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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1608/2025
Il Giudice RE ES FO, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SERNIA SABINO e dell'avv. CELESTE LISO ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2)
Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma totale di € 4.063,74, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie in tema di diritto all'indennità per ferie non godute, accertare, contrariis reiectis, la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente e dichiarare che nei giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa;
4. In via ulteriormente subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente al punto 1, rimettere in ogni caso alla il calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità per ferie Controparte_4 non godute;
Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare in ogni caso le spese di lite tenuto conto della serialità delle vertenze, della non complessità dei ricorsi, e della violazione dell'onere di cui all'art. 88 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_5
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
[...]
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
con la qualifica di docente con contratti a tempo determinato per i seguenti Controparte_1 periodi:
1. A.S. 2021/2022 dal 21/10/2021 al 30/06/2022, orario completo, giorni di servizio totali
249;
2. A.S. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per nr. 15 ore settimanali;
dal 29/09/2022 al
30/06/2023, per nr. 9 ore settimanali, per un totale di 288 giorni di servizio;
3. A.S. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024, per nr. 18 ore settimanali e dal 18/09/2023 al 30/06/2024, per nr. 9 ore settimanali, per un totale di 296 giorni di servizio.
Parte ricorrente ha, quindi, dedotto che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 mentre dopo il quarto anno di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie;
di aver maturato negli anni di servizio un credito di 4.063,74 euro lordi a titolo di giorni di ferie non goduti al netto dei giorni fruiti a sua domanda.
Pag. 2 di 12 1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto del fatto che i giorni di ferie maturati decurtando i periodi di ferie obbligatorie o comunque, in ulteriore subordine, conteggiando i giorni di ferie fruiti a sua domanda (cfr. doc. n. da 2 a 9 fascicolo parte resistente).
1.2. Nelle note scritte depositate per l'udienza di discussione la parte ricorrente ha rimodulato il proprio credito 2.593,98 tenendo conto dei giorni di ferie fruiti a sua domanda.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate secondo la misura indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
Pag. 3 di 12 lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di
Pag. 4 di 12 ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n.
14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui
Pag. 5 di 12 rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
Pag. 6 di 12 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Pag. 7 di 12 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi
54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e,
Pag. 8 di 12 correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
Pag. 9 di 12 In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 414/2025 del 15/10/2025 e n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n. 277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del
28/7/2025; trib. Milano sent. n. 3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del
31/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del
29/7/2025; sent. trib di Milano n. 3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del
7/8/2025; trib. di Modena sent. n. 828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del
18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n. 200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent. n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del
28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n. 335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non avrebbe potuto essere considerata automaticamente in CP_1 ferie nei giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
È documentato che parte ricorrente ha fruito su propria domanda di 7 giorni di ferie nell'a.s. 2021/2022, di 19 giorni nell'anno 2022/2023 e di 8 giorni nell'a.s. 2023/2024.
Quanto al numero di giorni di ferie maturati è noto che i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni pari a quello dei lavoratori a tempo pieno incidendo il minore orario di lavoro sulla determinazione dell'indennità giornaliera spettante.
Pertanto, parte ricorrente, tenendo conto dei giorni di servizio dianzi specificati, ha maturato i seguenti giorni di ferie:
1. 2021/2022 20,75 giorni di ferie;
2. 2022/2023 24 giorni di ferie
3. 2023/2024 24,67 giorni di ferie.
Si deve osservare che per utilizzare il divisore 360 occorre considerare la durata dei mesi sempre pari a 30.
Detraendo dai giorni ferie maturati quelli goduti consegue che i giorni da considerare per il calcolo dell'indennità sono i seguenti:
Pag. 10 di 12 - 13,75 per l'a.s. 2021/2022;
- 5 per l'a.s. 2022/2023;
- 16,67 per l'a.s. 2023/2024.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata di ferie non fruita occorre valorizzare le allegazioni svolte dalla parte – in quanto non specificatamente contestate e comunque conformi alla documentazione contrattuale versata in atti - e l'ammontare dell'orario di lavoro prestato in relazione a quello completo.
Ne consegue che per l'a.s. 2021/2022, avendo il ricorrente svolto un orario completo,
l'indennità giornaliera è pari ad euro 61,73.
Per l'a.s. 2022/2023 si deve osservare che parte ricorrente, per soli 17 giorni del mese di settembre, ha svolto un orario di 5 ore settimanali;
mentre dal 29 settembre ha svolto 24 ore settimanali fino al 30 giugno 2023, di modo che appare equo considerare, per la determinazione del valore monetario spettante per una singola giornata, un orario completo, di modo che la stessa risulta pari ad euro 58,05.
In relazione anche all'a.s. 2023/2024, avendo il ricorrente svolto meno ore solo per 14 giorni, deve considerarsi un orario settimanale di 23 ore fino al 30 giugno 2024, di modo che l'indennità giornaliera spettante è pari ad euro 55,63 (20.897,20:24=x:23).
