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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Monica Capone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Monica Capone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
Per l'udienza del 20 febbraio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'8.3.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito civile il 24.11.2016 in Campomarino (CB), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Lecce, in un'abitazione di cui i coniugi erano comproprietari ma che era stata acquistata esclusivamente con i denari del marito;
che la
[...] svolgeva la professione di “Addetta al ricevimento”, mentre il era Pt_1 CP_1 insegnante, ma che entrambi i coniugi erano attualmente disoccupati;
che la situazione economico-patrimoniale dei coniugi era, pertanto, quella indicata in atti;
che, a causa di alcuni dissapori, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:
“A.1) essi coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto regolando senza alcuna interferenza il corso della propria vita;
A.2) la IG.ra , comproprietaria dell'immobile sito in Lecce alla via Benevento n.1 Parte_1 meglio identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al Foglio 215, P.lle: - 630 (seicentotrenta) sub.
15, zona censuaria 1, Cat. A/3, cl. 5, vani 8, superficie catastale totale mq. 146, totale escluse aree scoperte mq.
138, RCE 888,31 - Via Benevento n 1, scala A, piano 6; - 630 (seicentotrenta) sub. 38, zona censuaria 1,
Cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 20, superficie catastale totale mq. 20, RCE 103,29 - Piazza Modena, piano
S1 cederà al IG. la sua quota del 50% dopo l'omologa della separazione senza ricevere alcun CP_1 corrispettivo a titolo di prezzo;
detto trasferimento di quota a titolo gratuito non è da intendersi in nessun modo quale atto di liberalità ma elemento funzionale ed indispensabile per la definizione della controversia;
le spese per detto trasferimento saranno ad esclusivo carico del IG. CP_1
A.3) La IG.ra trasferirà, dopo l'omologa della separazione, la proprietà del veicolo Mercedes Parte_1
Benz Vito al IG. gli adempimenti presso i competenti uffici saranno a cura e spese di quest'ultimo.”. CP_1
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 12.7.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 20.2.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Campomarino (CB) il 24.11.2016 tra
[...]
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 8 parte I anno 2016, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore