissione in possesso.
Anche tale censura non è accoglibile:
è vero che confermava la planimetria catastale da cui Persona_1
si evinceva che il canale di scolo correva lungo il confine tra le particelle 101 e 112 e che il prolungamento si concludeva sino alla
28 strada provinciale, ma è altrettanto vero che il canale di scolo nel suo prolungamento costeggiava una striscia di terreno che era a confine della particella 134 con la 395;
le dichiarazioni del nella parte in cui veniva confermato Per_2
che esisteva un canale di scolo che delimitava i due fondi avallano la domanda proposta da CP_1
l'allocazione del pozzetto da parte dei testi di parte resistente in un luogo diverso non implica che non vi fosse un canale di scolo, ma anzi ne avvalora l'esistenza; l'individuazione di un 'altra linea di confine tra i due fondi è stata affermata in maniera netta solo dal teste e ha avuto solo in parte conferma nelle dichiarazioni del CP_2
non ha valore dirimente in un contenzioso che ha ad oggetto Tes_2
un'azione di spoglio avente ad oggetto una porzione di terreno sino al preesistente canale di scolo;
non era possibile affermare che Per_1
non potesse riferire tali fatti perché sulla base di
[...] CP_1
quanto detto da dal 2011 non si era più portato sui luoghi Persona_2
oggetto di contenzioso, in quanto aveva solo detto che Persona_2
non si era più recato sui luoghi contesi dopo il 2011 affermando che non lo avesse fatto neanche proprio per il procedimento CP_1
29 civile che era ancora in corso;
in proposito si rinvia a quanto già detto in merito alle dichiarazioni rese da in rapporto al Persona_2
comportamento di CP_1
neanche hanno rilievo le dichiarazioni di nella parte Persona_1
in cui aveva detto che dopo gli atti spoliativi le acque erano state deviate per sfociare in un altro pozzetto, perché per l'appunto riferiva di fatti successivi a quelli oggetto della domanda da parte di CP_1
[...]
La richiesta di ispezione dei luoghi non è accoglibile in quanto l'istanza è stata rigettata in primo grado per assenza del requisito dell'indispensabilità e gli appellanti non hanno dedotto ai fini dell'accoglimento della richiesta in appello di aver contestato l'ordinanza di rigetto, di aver reiterato l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni per evitare di incorrere nella conseguente decadenza a livello istruttorio
(cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
Sotto tale profilo rileva , infine, che tale richiesta istruttoria così
come proposta senza l'articolazione di uno specifico motivo di gravame (cfr.sent.Cass.n.1532/2018) non è ammissibile.
30 Non sussistono i presupposti per una condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 IIIC cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile –bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
31 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.596/2023 RGN
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alfonso Amato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Sicignano degli Alburni (SA) alla via Roma n.19- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sica ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
M.Conforti n.13 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1813/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 26/4/23 e notificata il 27/4/23.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per gli appellanti: chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che la domanda di fosse dichiarata CP_1
inammissibile o improcedibile o che nel merito fosse rigettata,
chiedevano che in via istruttoria fosse accolta l'istanza di ispezione dei luoghi, il tutto con la vittoria delle spese di lite;
per l'appellato: chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che fosse rigettato nel merito con la vittoria delle spese e degli onorari con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
chiedeva anche la condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 IIIc cpc al pagamento di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e quale ristoro del danno complessivamente subito.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 14 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 28 novembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 14 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di CP_1
Eboli, per ottenere la reintegra nel possesso esercitato su una striscia di terreno sito nel Comune di Sicignano degli Alburni a confine tra il fondo di sua proprietà sito nella località Buonocanto in catasto terreni al foglio n. 8 part. 134 e il fondo di proprietà di e Parte_1
nei confronti dei quali lamentava l'avvenuto spoglio Parte_2
mediante apposizione illegittima di picchetti, abbattimento di pali di legno con filo spinato collocati lungo il canale di scolo a confine tra i fondi e chiusura di quest'ultimo a mezzo escavatore con terra e materiale pietroso.
I resistenti si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso;
in via preliminare eccepivano la decadenza dei ricorrenti dall'azione di reintegra e, nel merito, deducevano l'infondatezza e l'insussistenza del dedotto possesso, in quanto la striscia di terreno oggetto della domanda era stata sempre coltivata da loro e, anche prima dell'apposizione dei picchetti, esistevano confini naturali tra i due fondi mai contestati, confini che non erano costituiti dal canale di
3 scolo;
infine , precisavano che la striscia di terreno era libera al passaggio ed utilizzata dal ricorrente per mera tolleranza.
