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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Aida Sabbato Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1345/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Valdinievole n. 11
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bellomarì, come da procura generale alle liti a rogito notaio Dr. (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313) del Persona_1
22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto, sito alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto:appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
7545/2023 pubblicata il 06/09/2023
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
1 CP_ deduceva che: - era titolare di pensione cat. INVCIV n. 07483193; - da novembre 2017 l' aveva sospeso il pagamento della pensione;
- con nota del 18.04.18 l' gli aveva comunicato quanto CP_1 segue: “La informiamo che nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/05/2018, sono stati pagati
8.730,62 euro in più sulla sua pensione cat. Inv Civ n. 07483193 per i seguenti motivi: Supera i CP_ redditi stabiliti dalla legge”; - in data 29.10.2019 aveva ricevuto dall' tale ulteriore comunicazione: “La informiamo che può effettuare la restituzione dell'importo di Euro 8.730,62 in
51 rate mensili. La prima rata dovrà essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla presente notifica
e a seguire, ciascuna rata, entro l'ultimo giorno del mese. In allegato a questa lettera troverà 4 bollettini MAV precompilati con l'indicazione dell'importo da versare”.
Aggiungeva di aver presentato domanda di ricostituzione in data 7.11.2019 specificando che dal 2014 al 2019 i suoi redditi erano sempre stati inferiori al limite di legge, ma che l' , con nota CP_1 del 08.11.2019, gli aveva comunicato “che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 07.11.2019, per il seguente motivo: il debito non è per redditi ma per mancata presenza alla visita”; vano era stato il ricorso proposto ricorso al competente Comitato Provinciale dell'Istituto, che non aveva dato alcun esito. CP_ Tanto premesso, deduceva che: - la richiesta di restituzione dell' era illegittima in quanto non aveva mai ricevuto l'invito per la visita di revisione del 24.3.2017; - da un accesso alla sua area personale sul sito internet dell'Istituto aveva verificato che nella “cassetta postale” era presente una lettera di invito a visita di revisione per il 24.3.2017, ma che dalla ricevuta della raccomandata si evinceva che la medesima non era stata recapitata perché l'indirizzo era insufficiente;
- che per tale ragione non si era presentato a visita. CP_ Aggiungeva che anche laddove la spedizione fosse stata regolare l' avrebbe dovuto sospendere immediatamente l'erogazione della prestazione, come dispone l'art. 37 legge n. 448/1998
e l'art. 80, comma 3, del DL n. 112 del 2008; il che non era accaduto e l' , violando le CP_1 disposizioni dell'art. 37 legge 448/1998, aveva continuato a pagare per otto mesi una prestazione che riteneva non spettante.
In definitiva, sosteneva che la mancata presentazione a visita non era imputabile al ricorrente stesso, che non aveva ricevuto alcuna convocazione, sicché aveva “diritto al ripristino del pagamento della pensione perché, fino a quando non verrà effettuata la visita di revisione, permane il diritto riconosciuto precedentemente”; inoltre, era ingiustificata la richiesta di restituzione di euro 8.730,62 percepiti dal ricorrente, in quanto percepiti in assoluta buona fede. Sosteneva, altresì, l'erroneità della somma come pretesa.
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedeva: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 18.04.2018,
2 in quanto estremamente generica, illegittima e infondata.
Conseguentemente CP_ CONDANNARE l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute. CP_ CONDANNARE L' al ripristino del pagamento della pensione cat. INVCIV n. 07483193 dal 1 dicembre 2017 (data della sospensione dei pagamenti)
In via subordinata, qualora codesto Giudicante ritenesse legittimo e fondato l'indebito del
18.04.2018, ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo da restituire è pari ai ratei di invalidità civile effettivamente percepiti da aprile 2017 (mese successivo alla revisione) fino al 30 novembre
2017 ovvero 2.235,76 euro”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse deduzioni e precisando che l'indebito CP_1 era scaturito, in parte, dall'assenza di alla visita di verifica straordinaria fissata il 15 Parte_1 febbraio 2017 (e non a quella del 24.3.2017 in relazione alla quale la parte ricorrente asseriva di non aver ricevuto l'invito a presentarsi); la relativa convocazione era stata inviata il 21.12.2016 mediante raccomandata con avviso di ricevimento perfezionatasi per compiuta giacenza;
invece, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016 non sussisteva il requisito reddituale per il diritto alla prestazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.
All'esito del giudizio – in cui veniva acquisita documentazione – il Tribunale con sentenza del 25.9.2023, pubblicata il 2411.2023, così decideva: «in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell' alla ripetizione - previa rideterminazione della somma rivendicata a titolo di CP_1 indebito - dei soli importi effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di prestazione INV.CIV.
07483193 nel periodo 15.2.17-31.5.18; compensa le spese di lite».
