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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2929/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Ardizzone Parte_1
e Christian Conti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
- resistente contumace-
OGGETTO: ricostruzione carriera - differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.11.2021, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, dopo aver espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per mancato riconoscimento integrale del servizio svolto precedentemente all'immissione in ruolo, eccependo la violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, nonché all'inquadramento nella corretta fascia di anzianità di cui al C.C.N.L. a far data dall'immissione in ruolo e al pagamento delle differenze retributive maturate.
L'amministrazione convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, sicchè va dichiarata contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso va accolto.
La ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs.
n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma
13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale ATA. Lamenta in particolare che la mancata piena valorizzazione del servizio pre ruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la
Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonché tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, non avendo l'amministrazione convenuta dedotto o provato alcunché sul punto, decidendo di rimanere contumace.
Deve, poi, rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94, è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro Parte_2 [...]
, del 20.09.18. Controparte_3
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: –al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”; - al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”; - al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierna ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma
22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto euro unitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a
C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall' a.s.
1999/2000 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, CP_4
ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Va inoltre affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s.
2000/2001 fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale con contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive maturate, oltre interessi come per legge.
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita al personale amministrativo di ruolo, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato a partire dal
31.10.2000, oltre accessori come per legge;
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e distrae in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 04.03.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo