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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 104/2024 promossa da:
(C.f./P.i.: ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Davide Fazzi ed Eugenio Gollini
OPPONENTE contro
(C.f.: / P.i.: ) con il patrocinio degli CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Avv.ti Giampiero Martini e Maura Magoni
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico Parte_1
n. 833/2023 con cui il Tribunale di Ferrara, all'esito del procedimento monitorio portante R.G.
n. 2606/2023, ha ingiunto alla società opponente il pagamento immediato (ex art. 642 c.p.c.), in favore di della somma di € 10.094,00, oltre interessi legali e spese del CP_1
procedimento.
1 In particolare, a fondamento dell'opposizione, ha esposto: Parte_1
− che in data 2 settembre 2014 le parti avevano stipulato un contratto d'opera intellettuale, di durata annuale e per un compenso complessivo pari ad € 5.200,00, oltre i.v.a. all'anno;
− tale rapporto, rinnovato tacitamente negli anni successivi, si era concluso in data 31 dicembre 2022;
− relativamente ai compensi “ordinari”, per l'esercizio 2022, Parte_1 aveva pagato all'opposto le fatture relative ai primi tre trimestri, pari a complessivi €
4.928,00 e ricevuto da quest'ultimo, a saldo delle competenze dovute per l'esercizio in parola, la nota pro forma del 5 gennaio 2023 per € 1.100,00 oltre accessori;
− tale ultima nota non veniva tuttavia saldata dalla società opponente a fronte dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni ivi assunte, tra cui, in particolare, la redazione ed il deposito del bilancio al 31 dicembre 2022;
− solo a seguito della notifica del titolo anzidetto, avvenuta in data 4 dicembre 2023 unitamente ad atto di precetto, la società attrice aveva appreso della modifica, da parte del convenuto, della nota in parola posto che, quella allegata al ricorso monitorio pur mantenendo la data del 5 gennaio 2023 recava il nuovo importo di € 1.700,00 oltre accessori;
− che tale modifica era da considerare del tutto unilaterale ed illegittima, oltre che contraria agli accordi contrattuali;
− relativamente ai compensi “straordinari”, non avendo l'opposto eseguito alcuna attività di consulenza ed assistenza nella trattativa per la cessione del ramo di azienda (avvenuta in data 25 novembre 2022) da parte della società attrice ed in favore della Controparte_2
del tutto ingiustificata ed illegittima era pure la nota pro forma del 25 novembre 2022
[...] per l'importo di € 8.000,00, oltre c.p.a.;
− non solo il convenuto mai aveva ricevuto il relativo mandato, arrivando addirittura a sconsigliare l'operazione di cessione, ma tutta l'attività di trattativa e prodromica all'operazione medesima era stata eseguita unicamente dalla società acquirente mediante l'assistenza dal proprio consulente e commercialista Alessandro Sindaco;
− ad ulteriore riprova della infondatezza della pretesa monitoria, l'importo esposto nella nota del 25 novembre 2022 era stato clamorosamente ridotto (ad € 3.714,00) da parte dell'ordine
2 professionale di appartenenza dell'opposto, interpellato da quest'ultimo proprio per esprimere parere di congruità sulla nota in questione;
− ricevuta notizia della riduzione di oltre la metà delle proprie spettanze, il aveva del CP_1 tutto inspiegabilmente emesso un ulteriore avviso di parcella per la somma di € 4.431,00 e sempre con data 25 novembre 2022;
− che pure tale nota era da ritenere del tutto strumentale ed illegittima atteso che in essa il convenuto aveva inserito presunte attività in parte da ricomprendersi nel compenso ordinario e, in altra parte, assolutamente non giustificate e prive di riscontro fattuale e probatorio;
− a fronte dell'evidente fondatezza dell'opposizione e della ricorrenza del periculum in mora conseguente all'avvio di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi in danno dell'attrice, pienamente giustificata si rivelava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da quest'ultima in seno al proprio atto introduttivo.
costituitosi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_1
− in via preliminare, a riprova dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, che la
[...]
aveva sollevato, per la prima volta, le proprie doglianze solo a seguito Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo opposto mentre, fino a quel momento, aveva sempre assicurato che avrebbe provveduto al pagamento del dovuto contestualmente alla stipula dell'atto di cessione dell'azienda in favore della Controparte_2
− nel merito, quanto ai compensi ordinari, che, a dispetto di quanto asserito dall'attrice,
l'opposto, anche in riferimento al quarto trimestre dell'anno 2022, aveva diligentemente eseguito tutte le attività indicate nella nota pro forma del 5 gennaio 2023 quali, in primis, quelle consistenti nella predisposizione e nell'invio telematico della dichiarazione IVA, del
Modello 760, del Modello IRAP, della Certificazione Unica e del Modello 770, e, in secundis, quella relativa alla predisposizione del bilancio ordinario al 31 dicembre 2022, invero confermata dalla pec del 12 giugno 2023 attraverso cui il convenuto aveva trasmesso, tanto alla società attrice quanto all'allora liquidatore tutta la Controparte_3 documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del bilancio in oggetto, contestualmente avvisando della necessità di procedere in tal senso entro il 29 giugno 2023 siccome adempimento di esclusiva spettanza del socio;
3 − nessuna “unilaterale modifica” della nota in parola era stata operata da parte del convenuto atteso che il maggior importo di € 1.700,00 si giustificava proprio a fronte dell'ulteriore attività svolta da parte quest'ultimo e consistente sia nell'effettuazione di adempimenti fiscali aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella prima nota inviata, sia nella trasmissione telematica di atti e documenti, come tale non ricompresa nel mandato professionale;
− relativamente ai compensi straordinari, parimenti infondata andava considerata l'avversa affermazione secondo cui tutta l'attività prodromica alla cessione dell'azienda era stata eseguita dal commercialista della società acquirente, invero contraddetta dalla nutrita corrispondenza intercorsa tra il legale rappresentante (oggi liquidatore) pro tempore della società opponente, e l'odierno opposto nonché tra quest'ultimo ed il Persona_1
consulente della cessionaria;
Controparte_2 Persona_2
− circa la censurata riduzione dei compensi da parte dell' Controparte_4
nessuna illiceità della pretesa creditoria potrebbe ricavarsi dal parere di
[...]