A seguito dell'escussione degli informatori, con ordinanza dell'8/11/2012 il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e ordinava a e a di reintegrare nel Parte_2 Parte_1 CP_1
possesso del terreno e di rimuovere la recinzione in rete metallica e pali di legno, nonché di ripristinare il canale di scolo.
Con provvedimento del 17/5/23 veniva rigettato il reclamo proposto dai resistenti avverso tale ordinanza.
e iniziavano il giudizio di merito Parte_1 Parte_2
nel quale si costituiva CP_1
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi e veniva espletata una CTU.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 4/10/2022, la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e, per l'effetto,
confermava l'ordinanza interdittale dell'8/11/2012; applicava in tema di spese, comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
4 Il Giudice di primo grado si soffermava in primis sulla natura del giudizio possessorio, sulla tempestività dell'azione di spoglio, sulla rilevanza indiziaria delle dichiarazioni rese nella fase cautelare e sull'irrilevanza dei titoli dedotti dalle parti.
Successivamente analizzava in maniera analitica tutte le deposizioni rese nel giudizio di merito.
Perveniva, poi, alla conferma dell'interdetto possessorio sulla base delle seguenti argomentazioni:
preliminarmente chiariva che aveva lamentato lo CP_1
spoglio di una porzione di un terreno di sua proprietà perpetrato dai resistenti mediante eliminazione dei segni del preesistente confine naturale tra i due fondi caratterizzato da un canale di scolo e dalla delimitazione con pali in legno e mediante arretramento del confine per svariati metri e che tale condotta aveva determinato a suo danno il venir meno della disponibilità della striscia di terreno alla quale non poteva più accedere e della quale non poteva più godere;
ne conseguiva che la causa non aveva ad oggetto l'individuazione del confine esatto tra i fondi, ma andava ricondotta nell'ambito della semplice tutela possessoria;
5 era raggiunta la prova dell'esistenza di un canale di scolo sui fondi oggetto di causa sulla base dei seguenti elementi: tale canale era chiaramente visibile nelle foto allegate alla perizia del perito agronomo
; i resistenti non avevano negato che tali foto si riferissero Persona_1
ai fondi e avevano affermato che avevano coperto il canale con terreno e mediante l'apposizione di nuova recinzione metallica e pali, che non esistesse tale canale, limitandosi a negare che esso costituisse la linea di confine tra i fondi;
l'esistenza del canale di scolo, anche quale confine naturale tra i fondi, era stata confermata dagli informatori di parte ricorrente nel corso del procedimento possessorio, , Persona_2
e i quali avevano anche riferito Persona_3 Persona_1
dell'indisturbato e prolungato possesso alla primavera del 2011,
esercitato dal ricorrente sul fondo sino all'azione di spoglio;
anche gli stessi testi di parte resistente, , e Testimone_1 Testimone_2
, avevano riferito dell'esistenza a valle del fondo di un Tes_3
pozzetto, sboccante sulla provinciale, che convogliava dal canale di scolo le acque che defluivano dal terreno, quale circostanza fortemente indiziante della previa esistenza del canale;
6 a conferma della credibilità della versione del ricorrente vi era anche il deposito di una tempestiva denuncia querela avente ad oggetto i fatti di spoglio poco dopo il loro verificarsi presso la locale stazione dei Carabinieri;
una volta ritenuta provata l'esistenza del canale di scolo doveva essere verificato se effettivamente aveva esercitato il suo CP_1
possesso pacifico e indisturbato sino al preesistente scolo naturale e se la copertura dello scolo e la creazione di una nuova recinzione lo avevano privato del godimento di parte dell'area prima delimitata dallo stesso canale di scolo;
anche sotto questo profilo la prova era ritenuta raggiunta sulla base delle dichiarazioni rese dai testi , e Persona_3 Persona_2
Persona_1
le contestazioni sollevate dai resistenti erano superabili in quanto le dichiarazioni rese da dovevano essere valutate in Persona_3
maniera complessiva, le dichiarazioni sempre dall' non erano in Per_3
contrasto con quelle di che aveva dichiarato di essersi Persona_2
recato sul fondo solo fino al 2010 e il teste aveva Persona_1
precisato di aver potuto costantemente apprezzare le vicissitudini dei
7 luoghi, in ragione della sua attività di perito agrario, a far data dal
1980;
l'esistenza di un secondo pozzetto secondo quanto riferito dal teste non era rilevante perché lo stesso non aveva riferito Persona_1
che tale opera fosse stata effettuata in sede di spoglio, ma che la deviazione del canale era avvenuta successivamente alle opere spoliative;
non era neanche strano che di tale secondo pozzetto il perito non avesse dato conto nella sua perizia, poiché lo stesso doveva trovarsi a monte lungo la strada privata nel tratto che conduceva dalla provinciale all'abitazione del resistente e, quindi , non rientrava,
nell'oggetto dell'incarico, anche in considerazione della pendenza lieve tra le diverse quote;
il teste aveva confermato l'esistenza del foro nel Testimone_4
muretto, avendo parlato chiaramente di una bocca di leone e aveva con le sue dichiarazioni riscontrato l'esistenza del canale di scolo e la disponibilità da parte di della porzione di terreno prossima CP_1
al canale di scolo;
8 i testi di parte resistente avevano affermato che la striscia di terreno era coltivata dai ma tali dichiarazioni non erano Pt_1
sufficienti a contrastare le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente in quanto da un lato avevano confermato l'esistenza di un pozzetto a valle che collideva con la negazione della esistenza del canale di scolo sul fondo e, dall'altro, avevano posto l'attenzione sulla pretesa esistenza di un confine stabilito tra le parti che sarebbe coinciso con la linea ideale che dipartiva da una pianta di pero posta nella proprietà
e il tombino/pozzetto esistente sulla provinciale;
sotto tale CP_1
profilo il Tribunale evidenziava che delle due l'una, ossia tertium non datur: o lo scolo esisteva e il passaggio con il trattore era inibito a o non esisteva;
Parte_1
infine la condotta di spoglio risultava provata in quanto neppure contestata dai resistenti, che avevano escluso la natura spoliativa per il solo fatto di aver preavvisato il ricorrente;
lo spoglio, infine, era connotato dalla violenza e poteva ritenersi provato anche l'animus spoliandi.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
9 1)violazione dell'art. 116 cpc- erronea valutazione delle risultanze probatorie dei testi di parte ricorrente;
quanto al teste evidenziavano che lo stesso aveva Persona_3
collocato l'asserito possesso di e della sua dante causa in CP_1
epoca precedente alla propria nascita e, quindi, non era corretto dire come aveva fatto il Tribunale che il teste si riferiva ad una conoscenza e frequentazione dei luoghi sin dalla tenera età e di aver proseguito la frequentazione dei luoghi in quanto portava a pascolare gli animali sotto la strada che separava i due fondi;
sempre tale teste non era stato in grado di individuare sulle foto dove erano stati abbattuti i pali in legno con filo spinato e interrato il canale di scolo e non aveva riferito di aver visto abbattere pali e recinzione;
il Giudice di Parte_1
primo grado aveva erroneamente sminuito il contrasto tra la deposizione di e quella di , avendo Persona_3 Persona_2
affermato che le rispettive dichiarazioni non erano contrastanti in quanto coerentemente il primo aveva riferito di un possesso esteso sino al 2010 e il secondo di essersi recato sul fondo solo fino al 2010; in realtà il teste non aveva assolutamente dichiarato di Persona_2
essersi recato sul fondo controverso solo sino al 2010 ma che, invece,
10 era stato a non recarsi più sul fondo controverso dal CP_1
momento dello spoglio;
inoltre aveva detto che Persona_3 CP_1
aveva dal 1979 curato, migliorato, custodito, goduto e gestito il
[...]