A parte ricorrente spetta quindi una indennità complessiva pari ad euro 2.066,39 così suddivisa per a.s.:
1. A.S. 2021/2022 848,79 euro;
2. A.S. 2022/2023 290,25 euro;
3. A.S. 2023/2024 927,35 euro.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data del deposito del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16
Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo,
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P. Q. M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_5 CP_6 favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute della somma totale di 2.066,39 oltre interessi legali dal 6 novembre 2025 al saldo;
2 ) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in euro 1.030 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
RE ES FO
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SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1608/2025
Il Giudice RE ES FO, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SERNIA SABINO e dell'avv. CELESTE LISO ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 Controparte_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di
Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2)
Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma totale di € 4.063,74, oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie in tema di diritto all'indennità per ferie non godute, accertare, contrariis reiectis, la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente e dichiarare che nei giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa;
4. In via ulteriormente subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente al punto 1, rimettere in ogni caso alla il calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità per ferie Controparte_4 non godute;
Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare in ogni caso le spese di lite tenuto conto della serialità delle vertenze, della non complessità dei ricorsi, e della violazione dell'onere di cui all'art. 88 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_5
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
[...]
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato e documentato (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
con la qualifica di docente con contratti a tempo determinato per i seguenti Controparte_1 periodi:
1. A.S. 2021/2022 dal 21/10/2021 al 30/06/2022, orario completo, giorni di servizio totali
249;
2. A.S. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per nr. 15 ore settimanali;
dal 29/09/2022 al
30/06/2023, per nr. 9 ore settimanali, per un totale di 288 giorni di servizio;
3. A.S. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024, per nr. 18 ore settimanali e dal 18/09/2023 al 30/06/2024, per nr. 9 ore settimanali, per un totale di 296 giorni di servizio.
Parte ricorrente ha, quindi, dedotto che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 mentre dopo il quarto anno di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie;
di aver maturato negli anni di servizio un credito di 4.063,74 euro lordi a titolo di giorni di ferie non goduti al netto dei giorni fruiti a sua domanda.
Pag. 2 di 12 1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto del fatto che i giorni di ferie maturati decurtando i periodi di ferie obbligatorie o comunque, in ulteriore subordine, conteggiando i giorni di ferie fruiti a sua domanda (cfr. doc. n. da 2 a 9 fascicolo parte resistente).
1.2. Nelle note scritte depositate per l'udienza di discussione la parte ricorrente ha rimodulato il proprio credito 2.593,98 tenendo conto dei giorni di ferie fruiti a sua domanda.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate secondo la misura indicata.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
Pag. 3 di 12 lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di
Pag. 4 di 12 ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n.
14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui
Pag. 5 di 12 rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n.
Pag. 6 di 12 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Pag. 7 di 12 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi
54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8,
D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e,
Pag. 8 di 12 correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
Pag. 9 di 12 In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 414/2025 del 15/10/2025 e n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n. 277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del
28/7/2025; trib. Milano sent. n. 3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del
31/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del
29/7/2025; sent. trib di Milano n. 3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del
7/8/2025; trib. di Modena sent. n. 828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del
18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n. 200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent. n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del
28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n. 335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, non avrebbe potuto essere considerata automaticamente in CP_1 ferie nei giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
È documentato che parte ricorrente ha fruito su propria domanda di 7 giorni di ferie nell'a.s. 2021/2022, di 19 giorni nell'anno 2022/2023 e di 8 giorni nell'a.s. 2023/2024.
Quanto al numero di giorni di ferie maturati è noto che i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni pari a quello dei lavoratori a tempo pieno incidendo il minore orario di lavoro sulla determinazione dell'indennità giornaliera spettante.
Pertanto, parte ricorrente, tenendo conto dei giorni di servizio dianzi specificati, ha maturato i seguenti giorni di ferie:
1. 2021/2022 20,75 giorni di ferie;
2. 2022/2023 24 giorni di ferie
3. 2023/2024 24,67 giorni di ferie.
Si deve osservare che per utilizzare il divisore 360 occorre considerare la durata dei mesi sempre pari a 30.
Detraendo dai giorni ferie maturati quelli goduti consegue che i giorni da considerare per il calcolo dell'indennità sono i seguenti:
Pag. 10 di 12 - 13,75 per l'a.s. 2021/2022;
- 5 per l'a.s. 2022/2023;
- 16,67 per l'a.s. 2023/2024.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata di ferie non fruita occorre valorizzare le allegazioni svolte dalla parte – in quanto non specificatamente contestate e comunque conformi alla documentazione contrattuale versata in atti - e l'ammontare dell'orario di lavoro prestato in relazione a quello completo.
Ne consegue che per l'a.s. 2021/2022, avendo il ricorrente svolto un orario completo,
l'indennità giornaliera è pari ad euro 61,73.
Per l'a.s. 2022/2023 si deve osservare che parte ricorrente, per soli 17 giorni del mese di settembre, ha svolto un orario di 5 ore settimanali;
mentre dal 29 settembre ha svolto 24 ore settimanali fino al 30 giugno 2023, di modo che appare equo considerare, per la determinazione del valore monetario spettante per una singola giornata, un orario completo, di modo che la stessa risulta pari ad euro 58,05.
In relazione anche all'a.s. 2023/2024, avendo il ricorrente svolto meno ore solo per 14 giorni, deve considerarsi un orario settimanale di 23 ore fino al 30 giugno 2024, di modo che l'indennità giornaliera spettante è pari ad euro 55,63 (20.897,20:24=x:23).
A parte ricorrente spetta quindi una indennità complessiva pari ad euro 2.066,39 così suddivisa per a.s.:
1. A.S. 2021/2022 848,79 euro;
2. A.S. 2022/2023 290,25 euro;
3. A.S. 2023/2024 927,35 euro.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data del deposito del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16
Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo,
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P. Q. M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_5 CP_6 favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute della somma totale di 2.066,39 oltre interessi legali dal 6 novembre 2025 al saldo;
2 ) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in euro 1.030 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
RE ES FO
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