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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12.6 e 14.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 232/2024, pubblicata il 23/02/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
RITA e DOLMETTA ALDO ANGELO LORENZO;
elettivamente domiciliata in VIA G.
CAMOZZI, 118 24121 BERGAMO, presso lo Studio dell'Avv. PERSICO RITA, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
QUALE Controparte_1
PROCURATRICE DI (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA TURATI N.25/27 20121 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. CAPRINO GAETANO, elettivamente domiciliata in VIA
VALADIER N. 39 00193 ROMA, presso lo Studio dell'Avv. CAPRINO GAETANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA
e contro pagina 1 di 18 (C.F. ) ed Controparte_3 C.F._2
; Controparte_4
-APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 232/2024, pubblicata il
23/02/2024, in materia di “Mutuo”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale: accertare e dichiarare ex officio la carenza di titolarità del credito in capo alla Società appellata e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa da
[...]
, quale procuratrice di pendente avanti Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Varese - n. 272/2019 R.G.E. - ordinando la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole, e quindi sia dell'iscrizione ipotecaria sia della trascrizione del pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di Varese contro la Signora sull'immobile Parte_1
già descritto e in ogni caso come risulta dalla nota di trascrizione: «Fabbricato ad uso abitazione con area di pertinenza annessa, comprendente un appartamento ed un piano autorimessa, costituenti fabbricato in Comune di Varese, via A. Del Sarto 15, Sez. VA, foglio
2, mappali 9331 sub 1 piano T cat. C& cl. 8 mq, 35 RC € 144,61; 9331 sub 2, piano T, cat. A/7 cl. 2 vani 11 R.c. € 1.249,83 – l'area annessa contraddistinta a , fg. Controparte_5
9, mapp. 9331 – ente urbano, are 21,50, confini via A. Del Sarto, via Sangallo, ragioni al mappale 9334, via Zenale». Voglia il Tribunale ordinare anche la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Varese in data 11.4.2011 ai n. 6669/1547 contro la signora
come da nota di iscrizione a cui si rimanda, con tutte le conseguente di legge;
- in via Pt_1
subordinata in riforma della sentenza n. 232/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione
Civile II, Giudice Dott.ssa Flaminia D'Angelo nell'ambito del giudizio N.R.G. 244/2021, pubblicata in data 23.2.2024, mai notificata,
I) In accoglimento del primo motivo di appello: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto
a procedere da parte appellata nei confronti dell'attuale esponente e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa pendente avanti il Tribunale di
Varese - n. 272/2019 R.G.E. - ordinando la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole, e quindi sia dell'iscrizione ipotecaria sia della trascrizione del pignoramento immobiliare presso
pagina 2 di 18 la Conservatoria di Varese contro la Signora sull'immobile già descritto e in Parte_1
ogni caso come risulta dalla nota di trascrizione: «Fabbricato ad uso abitazione con area di pertinenza annessa, comprendente un appartamento ed un piano autorimessa, costituenti fabbricato in Comune di Varese, via A. Del Sarto 15, Sez. VA, foglio 2, mappali 9331 sub 1 piano T cat. C& cl. 8 mq, 35 RC € 144,61; 9331 sub 2, piano T, cat. A/7 cl. 2 vani 11 R.c. €
1.249,83 – l'area annessa contraddistinta a , fg. 9, mapp. 9331 – Controparte_5
ente urbano, are 21,50, confini via A. Del Sarto, via Sangallo, ragioni al mappale 9334, via
Zenale». Voglia il Tribunale ordinare anche la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la
Conservatoria di Varese in data 11.4.2011 ai n. 6669/1547 contro la signora come da Pt_1
nota di iscrizione a cui si rimanda, con tutte le conseguenze di legge;
II) In accoglimento del secondo motivo di appello: accertare e dichiarare la nullità dell'intera operazione attesa l'illiceità per deviazione dalla causa tipica del contratto di prestito vitalizio ipotecario e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e pendente avanti il Tribunale di Varese n. 272/2019 R.G.E. nei confronti dell'attuale esponente, ordinando la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole, e quindi sia dell'iscrizione ipotecaria sia della trascrizione del pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di
Varese contro la Signora sull'immobile già descritto e in ogni caso come risulta Parte_1
dalla nota di trascrizione: «Fabbricato ad uso abitazione con area di pertinenza annessa, comprendente un appartamento ed un piano autorimessa, costituenti fabbricato in Comune di
Varese, via A. Del Sarto 15, Sez. VA, foglio 2, mappali 9331 sub 1 piano T cat. C& cl. 8 mq, 35
RC € 144,61; 9331 sub 2, piano T, cat. A/7 cl. 2 vani 11 R.c. € 1.249,83 – l'area annessa contraddistinta a , fg. 9, mapp. 9331 – ente urbano, are 21,50, confini Controparte_5
