Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 2
Nel caso di regolamento di competenza che sia stato assegnato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per essere stata prospettata una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata con sentenza in camera di consiglio, atteso che anche l'esame di tale questione resta assoggettato al rito camerale che è proprio del giudizio in cui essa è sorta (nel caso di specie in occasione della proposizione di un regolamento di competenza era stata prospettata dalla parte resistente una questione di giurisdizione, con conseguente assegnazione del processo alle S. U.).
In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di Cassazione deve pronunziare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d'ufficio ovvero prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia - sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - di pronunziare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento del danno, P.A., pregiudiziale amministrativa, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione -
Dott. ES AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da CA FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI VILLANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'Avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GIOVANNA SCOLLO, giusta delega a margine della memoria difensiva e di costituzione;
- controricorrente -
nonché contro
AZIENDA U.S.L. N. 17 DI SAVIGLIANO;
- intimata -
avverso l'ordinanza definitiva del Pretore di SALUZZO n. 19/97, emessa il 09/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/11/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso che la Suprema Corte di cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Pretore di Saluzzo, in funzione di giudice del lavoro, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ES NO conveniva dinanzi al Pretore di Saluzzo, in funzione di giudice del lavoro, la U.S.L. n. 17 di Savigliano, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L 126.666.666, ovvero, in via subordinata, della somma di L 38.000.000, quale corrispettivo per l'espletamento delle funzioni di Direttore Generale della predetta USL in aggiunta a quella di Direttore sanitario dall'8 agosto 1995 al 25 marzo 1996. Si costituiva la USL ed interveniva in giudizio la Regione Piemonte che eccepivano il difetto di giurisdizione nonché l'incompetenza per materia e valore del Pretore il quale, con ordinanza 9 giugno 1997, declinava la competenza a favore del Tribunale di Saluzzo.
A sostegno della pronuncia il giudice adito rilevava la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza sollevata dalle convenute per essere il rapporto intervenuto fra le parti un rapporto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 e ss. c.c. ed osservava che, eccedendo la controversia la competenza per valore del giudice adito, le parti dovevano essere rimesse per la prosecuzione del giudizio davanti al competente Tribunale di Saluzzo. Avverso questa ordinanza il NO ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.
La Regione Piemonte, nel resistere con "memoria difensiva e di costituzione", rilevava l'esistenza di un problema di giurisdizione deducendo che il ricorso andava proposto innanzi al TAR, non potendo la richiesta del ricorrente essere qualificata come "patrimoniale conseguenziale" difettando i presupposti di cui all'art. 7, comma 3, l. n. 1034 del 1971. La causa, inizialmente assegnata alla Sezione lavoro, è stata assegnata dal Primo Presidente a queste S.U. proponendo la stessa una questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In relazione al rito applicabile va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale nel caso di regolamento di competenza che sia stato assegnato alle sezioni unite della Corte di cassazione per essere stata prospettata una questione di giurisdizione, la relativa decisione va pronunciata con sentenza in camera di consiglio, atteso che anche l'esame di tale questione resta assoggettato al rito camerale che è proprio del giudizio in cui essa è sorta (Cass. 12 maggio 1993 n. 5386; Cass. 17 ottobre 1992 n. 11438; Cass. 23 aprile 1992 n. 4933; Cass. 8 agosto 1991 n. 8644). 2. - Preliminare all'esame della questione di giurisdizione, prospettata con la memoria difensiva e di costituzione dalla Regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha proposto apposita domanda, limitandosi a concludere per la competenza del Tribunale di Saluzzo, ritiene il Collegio di dovere esaminare e risolvere il problema della conoscibilità di tale questione da parte della Corte di cassazione, investita della controversia con regolamento di competenza avverso la pronuncia del giudice di merito.
Si tratta cioè di accertare se. a seguito della più recente giurisprudenza - che il Collegio condivide e per la quale è inammissibile il regolamento di giurisdizione qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato una sentenza. anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale (ex plurimis:
Cass. 3 febbraio 1998 n. 1100; Cass. 22 maggio 1996 n. 4711; Cass. 7 maggio 1996 n. 4218; Cass. 22 marzo 1996 n. 2466) - la Corte di cassazione abbia il potere di pronunciare sulla giurisdizione, ove sia stata investita di un regolamento di competenza, dal momento che tale regolamento presuppone una pronuncia del giudice del merito su questione processuale.
Alla questione deve darsi risposta affermativa sulla base delle considerazioni che seguono.
La richiamata giurisprudenza ha escluso solo la proponibilità, in presenza di una qualsiasi sentenza anche su questioni processuali, del regolamento preventivo di giurisdizione, ma non ha inciso sul principio per il quale la questione di giurisdizione può essere esaminata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sia intervenuta una pronuncia sulla stessa, non impugnata, o sia passata in giudicato una pronuncia sul merito, che presuppone, una implicita, ma necessaria, affermazione della giurisdizione (cfr., in argomento, Cass. 28 gennaio 1998 n. 850; Cass. 25 luglio 1994 n. 6938). Da questo deriva che, in mancanza di una qualunque pronuncia sulla giurisdizione ed in difetto, quindi, di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di cassazione, in sede di regolamento necessario di competenza, in applicazione del principio da ultimo richiamato, può e deve pronunciare sulla questione di giurisdizione, sia essa rilevata d'ufficio, sia essa prospettata dalla parte, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile, attesa l'ontologica diversità fra quest'ultimo e il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione, in quanto le ragioni che militano a favore della inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronuncia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia - sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. - di pronunciare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione. Una diversa interpretazione, che escludesse un tale potere della Corte di cassazione, determinerebbe nell'ordinamento un'irrazionale ed arbitraria disciplina, costituzionalmente censurabile per violazione dell'art. 3 cost., risultando incomprensibili le ragioni per le quali mentre al giudice di merito, dichiarato competente ed adito a seguito di riassunzione ex art. 50 c.p.c., si riconosce pacificamente il potere di rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione, proprio per la mancanza su quest'ultima di pronuncia non impugnata, un analogo potere viene confiscato proprio al giudice, cui è demandato dalla legge di pronunciare, con effetto non solo endoprocessuale, sulla giurisdizione, non costituendo elemento oggettivo di diversità razionalizzante, l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, proprio per il fatto che tale inammissibilità non incide sul rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione.
Diverso problema che il Collegio non può e non deve risolvere, attesa la situazione processuale esistente, è quello se analoga soluzione sia o meno applicabile anche in ipotesi di regolamento facoltativo di competenza di cui all'art. 43 c.p.c. 3. - Passando all'esame della questione di giurisdizione è pacifico in punto di fatto che il NO ha chiesto la condanna della U.S.L. al pagamento delle differenze retributive per avere espletato, per un determinato periodo di tempo, oltre alle funzioni di direttore sanitario, anche quelle di direttore generale della U.S.L.
Tale domanda - che non incide ne' sulla instaurazione del rapporto ne' sulla sua cessazione prima del termine fissato - è devoluta alla giurisdizione dell'a.g.o. sulla base del principio secondo cui il rapporto di lavoro del direttore generale delle unità sanitarie locali - che viene nominato dalla regione, che costituisce la sua controparte contrattuale - è qualificabile come rapporto di diritto privato d lavoro autonomo (ancorché coordinato con i fini dell'ente), in quanto tale direttore generale è preposto ad un ente a cui la legge attribuisce autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e gestionale e dello stesso ente esercita tutti i poteri di gestione e ha la rappresentanza legale (art. 3, commi e 6, del d.lg. n. 502 del 1992 e successive modificazioni) (Cass. 16 aprile 1998 n. 3882 e successive conformi). 4. - Dal momento poi che la domanda di pagamento somma è stata formulata per effetto di prestazioni rese alla USL nell'ambito di un rapporto di collaborazione concretatasi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, esclusivamente personale, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., deve essere dichiarata la competenza per materia del Pretore di Saluzzo, in funzione di giudice del lavoro. 5. - Conclusivamente, quindi, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. e la competenza per materia del Pretore di Saluzzo, in funzione di giudice del lavoro. La novità della questione giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell'a.g.o. e la competenza per materia del Pretore di Saluzzo, in funzione di giudice del lavoro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999