fondo fino all'attualità, quindi, in contrasto con quanto affermato da
; Persona_2
quanto al teste le dichiarazioni erano state rese da Persona_1
una persona che non poteva definirsi indifferente poiché, quale perito agrario, aveva ricoperto il ruolo di consulente tecnico di controparte redigendo apposita relazione acquisita al procedimento;
le sue dichiarazioni non erano attendibili perché aveva dichiarato di essersi recato sul fondo oggetto di causa, essendo la famiglia proprietaria di un fondo limitrofo, da quando aveva circa dieci anni e fino al 1976-77,
epoca in cui i suoi genitori avevano donato il loro terreno;
ne conseguiva che la conoscenza diretta delle dinamiche del fondo controverso da parte di era avvenuta per circa sette-otto Persona_1
anni complessivi, collocabili ben 35- 40 anni prima dei fatti oggetto della presente vertenza;
le dichiarazioni di tale teste erano censurabili nella parte in cui aveva fatto riferimento ad una deviazione delle acque del canale per sfociare in altro pozzetto mediante un foro sul
11 muretto della strada provinciale, circostanza, tra l'altro, mai rilevata nella perizia di parte;
l'esistenza del foro non era stata confermata dal teste che aveva parlato semmai di un pozzetto a bocca di TE
leone e in ogni caso sempre il teste aveva parlato di un Persona_1
secondo pozzetto che, però, non si trovava nel terreno di cui si lamentava lo spoglio ma a monte, lungo la stradetta privata, nel tratto che andava dalla strada provinciale all'abitazione di di tale CP_1
pozzetto aveva riferito, invece, il teste che aveva citato in primo grado,
; inoltre vi era stata un'ulteriore omissione da parte del Testimone_5
Tribunale in merito alla contraddizione che non era stata rilevata tra la deposizione di con quella dell'altro teste di parte Persona_1
ricorrente : invero il primo aveva confermato che Persona_2 CP_1
nel corso degli anni, precisamente dal 1979 ad oggi, aveva curato,
[...]
migliorato, custodito, goduto e gestito il fondo sopportandone le relative spese, mentre il secondo aveva affermato che la coltivazione,
cura, godimento e gestione del fondo controverso da parte di CP_1
era avvenuta dal 1982/1983 e fino al 2010;
[...]
quanto alla deposizione del teste di parte ricorrente TE
, gli appellanti lamentavano che il giudice di prime cure ne
[...]
12 aveva valorizzato il contenuto omettendo di valutare che tale testimone aveva fatto generico riferimento al fondo in precedenza coltivato da aveva affermato come i terreni oggetto del presunto CP_1
spoglio erano ancora coltivati dal e che, invece, CP_1 Persona_2
aveva asserito come dal 2011, momento dello spoglio, non CP_1
era più entrato nel fondo controverso;
quanto alla deposizione del teste il Tribunale non Persona_2
aveva valutato che lo stesso non era stato in grado di confermare che il possesso da parte del afferisse proprio alla particella 134, che CP_1
aveva riferito prima ancora che gli venisse chiesto della modifica dei luoghi dopo lo spoglio, che quanto dal medesimo riferito era inconciliabile con le dichiarazioni di nella parte in cui Persona_1
parlava di deviazione delle acque per sfociare in un pozzetto sito a monte, che non poteva percepire lo spianamento di un canale non sporgente, che non aveva mai individuato alcun pozzetto di raccolta delle acque derivanti dal canale di scolo, che avrebbe CP_1
coltivato il fondo controverso dal 1982/1983 fino al 2010, che era logico per la controversia pendente che non fosse più CP_1
andato sui luoghi oggetto dello spoglio dal 2011, atteso che a seguito
13 dell'immissione in possesso sin dal 2014 coltivava il sito CP_1
conteso;
quanto ai testi citati dagli appellanti, resistenti in primo grado: le relative dichiarazioni erano univoche e coincidenti ed erano tali da fornire un quadro che evidenziava la totale infondatezza della domanda di controparte;
aveva detto che e Testimone_1 Tes_2
avevano aiutato a coltivare il fondo Tes_3 Parte_1
controverso, che lui stesso aveva dato un contributo sin dagli anni
1974- 1975, che aveva un fondo distante due chilometri e passava sui luoghi contesi anche due volte al giorno, che esisteva un pozzetto sulla provinciale a confine tra i due fondi confermandone l'esistenza sulle foto e che esisteva un paletto che delimitava le due proprietà in direzione monte;
riferiva di aver aiutato Testimone_2 [...]