via A. Del Sarto, via Sangallo, ragioni al mappale 9334, via Zenale». Voglia il Tribunale ordinare anche la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Varese in data
11.4.2011 ai n. 6669/1547 contro la signora come da nota di iscrizione a cui si Pt_1
rimanda, con tutte le conseguente di legge;
III) in accoglimento del terzo motivo di appello: accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà della Signora sito in Varese in via A. del Parte_1
Sarto n. 15 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa e pendente avanti il Tribunale di Varese n. 272/2019 R.G.E. nei confronti dell'attuale esponente, ordinando la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole, e quindi sia dell'iscrizione ipotecaria sia della trascrizione del pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di
Varese contro la Signora sull'immobile già descritto e in ogni caso come risulta Parte_1
pagina 3 di 18 dalla nota di trascrizione: «Fabbricato ad uso abitazione con area di pertinenza annessa, comprendente un appartamento ed un piano autorimessa, costituenti fabbricato in Comune di
Varese, via A. Del Sarto 15, Sez. VA, foglio 2, mappali 9331 sub 1 piano T cat. C& cl. 8 mq, 35
RC € 144,61; 9331 sub 2, piano T, cat. A/7 cl. 2 vani 11 R.c. € 1.249,83 – l'area annessa contraddistinta a , fg. 9, mapp. 9331 – ente urbano, are 21,50, confini Controparte_5
via A. Del Sarto, via Sangallo, ragioni al mappale 9334, via Zenale». Voglia il Tribunale ordinare anche la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Varese in data
11.4.2011 ai n. 6669/1547 contro la signora come da nota di iscrizione a cui si Pt_1
rimanda, con tutte le conseguente di legge;
in via di ulteriore subordine in riforma della sentenza n. 232/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Civile II, Giudice Dott.ssa
Flaminia D'Angelo nell'ambito del giudizio N.R.G. 244/2021, pubblicata in data 23.2.2024, mai notificata,
IV) in accoglimento del quarto motivo di appello: nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma
Corte ritenga di dover consentire all'istituto appellato di produrre la documentazione atta a dimostrare la pretesa creditoria, accertare e dichiarare che le somme effettivamente dovute dall'attuale esponente all'appellata siano pari a € 446.190,29 ovvero in quella maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare - in proporzione - l'inesistenza del diritto ad ogni maggior pretesa rispetto a quanto effettivamente accertato con conseguente provvedimento di declaratoria di inefficacia parziale del pignoramento;
in via istruttoria V) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla rideterminazione del rapporto secondo legge per effetto della qualificazione del Contratto di prestito vitalizio ipotecario in
Contratto di mutuo;
in ogni caso VI) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per QUALE Controparte_1
PROCURATRICE DI LIFE CP_2
Come da conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - In via preliminare e in sede di prima udienza, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c. in quanto inammissibile pe quanto esposto in narrativa;
- In via principale e nel merito, rigettare l'avverso appello in pagina 4 di 18 quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza n.
232/2024 – r.g. n. 244/2021 emessa dal Tribunale di Varese in persona della Dott.ssa Flaminia
D'Angelo; - In ogni caso, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 II co c.p.c., ritualmente notificato a
[...]
quale procuratrice di a Controparte_1 Controparte_2
e a , ha chiesto al Tribunale di Varese, Controparte_3 Controparte_6 Parte_1
previa sospensione del processo esecutivo: di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente, nella procedura esecutiva R.G. 272/19; di dichiarare la nullità del contratto di prestito vitalizio ipotecario;
di dichiarare inesistente il diritto di procedere all'esecuzione per inesistenza del credito, con accoglimento dell'opposizione; di ordinare la cancellazione del pignoramento trascritto sull'immobile di via Del Sarto 15, Varese;
in subordine, previa sospensione della procedura, di accogliere parzialmente l'opposizione, in quanto avviata per un credito di maggiore entità rispetto a quello accertato con perizia econometrica in atti, dichiarando inesistente il diritto di ad ogni maggior pretesa. ha esposto, a sostegno delle proprie domande: - che Parte_1 [...]
aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
272/2019 avanti al Tribunale di Varese, per un preteso credito di € 890.744,11, portato dal contratto di prestito vitalizio ipotecario concluso con nel marzo 2011 e non Persona_1 rimborsato, alla morte di quest'ultima, da parte degli eredi;
- che tale finanziamento era stato garantito dalla mediante ipoteca volontaria;
- che l'istituto di credito non era legittimato Pt_1
a proporre l'esecuzione nei confronti del terzo datore di ipoteca, in quanto non aveva dato prova della titolarità del credito, a seguito di cessione in blocco ex art. 58 TUB da a CP_1
né dell'esistenza del contratto di servicing tra e Controparte_2 CP_2 [...]
