Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 845/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 5 dicembre
2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avvocati Ivan
[...] C.F._2
Pietroluongo (c.f. ) e Giuseppe Sartorio (c.f. C.F._3
) presso il cui studio in Napoli, alla via Dei Mille n. 16, sono C.F._4
elettivamente domiciliati
APPELLANTI PRINCIPALI
RGn°845/2021-Sentenza
- 1 -
CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) e (c.f. ), C.F._6 Controparte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Teresi (c.f. , C.F._8
Massimo Teresi (c.f. ) e Alessandra Teresi (c.f. C.F._9
) presso il cui studio in Napoli, alla via Foria n. 93, sono C.F._10
elettivamente domiciliati
APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
e , sorelle del defunto CP_1 Controparte_2 Persona_1
(rispettivamente marito dell'attrice e padre dell'attore) per veder dichiarare la nullità del testamento olografo del predetto , datato 24.10.2008 Persona_1
e pubblicato in data 17.7.2009, con atto per notar rep. n. 123504, racc. Per_2
n. 37147, e veder riconosciuta la loro qualità di eredi legittimi del predetto de cuius, venendo immessi nel patrimonio ereditario, con restituzione dei beni componenti l'asse ereditario. Inoltre, avendo allegato che le convenute avevano il possesso esclusivo e la gestione del patrimonio del fratello, sia con riferimento ai beni di sua proprietà esclusiva, che ai beni in comproprietà in quanto pervenuti dall'eredità materna e paterna - essendo i genitori e Persona_3 Parte_2
rispettivamente deceduti in data 8 dicembre 1993 e 22 gennaio 2007 -
[...]
hanno altresì chiesto la condanna delle convenute, previa presentazione del rendiconto, alla restituzione delle somme percepite e indebitamente trattenute dall'11.4.2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'effettiva restituzione, ed oltre al risarcimento del danno psicologico e morale quale pretium doloriis, da liquidarsi in via equitativa.
2. Con sentenza non definitiva n.5975/2015, pubblicata in data 22 aprile 2015, il
Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità del testamento olografo del 24 ottobre
2008 – con cui risultava aver lasciato la quota disponibile dei Persona_1
suoi beni alle sorelle e - in quanto non autentico, sia nel testo, CP_1 CP
che nella sottoscrizione;
ha dichiarato aperta la successione legittima di
[...]
, dichiarando eredi accettanti e Per_1 Controparte_4
, istituiti ciascuno per metà del patrimonio del defunto;
ha Parte_2
rigettato le domande di petizione ereditaria e risarcimento del danno non patrimoniale;
ha rimesso le parti in istruttoria come da separata ordinanza, anche ai fini del successivo espletamento di c.t.u.; ha riservato la regolamentazione delle spese alla pronuncia conclusiva del giudizio.
Provvedendo, poi, sulle domande di scioglimento delle comunioni ereditarie di e (genitori del de cuius) e sulla domanda volta Persona_3 Parte_2
ad ottenere il riconoscimento dei frutti sui beni relitti, con la sentenza definitiva n. 5144/2020, oggetto di impugnazione del presente giudizio, pubblicata in data
20 luglio 2020, il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la successione di Per_3
e , dichiarando che vi concorrono per un quarto
[...] Parte_2
ciascuno, con quote da 250/1000, i RM (cui sono subentrati gli attori Per_1
odierni appellanti principali) e e dando CP_3 CP_1 Controparte_2
atto della scelta degli eredi di procedere ad un unico progetto divisionale, relativo ad entrambe le masse, al fine di vedersi attribuita una quota unica dei beni. Il
Giudice di prime cure ha pertanto riconosciuto in euro 1.598.522,20 il valore complessivo della massa ereditaria, da ripartire in quattro quote del valore di euro
399.630,55 ciascuna, facendo proprie, ai fini della divisione ereditaria, le risultanze emerse dalla consulenza tecnica, in cui si era tenuto conto del possesso dei cespiti in capo ai singoli eredi e dell'esigenza che alcune porzioni dei fabbricati fossero necessariamente lasciate in comunione.
