Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 231/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
Parte_1 iscritta al n. B00000298 dell'elenco tenuto dalla “CSSF”, Boulevard Royal L-
[...]
2449 Luxembourg, per mezzo della mandataria (c.f. ), Parte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Milano, Piazza Borromeo
n. 14, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Piedigrotta n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Abenavoli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente a [...], quivi elettivamente domiciliata al C.so Italia n. 102, presso lo studio dell'Avv. Francesco Copponi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: rapporti bancari in c/c, contratto di credito al consumo, opposizione a d.i., appello avverso la sentenza n. 118/2022 in data 1/03.02.2022 del Tribunale di Macerata
1
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 118/2022 in data 1/03.02.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da coobbligata di Controparte_1 Parte_3
, nei confronti di
[...] Parte_1 al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei suoi confronti per il pagamento della somma di €.11.878,04 a titolo di rate insolute e interessi di mora al 31.12.2016 calcolati nei limiti del tasso soglia usura ex L. n. 108/96, quale saldo debitorio del contratto di finanziamento stipulato in data 16.04.1999 con IT S.p.a. (in seguito oggetto di cessione in favore di che a sua volta l'ha ceduto a ) per l'acquisto di un CP_2 CP_3
autoveicolo, accolta dal giudicante l'eccezione opponente di prescrizione per il decorso ultradecennale dalla data di sottoscrizione del modulo di finanziamento, pacificamente da individuarsi nel 16.04.1999, a fronte della diffida ad adempiere in data 12.04.2010 inviata a e di quella in data 4.07.2018 inviata a , né risultando Parte_3 Controparte_1
pattuite le modalità restitutorie sia con riferimento all'importo delle singole rate a scadere, sia con riferimento al termine di scadenza delle stesse, nel presupposto dell'applicabilità dell'art. 1183, co. 1, c.c., ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di procedura monitoria.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice ha
[...]
ritenuto insussistenti i requisiti minimi del contratto di finanziamento (pur contenendo l'ammontare del prezzo di acquisto e le modalità del finanziamento, il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate, il TAEG e la descrizione analitica dei beni e dei servizi), procedendo ad una erronea valutazione dei documenti in atti e, in applicazione dell'art. 1183, co. 1, c.c., ha conseguentemente reputato fondata l'eccezione di prescrizione erroneamente interpretando le norme di diritto in merito al maturarsi della stessa;
il giudice di prime cure ha dapprima affermato che il contratto di finanziamento in esame riporta Controparte_1 come “coobbligato” e, subito dopo, condivide in modo contraddittorio i rilievi di parte attrice affermando che “non si comprende quale fosse, nelle intenzioni dei contraenti, la natura dell'obbligazione assunta da quest'ultima”, dovendosi considerare che il coobbligato altro non è che un obbligato solidale a cui si applicano gli artt. 1292 c.c. e s.s.; quanto al merito,
2 ripropone tutte le argomentazioni atte a contrastare i motivi di opposizione riguardo alla violazione della normativa TUB, così come anche l'asserito sconfinamento del tasso soglia, trattandosi peraltro di contestazioni del tutto generiche;
il formale disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al contratto è da ritenersi del tutto strumentale e meramente dilatorio in quanto anche ictu oculi si evince la genuinità delle sottoscrizioni e in relazione ad esso la difesa della banca reitera l'istanza di verificazione già proposta in sede di costituzione in giudizio, con annessa istanza di escussione testimoniale e di CTU e indicazione delle scritture di comparazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
gravame preliminarmente rimarcando di aver proposto tempestiva istanza a norma degli artt.
214 e 215 c.p.c. per non aver sottoscritto il contratto di finanziamento, avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura da parte dell'ex marito in regime di separazione dei beni ed occorrente per la sua attività commerciale, nonché facendo rilevare la correttezza della sentenza che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in sede monitoria con ricorso del 30.07.2019, poiché la prima comunicazione ad essa diretta è del 19.07.2018
e l'inadempimento dell'obbligato principale risale al 15.08.1999 (data del primo Parte_3
insoluto), né potendo rilevare la diffida del 15.04.2010 a questi inviata, improduttiva di effetti interruttivi nei suoi confronti non essendone la destinataria;
il contratto è nullo in quanto trattasi di un “modulo di domanda e di utilizzo particolare” comunque non sottoscritto dalla banca e, pertanto, privo dei requisiti minimi di cui all'art. 1325 c.c., inoltre sussistono altri vizi in relazione alla normativa TUB in vigore negli anni 1999/2000, difettando i seguenti requisiti: l'ammontare e le modalità del finanziamento, il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate, l'indicazione sul rimborso del prestito (piano di ammortamento o di rimborso che permetta di conoscere le scadenze, il numero delle rate totali, la loro composizione e l'ammontare del debito residuo a ogni scadenza), il TAEG e il periodo di validità, né essendo specificato se il tasso è fisso o variabile, né indicate le componenti del TAEG, né gli interessi di mora che quindi non sono dovuti;
non sussiste alcuna obbligazione a carico dell'attuale appellata, in quanto nel nostro ordinamento non esiste la figura autonoma del “coobbligato”, che se fosse ammessa eluderebbe le regole della fidejussione, tra cui quella di cui all'art. 1957 c.c. per intervenuta decadenza, verificatasi nel caso di specie e da ritenersi assorbente su ogni altra questione.
A seguito di ordinanza del 10.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente scrutinata la questione, oggetto del terzo motivo di gravame e da ritenersi assorbente rispetto ai precedenti motivi di merito, riguardante il mancato riconoscimento in capo a della natura di coobbligata, in adesione alla tesi Controparte_1 dell'opponente secondo cui nel nostro ordinamento non sarebbe contemplata tale figura autonoma che, qualora applicata nel caso di specie, verrebbe ad aggirare la normativa in tema di fideiussione e in particolare l'art. 1957 c.c.
Si duole ulteriormente l'appellante della contraddittorietà della sentenza che dapprima afferma che il contratto controverso “riporta come “coobbligato””, per Controparte_1 poi contraddirsi subito dopo, argomentando che “non si comprende quale fosse, nelle intenzioni dei contraenti, la natura dell'obbligazione assunta da quest'ultima … con riferimento alla restituzione dell'importo” (cfr. pag. 4 sent.), senza però meglio specificare, sul presupposto dell'intervenuta prescrizione decennale.
La censura è fondata.
Osserva il Collego che dall'esame del “modulo di domanda e di utilizzo particolare” a suo tempo predisposto dalla finanziaria si evince la concessione del finanziamento in favore di
, le cui generalità sono riportate nel riquadro “intestatario” e, nel Parte_3 riquadro sottostante riservato al “coobbligato”, la cui casella è rimasta senza spuntatura, figurano le generalità dell'attuale appellata : per completezza espositiva si Controparte_1 segnala che, oltre all'opzione della casella “legale rappresentante o procuratore”, figura anche quella del “garante”, a sua volta opzionabile tra “fideiussore” e “avallante”.
Ebbene, oltre alle evidenze della modulistica, che in fase di compilazione e di sottoscrizione consentiva la scelta tra le varie tipologie di garanzie personali del prestito, va considerato che mentre il coobbligato si obbliga in solido contestualmente con il debitore intestatario del finanziamento assumendo il ruolo di ulteriore contraente-mutuatario, il fideiussore invece si obbliga in solido con il debitore principale garantito per le obbligazioni da questi assunte in virtù di una obbligazione accessoria.
Ed infatti, l'accessorietà che caratterizza l'obbligazione assunta dal fideiussore presuppone sempre una obbligazione principale alla quale è correlata e di cui viene garantito l'adempimento, mentre diversa è l'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, l'obbligazione principale è contratta direttamente da una pluralità di soggetti che assumono tutti la veste di parti contrattuali in forza proprio della natura solidale dell'obbligazione, come disciplinata dall'art. 1292 e ss. c.c.
4 Risulta, pertanto, documentalmente provato che l'odierna appellata ha richiesto il finanziamento in parola in qualità di “coobbligato”, per cui dall'interpretazione complessiva del contratto, eseguita in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., emerge la sussistenza di una identità di posizione del coobbligato con quella dell'intestatario, avendo manifestato non di volerne garantire l'adempimento, ma di volersi obbligare, in solido con quest'ultimo ex artt. 1292 e ss. c.c., all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivante dal contratto di finanziamento (in tal senso, anche Trib. di Arezzo, sentenza n. 784/2023 pubblicata il 24 agosto 2023).
Alla stregua di quanto argomentato, va valorizzata la manifestazione di volontà del contraente che ha sottoscritto il modulo qualificandosi coobbligato, peraltro sia in mancanza di prova delle circostanze fattuali in forza delle quali parte appellata ha la pretesa che la qualificazione di coobbligato degradi a quella di fideiussore, sia in considerazione della circostanza che dal contratto in esame non risulta che il prestito erogato sia stato impiegato per l'acquisto di beni personali/professionali dell'ex coniuge, come meramente asserito nell'atto oppositivo, ma affatto dimostrato: di qui l'inoperatività dell'art. 1957 c.c.
Quanto al merito, con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ha ritenuto il contratto in atti “scarno e non chiaro quanto alle obbligazioni facenti capo ai soggetti che lo hanno sottoscritto” e non ha riscontrato al suo interno “la pattuizione delle modalità restitutorie sia con riferimento all'importo delle singole rate a scadere sia con riferimento al termine di scadenza delle stesse”, facendo discendere il decorso del dies a quo della prescrizione dalla sottoscrizione del contratto (che risulta non indicata, ma pacificamente individuata nel 16.04.1999) e, nell'erroneo assunto dell'assenza di un piano di ammortamento, ritenendola quindi maturata nei confronti di entrambi gli ingiunti in applicazione dell'art. 1183 c.c., a tenore del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
Il motivo è fondato.