congruità espresso in data 13 novembre 2023 posto che, prima ancora della sua emissione,
l'Ordine in parola aveva richiesto all'opposto di ripartire il compenso originario esposto nella nota pro forma del 25 novembre 2022 (complessivi € 8.000,00) in due distinte note pro forma, distinguendo, in particolare, il compenso per l'attività di assistenza ordinaria prestata in favore della società opponente – poi individuato in € 4.259,00 oltre accessori giusta nuova nota pro forma del 25 novembre 2022 – da quello per l'attività di assistenza straordinaria prestata in favore della medesima società – poi quantificato in € 3.741,00 oltre accessori come da ulteriore nota pro forma del 25 novembre 2022 – solo quest'ultimo sottoposto al vaglio dell'organo ordinistico;
− avendo l'attrice agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, sussistevano i presupposti per una condanna della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Nelle more del giudizio ed all'esito del sub-procedimento cautelare portante R.G. n. 104/2024-
1, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da parte attrice.
Quest'ultima, inoltre, ha omesso il deposito delle proprie memorie art. 171 ter c.p.c. mentre l'opposto, in occasione delle proprie memorie integrative, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi ulteriormente evidenziato:
− che la mancanza di qualsivoglia deduzione avversaria rispetto alle allegazioni di parte convenuta evidenzia ancora di più la totale fondatezza della pretesa creditoria;
4 − di aver esperito tentativo obbligatorio di mediazione ma con esito negativo stante la mancata adesione della . Parte_1
All'udienza del 3 luglio 2024, naufragato il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. esperito alla precedente udienza del 6 giugno 2024, la causa è stata rinviata al 24 ottobre 2024, successivamente differita al 28 novembre 2024.
Le parti hanno dunque proceduto al deposito di memoria conclusiva autorizzata mentre in occasione dell'udienza da ultimo indicata è comparso il solo convenuto il quale ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discusso oralmente la causa come da note conclusive autorizzate.
2. Motivi della decisione
L'opposizione è solo in parte fondata per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla Suprema Corte, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, ragione per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto (cfr. Cass., SS. UU., 09 settembre 2010, n.
19246).
È stato infatti precisato che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cass., SS.UU., 07 luglio 1993, n.
7448, da ultimo richiamata Cass. SS.UU., 13 gennaio 2022, n. 927).
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione" (Cass., SS. UU., 30 luglio 2008, n.
20604); esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass., SS. UU., 9 settembre 2010,
n. 19246).
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicché "le due fasi fanno parte
5 di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio" (Cass., SS. UU., 10 luglio 2015,
n. 14475).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito”
(ex multis Cass., 13 luglio 2009, n. 16340).
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Salerno, 07 agosto 2019, n. 2600; Trib. Locri, 20 dicembre 2017, n. 1367; Trib. Salerno,12 gennaio 2016, n. 143).
È altresì indubbio, però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione – in punto di ripartizione dell'onere della prova – i principi generali secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, di recente, Cass. 12 giugno 2018, n. 15328).
Qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento, sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., da ultimo, Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
2.1. Premesso quanto sopra e iniziando dal primo motivo di opposizione, quello cioè relativo ai compensi “ordinari” esposti nella nota pro forma del 5 gennaio 2023 (doc. 18 fasc. convenuto), attore in senso sostanziale, a fronte dell'eccezione di CP_1
inadempimento sollevata dalla , ha positivamente dimostrato – Parte_1
attraverso la documentazione versata in atti (docc. 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 fasc. convenuto) – il proprio adempimento, appunto consistente nell'esecuzione di tutte le attività
6 indicate nella nota de qua (“Dichiarazione Iva anno 2023/2022 + invio telematico”;
“Dichiarazione Mod. 760 + invio telematico”; “Dichiarazione Mod. Irap anno 2023/2022 + invio telematico”; “C.U 2023/2022 + invio telematico”; “770 2023/2022 professionisti + invio telematico”; “Predisposizione bilancio al 31/12/2022 per deposito alla cciaa bilancio micro imprese – verbale approvazione – calcolo imposte”; “aggiornamento libri sociali”).
Con particolare riguardo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, contrariamente a quanto riferito dall'opponente, tra i compiti affidati al non rientrava, invece, anche il CP_1
“deposito” dello stesso (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Attività espressamente esclusa dal preventivo accettato dalla società attrice (doc. 2 fasc. convenuto) e ciò nella parte in cui si legge – nella seconda nota in calce – che “Il mandato professionale in oggetto non comprende la trasmissione telematica di atti e documenti (ad esempio il Bilancio di esercizio) al Registro delle imprese. Per queste prestazioni lo studio si avvale della collaborazione di una società di servizi specializzata. Il preventivo in oggetto non comprende quindi i corrispettivi per dette prestazioni, in quanto le stesse saranno fatturate direttamente dalla società erogante al momento della effettuazione”.