A è stata dunque assegnata una quota del valore di complessivi Controparte_1
euro 474.121,34, con conguaglio da versare pari a euro 74.490,79; a CP
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una quota pari ad € 413.479,00, con un conguaglio in denaro da versare Parte_2
pari ad € 13.848,45; a una quota ereditaria ammontante a Controparte_3
complessivi euro 349.983,34, con un conguaglio in denaro da ricevere pari ad €
39.647,21, ed infine a e Parte_1 Parte_2
(quali eredi legittimi di ) una quota ereditaria pari a
[...] Persona_1
350.938,54, con un conguaglio in denaro da ricevere pari ad € 48.692,01.
Il giudice di prime cure ha poi provveduto ad assegnare alle parti attrici, in via esclusiva e senza necessità di conguaglio, il terreno ubicato in Ascea (Sa) alla località Salomone, f. 13, p.lle 356 586,588 e 590, in origine acquistato in comune da tre dei RM, ma per i quali e avevano CP_3 Controparte_2
dichiarato la carenza di interesse a partecipare allo scioglimento della comunione perché privo di valore.
Il Tribunale di Napoli ha anche disposto la divisione tra i quattro RM del
50% delle somme esistenti su un libretto di risparmio cointestato a Parte_2
(padre dei RM) e del valore di euro 28.961,00,
[...] Persona_1
attribuendo per l'effetto a e per ciascuno il CP_3 CP_1 Controparte_2
12,50% di tale somma e alle parti attrici il residuo 12,50 % in comunione.
Il giudice di prime cure, infine, ha rigettato la domanda proposta dagli attori, avente ad oggetto il riconoscimento di un corrispettivo in denaro per il mancato godimento dei beni immobili, come individuati anche nel supplemento di perizia disposto con ordinanza allegata al verbale di udienza del 21 marzo 2016 – con cui si era chiesto di quantificare il canone locativo relativo ai cespiti che erano liberi - negando la debenza sia della somma di €196.256,27, comprensiva degli importi quantificati dall'ausiliario per gli immobili “liberi”, sia della somma di €
153.384,42 relativa ai frutti ascrivibili agli immobili occupati.
Segnatamente, con riferimento a tale ultima statuizione, il primo Giudice richiamava a sostegno del proprio convincimento la più recente giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il godimento esclusivo di un bene in comunione genera un pregiudizio in capo agli altri comproprietari solo se questi ultimi dimostrino che gli è stato impedito l'utilizzo, non potendo configurarsi un danno in re ipsa, e nel caso in esame gli attori non avevano fornito prova dell'utilizzo
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del bene comune oltre i limiti di cui all'art. 1102 cc.; a dire del Tribunale, infatti,
l'occupante sarebbe stato tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti avessero manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli fosse stato concesso, evenienza senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame.
Con riguardo alle spese di lite, la sentenza di primo grado ha posto a carico dei convenuti , e la metà di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
esse, liquidate in € 18.627,50 oltre iva e cpa, ritenendo che le spese strumentali alla declaratoria di nullità per falsità del testamento olografo andassero liquidate seguendo la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, c.p.c.; ha posto per converso a carico della massa, oltre alle spese di consulenza tecnica, la residua metà delle spese di lite, liquidate in €18.627,50 in favore dell'avvocato Giuseppe
Sartorio, dichiaratosi antistatario, e in € 18.627,50 in favore di CP
e . CP_3 Controparte_1
3. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2021,
e hanno spiegato appello, Parte_1 Parte_2
deducendo a sostegno due motivi.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, depositata in data 17 maggio 2021, si sono costituiti in giudizio , e CP_1 CP
, concludendo per rigetto dell'appello perché infondato, Controparte_3
spiegando a loro volta appello incidentale.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata a mezzo pec in data
19 febbraio 2021, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine di decadenza semestrale di cui all'art.327 c.p.c. - nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai soli giudizi pendenti in primo grado dopo la sua entrata in vigore, quale quello in oggetto, introdotto in primo grado nell'anno 2010 - decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 20 luglio 2020.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
5. Parimenti tempestivo risulta l'appello incidentale, in quanto proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 maggio 2021, nel rispetto del termine, previsto dall'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 14 giugno 2021, fissata in citazione.
6. Tanto debitamente premesso, mentre l'impugnazione principale è infondata, quella incidentale merita solo in minima parte accoglimento, con limitato riferimento alla posizione di . Controparte_3
6.1 E' in primo luogo infondato il primo motivo del gravame principale, con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il riconoscimento di un corrispettivo per il mancato godimento dei beni facenti parte dell'asse ereditario, erroneamente ritenendo che non fosse stata fornita prova, ad opera dei convenuti, di un effettivo impedimento all'uso comune da parte dei comproprietari. A sostegno del motivo d'impugnazione, gli impugnanti principali hanno dedotto che giammai avrebbero potuto “utilizzare il bene in maniera diretta”, data la riluttanza dei RM , palesata su più Parte_2
fronti, una volta venuto a mancare il fratello a consentire ad una gestione Per_1
comune dei beni o ad una condivisione dei frutti derivanti dai rapporti negoziali instaurati dagli stessi.
Del resto, anche dopo la sentenza non definitiva, con cui era stata dichiarata la nullità del testamento olografo di , attributivo della disponibile Persona_1
alle sorelle e solo tramite c.t.u. era stato possibile accertare lo CP_1 CP
stato di utilizzazione, di conservazione e di godimento di ciascun immobile, essendo risultati la maggior parte degli immobili occupati “da condividenti o da loro familiari”, ovvero locati.
A dire degli appellanti, l'utilizzo diretto dei beni da parte del singolo comproprietario, in sé lecito, non deve risolversi in una compressione, quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri comproprietari;
nel caso di specie, non poteva in alcun modo sostenersi che gli odierni appellanti si fossero disinteressati alla gestione o avessero mostrato acquiescenza all'uso diretto.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La domanda di rendiconto, pertanto, includeva anche la domanda di condanna a corrispondere le somme risultanti dovute, integranti dei frutti, da riconoscere quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota dei beni, che ben potevano essere individuate mediante il riferimento ai canoni di locazione percepibili dall'immobile.
Il corrispettivo per il godimento, nell'assunto degli impugnanti principali, andava riconosciuto per tutte le unità immobiliari, e cioè non solo per quelle locate o occupate dagli altri comproprietari o da loro familiari, ma anche per quelle risultate libere, per non essere state adeguatamente gestite dagli altri comproprietari.
Nella vicenda oggetto di causa, invero, gran parte degli immobili era stata utilizzata dagli appellati come abitazione propria, dei figli e dei nipoti, ovvero come studio professionale.
Sulla scorta di tali premesse, gli appellanti principali hanno chiesto la condanna degli appellati, riconosciuto il loro possesso esclusivo sui beni ereditari tale da aver escluso una gestione congiunta degli stessi, al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 196.256,24 ovvero, escludendo gli immobili rimasti liberi, della somma di euro 153.384,42, ovvero della somma ritenuta equa secondo giustizia, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il godimento dei beni ereditari.
Gli argomenti che precedono non appaiono idonei a sovvertire il segno della statuizione impugnata.
Invero, la pronuncia oggetto di gravame, nell'escludere che il godimento diretto di un bene in comunione da parte di uno o più comproprietari comporti ex se ed in re ipsa un obbligo di ristoro economico, sub specie di “frutti”, in favore del comproprietario non partecipe dell'utilizzo, integra dichiarata applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento. ( cfr. Cass. sez.
2, sentenza n. 1738 del 20/01/2022; Cass. sez. 2, ordinanza n. 18548 del
08/06/2022).
Invero, secondo la più risalente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
7881/2011), evidentemente evocata nell'atto di gravame, il condividente di un
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immobile, che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (conf. Cass. n. 7716/1990; Cass. n.
20394/2013; Cass. n. 17876/2019), aggiungendosi che siffatto diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (Cass. n. 10896/2005).
Secondo tale orientamento - e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c.- i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012), sicché non può trovare fondamento la pretesa di limitare la previsione de qua al solo godimento che intervenga da parte di soggetti diversi da quelli che già vantino diritti pro- indiviso sul bene fruttifero.
Sulla scorta di tale impostazione, pertanto, è innegabile che l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non ne consentano una fruizione congiunta anche da parte degli altri comunisti, eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., e legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
In tal senso è stato affermato, da parte di tale meno recente orientamento, che
(Cass. n. 5156/2012) sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tuttavia, le più recenti pronunce di legittimità sopra richiamate (cfr. in particolare, Cass. sez. 2, sentenza n. 1738 del 20/01/2022 Cass.sez. 2 , ordinanza n. 10264 del 18/04/2023) hanno inteso dare continuità al principio, recepito dal primo Giudice e già in passato affermato da alcune pronunce, secondo cui, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 24647/2010; Cass. n. 2423/2015).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo. (
Cass.sez. 2 - , Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023).
Segnatamente, nella motivazione di tale ultima pronuncia, si trova precisato che l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune .
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Occorre cioè la prova, come già accennato, di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass.
10264/2023).
Non può pertanto farsi discendere l'obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione dei beni ad opera di alcuni dei coeredi, come pure dalla mera disponibilità in capo agli stessi delle chiavi di quelli lasciati liberi, senza verificare se gli altri coeredi avessero richiesto di far uso del bene e se l'uso esclusivo avesse ecceduto dai limiti dell'art. 1102 c.c., accertamento cui ha proceduto il Tribunale, pervenuto per tale via al rigetto della domanda.
Poste tali coordinate ermeneutiche, appare pertanto pienamente condivisibile, e non idoneamente attinto dal tenore dell'atto di gravame, l'argomento speso dal
Giudice di prime cure nel ritenere carente la prova della richiesta di un tale godimento diretto o comunque di una compartecipazione alla gestione degli immobili relitti.
Sul punto, ad integrare la motivazione spesa dal Giudice di prime cure, vale osservare, in primo luogo, come ripetutamente ed efficacemente rimarcato dalla difesa degli appellati, nel contestare la fondatezza della pretesa in questione, che gli odierni impugnanti, al di là della domanda di rendiconto proposta nell'atto introduttivo – peraltro originariamente spiegata esclusivamente nei confronti di e e in questa sede cumulativamente e indistintamente Controparte_1 CP
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proposta anche nei confronti di – lungi dal manifestare una volontà di CP_3
diretta utilizzazione dei beni comuni, rifiutarono perfino di ricevere le chiavi dell'immobile ove viveva, e ove si trovavano i beni mobili di Persona_1
sua proprietà.
Assolutamente perspicuo, in tal senso, è il tenore della missiva del 17 ottobre
2012 (depositata in via telematica dagli appellati come documento 9 doc), sottoscritta da e con cui, Parte_1 Controparte_5 nel rimettere all'avv. Vincenzo Teresi, che evidentemente le aveva trasmesse, le chiavi dell'appartamento in Napoli, alla via Umbria, n. 13, gli appellanti principali testualmente dichiaravano: “Egregio avvocato, riscontriamo la Sua datata 21/9/2012 per restituirLe intonso il pacchetto nel quale sarebbero contenute le chiavi dell'appartamento in Napoli, alla via Umbria, n.13.
Stante il contenzioso in corso, riteniamo opportuno ed indispensabile che tutta la vicenda successoria venga definita in maniera contestuale” .
Appare evidente, da tale missiva, la volontà di entrare nella disponibilità degli immobili solo all'esito della divisione, una volta appunto definita, integralmente,
“la vicenda successoria”, “in maniera contestuale”.
Valutato poi il tenore del motivo di gravame, questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare che gli impugnanti principali pretendono di imputare indistintamente ai tre RM , e – azionando anche CP_1 CP CP_3 nei confronti di quest'ultimo una pretesa che nel giudizio di prime cure era stata indirizzata esclusivamente nei confronti delle sorelle del de cuius, e CP_1
i frutti, in termini di “canone figurativo”, in ipotesi ritraibili da tutti gli CP
immobili caduti in successione, indebitamente unificando la sorte dei cespiti liberi, di quelli occupati dai condividenti o da loro familiari, qualificati come “la maggior parte” ( cfr. pag. 20) e di quelli locati, di cui l'atto di impugnazione non contiene alcuna identificazione.
Alla luce della perspicua ratio decidendi posta alla base della statuizione impugnata - che come chiarito il gravame non ha adeguatamente confutato- sarebbe stato invece onere degli impugnanti, al fine di suffragare almeno in parte la domanda di rendiconto, indicare, anche tenendo conto degli esiti dell'espletata
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consulenza tecnica d'ufficio, quali e quanti degli immobili in questione fossero stati concessi in locazione, e quale dei condividenti avesse percepito la quota dei frutti in ipotesi spettante agli eredi di , successivamente alla sua Persona_1
morte.
Integra un dato pacifico, infatti, che, prima del decesso di quest'ultimo, la gestione dei beni provenienti dall'eredità materna e paterna, e cioè di Per_3
e , fosse stata condotta nel pieno accordo tra i
[...] Parte_2
RM, ivi compreso che si erano concretamente ripartiti la materiale Per_1
disponibilità degli stessi, evidentemente convenendo anche in ordine ad eventuali concessioni in locazione.
L'atto di gravame, per converso, in ordine all'individuazione degli immobili concessi in locazione – che sarebbero produttivi di un vantaggio patrimoniale da ripartire tra i condividenti- tace del tutto, ed evidentemente pecca di eccesso di genericità, in aperta violazione dell'art. 342 c.p.c., non peritandosi gli impugnanti in alcun modo di indicare – a confutazione della motivazione spesa dal primo
Giudice, che ha escluso la prova di un'estromissione dal godimento diretto, conseguente ad una richiesta formulata dagli eredi di - quali e quanti Per_1
degli immobili caduti in successione fossero stati concessi in locazione, e fossero quindi oggetto di godimento indiretto, né, tanto meno, chi degli appellati, nei cui confronti è indistintamente rivolta la richiesta di condanna, avesse materialmente riscosso il pagamento dei canoni.
Da ciò l'infondatezza del motivo, nei termini in cui è stato formulato.
6.2. Il secondo motivo dell'appello principale merita poi, per evidenti ragioni di connessione, di essere trattato congiuntamente al motivo di appello incidentale, involgendo entrambi il governo delle spese di lite, contenuto nella sentenza impugnata.
Segnatamente, con il secondo motivo d'appello gli eredi di Persona_1
hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo al regime delle spese processuali, per non essere stato correttamente individuato il valore della controversia.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Hanno al riguardo dedotto che l'asse ereditario di era pari a Persona_1
complessivi € 1.471.760,31, mentre il valore della massa ereditaria, composta dei beni appartenenti alle successioni di e , era pari Persona_3 Parte_2
ad euro 1.598.522,20; nell'assunto degli impugnanti, l'importo di € 37.255,00, indicato in sentenza a titolo di compenso professionale, non poteva ritenersi corrispondente al valore della controversia, risultando applicato lo scaglione previsto per le cause di valore da € 1.000.001 ad € 2.000.000, anziché quello previsto per le cause di valore da € 2.000.001 ad € 4.000.000 .
A dire di tali impugnanti, inoltre il giudice di prime cure avrebbe errato per aver ripetuto per tre volte la liquidazione dell'importo di €18.627,50, quali spese legali;
il Tribunale, infatti, premesso di aver liquidato in favore della difesa di e il 50% delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
quantificate in tale percentuale nella misura di € 18.627,50, nell'attribuire il restante 50% , erroneamente non avrebbe dimezzato detto importo – che avrebbe dovuto invece essere pari ad € 9.313,75 in favore di ciascuna delle parti- riportandolo pedissequamente quale somma riconosciuta sia in favore degli attori che dei convenuti.
I RM , a loro volta, spiegando appello incidentale avverso le Parte_2
statuizioni di cui al capo 15) del dispositivo della sentenza impugnata, relativo al governo delle spese di lite, hanno dedotto che il giudice avrebbe dovuto operare due liquidazioni delle spese processuali dovendo ravvisarsi l'esistenza di due cause, una prima avente ad oggetto l'impugnazione della disposizione testamentaria che aveva attribuito alle sorelle la quota disponibile del Parte_2
fratello la condanna al pagamento di un indennizzo per mancato Per_1
godimento dei beni ereditari, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale;
ed un secondo giudizio avente ad oggetto la domanda di divisione ereditaria.
Ad avviso degli impugnanti incidentali, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel provvedere ad un'unica liquidazione delle spese di entrambe le cause, oggetto di domanda principale e riconvenzionale, provvedendo poi a dividere il complessivo importo in due parti e ad attribuirle per la metà al giudizio introdotto dagli eredi di e per l'altra metà al giudizio introdotto dai Persona_1
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
RM . Secondo quanto dedotto dai fratelli , infatti, per Parte_2 Parte_2
identità di ratio, gli stessi principi dettati per l'ipotesi di più cause promosse separatamente e poi riunite si applicherebbero anche all'ipotesi di domande contrapposte formulate nello stesso processo in via di azione e di riconvenzione.
Hanno pertanto chiesto la riforma del capo delle spese processuali di cui alla sentenza n. 5144 del 2020, con liquidazione delle spese e competenze del giudizio definito con sentenza n. 5975 del 2015 tenendo conto del valore della domanda attrice (di euro 133.210,16), del rigetto dell'istanza petitoria e risarcitoria, assumendo che la condanna dovesse ricadere sulle parti attrici per il principio della maggiore soccombenza, e che andasse revocata la condanna alle spese pronunciata nei confronti di con riguardo alla domanda Controparte_3
decisa con la sentenza non definitiva, in ragione della sua mancata partecipazione, con revoca della distrazione delle somme in favore dell'Avvocato Giuseppe
Sartorio per la sua assenza in quel giudizio.
A sostegno di tale richiesta, hanno dedotto che la domanda proposta dalla parte attrice concerneva la impugnativa della disposizione testamentaria, la quale aveva attribuito alle sorelle la quota disponibile del fratello che era di Parte_2 Per_1
1/3 della quota di 1/4 del defunto sull'asse ereditario dei genitori ammontante ad
€ 1.598.522,20, onde era pari ad € 399.630,50 : 3 = € 133.210,16; concerneva altresì la petitio haereditatis relativa al pagamento delle presunte rendite locative dei beni di e il risarcimento dei danni psicologici e morali di Persona_1
valore indeterminabile che assumeva di aver subito Controparte_6
dalla pubblicazione del testamento paterno.
Orbene, con la sentenza non definitiva il Tribunale aveva accolto la sola domanda di impugnativa della disposizione testamentaria, del valore di € 133.210,16, rigettando perché infondate e carenti di prova tutte le altre richieste attrici che erano di valore di gran lunga superiore. Il valore della domanda riconvenzionale di divisione proposta da e , alla quale aveva Controparte_1 Controparte_2
aderito , invece, era quello della massa ereditaria paterna e Controparte_3
materna cumulate e cioè di € 1.598.522,20, come si è detto innanzi.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Tribunale con la sentenza definitiva avrebbe dovuto perciò in primo luogo dichiarare preclusa dal decisum di cui alla sentenza non definitiva ogni istanza attrice risarcitoria ovvero indennitaria;
avrebbe dovuto poi operare due liquidazioni di spese legali per le due cause, conseguenti la prima alla domanda attrice e la seconda a quella riconvenzionale, tenendo conto del fatto che la domanda divisionale era stata accolta dal primo Giudice, il quale aveva altresì confermato il rigetto della rinnovata richiesta indennitaria degli eredi di
[...]
. Per_1
Ovviamente, stante la diversità dei valori delle domande contrapposte, diversi erano gli scaglioni delle tariffe forensi da prendere in esame.
Diversa poi, secondo gli appellanti incidentali, era la individuazione delle parti in causa e dei loro difensori;
il primo giudizio, infatti, era stato proposto dagli appellanti contro le sorelle del defunto, per cui vi era rimasto estraneo il fratello
, il quale aveva invece partecipato al secondo giudizio come Controparte_3
erede dei genitori;
nel primo giudizio, poi, gli attori erano stati rappresentati e difesi dall'avv. Vittoria Fonseca, la quale aveva partecipato anche al secondo e rinunziato al mandato soltanto a marzo 2017, sicché l'avv. Giuseppe Sartorio era comparso nel processo soltanto ad aprile.