A fondamento di tale decisione il giudice di prime cure così argomentava: «La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
Emerge in atti che l' - in relazione alla prestazione assistenziale dal - ha CP_1 Parte_2 regolarmente comunicato allo stesso la data della visita di revisione fissata per il 15.2.17 (docc. 1 e 2
); la circostanza non può essere qui efficacemente contrastata da parte dell'istante. CP_1
Neppure è contestato che lo stesso non si sia recato alla predetta visita, né risulta che abbia inviato all' tempestiva comunicazione in relazione alla sua assenza. CP_1
Va a questo punto in breve evidenziato che il : 1) nulla riferisce in ordine all'eventuale Pt_1 intervenuta revoca formale della prestazione di invalidità oggetto di verifica da parte convenuta;
2) impugna in questa sede esclusivamente il provvedimento di ripetizione di indebito, così che le sue deduzioni in relazione alla procedura che l' deve seguire prima di revocare la prestazione CP_1
3 assistenziale appaiono sostanzialmente ultronee, atteso che allo stato degli atti - peraltro anche in assenza di riscontro sanitario post revisione sulle sue condizioni cliniche - non emerge il diritto a percepire la pensione ex art. 12 l. 118/71 per il periodo successivo alla mancata visita del 15.2.17.
Va ad colorandum rilevato che il ricorrente deduce che la corresponsione della prestazione di invalidità già goduta è stata sospesa nel 2017, ma nulla riferisce rispetto all'eventuale adozione di un provvedimento formale di revoca della stessa da parte dell' ; il che appare singolare, anche CP_1 considerato che il ricorso risulta iscritto a ruolo già nel 2021.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito quanto al (solo) periodo successivo alla data della visita di revisione del
15.2.17, in quanto regolarmente comunicata al ma non effettuata senza giustificazione. Pt_1
Si deve però anche osservare che nelle note del 22.6.23 la difesa ricorrente ha dedotto - e ciò non è stato specificamente contestato dall' - che il ha in effetti percepito la pensione solo CP_1 Pt_1 fino al novembre 2017, atteso che lo stesso non ha percepito il rateo mensile di dicembre né i ratei mensili del 2018, e che nel 2018 (fino a maggio) il pagamento risulta disposto ma non effettuato
(docc. 7 e 8 allegati al ricorso).
Ne consegue che, ferma l'astratta ripetibilità degli importi versati al ricorrente da data successiva al febbraio 2017, in assenza di dati certi in ordine alle somme effettivamente allo stesso corrisposte dall' a decorrere da tale termine e fino al 31.5.18 (data indicata nel provvedimento CP_1 di ripetizione del 18.4.18), l'istituto convenuto avrà diritto a ripetere - previa rideterminazione della somma rivendicata a titolo di indebito - i soli importi effettivamente corrisposti a titolo di prestazione
INV.CIV. 07483193».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Totale infondatezza nel merito del contestato indebito, che è comunque irripetibile alla stregua dei principi in tema di indebito assistenziale”: innanzi tutto l'appellante censurava la decisione del Tribunale laddove aveva fatto riferimento all'assenza di deduzioni in ordine ad un CP_ eventuale provvedimento di revoca, precisando che sul punto nulla era stato dedotto “poiché l' non ne ha mai adottato uno;
il che, peraltro, rende immediatamente evidente come le contestazioni CP_ in ordine alla procedura seguita dall' nella contestazione dell'indebito che è scaturigine della presente controversia non possano affatto ritenersi “ultronee”, avendo l' agito in maniera CP_1 completamente avulsa dalle prescrizioni legislative dettate in materia di contestazione e recupero dei versamenti che risultino indebitamente effettuati”. Evidenziava come l' avesse avuto un CP_1 comportamento non chiaro, allegando, nel tempo, diverse giustificazioni a sostegno delle determinazioni assunte e violando, comunque, l'art. 37, l. 448/1998, agendo in modo del tutto CP_ irrituale: “l' non ha mai invitato il a fornire idonee giustificazioni per la sua assenza a Pt_1
4 visita, come prescritto invece dalla legge, ma è direttamente transitato – oltretutto con un abnorme ritardo di nove mesi – dalla sospensione dei pagamenti (disposta in via di fatto e mai notificata al ricorrente con un formale provvedimento) alla contestazione delle somme asseritamente indebite medio tempore corrispostegli”. Evidenziava in ogni caso l'irripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti per otto mesi: “a seguito dell'asserita assenza alla presunta visita straordinaria del
15.02.2017, il sig. si è visto regolarmente pagare la pensione di inabilità per altri nove mesi, Pt_1
CP_ così alimentando ulteriormente il suo affidamento incolpevole, finché del tutto inopinatamente l' sospendeva i pagamenti dal novembre del 2017, contestandogli poi l'indebito, dopo ulteriori cinque mesi, nell'aprile del 2018; il tutto, senza mai azionare la procedura prevista dalla legge, che a fronte dell'assenza del pensionato a visita di revisione prevede la sospensione cautelativa dei versamenti con invio di un invito a fornire idonee giustificazioni, e dunque senza mai mettere in condizioni il sig.
di conoscere la pendenza a suo carico di un procedimento di sospensione con successiva Pt_1 eventuale revoca della prestazione goduta”
2) “Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha disposto il ripristino della prestazione di invalidità civile in godimento al ”: nella specie, non avendo l' provveduto ad effettuare Pt_1 CP_1 la visita di revisione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 25, co.
6-bis, del. d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014 (a mente del quale: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione
e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali di cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”), sicché la Controparte_1 prestazione non avrebbe mai dovuto essere sospesa;
3) “Eccessività degli importi richiesti in pagamento dall' : sosteneva l'appellante che, CP_1
CP_ in ogni caso, l'indebito notificato dall' all'odierno ricorrente doveva quantomeno essere ridotto nell'importo, stante la sua manifesta eccessività dal punto di vista quantitativo;
lamentava che la risposta fornita dal Tribunale non era soddisfacente, in quanto - nello statuire che “… ferma l'astratta ripetibilità degli importi versati al ricorrente da data successiva al febbraio 2017, in assenza di dati certi in ordine alle somme effettivamente allo stesso corrisposte dall' a decorrere da tale CP_1 termine e fino al 31.5.2018 (data indicata nel provvedimento di ripetizione del 18.4.18), l'istituto convenuto avrà diritto a ripetere – previa determinazione della somma rivendicata a titolo di indebito
– dei soli importi effettivamente corrisposti a titolo di prestazione INV.CIV. 07483193” – il primo giudice aveva lasciato sostanzialmente alla discrezionalità dell' la concreta determinazione CP_1 delle somme effettivamente ripetibili;
pertanto, chiedeva – così come già domandato in primo grado CP_
- la rideterminazione della somma effettivamente ripetibile dall' limitandola in quella minore,
5 quantificata dall'appellante stesso in euro 2.515,23.
Concludeva, pertanto, reiterando le richieste di cui all'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse doglianze avverso la sentenza CP_1 impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 15.9.2025 il Collegio chiedeva all' di chiarire, e documentare, quali CP_1 fossero le somme erogate, in concreto, all'appellante in relazione al periodo successivo al 15 febbraio
2017, concedendo altresì termine a per prendere posizione in merito. Parte_1
All'udienza del 10.12.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data lettura.
2. Occorre innanzi tutto dare atto che è passata in giudicato la pronuncia del Tribunale laddove ha ritenuto che la somma pretesa dall' non fosse ripetibile nella parte in cui riferita a ratei diversi CP_1 da quelli “corrisposti al ricorrente a titolo di prestazione INV.CIV. 07483193 nel periodo 15.2.17-
31.5.18”.
3. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. I primi due motivi di appello sono infondati.
Nel caso di specie è pacifico – come già rilevato dal Tribunale, con accertamento non attinto da censure - che l' ha regolarmente comunicato a la data della visita di revisione CP_1 Parte_1 fissata per il 15 febbraio 2017. È altresì incontestato che l'odierno appellante non si è presentato a tale visita di revisione.
Tanto premesso in fatto, giova evidenziare che, nel caso di specie, si versa in un'ipotesi di indebito assistenziale.
Come noto, in materia, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del
2022, che richiama, tra le altre, anche Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Come ricordato dai giudici di legittimità, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. In particolare, con riferimento all'art. 37, comma 8 Legge 23
6 dicembre 1998 n. 448 (a mente del quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), la S.C. ha chiarito che se, da un lato, ai fini della ripetibilità delle somme è irrilevante che non vi sia stata la sospensione immediata o che non vi sia stato un provvedimento di revoca (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez. 6
- L, Ordinanza n. 26096 del 2010).
Nel caso di specie, in cui non vi è stata una visita medica con esito negativo, ma il soggetto beneficiario della prestazione assistenziale non si è presentato a visita (nonostante la regolare convocazione), assume rilievo l'art. 37, comma 1, della l. 448/1998. Tale norma così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza
a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione […]”.
Rileva innanzi tutto il Collegio che, secondo il disposto normativo, la mancata presentazione a visita comporta la immediata sospensione e, dunque, la non debenza dei ratei successivi alla data di convocazione;
solo nel caso in cui siano presentate idonee giustificazioni sarà possibile evitare la revoca della prestazione stessa.
