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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9620/2024 R.G.
promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Alfio Donzuso (C.F.: , giusta procura in atti ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1
Attore – opponente
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Mondovì, via Torino 10/b, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici (C.F: – PEC: ) C.F._3 Email_2 presso il cui studio sito in Cuneo, Corso Nizza n. 5 è elettivamente domiciliata.
E
(C.F.: ), con sede in Acireale (CT), Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Duomo, in persona del Sindaco pro tempore (PEC: Email_3
Convenuti – opposti
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) con sede in Mosciano Controparte_3 P.IVA_3
Sant'Angelo (TE), C.da Ripoli, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore,
PEC: Email_4
Convenuto - terzo pignorato
Avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione ed agli atti esecutivi La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 2.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 28.06.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore e il nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta avverso l'esecuzione mobiliare instaurata in suo danno da con atto di CP_1 pignoramento del 30.04.2024 (n. 21489728), sulla base del quale parte opposta pignorava direttamente ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 i crediti del presso il Pt_1 terzo pignorato sino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
768,32.
Nell'atto di pignoramento veniva specificato che tali somme fossero dovute ad
[...] CP_
quale ente concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Acireale, in virtù del mancato pagamento di due verbali del 2018 – contrassegnati dai nn. V5014_18
e V4354_18 - relativi a violazioni al codice della strada.
Con il ricorso in opposizione, il preliminarmente, chiedeva la sospensione Pt_1 della procedura esecutiva, deducendo, in sintesi:
l'illegittimità dell'atto di pignoramento perché non preceduto dalla notifica degli atti prodromici, ossia delle contravvenzioni;
l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione forzata, in virtù dell'intervenuta prescrizione del credito azionato con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
Chiedeva, altresì, disporre lo svincolo immediato delle somme pignorate e l'immediata restituzione delle stesse. Con vittoria di spese e compensi.
In sede sommaria, il G.E., con ordinanza resa il 30.07.2024, nella contumacia della parte opposta, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto di citazione il ha insistito nella dedotta prescrizione del credito Pt_1 azionato chiedendo dichiarare che non ha diritto di procedere a esecuzione CP_1 forzata nei propri confronti e, per l'effetto, estinguere il pignoramento opposto. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta che, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'esecutata; ha, poi, eccepito la tardività della domanda circa l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento e chiesto al Tribunale di voler ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù dell'intervenuta interruzione del decorso della stessa nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi.
Pag. 2 di 5 In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data
02.05.2025, la causa veniva posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
1.) In via preliminare va dichiarata la contumacia del nonché di Controparte_2
terzo pignorato, non costituiti se pure ritualmente convenuti in Controparte_3 giudizio,
2.) Con l'opposizione in esame si lamenta, per un verso, l'omessa notificazione degli atti prodromici al pignoramento e, per altro verso, si assume la prescrizione dei crediti azionati;
la prima doglianza integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2^ comma c.p.c. mentre la seconda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2^ comma c.p.c.
3.1) Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la delibazione dell'eccezione con cui la società opposta assume l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente.
Si prospetta l'inammissibilità dell'opposizione per la carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c., in ragione dell'intervenuta caducazione del pignoramento de quo, assumendo che il terzo pignorato non abbia ottemperato all'ordine di pagamento ai sensi del disposto di cui agli artt. 72 comma 2^ e 72 bis comma 2^ del D.P.R. 602/1973 sicchè - decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto al terzo, nella specie avvenuta telematicamente in data 23.04.2024 - il pignoramento ex art. 72 bis avrebbe perso efficacia, restando in facoltà del creditore l'avvio dell'espropriazione presso terzi nelle forme ordinarie. Invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 bis, 2^ comma e dell'art. 72 del D.P.R. 602/73 si prevede che: “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme;
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2”; “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
Alla luce del richiamato dato normativo, s'impone la declaratoria di inefficacia del pignoramento in esame risultando incontroverso tra le parti il mancato pagamento da parte del terzo delle somme (eventualmente) attinte dal pignoramento.
Pag. 3 di 5 3.2) La sopravvenuta inefficacia del pignoramento determina il venir meno dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a dare luogo all'esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere – in ordine ai motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. - dal momento che l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento assorbe l'esame dei motivi attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione.
4.1) S'impone, a questo punto, l'esame dell'ulteriore doglianza, come detto attinente al diritto di procedere esecutivamente nei confronti del (per l'eccepita Pt_1 prescrizione del credito azionato) in quanto la mancata ottemperanza del terzo pignorato all'ordine di pagamento nei termini indicati dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, se pure determina l'inefficacia del pignoramento, non ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente, ex art 100 c.p.c., ad una decisione nel merito, avente natura di accertamento negativo del diritto della parte creditrice di agire esecutivamente in considerazione della situazione di incertezza oggettiva che rende necessaria la pronunzia giurisdizionale.
È, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“…qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, ma solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane
l'interesse alla decisione” (Cass. civ. sez. III, sent. n. 4498/2011 e n. 15761/2014 e n.
29294/2019).
4.2) Nella specie il creditore procedente agisce in forza di ruoli per sanzioni amministrative elevate per violazione del codice della strada, risalenti al 2018; va ricordato che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'opposta ha prodotto l'ingiunzione di pagamento n. 628143 (documento n. 11861384) del 28.03.2022 (cfr. doc. n. 3) relativa ai verbali in precedenza descritti, con notifica all'odierno opponente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (per irreperibilità relativa del destinatario) e perfezionatasi in data 18.04.2022 per compiuta giacenza;
a supporto del proprio assunto la stessa opposta ha fornito la prova dell'invio della raccomandata informativa (cd. CAD), immessa nella cassetta postale del destinatario (doc. n. 5).
È appena il caso di ricordare che (come più volte osservato dalla giurisprudenza, cfr. tra le altre, Cass. n. 25351/20): “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio,
a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o
Pag. 4 di 5 di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario
o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che
l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”.
Alla luce di tali principi deve concludersi che il piego raccomandato relativo all'ingiunzione di pagamento in questione sia stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità del debitore con l'interruzione – tempestiva – del decorso del termine di prescrizione, nuovamente interrotto dalla notifica del pignoramento qui opposto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è infondata ed il motivo di opposizione in esame va rigettato.
5.) In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto ai motivi di opposizione di cui sub 3.1 e 3.2 mentre nel resto l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
Le spese di lite – liquidate e distratte come da dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività defensionale svolta, che non ha comportato l'espletamento di istruttoria né il deposito di memoria conclusionali – vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente anche in relazione alla tardiva proposizione della doglianza concernente la regolarità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, stante il decorso del termine di legge rispetto alla notifica del pignoramento, avvenuta in data 10.05.2024.
Nulla sulle spese quanto alle parti mantenutesi contumaci.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9620/2024 R.G., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi di opposizione ex art. 617 comma 2^ c.p.c., come specificato in motivazione;
rigetta nel resto l'opposizione; condanna , al pagamento delle spese del presente giudizio – che si Parte_1 distraggono in favore dell'avv. Andrea Clerici il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - liquidate in euro 460,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9620/2024 R.G.
promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Alfio Donzuso (C.F.: , giusta procura in atti ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1
Attore – opponente
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Mondovì, via Torino 10/b, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Clerici (C.F: – PEC: ) C.F._3 Email_2 presso il cui studio sito in Cuneo, Corso Nizza n. 5 è elettivamente domiciliata.
E
(C.F.: ), con sede in Acireale (CT), Piazza Controparte_2 P.IVA_2
Duomo, in persona del Sindaco pro tempore (PEC: Email_3
Convenuti – opposti
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) con sede in Mosciano Controparte_3 P.IVA_3
Sant'Angelo (TE), C.da Ripoli, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore,
PEC: Email_4
Convenuto - terzo pignorato
Avente ad oggetto: opposizione ad esecuzione ed agli atti esecutivi La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 2.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 28.06.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore e il nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta avverso l'esecuzione mobiliare instaurata in suo danno da con atto di CP_1 pignoramento del 30.04.2024 (n. 21489728), sulla base del quale parte opposta pignorava direttamente ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 i crediti del presso il Pt_1 terzo pignorato sino alla concorrenza della somma di euro Controparte_3
768,32.
Nell'atto di pignoramento veniva specificato che tali somme fossero dovute ad
[...] CP_
quale ente concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Acireale, in virtù del mancato pagamento di due verbali del 2018 – contrassegnati dai nn. V5014_18
e V4354_18 - relativi a violazioni al codice della strada.
Con il ricorso in opposizione, il preliminarmente, chiedeva la sospensione Pt_1 della procedura esecutiva, deducendo, in sintesi:
l'illegittimità dell'atto di pignoramento perché non preceduto dalla notifica degli atti prodromici, ossia delle contravvenzioni;
l'inesistenza del diritto di parte opposta di procedere a esecuzione forzata, in virtù dell'intervenuta prescrizione del credito azionato con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
Chiedeva, altresì, disporre lo svincolo immediato delle somme pignorate e l'immediata restituzione delle stesse. Con vittoria di spese e compensi.
In sede sommaria, il G.E., con ordinanza resa il 30.07.2024, nella contumacia della parte opposta, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto di citazione il ha insistito nella dedotta prescrizione del credito Pt_1 azionato chiedendo dichiarare che non ha diritto di procedere a esecuzione CP_1 forzata nei propri confronti e, per l'effetto, estinguere il pignoramento opposto. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società opposta che, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'esecutata; ha, poi, eccepito la tardività della domanda circa l'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento e chiesto al Tribunale di voler ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù dell'intervenuta interruzione del decorso della stessa nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi.