Con riguardo al secondo giudizio, le parti appellanti incidentali hanno chiesto la liquidazione delle spese processuali tenendo conto del valore del giudizio di divisione di euro 1.598.522,20 e dell'accoglimento della domanda divisionale, con attribuzione per la parte divisionale alla massa e conseguente divisione in parti uguali a carico degli eredi, mentre con riguardo alla richiesta indennitaria proposta dagli eredi di (di euro 349.640,669) a carico delle parti Persona_1
attrici secondo il principio della soccombenza. Il Tribunale di Napoli, infine, aveva in maniera incomprensibile ripetuto per tre volte nel capo 15 di pag. 40 della sentenza definitiva l'importo di € 18.627,50, la prima volta in riferimento al primo giudizio e le altre due volte in riferimento al secondo.
Gli argomenti che precedono, in parte comuni alle due parti impugnanti, appaiono in larga misura infondati.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Deve in primo luogo evidenziarsi che il Giudice di prime cure, nell'individuare il valore della causa ritenendo applicabile lo scaglione previsto dal DM n. 55 /2014 per le controversie di valore fino ad € 2.000.000, ha fatto corretta applicazione dei criteri impartiti dalla giurisprudenza di legittimità, per il caso in cui uno stesso giudizio siano proposte una o più domande principali e una domanda riconvenzionale.
Sul punto, invero sono infondate le prospettazioni di entrambe le parti, non risultando predicabile né il cumulo tra domande principali e riconvenzionali, come preteso dagli appellanti principali- che sulla scorta di tale premessa hanno indicato il valore della lite come ricompreso nello scaglione previsto per le cause di valore da € 2.000.001 ad € 4.000.000 – né una separata considerazione delle stesse, come preteso dagli appellanti incidentali, che hanno invocato l'applicabilità, per identità di ratio, dei criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cause separatamente proposte e poi riunite.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il ripetuto insegnamento della Suprema
Corte, alla cui stregua in tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 23406 del 01/08/2023; Cass. sez. 2, sentenza n. 14691 del
14/07/2015; Cass. sez. 3, ordinanza n. 30840 del 29/11/2018; Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2769).
Sulla scorta di tali premesse, appare allora pienamente corretta la conclusione cui
è pervenuto il Giudice di prime cure, nel ragguagliare il valore della controversia
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda allo scaglione previsto per le cause di valore fino ad € 2.000.000,00, considerando che le domande principali avevano ad oggetto la declaratoria di nullità del testamento di , il cui asse ereditario veniva quantificato in € Persona_1
1.471.760,31, il rendiconto e il pagamento dei frutti, per un importo massimo di €
196.256,24 ed il risarcimento del danno non patrimoniale, di importo non determinato;
mentre la domanda riconvenzionale di divisione aveva ad oggetto la massa materna e paterna, del valore complessivo di € 1.598.522,20.
Al riguardo, appaiono evidentemente infondati i rilievi svolti dagli appellanti incidentali, laddove pretendono di ragguagliare il valore della domanda di nullità del testamento esclusivamente all'entità della disponibile (1/3) della quota di ¼ spettante a sull'eredità materna e paterna, senza invece Persona_1 considerare il valore dell'intera massa pervenuta da quest'ultimo, comprensiva anche dei beni di sua proprietà esclusiva, per un valore dichiarato pari ad €
1.471.760,31, ed una disponibile pari ad 1/3 che pertanto ascende ad 490.586,77 .
( cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5579 del 17/05/1991 secondo cui il valore della causa di petizione dell'eredità e di annullamento del testamento deve determinarsi - anche ai fini del calcolo degli onorari di avvocato e procuratore - in applicazione analogica dello art. 12 terzo comma cod. proc. civ. in base al valore dei beni controversi secondo il disposto, rispettivamente, dell'art. 14 per i mobili e 15 per gli immobili, al lordo delle passività.) Da ciò, indubitabilmente, la prevalente soccombenza delle germane convenute, perdenti in ordine alla domanda di nullità testamentaria, in ordine alle domande principali di natura contenziosa.
Nel procedere poi alla concreta ripartizione delle spese di lite – a dispetto della censura formulata da tutte le parti, che hanno lamentato che il Tribunale per errore avrebbe indicato per tre volte l'importo di € 18.267,50, pari alla metà del compenso in ipotesi spettante, addebitandolo dapprima ai RM , Parte_2
ritenuti soccombenti quanto alla domanda di nullità del testamento, e per la residua metà ponendolo a carico della massa, e riconoscendolo sia in favore del legale degli attori che di quello dei convenuti – il primo giudice, salvo quanto si preciserà in ordine alla posizione di , ha fatto corretta Controparte_3
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione con riferimento alle spese del giudizio di divisione.
Infatti, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “ a carico della massa”; cfr. Cass. n. 698/1976; Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Pertanto, secondo il ripetuto insegnamento della Corte di legittimità, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Sez. 2, Sentenza n.
22903 del 08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n.
7059 del 15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
In coerente applicazione di tale principio, il Giudice di prime cure, stimato l'impegno profuso dalla difesa delle parti sia in ordine alle domande e le questioni che le vedevano contrapposte ( domanda di nullità del testamento e domanda di rendiconto, relativa sia ai cespiti in proprietà esclusiva di
[...]
, che ai cespiti pervenuti in comunione ai RM quali eredi Per_1 Parte_2
dei genitori, quest'ultima delibata solo con la sentenza definitiva, previa istruttoria tecnica), da regolare secondo soccombenza, che in ordine al giudizio di divisione in senso stretto, svoltosi nell'interesse comune dei condividenti, ha pertanto ritenuto che metà dei compensi fossero riconducibili alle questioni propriamente contenziose, e andassero perciò poste a carico dei soccombenti, e la residua metà andasse posta a carico della massa, in proporzione delle quote delle quattro stirpi condividenti. Appare allora evidente che, trattandosi di spese
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sostenute da ciascuna delle parti nell'interesse comune dei condividenti, la liquidazione dell'importo di € 18.267,50, a carico della massa, non potesse che essere eseguita sia in favore delle parti attrici che delle parti convenute, non giustificandosi l'ulteriore dimidiazione dei compensi, ascrivibili alla domanda di divisione, prospettata dagli impugnanti principali.
Con riferimento alle statuizioni di cui al capo n. 15 del dispositivo della sentenza impugnata, invero, l'unica censura che coglie nel segno è quella svolta dalla difesa di , nel protestare l'erroneità della sua condanna alla Controparte_3
refusione, unitamente alle germane e della metà delle spese di CP_1 CP
lite in favore di e;
come Parte_1 Parte_2
può evincersi dall'esposizione che precede, infatti, , chiamato Controparte_3
in causa a fini di integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda riconvenzionale di divisione proposta dalle convenute sue germane, era del tutto estraneo sia alla domanda di nullità del testamento, che alla domanda di rendiconto, che nell'atto introduttivo del giudizio erano state proposte esclusivamente nei confronti delle originarie convenute, e Controparte_1
, da ritenersi, in ragione della prevalente soccombenza derivante Controparte_2
dall'accoglimento della domanda di nullità testamentaria, tenute alla relativa refusione.
In parziale riforma del capo n.15 del dispositivo della sentenza impugnata, e segnatamente della prima statuizione ivi contenuta, deve pertanto dichiararsi che non è tenuto al pagamento delle spese di lite, come ivi Controparte_3
liquidate, a carico delle parti soccombenti, nella misura di ½, in favore di e . Parte_1 Parte_2
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità, come eccepito dalla difesa degli appellanti principali, dell'ulteriore censura svolta dagli appellanti incidentali, nel dolersi dell'erroneità del provvedimento di distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Giuseppe Sartorio, quale difensore di Parte_1
e . E' sufficiente osservare, al riguardo, che “in tema di condanna al Pt_2
pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.
( Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018)
7. La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto dell'appello principale e della maggior parte delle censure formulate dagli appellanti incidentali, giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
8. Essendo stato rigettato l'appello principale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante principale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli principale ed incidentale come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5144 del
2020:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, e in parziale riforma del capo n.15 del dispositivo della sentenza impugnata, e segnatamente della prima statuizione ivi contenuta, dichiara che non è tenuto al Controparte_3
pagamento delle spese di lite, come ivi liquidate, a carico delle parti
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombenti, nella misura di ½, in favore di e Parte_1
; Parte_2
3) Rigetta nel resto l'impugnazione incidentale;
4) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado;
5) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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