Ciò posto, sulla scorta della giurisprudenza innanzi richiamata, deve ritenersi che anche in relazione alla procedura descritta dall'art. 37, comma 1, della l. 448/1998 - così come per quella stabilita dall'art. 37, comma 8 - è irrilevante, ai fini della ripetibilità delle somme, che non vi sia stata la sospensione immediata (cui è equiparata dalla legge la richiesta di giustificazioni) o che non vi sia stato un formale provvedimento di revoca.
Va, invece, evidenziato che neanche in giudizio ha giustificato l'assenza alla Parte_1 visita di verifica, non potendosi tale giustificazione rinvenire nella circostanza che la raccomandata con avviso di ricevimento si sia perfezionata per compiuta giacenza, posto che in tale caso, avendo la
7 notifica raggiunto il suo scopo, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., essendo imputabile al destinatario il mancato ritiro della missiva presso l'ufficio postale.
Ed è appena il caso di aggiungere che, a fronte della mancata sottoposizione dell'odierno appellante - ritualmente convocato a visita - all'accertamento sanitario stabilito dall' , non è in CP_1 alcun modo ipotizzabile uno stato di buona fede tale da legittimare un legittimo affidamento da parte dell'assistito in ordine alla erogazione della prestazione successivamente alla mancata presentazione a visita.
Né, nella specie, può operare l'art. 25, comma 6-bis, del. d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014, posto che non è stato l' a non aver provveduto ad effettuare la visita di revisione (come si legge CP_1 alla pagina 13 dell'atto di appello) ma è stato il pensionato a sottrarsi a detta visita.
Sotto altro profilo, e ai fini della ricostituzione della prestazione, appare assorbente che - come rilevato dal Tribunale - “in assenza di riscontro sanitario post revisione sulle sue condizioni cliniche”, non emerge in capo a “il diritto a percepire la pensione ex art. 12 L. 118/1971 per il Parte_1 periodo successivo alla mancata visita del 15.2.17”. Né, a tali fini, può soccorrere l'esito della consulenza tecnica espletata innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma nel corso di un accertamento tecnico preventivo (nel procedimento 18822/2014 R.G.), in quanto la stessa - datata
24.11.2014 - prescriveva la rivedibilità ogni due anni. Senonché alla revisione prevista l'odierno appellante si è sottratto.
3.2. Fondato è il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato che il Tribunale
– nonostante la domanda proposta sul punto e nonostante gli elementi forniti ai fini di una quantificazione – non ha determinato l'importo effettivamente ripetibile, tenuto conto che i versamenti indebiti avrebbero potuto interessare solo i ratei erogati dal marzo 2017 al novembre dell'anno stesso, quando i pagamenti erano stati interrotti.
Alla luce dei chiarimenti richiesti dal Collegio all , e forniti con le note del 10.10.2025, CP_1
è risultato che l'Istituto, con riferimento al periodo successivo alla visita di revisione cui il non Pt_1 si è presentato, e fino al maggio 2018, ha erogato, in concreto, nove mensilità: da marzo (primo mese successivo a quello in cui l'appellante ha omesso di presentarsi a visita, da cui la prestazione in godimento è venuta meno) a novembre 2017, risultando dalla documentazione contabile fornita dall' che i pagamenti si sono fermati in tale mese, non essendo state erogate le rate successive. CP_1
L'ulteriore circostanza rappresentata dall' , ovvero che in data 21.10.2021 le rate non CP_1 riscosse da gennaio a maggio 2018 sarebbero state “contabilizzate con procedura RATEI per un importo pari ad euro 1.460,76 ed utilizzate a compensazione del debito RI 14275067” non risulta documentata;
in ogni caso, posto che l' ha dedotto che da gennaio 2018 (evidentemente sulla CP_1 base di ulteriori accertamenti) la prestazione è stata “ripristinata centralmente con decorrenza
8 GENNAIO 2018”, è evidente che tali ratei non possono essere considerati indebiti.
In definitiva, rispetto alla somma asseritamente indebita di euro 8.730,62, Parte_1 deve restituire unicamente la somma di euro 2.515,23 (pari a nove rate dell'importo di euro 279,47 ciascuna).
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado
(liquidate per l'intero nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte, che comprendono in entrambi i gradi la fase di trattazione/istruttoria) possono essere compensate per un terzo;
la residua quota deve essere posta a carico dell' , CP_1 soccombente.
Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- dichiara che l' , con riferimento alla comunicazione del 18.4.2018 relativa alla pensione cat. CP_1
INVCIV n. 07483193 di cui era titolare, ha diritto a ripetere l'importo di euro Parte_1
2.515,23;
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, condanna l' al pagamento in favore di degli ulteriori due terzi delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano per l'intero per il primo grado in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro 3.000,00, oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
9
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Aida Sabbato Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1345/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Valdinievole n. 11
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bellomarì, come da procura generale alle liti a rogito notaio Dr. (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313) del Persona_1
22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto, sito alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto:appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
7545/2023 pubblicata il 06/09/2023
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
1 CP_ deduceva che: - era titolare di pensione cat. INVCIV n. 07483193; - da novembre 2017 l' aveva sospeso il pagamento della pensione;
- con nota del 18.04.18 l' gli aveva comunicato quanto CP_1 segue: “La informiamo che nel periodo che va dal 01/01/2015 al 31/05/2018, sono stati pagati
8.730,62 euro in più sulla sua pensione cat. Inv Civ n. 07483193 per i seguenti motivi: Supera i CP_ redditi stabiliti dalla legge”; - in data 29.10.2019 aveva ricevuto dall' tale ulteriore comunicazione: “La informiamo che può effettuare la restituzione dell'importo di Euro 8.730,62 in
51 rate mensili. La prima rata dovrà essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla presente notifica
e a seguire, ciascuna rata, entro l'ultimo giorno del mese. In allegato a questa lettera troverà 4 bollettini MAV precompilati con l'indicazione dell'importo da versare”.
Aggiungeva di aver presentato domanda di ricostituzione in data 7.11.2019 specificando che dal 2014 al 2019 i suoi redditi erano sempre stati inferiori al limite di legge, ma che l' , con nota CP_1 del 08.11.2019, gli aveva comunicato “che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 07.11.2019, per il seguente motivo: il debito non è per redditi ma per mancata presenza alla visita”; vano era stato il ricorso proposto ricorso al competente Comitato Provinciale dell'Istituto, che non aveva dato alcun esito. CP_ Tanto premesso, deduceva che: - la richiesta di restituzione dell' era illegittima in quanto non aveva mai ricevuto l'invito per la visita di revisione del 24.3.2017; - da un accesso alla sua area personale sul sito internet dell'Istituto aveva verificato che nella “cassetta postale” era presente una lettera di invito a visita di revisione per il 24.3.2017, ma che dalla ricevuta della raccomandata si evinceva che la medesima non era stata recapitata perché l'indirizzo era insufficiente;
- che per tale ragione non si era presentato a visita. CP_ Aggiungeva che anche laddove la spedizione fosse stata regolare l' avrebbe dovuto sospendere immediatamente l'erogazione della prestazione, come dispone l'art. 37 legge n. 448/1998
e l'art. 80, comma 3, del DL n. 112 del 2008; il che non era accaduto e l' , violando le CP_1 disposizioni dell'art. 37 legge 448/1998, aveva continuato a pagare per otto mesi una prestazione che riteneva non spettante.
In definitiva, sosteneva che la mancata presentazione a visita non era imputabile al ricorrente stesso, che non aveva ricevuto alcuna convocazione, sicché aveva “diritto al ripristino del pagamento della pensione perché, fino a quando non verrà effettuata la visita di revisione, permane il diritto riconosciuto precedentemente”; inoltre, era ingiustificata la richiesta di restituzione di euro 8.730,62 percepiti dal ricorrente, in quanto percepiti in assoluta buona fede. Sosteneva, altresì, l'erroneità della somma come pretesa.
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedeva: “ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza CP_ dell'indebito e l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 18.04.2018,
2 in quanto estremamente generica, illegittima e infondata.
Conseguentemente CP_ CONDANNARE l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute. CP_ CONDANNARE L' al ripristino del pagamento della pensione cat. INVCIV n. 07483193 dal 1 dicembre 2017 (data della sospensione dei pagamenti)
In via subordinata, qualora codesto Giudicante ritenesse legittimo e fondato l'indebito del
18.04.2018, ACCERTARE E DICHIARARE che l'importo da restituire è pari ai ratei di invalidità civile effettivamente percepiti da aprile 2017 (mese successivo alla revisione) fino al 30 novembre
2017 ovvero 2.235,76 euro”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse deduzioni e precisando che l'indebito CP_1 era scaturito, in parte, dall'assenza di alla visita di verifica straordinaria fissata il 15 Parte_1 febbraio 2017 (e non a quella del 24.3.2017 in relazione alla quale la parte ricorrente asseriva di non aver ricevuto l'invito a presentarsi); la relativa convocazione era stata inviata il 21.12.2016 mediante raccomandata con avviso di ricevimento perfezionatasi per compiuta giacenza;
invece, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016 non sussisteva il requisito reddituale per il diritto alla prestazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.
All'esito del giudizio – in cui veniva acquisita documentazione – il Tribunale con sentenza del 25.9.2023, pubblicata il 2411.2023, così decideva: «in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell' alla ripetizione - previa rideterminazione della somma rivendicata a titolo di CP_1 indebito - dei soli importi effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di prestazione INV.CIV.
07483193 nel periodo 15.2.17-31.5.18; compensa le spese di lite».