Sul punto si evidenzia, inoltre, che, come pure si deduce dal preventivo anzidetto e dalla nota pro forma del 5 gennaio 2023, compito del professionista incaricato era unicamente quello di redigere il bilancio abbreviato e i documenti ad esso allegati (e cioè “riclassificazione bilancio
Co.Ge. in Bilancio civilistico”; “Redazione Nota integrativa”; “Verbale assemblea”; “Verbale consiglio di amministrazione”).
La circostanza per cui il bilancio così predisposto dal convenuto non sia stato poi approvato da parte della società opponente – per esclusiva responsabilità del suo legale rappresentante – e ciò pur a fronte dell'avviso contenuto nella pec del 12 giugno 2023 (doc. 15 fasc. convenuto), in quanto non specificamente contestata da parte attrice nella prima difesa utile (la prima memoria integrativa, mai depositata da parte quest'ultima), deve invece considerarsi pacificamente ammessa e provata ex art. 115 c.p.c.
Ciò detto in merito all'an della pretesa creditoria e passando all'esame del quantum, non risulta condividibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui alla base dell'aumento di importi riscontrato tra la prima e la seconda nota pro forma del 5 gennaio 2023 (da € 1.100,00 oltre accessori ad € 1.700 oltre accessori) vi fosse, da un lato, l'esecuzione di adempimenti fiscali aggiuntivi e, dall'altro, la trasmissione telematica di atti e documenti, quest'ultima
7 “espressamente esclusa” – secondo la ricostruzione di parte opposta – dal citato preventivo
(cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Con riguardo a quest'ultimo aspetto è sufficiente richiamare, ancora una volta, il testo della seconda nota apposta in calce al preventivo del 2 settembre 2014 che espressamente espunge dall'oggetto dell'incarico unicamente la trasmissione telematica di atti e documenti “al
Registro delle Imprese” laddove, invece, la lett. e) del preventivo in parola testualmente ricomprende nell'oggetto del mandato pure la “trasmissione telematica [n.d.r. all'Agenzia delle Entrate] dei modelli fiscali” ivi indicati.
Ne consegue che l'attività di trasmissione telematica, eccettuata quella consistente nel deposito presso il competente registro delle imprese, era attività senz'altro ricompresa nell'incarico professionale affidato all'opposto.
Quanto invece al primo profilo, confrontando le note pro forma del 5 gennaio 2023, alcuni adempimenti fiscali indicati nella prima risultano invero frazionati seconda, con conseguente duplicazione degli importi: così la voce “Dichiarazione Mod. 760 e Irap anno 2023/2022” presente nella prima nota viene suddivisa, nella seconda, nelle due voci “Dichiarazione Mod.
760 + invio telematico” e “Dichiarazione Mod Irap anno 2023/2022 + invio telematico”; idem dicasi per la voce “C.U. – 770 2023/2022 (professionisti)” presente nella prima e scissa nella seconda, in “C.U 2023/2022 + invio telematico” e “770 2023/2022 professionisti + invio telematico”.
Quanto sopra smentisce l'affermazione del convenuto secondo cui il maggior importo riscontrato nella seconda nota si giustificherebbe proprio in virtù “degli ulteriori adempimenti fiscali svolti nell'interesse della società opponente e non ricompresi nell'iniziale nota pro- forma consegnata al Sig. (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Non solo tutti gli adempimenti fiscali esposti nella seconda pro forma risultano esattamente gli stessi di quelli indicati nella prima – semplicemente, come sopra detto, solo due delle voci presenti in quest'ultima erano state frazionate nella seconda – ma tali adempimenti neppure potevano considerarsi “ulteriori” rispetto all'oggetto dell'incarico conferito in quanto senza dubbio sussumibili all'interno di una delle due attività indicate alle lett. e) ed f) del preventivo a suo tempo accettato.
Per cui, in difetto di ulteriori giustificazioni sul punto da parte del convenuto, sul quale grave il relativo onere della prova, e considerato che, in riferimento all'anno 2022, l'opposto ha già
8 incassato dalla società attrice (per i primi tre trimestri) l'importo lordo di € 4.928,00 (pari ad €
4.300,00 oltre accessori) e che tale circostanza non è stata contestata da parte del convenuto, quest'ultimo ha diritto a vedersi riconosciuto l'importo residuo di € 938,00 (€ 900,00 oltre c.p.a. e bollo su fattura) pari appunto alla differenza tra quanto già incassato (€ 4.300,00 oltre accessori) e quanto pattuito contrattualmente a titolo di compenso annuale (€ 5.200,00 oltre accessori).
2.2. Passando al secondo motivo di opposizione, quello cioè relativo ai compensi
“straordinari” esposti nelle note pro forma del 25 novembre 2022 (doc. 18 fasc. convenuto), il complesso delle circostanze evidenziate dall'opposto a pagg. 7 – 9 della comparsa di costituzione e risposta nonché i documenti versati in atti dallo stesso (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 28, 29 e 30 fasc. convenuto) dimostrano una partecipazione attiva di quest'ultimo nell'operazione di trasferimento di azienda che ha interessato, da un lato, la quale cedente e, dall'altro, la quale Parte_1 Controparte_2
cessionaria.