Pag. 2 di 5 In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data
02.05.2025, la causa veniva posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
1.) In via preliminare va dichiarata la contumacia del nonché di Controparte_2
terzo pignorato, non costituiti se pure ritualmente convenuti in Controparte_3 giudizio,
2.) Con l'opposizione in esame si lamenta, per un verso, l'omessa notificazione degli atti prodromici al pignoramento e, per altro verso, si assume la prescrizione dei crediti azionati;
la prima doglianza integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2^ comma c.p.c. mentre la seconda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2^ comma c.p.c.
3.1) Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la delibazione dell'eccezione con cui la società opposta assume l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente.
Si prospetta l'inammissibilità dell'opposizione per la carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c., in ragione dell'intervenuta caducazione del pignoramento de quo, assumendo che il terzo pignorato non abbia ottemperato all'ordine di pagamento ai sensi del disposto di cui agli artt. 72 comma 2^ e 72 bis comma 2^ del D.P.R. 602/1973 sicchè - decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto al terzo, nella specie avvenuta telematicamente in data 23.04.2024 - il pignoramento ex art. 72 bis avrebbe perso efficacia, restando in facoltà del creditore l'avvio dell'espropriazione presso terzi nelle forme ordinarie. Invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 bis, 2^ comma e dell'art. 72 del D.P.R. 602/73 si prevede che: “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme;
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2”; “nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”.
Alla luce del richiamato dato normativo, s'impone la declaratoria di inefficacia del pignoramento in esame risultando incontroverso tra le parti il mancato pagamento da parte del terzo delle somme (eventualmente) attinte dal pignoramento.
Pag. 3 di 5 3.2) La sopravvenuta inefficacia del pignoramento determina il venir meno dell'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a dare luogo all'esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere – in ordine ai motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. - dal momento che l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento assorbe l'esame dei motivi attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione.
4.1) S'impone, a questo punto, l'esame dell'ulteriore doglianza, come detto attinente al diritto di procedere esecutivamente nei confronti del (per l'eccepita Pt_1 prescrizione del credito azionato) in quanto la mancata ottemperanza del terzo pignorato all'ordine di pagamento nei termini indicati dall'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, se pure determina l'inefficacia del pignoramento, non ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente, ex art 100 c.p.c., ad una decisione nel merito, avente natura di accertamento negativo del diritto della parte creditrice di agire esecutivamente in considerazione della situazione di incertezza oggettiva che rende necessaria la pronunzia giurisdizionale.
È, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“…qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, ma solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane
l'interesse alla decisione” (Cass. civ. sez. III, sent. n. 4498/2011 e n. 15761/2014 e n.
29294/2019).
4.2) Nella specie il creditore procedente agisce in forza di ruoli per sanzioni amministrative elevate per violazione del codice della strada, risalenti al 2018; va ricordato che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal D.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'opposta ha prodotto l'ingiunzione di pagamento n. 628143 (documento n. 11861384) del 28.03.2022 (cfr. doc. n. 3) relativa ai verbali in precedenza descritti, con notifica all'odierno opponente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (per irreperibilità relativa del destinatario) e perfezionatasi in data 18.04.2022 per compiuta giacenza;
a supporto del proprio assunto la stessa opposta ha fornito la prova dell'invio della raccomandata informativa (cd. CAD), immessa nella cassetta postale del destinatario (doc. n. 5).
È appena il caso di ricordare che (come più volte osservato dalla giurisprudenza, cfr. tra le altre, Cass. n. 25351/20): “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio,
a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o
Pag. 4 di 5 di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario
o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che
l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”.
Alla luce di tali principi deve concludersi che il piego raccomandato relativo all'ingiunzione di pagamento in questione sia stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità del debitore con l'interruzione – tempestiva – del decorso del termine di prescrizione, nuovamente interrotto dalla notifica del pignoramento qui opposto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è infondata ed il motivo di opposizione in esame va rigettato.
5.) In conclusione, assorbita ogni altra questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto ai motivi di opposizione di cui sub 3.1 e 3.2 mentre nel resto l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
Le spese di lite – liquidate e distratte come da dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività defensionale svolta, che non ha comportato l'espletamento di istruttoria né il deposito di memoria conclusionali – vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente anche in relazione alla tardiva proposizione della doglianza concernente la regolarità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, stante il decorso del termine di legge rispetto alla notifica del pignoramento, avvenuta in data 10.05.2024.
Nulla sulle spese quanto alle parti mantenutesi contumaci.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9620/2024 R.G., così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi di opposizione ex art. 617 comma 2^ c.p.c., come specificato in motivazione;
rigetta nel resto l'opposizione; condanna , al pagamento delle spese del presente giudizio – che si Parte_1 distraggono in favore dell'avv. Andrea Clerici il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - liquidate in euro 460,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
Pag. 5 di 5