- che, nel merito, la procedura esecutiva si basava Controparte_1
su un contratto di finanziamento nullo per sviamento della causa tipica del mutuo (avendo le parti utilizzato il prestito vitalizio, per trasformare un pregresso credito chirografario in credito ipotecario); - che il contratto di prestito vitalizio era, altresì, nullo per mancata consegna della somma, nonché per violazione del patto commissorio stante il contenuto della clausola contrattuale di cui all'art. 20; - che, inoltre, la nullità dipendeva dalla mancata indicazione del vincolo di scopo (tipica del mutuo di scopo), nonché dall'indeterminatezza ed indeterminabilità dei tassi di interesse applicati, nonché dalla discrepanza tra ISC dichiarato e tasso applicato;
-
pagina 5 di 18 che la aveva introdotto il giudizio di merito, non avendo il GE sospeso ex art. 624 c.p.c. Pt_1
la procedura esecutiva.
Non si sono costituiti in giudizio i sigg. e (eredi di Controparte_3 Controparte_4
Angela Caudarella), mentre si è costituita , Controparte_1 contestando l'opposizione di e chiedendone il rigetto. Parte_1
La convenuta ha rilevato, nel merito: che in data 31.03.2011 aveva Persona_1
sottoscritto contratto di prestito vitalizio ipotecario per euro 450.000,00, da estinguersi in un'unica soluzione entro un anno dalla morte della parte mutuataria;
tale finanziamento è stato garantito dalla mediante concessione di ipoteca volontaria sull'immobile di sua Pt_1
proprietà, sito in Varese, Via Andrea Del Sarto 15; che il contratto, dopo il decesso di
[...]
, il 25.01.2016, rimaneva inadempiuto, non corrispondendo gli eredi Per_1 [...]
e il rimborso del prestito nel termine previsto (entro un anno dal CP_4 Controparte_3
decesso); che quindi la banca aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare;
che la Pt_1
non rivestendo la posizione di debitrice, ma solamente di terza datrice di ipoteca, non poteva opporre le contestazioni di merito relative al contratto di prestito vitalizio ipotecario;
che il prestito vitalizio era stato peraltro richiesto proprio per l'estinzione di due originarie posizioni debitorie del nucleo familiare di che, infatti, tale prestito fu voluto proprio Persona_1 da e al fine di ripianare l'esposizione debitoria nei confronti Parte_1 Controparte_3 di Abbey National e salvare l'abitazione pignorata ove viveva anche la mutuataria;
che il mutuo conteneva dichiarazione di quietanza;
che le pattuizioni negoziali non violavano il divieto del patto commissorio, posto che l'Istituto di credito, ai sensi dell'art. 20 del contratto, aveva ricevuto solamente il mandato a vendere a terzi l'immobile ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia redatta da un perito iscritto all'albo del Tribunale, ma con obbligo di restituzione agli aventi diritto della parte eccedente il saldo del prestito vitalizio;
che, in ogni caso, la banca aveva scelto la strada dell'esecuzione immobiliare e non era stato quindi eseguito il disposto dell'art. 20 del contratto;
che il contratto determinava con sufficiente chiarezza gli interessi dovuti e le modalità di calcolo degli stessi, individuando il tasso, l'anno commerciale Par come base di calcolo e la capitalizzazione annuale;
che l' era agevolmente determinabile.
L'attrice, nelle more del giudizio, ha sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice, in relazione a questioni attinenti la tutela del consumatore e ha poi sollevato ulteriori eccezioni, relative alla mancanza di un valido titolo esecutivo, in assenza del requisito della liquidità del credito e all'invalidità dell'ipoteca rilasciata dalla Pt_1
Il Tribunale di Varese, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese processuali.
pagina 6 di 18 ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva del titolo su cui si fonda la procedura esecutiva immobiliare e della procedura esecutiva stessa, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa avanti al Tribunale di Varese;
di accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di finanziamento, per deviazione dalla causa tipica del prestito vitalizio ipotecario;
di accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta sull'immobile pignorato;
in subordine, di accertare come dovuta la sola somma di € 446.190,29, dichiarando l'inesistenza del diritto ad ogni maggior pretesa, con conseguente provvedimento di declaratoria di inefficacia parziale del pignoramento.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) Mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; inettitudine dell'atto notarile posto a fondamento dell'azione esecutiva.
Il contratto di prestito vitalizio ipotecario non sarebbe un valido titolo esecutivo, posto che la dazione della somma mutuata viene subito neutralizzata dalla restituzione della stessa alla banca mutuante. Il riferimento alla funzione solutoria di debiti pregressi non varrebbe a rendere il mutuo un valido titolo esecutivo, risultando tali debiti pregressi del tutto vaghi e indeterminati e non risultando posizioni debitorie della mutuataria né della datrice di Persona_1
ipoteca.