Partecipazione attiva che, sulla scorta della documentazione appena sopra richiamata, si è effettivamente estrinsecata nello svolgimento di un'attività di consulenza contabile e fiscale per la cessione dell'azienda, nella redazione di più bilanci straordinari (cfr., in particolare, i docc. 28, 29 e 30 fasc. convenuto), nonché nel contributo alla stesura della bozza dell'atto di cessione (cfr., in particolare, doc. 11 fasc. convenuto). L'attività in parola si è protratta fino a dopo il momento di stipula del contratto di trasferimento d'azienda (cfr. docc. 12, 13, 14 fasc. convenuto).
Avendo l'opponente omesso il deposito delle proprie memorie integrative, tutte le suddette circostanze, in quanto non tempestivamente contestate dalla parte costituita nella prima difesa utile, devono ritenersi necessariamente ammesse ex art. 115 c.p.c.
La suddetta documentazione e, in particolare, il doc. 6 fasc. convenuto, contraddicono inoltre l'asserzione di parte attrice secondo cui “il dott. non ha avuto mai alcun mandato di CP_1
assistenza di nella suddetta trattativa, né ha svolto alcuna attività professionale in Parte_1 merito a favore dell'opponente” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Priva di riscontro fattuale e probatorio, oltre che smentita dalla documentazione appena sopra richiamata, si palesa altresì l'affermazione dell'opponente secondo cui “tutta l'attività di trattativa e prodromica all'acquisto è stata eseguita dalla società acquirente per il tramite del
9 proprio consulente e commercialista dott. [n.d.r. Sindaco]” (pag. 3 dell'atto Persona_3
di citazione).
Affermazione tanto meno condivisibile se poi si consideri che appare davvero poco verosimile che il consulente e commercialista di fiducia della cessionaria facesse Controparte_2
anche gli interessi della cedente . Parte_1
Sulla scorta di quanto sopra e passando al quantum della pretesa creditoria, pienamente legittima e giustificata si rivela, allora, la richiesta di pagamento della somma di € 3.892,64 esposta nella nota pro forma del 25 novembre 2022, pure opinata e ritenuta congrua dal
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CP_4
Risulta infatti provato, oltre che incontestato, che tutte le attività ivi esposte (“Consulenza
Contabile e fiscale cessione di azienda”; “Bilancio Straordinario al 31/03/2022 con allegati”;
“Bilancio Straordinario al 30/09/2022 con allegati”; “Bilancio al 30/06/2022”;
“Collaborazione stesura atto di cessione”) siano state effettivamente eseguite dall'opposto
CP_1
Quanto invece all'ulteriore nota pro forma del 25 novembre 2022, quella cioè che reca l'importo di complessivo € 4.431,36, pure posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, non
è possibile riconoscere all'opposto alcun compenso per le attività professionali ivi indicate.
Ciò in quanto tali attività o risultano descritte in maniera eccessivamente generica1, o risultano assorbite in quelle “ordinarie” afferenti all'esercizio contabile 2022 e in buona parte già remunerate dall'opponente2, o risultano inerenti ad un esercizio contabile diverso da quello oggetto di contestazione3, ovvero, ancora, risultano già assorbite in altra nota pro forma emessa dall'opposto4, ovvero, infine, non sono state sufficientemente provate dall'opposto, come era suo preciso onere5.
10 È possibile unicamente riconoscere al convenuto il diritto al rimborso della somma di € 360,00
(cfr. doc. 20 fasc. convenuto) dallo stesso anticipata per conto della società opponente in quanto circostanza (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta) mai specificamente contestata dalla società odierna attrice.
2.3. Considerata la reciproca soccombenza, va rigettata la domanda di condanna dell'attrice opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3.3. Le spese di lite dalla presente fase di merito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 104/2024 R.G., per i motivi sopra esposti, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , in persona Parte_1 del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1
5.190,64 oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2552,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) respinge nel resto.
Ferrara, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
dell'azienda in favore della – deve ritenersi compensata attraverso l'importo di € 3.892,64 CP_2 CP_2 di cui all'altra nota pro forma del 25 novembre 2022. 5 Così le attività di cui dalle voci contestate – descritte in maniera del tutto generica – “Incontro del 24/11/2022 con Notaio in Cento per messa in liquidazione” e “Cessazione attività (pratica comune di Cento)”, rispetto alle quali i documenti allegati dal (docc. 11, 16, 17, 20 fasc. convenuto) non consentono di avere piena CP_1 contezza dell'attività professionale effettivamente svolta da quest'ultimo nell'ambito dell'operazione di chiusura e messa in liquidazione che ha interessato la società opponente.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così la voce “Incontri con il cliente”. 2 così le voci: “Inserimento fatture acquisto , vendite e corrispettivi al 31/12/2022 Inserimento banca al
31/12/2022”, già ricomprese nell'attività di cui alla lett. b) del preventivo del 2 settembre 2014; “Aggiornamento libro Assemblea”, già incluso nell'attività di cui alla lett. g) del preventivo;
“Invio LIPE III° trim. 2022”, già ricompreso nell'attività di cui alla lett. e) del preventivo. 3 così la voce “Invio mod. Irap e 760 anno 2022/2021”.
4
così la voce “Incontro del 11/04/2022 presso studio del collega a ” che – riferendosi all'incontro CP_4 svoltosi con Sindaco giusta descrizione contenuta a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta e, Per_2 dunque, afferendo all'attività “straordinaria” espletata dall'opposto nell'ambito dell'operazione di cessione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 104/2024 promossa da:
(C.f./P.i.: ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli Avv. Davide Fazzi ed Eugenio Gollini
OPPONENTE contro
(C.f.: / P.i.: ) con il patrocinio degli CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Avv.ti Giampiero Martini e Maura Magoni
OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico Parte_1
n. 833/2023 con cui il Tribunale di Ferrara, all'esito del procedimento monitorio portante R.G.
n. 2606/2023, ha ingiunto alla società opponente il pagamento immediato (ex art. 642 c.p.c.), in favore di della somma di € 10.094,00, oltre interessi legali e spese del CP_1
procedimento.