nella coltivazione del suo fondo e di riconoscere il pozzetto Pt_1
di raccolta delle acque che per il suo posizionamento non poteva delimitare la particella 134 del fg 8; riferiva di aver Tes_3
aiutato nella pulizia del terreno fino al 2010 e di Parte_1
accedere al suo fondo da una stradina che partiva dalla provinciale, al cui inizio vi era un pozzetto della provinciale per la raccolta delle
14 acque piovane;
confermava che alcune persone Controparte_2
aiutavano nella coltivazione, che passava spesso sui Parte_1
luoghi controversi, che sul lato del fondo confinante con la provinciale vi era una recinzione che recingeva la particella 134 per evitare che gli animali scendessero sulla strada, che il confine tra i fondi, per come riferito dallo stesso era individuato mediante una linea ideale Pt_1
tra l'albero di pero posto nella parte alta del fondo ed un tombino della provincia posto sulla strada provinciale, che tale tombino coincideva con il secondo pozzetto che era in realtà l'unico, che l'albero di pero era nel terreno di e che nel 2011 era stata eretta da CP_1 Pt_2
e dal marito una recinzione che coincideva con la predetta
[...]
linea ideale;
non era affatto vero che non avevano negato affatto l'esistenza del canale di scolo, essendosi limitati a negare che esso costituisse la linea di confine tra i fondi e che non avevano contestato le foto dello stato dei luoghi versate in perizia e lo stesso fatto spoliativo;
invero avevano semmai assolutamente negato sia l'avverso possesso che l'asserito spoglio a partire dal primo atto di costituzione in giudizio;
15 ribadivano, infine, che il canale di scolo che avrebbe delimitato i fondi controversi non si trovava tra le p.lle 134 e la 395 del foglio 8,
ma tra la particella 134 e la particella 102, quest'ultima posseduta da per cui non vi era stato alcuno sconfinamento;
CP_1
precisavano che da quanto ricostruito vi era un unico pozzetto di raccolta delle acque, come poteva desumersi dalla dichiarazioni di e di , che il fantomatico canale di scolo, di Persona_1 Tes_3
cui parlava anche , si trovava tra le particelle 101 e 112 Persona_2
come affermato dallo stesso e che tali deduzioni erano Persona_1
confermate dalle dichiarazioni dei suoi testi , e CP_2 Tes_2 Pt_1
2)violazione dell'art. 118 cpc - mancato accoglimento della richiesta di ispezione dello stato dei luoghi: il Tribunale aveva errato quando aveva rigettato la richiesta di ispezione dello stato dei luoghi,
quale supplemento istruttorio utile ad accertare l'assoluta inesistenza di un pozzetto realizzato attraverso un foro nel muro sulla strada provinciale e, quindi, l'inesistenza di due pozzetti.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello per i seguenti motivi:
16 erano pienamente attendibili le deposizioni rese dai testi indicati da i quali avevano reso con estrema precisione le loro CP_1
dichiarazioni, confermando lo spoglio oggetto di causa;
le questioni sollevate in relazione alle dichiarazioni rese da
[...]
e da erano state motivatamente superate dal Tes_6 Persona_2
Tribunale;
il teste era attendibile perché le sue dichiarazioni Persona_1
erano coerenti sia in relazione alla frequentazione dei luoghi sia rispetto alla creazione di un pozzetto;
la corretta ubicazione del canale di scolo, come confermato anche dai vari testi in primo grado, costituiva proprio il confine naturale tra due fondi;
era, altresì, del tutto mistificatorio quanto dedotto in merito all'esistenza di un secondo pozzetto, circostanza confermata anche dai testi di parte appellante;
anche il teste era attendibile perchè aveva TE
espressamente parlato di una bocca di leone, così chiamata in modo atecnico, che faceva defluire l'acqua nella cunetta;
17 i testi della controparte avevano reso dichiarazioni del tutti inutili ed inattendibili.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Le censure in relazione alle dichiarazioni dei testi non sono accoglibili.
Quanto ad va detto che: Persona_3
le dichiarazioni di tale teste, secondo un condivisibile ragionamento espresso dal Tribunale, non possono essere inficiate solo perché mediante la conferma delle circostanze di cui ai capitoli di prova – nella parte in cui il possesso della dante causa risaliva a 20
anni prima a decorrere dal 1979 e, quindi, al 1959 - aveva riferito il possesso del fondo anche prima della sua stessa nascita risalente al
1964; invero il riferimento mediante la conferma dei capitoli di prova andava valutato non in maniera stringente, ma in rapporto al contenuto complessivo della deposizione da parte di chi nella sostanza sin dalla tenera età aveva frequentato i luoghi e successivamente aveva portato a pascolare gli animali sotto la strada che separava i due fondi delle parti del presente procedimento;
18 il teste in questione non ha individuato sulle foto il canale con i pali, ma aveva comunque riferito di aver visto sbancare la striscia di terreno oggetto del contenzioso da parte di mediante Parte_1
l'utilizzo di un escavatore e di aver visto una rete metallica a mezzo della quale il confine era stato spostato di circa 8- 10 metri a favore di e in danno di Parte_1 CP_1
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento;
la conferma da parte di in relazione al capo p) Persona_3
delle memorie ex art.183 VI c cpc in merito alla coltivazione del fondo da parte di va raccordata, secondo quanto affermato nella CP_1
motivazione della sentenza, agli altri capitoli di prova e, in particolare,
al capitolo lett. l), nel senso che il possesso dell'intero fondo comprensivo anche della striscia di terreno si era protratto fino al
19 5/4/2011 in relazione alla porzione contesa e anche successivamente per il resto.