2) Mancanza di causa in concreto meritevole di tutela o illiceità per frode alla legge del contratto di “prestito vitalizio ipotecario”, strumento di fatto utilizzato per la
“ristrutturazione” di (ipotetici) debiti bancari del nucleo familiare dell'anziana sig.ra resa parte del contratto, pur non essendo debitrice di nessuna Persona_1
somma.
Il contratto in concreto stipulato vedrebbe sostanzialmente “snaturata” la caratteristica tipica del mutuo di scopo (uso vincolato e specifico delle somme mutuate). Inoltre non possederebbe una causa concreta meritevole di tutela e sarebbe affetto da illiceità per frode alla legge, perché utilizzato - in luogo della sua causa tipica ed esclusiva - quale strumento di scorretta
“ristrutturazione” di (ipotetici) debiti bancari del nucleo familiare dell'anziana signora
[...]
, resa parte del detto contratto. Per_1
La sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il contratto oggetto di causa non integri una frode alla legge e non avrebbe analizzato nel dettaglio la specifica operazione di finanziamento, molto vantaggiosa per la banca.
Con il prestito vitalizio, infatti, aveva conseguito una garanzia ipotecaria di CP_1
pregressi debiti chirografari;
l'utilizzo dello schema del prestito vitalizio ha poi consentito alla banca di ottenere ragguardevoli vantaggi di tipo economico, in punto di interessi anatocistici e pagina 7 di 18 di applicazione di interessi compensativi più alti di quelli correnti nel mercato dei comuni mutui ipotecari. La banca avrebbe poi, con questa operazione, “nascosto” il debito pregresso, debito di cui restava ignoto il titolo e il debitore e che comunque non faceva capo all'anziana mutuataria.
Il contratto in esame integrerebbe pertanto un negozio astratto, inidoneo ad assicurare alcun vantaggio alla beneficiaria, che non aveva percepito neppure un euro dall'operazione, non aveva soddisfatto con il prestito i bisogni connessi all'ultima fase della sua vita e aveva dovuto rinunziare all'usufrutto sulla casa di abitazione.
Il contratto di prestito vitalizio, per come concepito dal legislatore, - ad avviso dell'appellante
- non può essere finalizzato allo scopo di estinguere un debito altrui.
3) Nullità dell'ipoteca a servizio del prestito e connessa nullità anche del contratto di prestito vitalizio.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile, perchè tardiva, l'eccezione di nullità dell'ipoteca, essendo la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nella fattispecie, l'ipoteca era stata concessa da un terzo, in relazione ad un bene sul quale la mutuataria non aveva più alcun diritto (avendo rinunziato all'usufrutto). L'operazione era priva di una causa concreta e di un vantaggio per la sig.ra , attribuendo un concreto Parte_3
vantaggio solo alla banca.
Ad avviso dell'appellante, la normativa in tema di prestito vitalizio ipotecario non consentirebbe che il datore di ipoteca sia un soggetto diverso dal beneficiario del prestito o lo consentirebbe solo in limitati casi (concessione di ipoteca da parte del convivente) e purchè
l'operazione abbia lo scopo di soddisfare i bisogni del beneficiario.
Dalla nullità dell'ipoteca discenderebbe la nullità dell'intero contratto di prestito vitalizio ipotecario.
4) Errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 1283 c.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondate le censure della relative alla Pt_1 quantificazione della somma dovuta alla banca creditrice. L'opponente/odierna appellante ha contestato quantitativamente la somma posta a base dell'azione esecutiva, posto che, alla stipula
(a fine marzo 2011) di un prestito vitalizio ad una persona di anni 81 per la somma di €
446.190,29, era seguita una richiesta della banca quantificata al 15.6.2019 (quindi 8 anni e due mesi dopo) in € 890.746,11, di cui € 810.746,54 per montante del finanziamento capitalizzato al 31.12.2018, € 29.029,01 per interessi dal 01.01.2019 al 15.06.2019, € 400,00 per spese annuali non capitalizzate, € 50.570,56 per maggiorazione interessi di mora.
pagina 8 di 18 L'importo finanziato si è pertanto quasi raddoppiato e la banca non ha dimostrato le ragioni di tale incremento, né ha fornito prova del montante capitalizzato.
Il Tribunale ha invece ritenuto provato un credito in realtà indimostrato.
L'appellante ha insistito per l'ammissione della ctu già chiesta in primo grado - per verificare la correttezza degli interessi applicati e i profili dell'anatocismo - previa produzione da parte della banca della documentazione relativa alla somma dovuta.
Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'istanza di sospensiva, in quanto inammissibile, nonché il rigetto dell'appello.