A fondamento di tale decisione il giudice di prime cure così argomentava: «La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
Emerge in atti che l' - in relazione alla prestazione assistenziale dal - ha CP_1 Parte_2 regolarmente comunicato allo stesso la data della visita di revisione fissata per il 15.2.17 (docc. 1 e 2
); la circostanza non può essere qui efficacemente contrastata da parte dell'istante. CP_1
Neppure è contestato che lo stesso non si sia recato alla predetta visita, né risulta che abbia inviato all' tempestiva comunicazione in relazione alla sua assenza. CP_1
Va a questo punto in breve evidenziato che il : 1) nulla riferisce in ordine all'eventuale Pt_1 intervenuta revoca formale della prestazione di invalidità oggetto di verifica da parte convenuta;
2) impugna in questa sede esclusivamente il provvedimento di ripetizione di indebito, così che le sue deduzioni in relazione alla procedura che l' deve seguire prima di revocare la prestazione CP_1
3 assistenziale appaiono sostanzialmente ultronee, atteso che allo stato degli atti - peraltro anche in assenza di riscontro sanitario post revisione sulle sue condizioni cliniche - non emerge il diritto a percepire la pensione ex art. 12 l. 118/71 per il periodo successivo alla mancata visita del 15.2.17.
Va ad colorandum rilevato che il ricorrente deduce che la corresponsione della prestazione di invalidità già goduta è stata sospesa nel 2017, ma nulla riferisce rispetto all'eventuale adozione di un provvedimento formale di revoca della stessa da parte dell' ; il che appare singolare, anche CP_1 considerato che il ricorso risulta iscritto a ruolo già nel 2021.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito quanto al (solo) periodo successivo alla data della visita di revisione del
15.2.17, in quanto regolarmente comunicata al ma non effettuata senza giustificazione. Pt_1
Si deve però anche osservare che nelle note del 22.6.23 la difesa ricorrente ha dedotto - e ciò non è stato specificamente contestato dall' - che il ha in effetti percepito la pensione solo CP_1 Pt_1 fino al novembre 2017, atteso che lo stesso non ha percepito il rateo mensile di dicembre né i ratei mensili del 2018, e che nel 2018 (fino a maggio) il pagamento risulta disposto ma non effettuato
(docc. 7 e 8 allegati al ricorso).
Ne consegue che, ferma l'astratta ripetibilità degli importi versati al ricorrente da data successiva al febbraio 2017, in assenza di dati certi in ordine alle somme effettivamente allo stesso corrisposte dall' a decorrere da tale termine e fino al 31.5.18 (data indicata nel provvedimento CP_1 di ripetizione del 18.4.18), l'istituto convenuto avrà diritto a ripetere - previa rideterminazione della somma rivendicata a titolo di indebito - i soli importi effettivamente corrisposti a titolo di prestazione
INV.CIV. 07483193».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Totale infondatezza nel merito del contestato indebito, che è comunque irripetibile alla stregua dei principi in tema di indebito assistenziale”: innanzi tutto l'appellante censurava la decisione del Tribunale laddove aveva fatto riferimento all'assenza di deduzioni in ordine ad un CP_ eventuale provvedimento di revoca, precisando che sul punto nulla era stato dedotto “poiché l' non ne ha mai adottato uno;
il che, peraltro, rende immediatamente evidente come le contestazioni CP_ in ordine alla procedura seguita dall' nella contestazione dell'indebito che è scaturigine della presente controversia non possano affatto ritenersi “ultronee”, avendo l' agito in maniera CP_1 completamente avulsa dalle prescrizioni legislative dettate in materia di contestazione e recupero dei versamenti che risultino indebitamente effettuati”. Evidenziava come l' avesse avuto un CP_1 comportamento non chiaro, allegando, nel tempo, diverse giustificazioni a sostegno delle determinazioni assunte e violando, comunque, l'art. 37, l. 448/1998, agendo in modo del tutto CP_ irrituale: “l' non ha mai invitato il a fornire idonee giustificazioni per la sua assenza a Pt_1
4 visita, come prescritto invece dalla legge, ma è direttamente transitato – oltretutto con un abnorme ritardo di nove mesi – dalla sospensione dei pagamenti (disposta in via di fatto e mai notificata al ricorrente con un formale provvedimento) alla contestazione delle somme asseritamente indebite medio tempore corrispostegli”. Evidenziava in ogni caso l'irripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti per otto mesi: “a seguito dell'asserita assenza alla presunta visita straordinaria del
15.02.2017, il sig. si è visto regolarmente pagare la pensione di inabilità per altri nove mesi, Pt_1
CP_ così alimentando ulteriormente il suo affidamento incolpevole, finché del tutto inopinatamente l' sospendeva i pagamenti dal novembre del 2017, contestandogli poi l'indebito, dopo ulteriori cinque mesi, nell'aprile del 2018; il tutto, senza mai azionare la procedura prevista dalla legge, che a fronte dell'assenza del pensionato a visita di revisione prevede la sospensione cautelativa dei versamenti con invio di un invito a fornire idonee giustificazioni, e dunque senza mai mettere in condizioni il sig.