Quanto al teste va detto che: Persona_1
non è incapace a testimoniare perché non era titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolgeva nel processo tanto da legittimare la sua partecipazione al giudizio;
invero aveva solo redatto una consulenza di parte e oltretutto conosceva lo stato dei luoghi non tanto perché i suoi familiari avevano un terreno nella zona,
ma soprattutto perché per la sua attività di perito agrario sin dal 1980
aveva avuto contezza delle vicissitudini verificatesi ed oggetto del contenzioso;
nelle sue dichiarazioni faceva riferimento ad un secondo pozzetto, ma tale indicazione ulteriore non intacca la ricostruzione operata dal Tribunale , in quanto il predetto teste riferiva in data
17/1/20 di fatti successivi agli atti di spoglio, tanto è vero che di tale situazione chiaramente sopravvenuta non faceva alcun cenno nella sua
CT di parte datata 6/4/2011; in ogni caso tale teste riferiva di una successiva deviazione in un pozzetto preesistente che era posto a monte lungo la stradetta privata nel tratto in cui conduceva alla strada
20 provinciale all'abitazione di e, quindi, di opere esistenti in CP_1
un luogo diverso da quello oggetto di contenzioso;
in questo senso la conferma dell'esistenza di tale secondo pozzetto da parte del teste non inficia le dichiarazioni di che aveva Tes_3 Persona_1
riferito a conferma di quanto dedotto da che vi era stato il CP_1
mutamento dello stato dei luoghi sin dal 4 aprile 2011, che la nuova recinzione non consentiva l'accesso al fondo se non dal lato della proprietà e che il preesistente canale di scolo sfociava in un Pt_1
pozzetto situato sulla strada provinciale ovvero un foro in un muretto della provinciale;
l'esistenza del foro nel muretto è stata confermata dal teste che aveva parlato di una bocca di leone che faceva Testimone_4
defluire l'acqua nella cunetta;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del
21 fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento.
Quanto al teste va detto che: Testimone_7
non ha particolare rilievo il fatto che lo stesso non sapeva se la particella in questione era la 134 in quanto egli spiegava che non era andato sul luogo con strumentazione tecnica, ma confermava che quella era la località ove si trovava la particella del;
in ogni caso CP_1
lo stesso precisava di aver lavorato alle dipendenze della Provincia
[...]
, di aver svolto funzioni di vigilanza sulla strada provinciale CP_3
SP36 e di essersi più volte rivolto al perché dal terreno che CP_1
sapeva essere nella sua disponibilità defluiva acqua piovana;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che aveva Persona_2
riferito di essersi recato sul fondo del tutti gli anni per il CP_1
foraggio dal 1982 /1983 fino al 2010, in quanto nella primavera del
2011 si erano verificati i fatti per cui era causa;
invero tale teste aggiungeva che dopo il 2011 si era recato presso la parte residua del fondo di ovvero presso il fondo non interessato dallo CP_1
spossessamento.