Quanto al primo motivo di appello, la convenuta ha rilevato che il contratto di prestito vitalizio oneroso, stipulato con atto pubblico, indica in modo chiaro e preciso i criteri volti a determinare il quantum debeatur. La somma mutuata è entrata immediatamente nella disponibilità della mutuataria che ha liberamente disposto della somma. Il contratto oggetto di causa non ha del resto natura di mutuo di scopo. Circa l'utilizzo della somma ad estinzione di precedenti debiti del nucleo familiare, la convenuta ha precisato che l'art. 5 del contratto fa specifico riferimento all'estinzione dei mutui garantiti dalle ipoteche indicate nell'art. 10. Si tratta di due mutui ipotecari, rispettivamente n. 135686 e n. 153416, erogati ai coniugi e Parte_1 CP_3 dalla Banca Abbey National Plc, il cui ramo di azienda “mutui” era stato ceduto con
[...]
efficacia dal 31.12.2003 ad e poi ancora ceduto da Controparte_7 [...]
a Controparte_7 Parte_4
Quanto al secondo motivo di appello, la convenuta ha evidenziato la contraddittorietà della tesi difensiva della laddove la stessa deduce sia la pretesa nullità della causa del contratto, Pt_1 sia la natura astratta del prestito (e quindi l'assenza di causa).
Il contratto di prestito vitalizio, del resto, vede la sua causa nella dazione di somme di denaro a soggetti che abbiano più di sessantacinque anni, con costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile che può essere anche di proprietà di un soggetto diverso dalla parte mutuataria. La destinazione d'uso della somma mutuata è questione estranea alla causa del contratto di prestito e ha natura di mero motivo ed è quindi irrilevante.
Neppure può ritenersi sussistere - ad avviso dell'appellata - una nullità per frode alla legge, non essendo il contratto in esame volto a conseguire un risultato illecito. Non può poi condividersi la tesi della secondo cui il prestito vitalizio aveva lo scopo di estinguere pregressi crediti Pt_1 chirografari, da sostituire con crediti garantiti da ipoteca, posto che l'art. 10 del contratto prevede l'estinzione di pregressi mutui ipotecari.
Il contratto di prestito vitalizio ipotecario soggiace a determinati requisiti fissati dalla legge ed
è pertanto il legislatore ad aver ritenuto meritevole di tutela l'interesse perseguito dalle parti pagina 9 di 18 con la stipulazione di questo contratto (si tratta peraltro di uno strumento che consente ad una persona avanti con gli anni di ottenere liquidità).
Quanto al terzo motivo di appello, ha rilevato Controparte_1 che correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, non trattandosi di nullità desumibile dagli atti di causa o discendente dalla nullità del contratto di prestito.
Quanto all'ultimo motivo di appello, l'appellata ha rilevato la genericità delle contestazioni della circa i profili del quantum debeatur, precisando che la perizia di parte prodotta in Pt_1 primo grado riportava un calcolo dell'importo dovuto epurato dalle somme dovute in virtù di clausole pienamente valide (ritenute arbitrariamente invalide dalla . Pt_1
Non si sono costituiti in giudizio gli eredi di , ossia i convenuti Persona_1 CP_3
ed eredi di (a sua volta, medio tempore, deceduta). Essi sono
[...] Controparte_4
stati pertanto dichiarati contumaci.
La Corte, con ordinanza del 4.3-10.3.2025, ha dichiarato inammissibile l'istanza della Pt_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.5.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello proposto da non è fondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Quanto al primo motivo, deve ritenersi che il prestito vitalizio ipotecario oggetto di causa sia un valido titolo esecutivo, dotato dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. L'atto pubblico del
31.3.2011 individua in modo chiaro l'importo oggetto del finanziamento (€ 450.000,00),
l'importo in concreto erogato (a mezzo due assegni non trasferibili intestati a Parte_4
, gli interessi corrispettivi e moratori, la durata del finanziamento, le modalità di calcolo
[...]
degli interessi e il periodo di interessi (con base annua di 360 giorni), il criterio di capitalizzazione e di maturazione degli interessi anatocistici (art. 9 d).
La circostanza che l'importo finanziato sia stato utilizzato dalla mutuataria per estinguere pregressi debiti familiari e quindi sia stato restituito alla banca subito dopo l'erogazione (a mezzo dei sopra citati assegni) non fa venir meno la natura di titolo esecutivo del contratto di prestito vitalizio ipotecario.
Va infatti rilevato, in primo luogo, che la traditio della somma c'è stata, come chiarito all'art. 3 del contratto:
pagina 10 di 18 La somma è stata erogata, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale da svincolare, come precisato agli artt. 5 e 6.