1 In particolare, a fondamento dell'opposizione, ha esposto: Parte_1
− che in data 2 settembre 2014 le parti avevano stipulato un contratto d'opera intellettuale, di durata annuale e per un compenso complessivo pari ad € 5.200,00, oltre i.v.a. all'anno;
− tale rapporto, rinnovato tacitamente negli anni successivi, si era concluso in data 31 dicembre 2022;
− relativamente ai compensi “ordinari”, per l'esercizio 2022, Parte_1 aveva pagato all'opposto le fatture relative ai primi tre trimestri, pari a complessivi €
4.928,00 e ricevuto da quest'ultimo, a saldo delle competenze dovute per l'esercizio in parola, la nota pro forma del 5 gennaio 2023 per € 1.100,00 oltre accessori;
− tale ultima nota non veniva tuttavia saldata dalla società opponente a fronte dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni ivi assunte, tra cui, in particolare, la redazione ed il deposito del bilancio al 31 dicembre 2022;
− solo a seguito della notifica del titolo anzidetto, avvenuta in data 4 dicembre 2023 unitamente ad atto di precetto, la società attrice aveva appreso della modifica, da parte del convenuto, della nota in parola posto che, quella allegata al ricorso monitorio pur mantenendo la data del 5 gennaio 2023 recava il nuovo importo di € 1.700,00 oltre accessori;
− che tale modifica era da considerare del tutto unilaterale ed illegittima, oltre che contraria agli accordi contrattuali;
− relativamente ai compensi “straordinari”, non avendo l'opposto eseguito alcuna attività di consulenza ed assistenza nella trattativa per la cessione del ramo di azienda (avvenuta in data 25 novembre 2022) da parte della società attrice ed in favore della Controparte_2
del tutto ingiustificata ed illegittima era pure la nota pro forma del 25 novembre 2022
[...] per l'importo di € 8.000,00, oltre c.p.a.;
− non solo il convenuto mai aveva ricevuto il relativo mandato, arrivando addirittura a sconsigliare l'operazione di cessione, ma tutta l'attività di trattativa e prodromica all'operazione medesima era stata eseguita unicamente dalla società acquirente mediante l'assistenza dal proprio consulente e commercialista Alessandro Sindaco;
− ad ulteriore riprova della infondatezza della pretesa monitoria, l'importo esposto nella nota del 25 novembre 2022 era stato clamorosamente ridotto (ad € 3.714,00) da parte dell'ordine
2 professionale di appartenenza dell'opposto, interpellato da quest'ultimo proprio per esprimere parere di congruità sulla nota in questione;
− ricevuta notizia della riduzione di oltre la metà delle proprie spettanze, il aveva del CP_1 tutto inspiegabilmente emesso un ulteriore avviso di parcella per la somma di € 4.431,00 e sempre con data 25 novembre 2022;
− che pure tale nota era da ritenere del tutto strumentale ed illegittima atteso che in essa il convenuto aveva inserito presunte attività in parte da ricomprendersi nel compenso ordinario e, in altra parte, assolutamente non giustificate e prive di riscontro fattuale e probatorio;
− a fronte dell'evidente fondatezza dell'opposizione e della ricorrenza del periculum in mora conseguente all'avvio di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi in danno dell'attrice, pienamente giustificata si rivelava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da quest'ultima in seno al proprio atto introduttivo.
costituitosi tempestivamente, ha invece eccepito: CP_1
− in via preliminare, a riprova dell'infondatezza dell'opposizione avversaria, che la
[...]
aveva sollevato, per la prima volta, le proprie doglianze solo a seguito Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo opposto mentre, fino a quel momento, aveva sempre assicurato che avrebbe provveduto al pagamento del dovuto contestualmente alla stipula dell'atto di cessione dell'azienda in favore della Controparte_2
− nel merito, quanto ai compensi ordinari, che, a dispetto di quanto asserito dall'attrice,
l'opposto, anche in riferimento al quarto trimestre dell'anno 2022, aveva diligentemente eseguito tutte le attività indicate nella nota pro forma del 5 gennaio 2023 quali, in primis, quelle consistenti nella predisposizione e nell'invio telematico della dichiarazione IVA, del
Modello 760, del Modello IRAP, della Certificazione Unica e del Modello 770, e, in secundis, quella relativa alla predisposizione del bilancio ordinario al 31 dicembre 2022, invero confermata dalla pec del 12 giugno 2023 attraverso cui il convenuto aveva trasmesso, tanto alla società attrice quanto all'allora liquidatore tutta la Controparte_3 documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del bilancio in oggetto, contestualmente avvisando della necessità di procedere in tal senso entro il 29 giugno 2023 siccome adempimento di esclusiva spettanza del socio;
3 − nessuna “unilaterale modifica” della nota in parola era stata operata da parte del convenuto atteso che il maggior importo di € 1.700,00 si giustificava proprio a fronte dell'ulteriore attività svolta da parte quest'ultimo e consistente sia nell'effettuazione di adempimenti fiscali aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella prima nota inviata, sia nella trasmissione telematica di atti e documenti, come tale non ricompresa nel mandato professionale;
− relativamente ai compensi straordinari, parimenti infondata andava considerata l'avversa affermazione secondo cui tutta l'attività prodromica alla cessione dell'azienda era stata eseguita dal commercialista della società acquirente, invero contraddetta dalla nutrita corrispondenza intercorsa tra il legale rappresentante (oggi liquidatore) pro tempore della società opponente, e l'odierno opposto nonché tra quest'ultimo ed il Persona_1
consulente della cessionaria;
Controparte_2 Persona_2
− circa la censurata riduzione dei compensi da parte dell' Controparte_4
nessuna illiceità della pretesa creditoria potrebbe ricavarsi dal parere di
[...]