Quanto alle dichiarazioni di va detto che: Persona_2
22 non ha valore dirimente che lo stesso non sapeva dire se la proprietà di era individuata al catasto come particella 134 CP_1
perché comunque riferiva che frequentava i luoghi di causa per aiutare nell'attività agricola;
CP_1
non è significativo che il riferiva prima che gli venisse Per_2
chiesto della modifica dei luoghi perché sapeva di essere citato come teste sui fatti oggetto di causa;
a fronte delle contestazioni in sede di escussione tale teste che riferiva di aver avuto contezza della modifica dei luoghi sin dalla primavera del 2011, ovvero di uno spianamento con apposizione di una nuova recinzione al posto di una precedente collocata lungo un canale di scolo che fungeva da confine tra i due fondi finitimi,
precisava in modo convincente che ad occhio nudo aveva avuto modo di vedere simili cambiamenti perché vi era una pendenza anche se lieve, pendenza che non precludeva una visibilità dei luoghi e la sicura percezione di uno sconfinamento;
non vi è contrasto con le dichiarazioni di che Persona_1
parlava di una deviazione delle acque in un pozzetto sito a monte,
23 perché lo stesso riferiva di una deviazione successiva ai Persona_1
fatti di spoglio;
non rileva il fatto che non avesse avuto contezza di un pozzetto di raccolta, in quanto diceva solo di non averlo individuato;
non è dirimente il fatto che tale teste avesse riferito di essere andato sui terreni di fino al 2010 e dopo il 2011 sulla CP_1
restante parte del suo fondo, precisando che il predetto dopo la CP_1
modifica dei luoghi non si era portato più sui luoghi contesi;
tale dichiarazione nella parte in cui contrasta con il fatto che CP_1
veniva immesso nel possesso dei luoghi contesi nel corso del 2014 non
è dirimente, in quanto il capitolo di prova era finalizzato a riscontrare che avesse il possesso dei luoghi in epoca prossima CP_1
all'azione di spoglio;
inoltre è documentato che l'immissione in possesso fosse comunque contestata tanto che era necessario espletare nel 2018 una CTU per problemi esecutivi e nel corso dello svolgimento della stessa emergeva un altro tentativo di spoglio da parte dei Pt_1
Un' altra censura attiene alla mancata adeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi della parte appellante.
24 In proposito va detto che tali deposizioni convergono quanto all'esistenza di un dislivello tra i due fondi finitimi e di un pozzetto-
tombino sulla strada provinciale.
In merito all'inesistenza di un canale di scolo si è espresso solo il teste che è stato anche l'unico a riferire che il confine tra i due CP_2
fondi corrispondeva alla linea ideale tra due metri da un albero di pero e il tombino pozzetto sito sulla strada provinciale.
Tali dichiarazioni hanno trovato una parziale conferma in quelle rese da che riferiva di un albero di pero che Tes_3
rappresentava il confine oltre cui non poteva andare.
Tali isolate deposizioni non sono sufficienti a confutare la domanda di che ha condotto all'accoglimento di un CP_1
provvedimento possessorio confermato anche in sede di reclamo.
Le argomentazioni degli appellanti non superano la motivazione del Tribunale nella parte in cui è stato affermato che le dichiarazioni dei testi dei resistenti non erano sufficientemente probanti perché
l'esistenza di un pozzetto collideva con la negazione dell'esistenza di un canale di scolo e perché affermare che il confine fosse in un altro punto non era risolutivo.
25 Allo stesso modo gli appellanti non sono riusciti a superare la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condivisibilmente affermato che se la domanda possessoria era stata proposta proprio in relazione allo spoglio di una striscia di terreno posta a confine tra i due fondi limitrofi ne conseguiva che o esisteva il canale di scolo o non esisteva e, quindi, tertium non datur.
Gli appellanti hanno anche censurato in modo complessivo la valutazione della prova orale, ma richiamando alcune delle censure oggetto dei precedenti motivi e precisamente il riferimento al secondo pozzetto ( deposizione di , al pozzetto a monte ( Persona_1
dichiarazioni di ), alla conoscenza dei fatti accaduti Testimone_7
ancor prima della nascita ( dichiarazioni di ), alla Testimone_8
mancata possibilità di percepire la modifica dei luoghi ( deposizione di
), al contrasto tra quanto riferito da e da Persona_2 Persona_2
e in merito alla coltivazione del fondo da Persona_1 Persona_3
parte di dal 2011 in poi e la deviazione delle acque nel CP_1
canale preesistente riferita da Persona_1
26 In merito a tali censure identiche a quelle già prospettate nei precedenti motivi di appello Corte si riporta a quanto già affermato per rigettarle.
Gli appellanti, infine, hanno contestato di non aver mai negato l'esistenza di un canale di scolo, ma di aver solo detto che non costituisse la linea di confine tra i due fondi e che non avevano contestato le foto che raffiguravano i luoghi e gli atti di spoglio.