In secondo luogo, va rilevato che la Cassazione a Sezioni Unite ha di recente chiarito che il mutuo con funzione solutoria è un contratto pienamente valido, qualificabile come mutuo, posto che la traditio della somma erogata può avvenire per effetto della mera creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, senza che sia necessaria la consegna materiale. La dazione del denaro può del resto risolversi in una mera annotazione contabile (operazione di giro), anche considerato che ”la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” (Cass. S.U. 5841/2025).
La Cassazione ha poi chiarito che il mutuo solutorio non è un contratto atipico e non si differenzia dal contratto di mutuo, posto che la dizione “solutorio” ha una valenza meramente pagina 11 di 18 descrittiva della funzione del mutuo. Non è assimilabile al mutuo di scopo, nel quale la finalità per cui deve essere utilizzata la somma erogata e l'impegno a raggiungere lo scopo concordato rientrano nel sinallagma negoziale. Ciò “non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi” (Cass. S.U. 5841/2025).
Lo scopo solutorio del prestito in esame è chiarito dall'art. 4 del contratto, articolo che precisa come la parte mutuataria potrà utilizzare liberamente l'importo di cui al finanziamento per estinguere pregressi debiti familiari e come la banca non avrà alcun obbligo di verificare la destinazione del finanziamento, né avrà alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo dello stesso da parte della mutuataria.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
sostiene che il prestito sarebbe nullo perché privo di causa, o comunque privo Parte_1
di una causa in concreto meritevole di tutela, o perché stipulato in frode alla legge;
in particolare, il prestito vitalizio ipotecario avrebbe avuto il solo scopo di ristrutturare posizioni debitorie pregresse e quindi di estinguere pregressi debiti non garantiti, creando nuove posizioni debitorie garantite da ipoteca.
Premesso che l'appellante (contraddicendosi) sostiene, da un lato, che il contratto avrebbe una causa nulla e non meritevole di tutela, dall'altro lato, che sarebbe privo di causa, va rilevato che il prestito vitalizio ipotecario di cui si discute è in realtà un contratto dotato di una causa lecita e meritevole di tutela e risulta conforme al modello legale.
La disciplina normativa applicabile al contratto per cui è causa è quella di cui all'art. 11 quaterdecies comma 12 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella legge 248/2005.
La norma stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. I finanziamenti di cui al comma 12 sono pagina 12 di 18 garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali.
Analizzando il contratto oggetto di causa, lo stesso risulta conforme alla norma sopra citata, trattandosi di un finanziamento a medio termine, stipulato da persona di età superiore ai 60 anni
( ne aveva all'epoca 81), prevedendo il rimborso integrale della somma Persona_1
mutuata in data successiva al decesso della mutuataria (con possibilità di rimborso anticipato)
e la costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado su immobile residenziale;
prevedendo altresì la capitalizzazione annuale degli interessi.
Non si riscontra alcuna deviazione dal modello tipico disciplinato dalla norma.
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui la causa in concreto del contratto stipulato da sarebbe nulla per sviamento dalla causa tipica o per frode alla Persona_1
legge, avendo il negozio, nel concreto, una causa di garanzia, essendo volto a ripianare pregressi debiti del nucleo familiare, assegnando garanzia ipotecaria e preesistenti debiti chirografari.
Il contratto in esame è un mutuo con funzione solutoria, contratto, come si è visto, pienamente valido. Esso non ha invece natura di mutuo di scopo, posto che la funzione del negozio (nella fattispecie, solutoria di debiti pregressi) non è elemento rientrante nel sinallagma negoziale;
la destinazione delle somme mutuate è rimessa infatti alla libera scelta della parte mutuataria e la banca non assume alcun obbligo di verificare la concreta destinazione delle somme, né alcuna responsabilità in ordine alla stessa (come espressamente precisato dall'art. 4). Il fatto che la somma erogata venga destinata dalla mutuataria ad estinguere debiti pregressi del nucleo familiare non incide sulla causa negoziale, costituendo un mero motivo del negozio, come tale privo di rilevanza (motivo che peraltro è stato in concreto realizzato, posto che i debiti pregressi sono stati estinti).
Il contratto di prestito vitalizio ipotecario, per legge, prevede la costituzione di una garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile residenziale, quindi il fatto che nel contratto stipulato da venga prevista la costituzione di una simile garanzia su immobile di Persona_1
proprietà della circostanza che non determina alcuno sviamento dalla causa tipica (ben Pt_1
potendo iscriversi ipoteca su immobile non di proprietà della mutuataria, ma di terzi).