di conoscere la pendenza a suo carico di un procedimento di sospensione con successiva Pt_1 eventuale revoca della prestazione goduta”
2) “Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha disposto il ripristino della prestazione di invalidità civile in godimento al ”: nella specie, non avendo l' provveduto ad effettuare Pt_1 CP_1 la visita di revisione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 25, co.
6-bis, del. d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014 (a mente del quale: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione
e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali di cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”), sicché la Controparte_1 prestazione non avrebbe mai dovuto essere sospesa;
3) “Eccessività degli importi richiesti in pagamento dall' : sosteneva l'appellante che, CP_1
CP_ in ogni caso, l'indebito notificato dall' all'odierno ricorrente doveva quantomeno essere ridotto nell'importo, stante la sua manifesta eccessività dal punto di vista quantitativo;
lamentava che la risposta fornita dal Tribunale non era soddisfacente, in quanto - nello statuire che “… ferma l'astratta ripetibilità degli importi versati al ricorrente da data successiva al febbraio 2017, in assenza di dati certi in ordine alle somme effettivamente allo stesso corrisposte dall' a decorrere da tale CP_1 termine e fino al 31.5.2018 (data indicata nel provvedimento di ripetizione del 18.4.18), l'istituto convenuto avrà diritto a ripetere – previa determinazione della somma rivendicata a titolo di indebito
– dei soli importi effettivamente corrisposti a titolo di prestazione INV.CIV. 07483193” – il primo giudice aveva lasciato sostanzialmente alla discrezionalità dell' la concreta determinazione CP_1 delle somme effettivamente ripetibili;
pertanto, chiedeva – così come già domandato in primo grado CP_
- la rideterminazione della somma effettivamente ripetibile dall' limitandola in quella minore,
5 quantificata dall'appellante stesso in euro 2.515,23.
Concludeva, pertanto, reiterando le richieste di cui all'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse doglianze avverso la sentenza CP_1 impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 15.9.2025 il Collegio chiedeva all' di chiarire, e documentare, quali CP_1 fossero le somme erogate, in concreto, all'appellante in relazione al periodo successivo al 15 febbraio
2017, concedendo altresì termine a per prendere posizione in merito. Parte_1
All'udienza del 10.12.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data lettura.
2. Occorre innanzi tutto dare atto che è passata in giudicato la pronuncia del Tribunale laddove ha ritenuto che la somma pretesa dall' non fosse ripetibile nella parte in cui riferita a ratei diversi CP_1 da quelli “corrisposti al ricorrente a titolo di prestazione INV.CIV. 07483193 nel periodo 15.2.17-
31.5.18”.
3. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. I primi due motivi di appello sono infondati.
Nel caso di specie è pacifico – come già rilevato dal Tribunale, con accertamento non attinto da censure - che l' ha regolarmente comunicato a la data della visita di revisione CP_1 Parte_1 fissata per il 15 febbraio 2017. È altresì incontestato che l'odierno appellante non si è presentato a tale visita di revisione.
Tanto premesso in fatto, giova evidenziare che, nel caso di specie, si versa in un'ipotesi di indebito assistenziale.
Come noto, in materia, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del
2022, che richiama, tra le altre, anche Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Come ricordato dai giudici di legittimità, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari. In particolare, con riferimento all'art. 37, comma 8 Legge 23
6 dicembre 1998 n. 448 (a mente del quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), la S.C. ha chiarito che se, da un lato, ai fini della ripetibilità delle somme è irrilevante che non vi sia stata la sospensione immediata o che non vi sia stato un provvedimento di revoca (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 248 del 2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez. 6
- L, Ordinanza n. 26096 del 2010).
Nel caso di specie, in cui non vi è stata una visita medica con esito negativo, ma il soggetto beneficiario della prestazione assistenziale non si è presentato a visita (nonostante la regolare convocazione), assume rilievo l'art. 37, comma 1, della l. 448/1998. Tale norma così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza
a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione […]”.
Rileva innanzi tutto il Collegio che, secondo il disposto normativo, la mancata presentazione a visita comporta la immediata sospensione e, dunque, la non debenza dei ratei successivi alla data di convocazione;
solo nel caso in cui siano presentate idonee giustificazioni sarà possibile evitare la revoca della prestazione stessa.
