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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1653/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto adozione di maggiorenni, promosso da:
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
BA (cf. ) giusta procura in calce al ricorso su figlio C.F._2 separato;
con l'intervento del P.M. in sede;
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2025 ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di dichiarare l'adozione di n.a Napoli il 18/3/92. Persona_1
1 La ricorrente ha dedotto di aver compiuto 68 anni e di avere pertanto più di 35 anni rispetto all'età dell'adottanda, di anni 33.
Ha aggiunto la ricorrente di non essere coniugata e di non avere alcun discendente, di essere molto legata affettivamente alla , con la quale conviveva di fatto da Per_1 lungo tempo e con la quale si era instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale.
Ha, altresì, dedotto che l'adottanda è figlia di (nato a [...] Persona_2
13.07.1967, detenuto e domiciliato presso la Casa Circondariale di Napoli, sita alla via Nuova Poggioreale n. 167 in Napoli), e (nata a [...] il CP_1
01.06.1965 e residente in [...]), i quali erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 14.05.2010 (documento allegato); che l'adottanda non era ai stata adottata da nessuno;
che tra la ricorrente e l'adottanda sussistevano da diversi anni stabili ed autentici rapporti caratterizzati da una comprovata affectio familiaris, avendo la sig.ra già ottenuto in data Parte_1
11.01.2008 l'affido dell'allora minore , come documentato da Persona_1 provvedimento rilasciato dal Tribunale dei Minorenni di Napoli (V.G. 1602/2017,
n. 150/08 allegato agli atti, nonché provvedimento di riconferma dell'affido del
13.02.2009 (documento agli atti).
Tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'adozione della sig.ra , nata Napoli il 18.03.1992 (C.F.: ) e Persona_1 C.F._3 residente in [...], da parte di essa ricorrente,
, nata a [...] il [...] (C.F.: e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
Nel corso dell'udienza del 25 settembre 2025 sono comparse le ricorrenti, mentre i genitori della non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare Per_1 notifica del ricorso, confermando quanto indicato nel ricorso introduttivo.
2 Orbene, dall'audizione delle dirette interessate è emerso come tra le stesse sussista, di fatto, un rapporto affettivo del tutto equiparabile a quello genitoriale, essendo la stata accudita dalla di dall'età di sette anni. Per_1 Pt_1
Adottante ed adottando hanno dunque prestato il proprio consenso, per come richiesto dalla norma dell'art. 296 c.c.
Inoltre, l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età (la ha 68 anni) e Pt_1 supera di più di diciotto anni l'età di , come previsto dall' art. Persona_1
291 c.c..
Risultando, inoltre, l'adottante non coniugata e senza figli ed essendo dichiarati decaduti i genitori dell'adottanda (cfr. decreto TM del 14/5/2010) perché soggetti aventi problemi di tossicodipendenza ed alcolismo, devono ritenersi rispettate le condizioni richieste dall'art. 297 c.c..
Inoltre, l'adozione risulta sicuramente conveniente per l'adottando, non avendo la propri figli. Pt_1
Ritiene in conclusione questo Collegio che sussistano tutte le condizioni per procedere alla richiesta di adozione, essendovi tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c.
Pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
Inoltre, in accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottanda aggiungerà il cognome della famiglia di origine dell'adottante, Parte_1 anteponendolo al proprio.
L'Ufficiale dello Stato Civile, dunque, dovrà conferire il cognome Pt_1 all'adottanda.
Attesa la natura del procedimento, si dichiarano irripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da in data 21 aprile 2025: Parte_1
3 1) dispone farsi luogo all'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di , Persona_1 nata a [...] il [...], da parte di nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...];
2) Dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.;
3) Dispone che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all' adottanda il cognome ai sensi dell'art. 299, primo Pt_1 comma c.c.;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Aversa, Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Tabarro
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