La società appellata ha poi contestato l'allegazione della secondo cui il contratto in Pt_1 esame avrebbe “trasformato” crediti chirografari in crediti garantiti, posto che la somma erogata è stata in realtà utilizzata per estinguere pregressi debiti della stessa e del Pt_1
coniuge garantiti da ipoteca. Controparte_3
Dall'art. 10 del contratto emerge infatti che le pregresse due ipoteche sull'immobile di via Del
Sarto, in favore di Abbey National P.L.C., sono state assentite di cancellazione “con atto ai miei rogiti in data odierna” (e quindi contestualmente alla stipulazione del prestito vitalizio pagina 13 di 18 ipotecario). Il doc. 9 di parte convenuta/appellata (raccomandata del 18.1.2011 inviata da
Unicredit Credit Management, quale mandataria di ) conferma: - la cessione da CP_1
Abbey National a Casa del ramo d'azienda mutui di Abbey National Controparte_7
Bank Italia, con subentro in tutti i rapporti giuridici connessi a tali mutui, tra cui i contratti stipulati con e nn. 135686 e 153416; - la cessione del credito Parte_1 Controparte_3
da per la Casa a La missiva precisa inoltre che la banca Controparte_7 Parte_4 ha accolto la proposta dei sigg. e e che pertanto “contro il versamento di € Pt_1 CP_3
450.000,00 da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 15/2/2011” verrà considerata “definita ogni obbligazione” assunta dai predetti sigg. in relazione alle posizioni Parte_5
debitorie indicate in oggetto.
Dalla documentazione in atti, emerge in definitiva che l'importo erogato con il prestito vitalizio a è stato utilizzato dalla stessa per estinguere due posizioni debitorie Persona_1
garantite da ipoteca, facenti capo ai familiari (che è erede di Controparte_3 Persona_1
e (moglie del ).
[...] Parte_1 CP_3
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui il contratto in esame sarebbe nullo per frode alla legge, in quanto vantaggioso solo per la banca, non arrecando alcun beneficio alla mutuataria (che non ha infatti percepito alcunché dell'importo finanziato).
In realtà, come si è visto, da un lato, il mutuo con funzione solutoria non è un contratto vietato dalla legge, dall'altro lato, dalle disposizioni di legge che disciplinano il prestito vitalizio ipotecario non emerge in alcun modo che le somme erogate in forza di tale contratto debbano essere necessariamente finalizzate a garantire i bisogni di vita del mutuatario (come pare sostenere la difesa dell'appellante), piuttosto che garantire i bisogni (o estinguere i debiti pregressi) di terzi. In definitiva, il mutuatario che stipula un prestito vitalizio ipotecario, in mancanza di disposizioni di legge in senso contrario, può utilizzare gli importi ricevuti come crede, anche, se del caso, al fine di estinguere debiti dei propri familiari (nel caso di specie il contratto di mutuo vietava solo il reinvestimento delle somme erogate in strumenti finanziari a rischio elevato o speculativi).
Quanto al terzo motivo di appello, la difesa della sostiene che l'iscrizione ipotecaria Pt_1
sarebbe nulla, con conseguente nullità derivata anche del mutuo.
Secondo la difesa dell'appellante, l'eccezione di nullità dell'ipoteca non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva dal Tribunale, stante la rilevabilità d'ufficio delle nullità. Nel merito, la nullità discenderebbe dal fatto che l'ipoteca era stata concessa da un terzo, su un bene in ordine al quale la mutuataria non aveva più alcun diritto e senza che l'operazione avvantaggiasse in alcun modo la mutuataria.
pagina 14 di 18 Va premesso che in primo grado (nella comparsa conclusionale) ha dedotto la Parte_1 pretesa invalidità dell'iscrizione ipotecaria per una ragione di tipo tipologica (l'immobile ipotecato è di proprietà di terzi) e proporzionale (l'ipoteca è iscritta per un valore del tutto sproporzionato rispetto alla somma erogata, in quanto oltre cinque volte superiore).
Nell'atto di appello, l'appellante richiama il solo profilo di ordine tipologico, onde deve ritenersi che il motivo di appello sia limitato al predetto profilo.
Il Tribunale ha ritenuto tardivo il rilievo di nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto volto ad inficiare la costituzione della garanzia ipotecaria non per vizi “derivati” dal contratto principale
(vizi già dedotti in sede di opposizione ex art. 615 II co c.p.c. e in sede di atto di citazione) ma per vizi propri, con conseguente ampliamento dell'originario thema decidendum.
L'osservazione del Tribunale appare condivisibile e, quanto al rilievo officioso delle nullità, deve rilevarsi che lo stesso deve in ogni caso coordinarsi con il principio della domanda e fondarsi su fatti tempestivamente allegati e provati dalle parti.
Ciò posto e a prescindere dai profili di tardività/inammissibilità, ritiene la Corte che l'eccezione di nullità della costituzione ipotecaria sia infondata.
La normativa in materia di prestito vitalizio ipotecario non prevede infatti che la costituzione di ipoteca sia affetta da nullità, se iscritta su un bene di terzi anziché del mutuatario, né si ravvisa, nel caso in esame, una violazione di norma imperativa comportante una nullità dell'atto.