In realtà i in sede di costituzione in primo grado negavano Pt_1
che la linea di confine fosse costituita dal canale di scolo e non che non esistesse il canale di scolo che , però, individuavano in altro luogo e affermavano che avevano agito nell'ambito della loro relazione di fatto esclusiva del fondo per cui era causa.
Con un ulteriore motivo i hanno censurato la decisione in Pt_1
merito all'ubicazione del canale di scolo che secondo quanto da loro prospettato non si trovava a ridosso della particella 134.
A conferma di tanto hanno affermato che:
esisteva un unico pozzetto che era quello di cui parlava Per_1
che quale informatore in data 3 10 2012 aveva detto di
[...]
riconoscere il canale di scolo che correva lungo il confine tra le
27 particelle 101 e 112 ed il prolungamento si concludeva sino alla strada provinciale;
anche il teste aveva parlato di canale di scolo che Per_2
delimitava i due fondi;
il teste aveva parlato di un confine che coincideva con CP_2
una linea ideale tra l'albero di pero posto nella parte alta del fondo e un tombino della provincia posto sulla strada provinciale e da tale dichiarazione poteva evincersi che il tombino era il secondo pozzetto;
tale allocazione del pozzetto era confermata dai teste e Tes_2 Pt_1
aveva detto che il canale che sfociava in un pozzetto Persona_1
situato sulla strada provinciale e realizzato con un foro all'interno del muro della strada era tuttora esistente , ma non poteva affermare tali fatti se per ammissione del teste , non era Persona_2 CP_1
andato più sui luoghi contesi, nonostante l'avvenuta immissione in possesso.
Anche tale censura non è accoglibile:
è vero che confermava la planimetria catastale da cui Persona_1
si evinceva che il canale di scolo correva lungo il confine tra le particelle 101 e 112 e che il prolungamento si concludeva sino alla
28 strada provinciale, ma è altrettanto vero che il canale di scolo nel suo prolungamento costeggiava una striscia di terreno che era a confine della particella 134 con la 395;
le dichiarazioni del nella parte in cui veniva confermato Per_2
che esisteva un canale di scolo che delimitava i due fondi avallano la domanda proposta da CP_1
l'allocazione del pozzetto da parte dei testi di parte resistente in un luogo diverso non implica che non vi fosse un canale di scolo, ma anzi ne avvalora l'esistenza; l'individuazione di un 'altra linea di confine tra i due fondi è stata affermata in maniera netta solo dal teste e ha avuto solo in parte conferma nelle dichiarazioni del CP_2
non ha valore dirimente in un contenzioso che ha ad oggetto Tes_2
un'azione di spoglio avente ad oggetto una porzione di terreno sino al preesistente canale di scolo;
non era possibile affermare che Per_1
non potesse riferire tali fatti perché sulla base di
[...] CP_1
quanto detto da dal 2011 non si era più portato sui luoghi Persona_2
oggetto di contenzioso, in quanto aveva solo detto che Persona_2
non si era più recato sui luoghi contesi dopo il 2011 affermando che non lo avesse fatto neanche proprio per il procedimento CP_1
29 civile che era ancora in corso;
in proposito si rinvia a quanto già detto in merito alle dichiarazioni rese da in rapporto al Persona_2
comportamento di CP_1
neanche hanno rilievo le dichiarazioni di nella parte Persona_1
in cui aveva detto che dopo gli atti spoliativi le acque erano state deviate per sfociare in un altro pozzetto, perché per l'appunto riferiva di fatti successivi a quelli oggetto della domanda da parte di CP_1
[...]
La richiesta di ispezione dei luoghi non è accoglibile in quanto l'istanza è stata rigettata in primo grado per assenza del requisito dell'indispensabilità e gli appellanti non hanno dedotto ai fini dell'accoglimento della richiesta in appello di aver contestato l'ordinanza di rigetto, di aver reiterato l'istanza istruttoria nella precisazione delle conclusioni per evitare di incorrere nella conseguente decadenza a livello istruttorio
(cfr.sent.Cass.n.10748/2012).
Sotto tale profilo rileva , infine, che tale richiesta istruttoria così
come proposta senza l'articolazione di uno specifico motivo di gravame (cfr.sent.Cass.n.1532/2018) non è ammissibile.
30 Non sussistono i presupposti per una condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96 IIIC cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile –bassa complessità - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore della parte appellata, spese che liquida in E 4234,5
oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
31 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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