Dall'esame del materiale probatorio emerge la mancata prescrizione del credito azionato dalla finanziaria in sede monitoria, atteso che il pagamento dell'ultima rata è avvenuto in data 15.07.1999 e la diffida ad adempiere con effetti interruttivi è stata inviata al debitore intestatario in data 12.04.2010, cui è seguita in data 4.07.2018 quella inviata singolarmente a e, infine, il deposito del ricorso per ingiunzione in data 30.07.2019: Controparte_1
ebbene, operando in materia l'art. 1310 c.c., secondo cui la comunicazione interruttiva della prescrizione trasmessa a uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri
5 debitori, gli atti interruttivi inviati all'obbligato principale sono idonei a interrompere la prescrizione anche nei confronti del coobbligato in solido.
Passando all'esame della controversia nel merito, occorre esaminare l'eccezione di falsità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento che il primo giudice non ha scrutinato ritenendola assorbita, sia per aver dichiarato il maturarsi della prescrizione decennale per effetto dell'erroneo inquadramento del tipo di obbligazione, sia per aver riscontrato, sia pure in modo alquanto generico ed in applicazione del principio della ragione più liquida, la carenza dei requisiti minimi del contratto previsti dall'art. 1325 c.c. (“non si evince alcunché circa la pattuizione delle modalità restitutorie sia con riferimento all'importo delle singole rate a scadere sia con riferimento al termine di scadenza delle stesse” (cfr. pag. 4 sent.).
A fronte della suddetta eccezione la difesa della finanziaria ha proposto istanza di verificazione in sede di costituzione in giudizio, reiterandola anche in appello e indicando, quali sottoscrizioni da esaminare a raffronto, quelle apposte da nella propria Controparte_1 carta d'identità oltre che quella apposta nella procura al difensore contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e quelle apposte in sede di mediazione in data 29.09.2020.
Osserva il Collegio che in tema di perizia grafologica la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il giudice non è obbligato a disporre la CTU grafologica ogni qual volta vi sia una istanza di verificazione, potendo essa risultare superflua qualora la veridicità del documento possa essere desunta attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo: “E' principio di diritto già in passato affermato da questa corte di legittimità (Cass. 16.12.1983
n. 7433) quello secondo cui il disconoscimento della, scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte. Ed è stato del pari evidenziato da questa corte regolatrice (Cass. 11.8.1982, n. 4526) che anche nel giudizio di verificazione di scrittura, privata, il giudice, che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria, non è obbligato a disporre consulenza tecnica quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare, e, quindi, anche alla stregua di una scrittura
6 sottoscritta dalla parte davanti a notaio e prodotta in giudizio a sostegno della domanda
(senza necessità di uno specifico provvedimento di ammissione) ove la scrittura stessa risulti idonea al suddetto accertamento” (Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695).
Tornando al caso di specie, dall'esame delle scritture di comparazione addotte dalla difesa appellante, non costituenti oggetto di contestazione, è possibile agevolmente riscontrare la mancanza di riconducibilità delle n. tre sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento alla mano di risultando esse alquanto diverse da quelle Controparte_1
apposte in tempi non sospetti sul documento di identità, sulla procura alle liti e sul verbale di mediazione, le quali risultano invece tutte uguali tra loro. Ed infatti, anche da un controllo del tutto grossolano si nota, nello specifico, come la lettera maiuscola “P” dell'iniziale del cognome sia tracciata quasi a stampatello nelle scritture di comparazione, mentre sul contratto di finanziamento essa presenti una accentuata rotondità; la lettera minuscola “g” del cognome è alquanto spigolosa nella parte inferiore rispetto alla rotondità presente nelle firme di comparazione;
la lettera minuscola “t” del cognome sul contratto è tracciata quasi ad asta, mentre tutte quelle presenti sulle altre scritture sono molto più ampollose;
la prima delle lettere “i” è sempre tracciata in continuità con le altre due lettere contigue mediante un tratto unico della mano sul foglio, mentre nelle altre firme figura sempre ben staccata ed isolata dalle restanti lettere.
Da quanto osservato non può che concludersi che le n. tre sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento non appartengono a e che le stesse sono state Controparte_1
artificialmente artefatte.
L'accoglimento del motivo in esame è da ritenersi assorbente rispetto a quello successivo inerente alla validità ed efficacia del contratto di finanziamento.
Pur risultando fondate le censure sulla natura giuridica della obbligazione e sull'insussistenza dell'accadimento estintivo della prescrizione, l'appello non può essere accolto in quanto, necessario il recupero ex art. 346 c.p.c. della verificazione della sottoscrizione, è risultato che le firme apposte sul contratto di finanziamento non sono di
. Controparte_1
Pertanto la Corte conferma la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte
7 appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di Parte_1 avverso la sentenza n. 118/2022 in data 1/03.02.2022 del Tribunale di
[...]
Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia,
€.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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