Venendo ad analizzare l'ultimo motivo, esso si fonda su l'asserita errata applicazione delle norme in tema di onere della prova.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure della relative alla quantificazione della Pt_1 somma dovuta alla banca, anche se la somma posta a base dell'azione esecutiva era stata determinata, secondo l'appellante, erroneamente. Infatti, dalla stipula a fine marzo 2011 di un prestito vitalizio dell'importo di € 446.190,29, era seguita una richiesta della banca quantificata al 15.6.2019 (8 anni e due mesi dopo) in complessivi € 890.746,11, di cui € 810.746,54 per montante del finanziamento capitalizzato al 31.12.2018, € 29.029,01 per interessi dal
01.01.2019 al 15.06.2019, € 400,00 per spese annuali non capitalizzate, € 50.570,56 per maggiorazione interessi di mora.
Tale credito, ad avviso della sarebbe indimostrato, non avendo la banca (gravata Pt_1 dell'onere probatorio) fornito prova del montante capitalizzato.
Il motivo è infondato.
pagina 15 di 18 Va premesso che la nell'atto di appello, contesta in modo generico la quantificazione Pt_1
degli interessi compensativi e moratori e del montante capitalizzato, limitandosi a chiedere una ctu per la verifica della corretta determinazione degli stessi.
Sembra poi contestare l'applicazione dell'anatocismo annuale, quando pacificamente la normativa in tema di prestito vitalizio ipotecario ammette tale anatocismo.
Anche le contestazioni più puntuali contenute nella perizia di parte prodotta in primo grado non risultano fondate.
Circa il montante capitalizzato (è pacifico che il prestito prevedeva un interesse corrispettivo del 7,765%, da calcolarsi su periodi di base annua 360, per il numero effettivo di giorni nel periodo, con capitalizzazione annuale), va rilevato che la perizia di parte riconosce che,
“ricostruendo il piano di finanziamento secondo le condizioni contrattuali al momento della stipula”, al 31.12.2018, si arriva ad un montante capitalizzato di € 810.786,83 (ved. tabella a pag. 10 della perizia).
Par Più che il montante, la perizia contesta l' indicato nel contratto, ritenendolo indeterminato, inesatto e calcolato su dati errati (su una speranza di sopravvivenza della mutuataria di 20 anni, anziché di 10 anni, come da tavole di mortalità del 2011).
Ciò detto, va rilevato che secondo costante giurisprudenza della Cassazione, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (ved. Cass. sentenza 39169/2021). Par L'eventuale errata indicazione dell' e la successiva applicazione al mutuatario di condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate non determina quindi la sostituzione automatica degli interessi pattuiti con gli interessi legali (come vorrebbe la perizia di parte opponente/appellante) ma, determinando la violazione di regole di condotta della banca, può dare luogo solo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (ved. Cass. ordinanza 4597/2023).
Le contestazioni della parte appellante relativa agli interessi corrispettivi e moratori appaiono poi del tutto generiche.
pagina 16 di 18 Per mera completezza va rilevato che l'interesse corrispettivo pattuito nel contratto e applicato
(7,765%) è ampiamente al di sotto della soglia di usura del periodo di riferimento, relativa alla categoria “altri prestiti alle famiglie” (tasso medio 11,98%; usura 17,97%).
Allo stesso modo, l'interesse moratorio pattuito (7,765% + 3 = 10,765%) risulta ancor più marcatamente al di sotto della soglia di usura per gli interessi moratori, relativa a questo tipo di finanziamento (essendo addirittura inferiore alla soglia di usura relativa ai tassi corrispettivi).
Secondo quanto precisato dalla Cassazione nella sentenza a S.U. 19597/2020, per i contratti stipulati tra l'1.4.2003 e il 30.6.2011, la soglia di usura relativa al tasso di mora deve calcolarsi come segue: tasso medio per la categoria di finanziamento in oggetto (T.E.G.M.) + 2,1
(maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD.MM.) x 1,5. Quindi, nel nostro caso, 11,98 (T.E.G.M.) + 2,1 x 1,5 = 21,12%.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte appellata costituita
[...] devono essere poste a carico dell'appellante, secondo il Controparte_8
principio di soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e decisionale e i valori minimi per le fasi di trattazione (posto che non vi è stata istruttoria).
Nulla sulle spese, quanto alla posizione dei convenuti ed Controparte_3 Controparte_9
rimasti contumaci.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 232/2024, pubblicata il 23/02/2024,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi € 22.333,00 per compensi, oltre IVA e c.p.a. come per legge;
3) Nulla sulle spese, quanto alla posizione di ed Controparte_3 Controparte_9
non costituitosi in giudizio;
[...]
pagina 17 di 18 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 13/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
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