Ciò posto, sulla scorta della giurisprudenza innanzi richiamata, deve ritenersi che anche in relazione alla procedura descritta dall'art. 37, comma 1, della l. 448/1998 - così come per quella stabilita dall'art. 37, comma 8 - è irrilevante, ai fini della ripetibilità delle somme, che non vi sia stata la sospensione immediata (cui è equiparata dalla legge la richiesta di giustificazioni) o che non vi sia stato un formale provvedimento di revoca.
Va, invece, evidenziato che neanche in giudizio ha giustificato l'assenza alla Parte_1 visita di verifica, non potendosi tale giustificazione rinvenire nella circostanza che la raccomandata con avviso di ricevimento si sia perfezionata per compiuta giacenza, posto che in tale caso, avendo la
7 notifica raggiunto il suo scopo, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., essendo imputabile al destinatario il mancato ritiro della missiva presso l'ufficio postale.
Ed è appena il caso di aggiungere che, a fronte della mancata sottoposizione dell'odierno appellante - ritualmente convocato a visita - all'accertamento sanitario stabilito dall' , non è in CP_1 alcun modo ipotizzabile uno stato di buona fede tale da legittimare un legittimo affidamento da parte dell'assistito in ordine alla erogazione della prestazione successivamente alla mancata presentazione a visita.
Né, nella specie, può operare l'art. 25, comma 6-bis, del. d.l. 90/2014, conv. con l. 114/2014, posto che non è stato l' a non aver provveduto ad effettuare la visita di revisione (come si legge CP_1 alla pagina 13 dell'atto di appello) ma è stato il pensionato a sottrarsi a detta visita.
Sotto altro profilo, e ai fini della ricostituzione della prestazione, appare assorbente che - come rilevato dal Tribunale - “in assenza di riscontro sanitario post revisione sulle sue condizioni cliniche”, non emerge in capo a “il diritto a percepire la pensione ex art. 12 L. 118/1971 per il Parte_1 periodo successivo alla mancata visita del 15.2.17”. Né, a tali fini, può soccorrere l'esito della consulenza tecnica espletata innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma nel corso di un accertamento tecnico preventivo (nel procedimento 18822/2014 R.G.), in quanto la stessa - datata
24.11.2014 - prescriveva la rivedibilità ogni due anni. Senonché alla revisione prevista l'odierno appellante si è sottratto.
3.2. Fondato è il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha lamentato che il Tribunale
– nonostante la domanda proposta sul punto e nonostante gli elementi forniti ai fini di una quantificazione – non ha determinato l'importo effettivamente ripetibile, tenuto conto che i versamenti indebiti avrebbero potuto interessare solo i ratei erogati dal marzo 2017 al novembre dell'anno stesso, quando i pagamenti erano stati interrotti.
Alla luce dei chiarimenti richiesti dal Collegio all , e forniti con le note del 10.10.2025, CP_1
è risultato che l'Istituto, con riferimento al periodo successivo alla visita di revisione cui il non Pt_1 si è presentato, e fino al maggio 2018, ha erogato, in concreto, nove mensilità: da marzo (primo mese successivo a quello in cui l'appellante ha omesso di presentarsi a visita, da cui la prestazione in godimento è venuta meno) a novembre 2017, risultando dalla documentazione contabile fornita dall' che i pagamenti si sono fermati in tale mese, non essendo state erogate le rate successive. CP_1
L'ulteriore circostanza rappresentata dall' , ovvero che in data 21.10.2021 le rate non CP_1 riscosse da gennaio a maggio 2018 sarebbero state “contabilizzate con procedura RATEI per un importo pari ad euro 1.460,76 ed utilizzate a compensazione del debito RI 14275067” non risulta documentata;
in ogni caso, posto che l' ha dedotto che da gennaio 2018 (evidentemente sulla CP_1 base di ulteriori accertamenti) la prestazione è stata “ripristinata centralmente con decorrenza
8 GENNAIO 2018”, è evidente che tali ratei non possono essere considerati indebiti.
In definitiva, rispetto alla somma asseritamente indebita di euro 8.730,62, Parte_1 deve restituire unicamente la somma di euro 2.515,23 (pari a nove rate dell'importo di euro 279,47 ciascuna).
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado
(liquidate per l'intero nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte, che comprendono in entrambi i gradi la fase di trattazione/istruttoria) possono essere compensate per un terzo;
la residua quota deve essere posta a carico dell' , CP_1 soccombente.
Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- dichiara che l' , con riferimento alla comunicazione del 18.4.2018 relativa alla pensione cat. CP_1
INVCIV n. 07483193 di cui era titolare, ha diritto a ripetere l'importo di euro Parte_1
2.515,23;
- previa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, condanna l' al pagamento in favore di degli ulteriori due terzi delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano per l'intero per il primo grado in euro 2.700,00 e per il secondo grado in euro 3.000,00, oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
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