congruità espresso in data 13 novembre 2023 posto che, prima ancora della sua emissione,
l'Ordine in parola aveva richiesto all'opposto di ripartire il compenso originario esposto nella nota pro forma del 25 novembre 2022 (complessivi € 8.000,00) in due distinte note pro forma, distinguendo, in particolare, il compenso per l'attività di assistenza ordinaria prestata in favore della società opponente – poi individuato in € 4.259,00 oltre accessori giusta nuova nota pro forma del 25 novembre 2022 – da quello per l'attività di assistenza straordinaria prestata in favore della medesima società – poi quantificato in € 3.741,00 oltre accessori come da ulteriore nota pro forma del 25 novembre 2022 – solo quest'ultimo sottoposto al vaglio dell'organo ordinistico;
− avendo l'attrice agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, sussistevano i presupposti per una condanna della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Nelle more del giudizio ed all'esito del sub-procedimento cautelare portante R.G. n. 104/2024-
1, è stata rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da parte attrice.
Quest'ultima, inoltre, ha omesso il deposito delle proprie memorie art. 171 ter c.p.c. mentre l'opposto, in occasione delle proprie memorie integrative, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi ulteriormente evidenziato:
− che la mancanza di qualsivoglia deduzione avversaria rispetto alle allegazioni di parte convenuta evidenzia ancora di più la totale fondatezza della pretesa creditoria;
4 − di aver esperito tentativo obbligatorio di mediazione ma con esito negativo stante la mancata adesione della . Parte_1
All'udienza del 3 luglio 2024, naufragato il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. esperito alla precedente udienza del 6 giugno 2024, la causa è stata rinviata al 24 ottobre 2024, successivamente differita al 28 novembre 2024.
Le parti hanno dunque proceduto al deposito di memoria conclusiva autorizzata mentre in occasione dell'udienza da ultimo indicata è comparso il solo convenuto il quale ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discusso oralmente la causa come da note conclusive autorizzate.
2. Motivi della decisione
L'opposizione è solo in parte fondata per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla Suprema Corte, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, ragione per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto (cfr. Cass., SS. UU., 09 settembre 2010, n.
19246).
È stato infatti precisato che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cass., SS.UU., 07 luglio 1993, n.
7448, da ultimo richiamata Cass. SS.UU., 13 gennaio 2022, n. 927).
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione" (Cass., SS. UU., 30 luglio 2008, n.
20604); esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass., SS. UU., 9 settembre 2010,
n. 19246).
In definitiva la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicché "le due fasi fanno parte
5 di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio" (Cass., SS. UU., 10 luglio 2015,
n. 14475).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito”
(ex multis Cass., 13 luglio 2009, n. 16340).
L'opponente assume quindi solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
L'onere probatorio resta pertanto ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Salerno, 07 agosto 2019, n. 2600; Trib. Locri, 20 dicembre 2017, n. 1367; Trib. Salerno,12 gennaio 2016, n. 143).
È altresì indubbio, però, che nel caso specifico debbano trovare applicazione – in punto di ripartizione dell'onere della prova – i principi generali secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, di recente, Cass. 12 giugno 2018, n. 15328).
Qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento, sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., da ultimo, Cass., 11 febbraio 2021, n. 3587).
2.1. Premesso quanto sopra e iniziando dal primo motivo di opposizione, quello cioè relativo ai compensi “ordinari” esposti nella nota pro forma del 5 gennaio 2023 (doc. 18 fasc. convenuto), attore in senso sostanziale, a fronte dell'eccezione di CP_1
inadempimento sollevata dalla , ha positivamente dimostrato – Parte_1
attraverso la documentazione versata in atti (docc. 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 fasc. convenuto) – il proprio adempimento, appunto consistente nell'esecuzione di tutte le attività
6 indicate nella nota de qua (“Dichiarazione Iva anno 2023/2022 + invio telematico”;
“Dichiarazione Mod. 760 + invio telematico”; “Dichiarazione Mod. Irap anno 2023/2022 + invio telematico”; “C.U 2023/2022 + invio telematico”; “770 2023/2022 professionisti + invio telematico”; “Predisposizione bilancio al 31/12/2022 per deposito alla cciaa bilancio micro imprese – verbale approvazione – calcolo imposte”; “aggiornamento libri sociali”).
Con particolare riguardo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, contrariamente a quanto riferito dall'opponente, tra i compiti affidati al non rientrava, invece, anche il CP_1
“deposito” dello stesso (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Attività espressamente esclusa dal preventivo accettato dalla società attrice (doc. 2 fasc. convenuto) e ciò nella parte in cui si legge – nella seconda nota in calce – che “Il mandato professionale in oggetto non comprende la trasmissione telematica di atti e documenti (ad esempio il Bilancio di esercizio) al Registro delle imprese. Per queste prestazioni lo studio si avvale della collaborazione di una società di servizi specializzata. Il preventivo in oggetto non comprende quindi i corrispettivi per dette prestazioni, in quanto le stesse saranno fatturate direttamente dalla società erogante al momento della effettuazione”.
