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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11421/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Appendino Elena, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Giacobina Roberto, in Parte_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in VILLASTELLONE il 18/12/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.02.2005, il 30.08.2006 ed il Per_1 Per_2 Persona_3
15.11.2008.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.01.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La secondogenita della coppia, è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, Per_2 venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Il Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre del figlio minore Persona_3 non si palesi contrario al suo interesse, avendo i coniugi congiuntamente dato atto che, all'indomani del decreto con cui la Corte d'Appello di Torino ha disposto l'affido esclusivo della prole alla madre e la sospensione delle visite paterne (cfr. decreto del 15.4.15 in atti), i rapporti padre-figli non sono mai ripresi e sono, pertanto, interrotti da circa un decennio (pag. 2 ricorso).
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
L'ascolto del minore è apparso manifestamente superfluo, attese le circostanze di cui i ricorrenti hanno congiuntamente dato atto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_4
cui è rimessa in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_2 anche sulle decisioni anche di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole, dando atto che e sono Parte_3 Parte_4 maggiorenni eppure non economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 3 DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento mensile pari ad Euro 178,50 mensili pro capite in favore dei tre figli (e cosi complessivamente Euro 535,50), , e con la previsione di adeguamento secondo Per_3 Per_2 Per_1 l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a decorrere dall'anno successivo la sentenza, oltre il 50% del pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche come previste dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del Tribunale di Torino datato 15 marzo 2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'intero importo erogato a titolo assegno unico per i figli continui ad essere corrisposto interamente alla madre, anche quando i figli avranno raggiunto la maggiore età;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli esposti inerenti il giudizio saranno a carico del signor Pt_1 il quale si obbliga a versare entro 30 giorni successivamente al deposito del ricorso, un contributo di euro
400,00 oltre CPA ed IVA a favore dell'avvocato Roberto Giacobina quale concorso spese alla cliente del medesimo
DÀ ATTO che le parti riconoscono di avere tra loro definito ogni questione patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere oggi retro in virtù dei rapporti tra loro intercorsi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11421/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Appendino Elena, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Giacobina Roberto, in Parte_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in VILLASTELLONE il 18/12/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.02.2005, il 30.08.2006 ed il Per_1 Per_2 Persona_3
15.11.2008.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.01.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La secondogenita della coppia, è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, Per_2 venuto meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Il Collegio ritiene che l'affidamento esclusivo “rafforzato” alla madre del figlio minore Persona_3 non si palesi contrario al suo interesse, avendo i coniugi congiuntamente dato atto che, all'indomani del decreto con cui la Corte d'Appello di Torino ha disposto l'affido esclusivo della prole alla madre e la sospensione delle visite paterne (cfr. decreto del 15.4.15 in atti), i rapporti padre-figli non sono mai ripresi e sono, pertanto, interrotti da circa un decennio (pag. 2 ricorso).
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
L'ascolto del minore è apparso manifestamente superfluo, attese le circostanze di cui i ricorrenti hanno congiuntamente dato atto.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLASTELLONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_4
cui è rimessa in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_2 anche sulle decisioni anche di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole, dando atto che e sono Parte_3 Parte_4 maggiorenni eppure non economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 3 DISPONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento mensile pari ad Euro 178,50 mensili pro capite in favore dei tre figli (e cosi complessivamente Euro 535,50), , e con la previsione di adeguamento secondo Per_3 Per_2 Per_1 l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a decorrere dall'anno successivo la sentenza, oltre il 50% del pagamento delle spese straordinarie mediche e scolastiche come previste dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316
c.c. del Tribunale di Torino datato 15 marzo 2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'intero importo erogato a titolo assegno unico per i figli continui ad essere corrisposto interamente alla madre, anche quando i figli avranno raggiunto la maggiore età;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli esposti inerenti il giudizio saranno a carico del signor Pt_1 il quale si obbliga a versare entro 30 giorni successivamente al deposito del ricorso, un contributo di euro
400,00 oltre CPA ed IVA a favore dell'avvocato Roberto Giacobina quale concorso spese alla cliente del medesimo
DÀ ATTO che le parti riconoscono di avere tra loro definito ogni questione patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere oggi retro in virtù dei rapporti tra loro intercorsi;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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