Sul punto si evidenzia, inoltre, che, come pure si deduce dal preventivo anzidetto e dalla nota pro forma del 5 gennaio 2023, compito del professionista incaricato era unicamente quello di redigere il bilancio abbreviato e i documenti ad esso allegati (e cioè “riclassificazione bilancio
Co.Ge. in Bilancio civilistico”; “Redazione Nota integrativa”; “Verbale assemblea”; “Verbale consiglio di amministrazione”).
La circostanza per cui il bilancio così predisposto dal convenuto non sia stato poi approvato da parte della società opponente – per esclusiva responsabilità del suo legale rappresentante – e ciò pur a fronte dell'avviso contenuto nella pec del 12 giugno 2023 (doc. 15 fasc. convenuto), in quanto non specificamente contestata da parte attrice nella prima difesa utile (la prima memoria integrativa, mai depositata da parte quest'ultima), deve invece considerarsi pacificamente ammessa e provata ex art. 115 c.p.c.
Ciò detto in merito all'an della pretesa creditoria e passando all'esame del quantum, non risulta condividibile l'affermazione di parte convenuta secondo cui alla base dell'aumento di importi riscontrato tra la prima e la seconda nota pro forma del 5 gennaio 2023 (da € 1.100,00 oltre accessori ad € 1.700 oltre accessori) vi fosse, da un lato, l'esecuzione di adempimenti fiscali aggiuntivi e, dall'altro, la trasmissione telematica di atti e documenti, quest'ultima
7 “espressamente esclusa” – secondo la ricostruzione di parte opposta – dal citato preventivo
(cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Con riguardo a quest'ultimo aspetto è sufficiente richiamare, ancora una volta, il testo della seconda nota apposta in calce al preventivo del 2 settembre 2014 che espressamente espunge dall'oggetto dell'incarico unicamente la trasmissione telematica di atti e documenti “al
Registro delle Imprese” laddove, invece, la lett. e) del preventivo in parola testualmente ricomprende nell'oggetto del mandato pure la “trasmissione telematica [n.d.r. all'Agenzia delle Entrate] dei modelli fiscali” ivi indicati.
Ne consegue che l'attività di trasmissione telematica, eccettuata quella consistente nel deposito presso il competente registro delle imprese, era attività senz'altro ricompresa nell'incarico professionale affidato all'opposto.
Quanto invece al primo profilo, confrontando le note pro forma del 5 gennaio 2023, alcuni adempimenti fiscali indicati nella prima risultano invero frazionati seconda, con conseguente duplicazione degli importi: così la voce “Dichiarazione Mod. 760 e Irap anno 2023/2022” presente nella prima nota viene suddivisa, nella seconda, nelle due voci “Dichiarazione Mod.
760 + invio telematico” e “Dichiarazione Mod Irap anno 2023/2022 + invio telematico”; idem dicasi per la voce “C.U. – 770 2023/2022 (professionisti)” presente nella prima e scissa nella seconda, in “C.U 2023/2022 + invio telematico” e “770 2023/2022 professionisti + invio telematico”.
Quanto sopra smentisce l'affermazione del convenuto secondo cui il maggior importo riscontrato nella seconda nota si giustificherebbe proprio in virtù “degli ulteriori adempimenti fiscali svolti nell'interesse della società opponente e non ricompresi nell'iniziale nota pro- forma consegnata al Sig. (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Non solo tutti gli adempimenti fiscali esposti nella seconda pro forma risultano esattamente gli stessi di quelli indicati nella prima – semplicemente, come sopra detto, solo due delle voci presenti in quest'ultima erano state frazionate nella seconda – ma tali adempimenti neppure potevano considerarsi “ulteriori” rispetto all'oggetto dell'incarico conferito in quanto senza dubbio sussumibili all'interno di una delle due attività indicate alle lett. e) ed f) del preventivo a suo tempo accettato.
Per cui, in difetto di ulteriori giustificazioni sul punto da parte del convenuto, sul quale grave il relativo onere della prova, e considerato che, in riferimento all'anno 2022, l'opposto ha già
8 incassato dalla società attrice (per i primi tre trimestri) l'importo lordo di € 4.928,00 (pari ad €
4.300,00 oltre accessori) e che tale circostanza non è stata contestata da parte del convenuto, quest'ultimo ha diritto a vedersi riconosciuto l'importo residuo di € 938,00 (€ 900,00 oltre c.p.a. e bollo su fattura) pari appunto alla differenza tra quanto già incassato (€ 4.300,00 oltre accessori) e quanto pattuito contrattualmente a titolo di compenso annuale (€ 5.200,00 oltre accessori).
2.2. Passando al secondo motivo di opposizione, quello cioè relativo ai compensi
“straordinari” esposti nelle note pro forma del 25 novembre 2022 (doc. 18 fasc. convenuto), il complesso delle circostanze evidenziate dall'opposto a pagg. 7 – 9 della comparsa di costituzione e risposta nonché i documenti versati in atti dallo stesso (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 28, 29 e 30 fasc. convenuto) dimostrano una partecipazione attiva di quest'ultimo nell'operazione di trasferimento di azienda che ha interessato, da un lato, la quale cedente e, dall'altro, la quale Parte_1 Controparte_2
cessionaria.
Partecipazione attiva che, sulla scorta della documentazione appena sopra richiamata, si è effettivamente estrinsecata nello svolgimento di un'attività di consulenza contabile e fiscale per la cessione dell'azienda, nella redazione di più bilanci straordinari (cfr., in particolare, i docc. 28, 29 e 30 fasc. convenuto), nonché nel contributo alla stesura della bozza dell'atto di cessione (cfr., in particolare, doc. 11 fasc. convenuto). L'attività in parola si è protratta fino a dopo il momento di stipula del contratto di trasferimento d'azienda (cfr. docc. 12, 13, 14 fasc. convenuto).
Avendo l'opponente omesso il deposito delle proprie memorie integrative, tutte le suddette circostanze, in quanto non tempestivamente contestate dalla parte costituita nella prima difesa utile, devono ritenersi necessariamente ammesse ex art. 115 c.p.c.
La suddetta documentazione e, in particolare, il doc. 6 fasc. convenuto, contraddicono inoltre l'asserzione di parte attrice secondo cui “il dott. non ha avuto mai alcun mandato di CP_1
assistenza di nella suddetta trattativa, né ha svolto alcuna attività professionale in Parte_1 merito a favore dell'opponente” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Priva di riscontro fattuale e probatorio, oltre che smentita dalla documentazione appena sopra richiamata, si palesa altresì l'affermazione dell'opponente secondo cui “tutta l'attività di trattativa e prodromica all'acquisto è stata eseguita dalla società acquirente per il tramite del
9 proprio consulente e commercialista dott. [n.d.r. Sindaco]” (pag. 3 dell'atto Persona_3
di citazione).
Affermazione tanto meno condivisibile se poi si consideri che appare davvero poco verosimile che il consulente e commercialista di fiducia della cessionaria facesse Controparte_2
anche gli interessi della cedente . Parte_1
Sulla scorta di quanto sopra e passando al quantum della pretesa creditoria, pienamente legittima e giustificata si rivela, allora, la richiesta di pagamento della somma di € 3.892,64 esposta nella nota pro forma del 25 novembre 2022, pure opinata e ritenuta congrua dal
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CP_4
Risulta infatti provato, oltre che incontestato, che tutte le attività ivi esposte (“Consulenza
Contabile e fiscale cessione di azienda”; “Bilancio Straordinario al 31/03/2022 con allegati”;
“Bilancio Straordinario al 30/09/2022 con allegati”; “Bilancio al 30/06/2022”;
“Collaborazione stesura atto di cessione”) siano state effettivamente eseguite dall'opposto
CP_1
Quanto invece all'ulteriore nota pro forma del 25 novembre 2022, quella cioè che reca l'importo di complessivo € 4.431,36, pure posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, non
è possibile riconoscere all'opposto alcun compenso per le attività professionali ivi indicate.
Ciò in quanto tali attività o risultano descritte in maniera eccessivamente generica1, o risultano assorbite in quelle “ordinarie” afferenti all'esercizio contabile 2022 e in buona parte già remunerate dall'opponente2, o risultano inerenti ad un esercizio contabile diverso da quello oggetto di contestazione3, ovvero, ancora, risultano già assorbite in altra nota pro forma emessa dall'opposto4, ovvero, infine, non sono state sufficientemente provate dall'opposto, come era suo preciso onere5.
10 È possibile unicamente riconoscere al convenuto il diritto al rimborso della somma di € 360,00
(cfr. doc. 20 fasc. convenuto) dallo stesso anticipata per conto della società opponente in quanto circostanza (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta) mai specificamente contestata dalla società odierna attrice.
2.3. Considerata la reciproca soccombenza, va rigettata la domanda di condanna dell'attrice opposta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3.3. Le spese di lite dalla presente fase di merito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. 104/2024 R.G., per i motivi sopra esposti, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna , in persona Parte_1 del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1
5.190,64 oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2552,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
3) respinge nel resto.
Ferrara, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
dell'azienda in favore della – deve ritenersi compensata attraverso l'importo di € 3.892,64 CP_2 CP_2 di cui all'altra nota pro forma del 25 novembre 2022. 5 Così le attività di cui dalle voci contestate – descritte in maniera del tutto generica – “Incontro del 24/11/2022 con Notaio in Cento per messa in liquidazione” e “Cessazione attività (pratica comune di Cento)”, rispetto alle quali i documenti allegati dal (docc. 11, 16, 17, 20 fasc. convenuto) non consentono di avere piena CP_1 contezza dell'attività professionale effettivamente svolta da quest'ultimo nell'ambito dell'operazione di chiusura e messa in liquidazione che ha interessato la società opponente.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così la voce “Incontri con il cliente”. 2 così le voci: “Inserimento fatture acquisto , vendite e corrispettivi al 31/12/2022 Inserimento banca al
31/12/2022”, già ricomprese nell'attività di cui alla lett. b) del preventivo del 2 settembre 2014; “Aggiornamento libro Assemblea”, già incluso nell'attività di cui alla lett. g) del preventivo;
“Invio LIPE III° trim. 2022”, già ricompreso nell'attività di cui alla lett. e) del preventivo. 3 così la voce “Invio mod. Irap e 760 anno 2022/2021”.
4
così la voce “Incontro del 11/04/2022 presso studio del collega a ” che – riferendosi all'incontro CP_4 svoltosi con Sindaco giusta descrizione contenuta a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta e, Per_2 dunque, afferendo all'attività “straordinaria” espletata dall'opposto nell'ambito dell'operazione di cessione