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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2313 /2021 da:
L'avv. Cesareo per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2313 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione ex art. 15 d. lgs. 150/2011 e vertente
TRA
avv. Fabio (C.F. ), rappresentato e difeso da ll'avv. Maria Parte_1 C.F._1
ES Cesareo
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'opponente ha impugnato il provvedimento del 28 settembre 2021, con cui il Tribunale penale di Castrovillari ha liquidato in euro 400,00, oltre accessori, il compenso dovuto a titolo di gratuito patrocinio per l'attività prestata in favore di nel procedimento penale n. 446/2019 Persona_1
RGNR, fase di udienza preliminare.
Ha dedotto la mancata liquidazione della fase introduttiva, istruttoria e decisionale.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal decreto che dispone il giudizio, è agevole rilevare che l'avv. ha espletato attività difensiva nella fase dell'udienza preliminare Parte_1 nel suindicato procedimento.
In particolare, dall'esame del decreto che dispone il giudizio risulta che il difensore ha partecipato all'udienza preliminare (in tale decreto è indicato l'imputato come libero assente e rappresentato dall'avv. , il quale, quindi, era certamente presente all'udienza Parte_1 preliminare).
1 Per tale ragione, al medesimo spetta chiaramente il compenso, oltre che per la fase di studio, già riconosciuta, anche per le fasi introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale.
2.1. In particolare, con riferimento alla fase introduttiva, si e videnzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il primo motivo contesta "violazione delle norme che informano la quantificazione del compenso del difensore, motivazione insufficiente e contraddittoria, omessa motivazione": il gi udice non ha acquisito il fascicolo, anche della
Procura, relativo al procedimento penale, né ha chiesto i documenti e le informazioni necessarie;
una visione del fascicolo avrebbe consentito di apprezzare la quantità e la qualità del lavoro difensivo svolto, con particolare riferimento alla complessità del procedimento di ricerca dell'imputato e alla confusa formulazione dell'imputazione, violando così l'art. 15, comma 5 del
d. lgs. 150 del 2011, che prevede un vero e proprio dovere del giudice dell'opposi zione di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione;
la fase introduttiva deve comunque essere riconosciuta quando la difesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento e nell'esame della lista testimoniale,
l'istruttoria poi non è solo quella orale, ma anche quella documentale e comunque erano stati acquisiti gli atti introduttivi del giudizio.
Il motivo è fondato là dove lamenta il mancato riconoscimento dei compensi relativi alla fase introduttiva. Dalla esemplificazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art del d.m. 55/2014
("gli atti introduttivi quali espost i, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile") si evince infatti che spetta alla ricorrente il compenso per la fase introduttiva”. (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2024, n. 5807).
Pertanto, anche il mero esame degli atti introduttivi, quali la richiesta di rinvio a giudizio e il relativo fascicolo, implicano l'insorgenza del diritto alla liquidazione della fase introduttiva.
2.2. Con riferimento, poi, alla fase istruttoria/dibattimentale, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c, d.m. 5/14, rientrano esemplificativamente nella stessa “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in relazione all'attività penale, il
D.M. n. 55/14, art. 12, comma 3, lett. c), prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in Camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla
2 formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l'altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare), per tacere che nel caso di specie si è svolta un'udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione” (Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2023, n. 28170).
Pertanto, considerato che l'elencazione contenuta nella citata disposizione è esemplificativa,
l'aver partecipato all'udienza preliminare e alla discussione che ivi si svolge, formulando, di conseguenza, le relative richieste, non può che implicare il riconoscimento della fase in esame.
2.3. Pertanto, applicando le tabelle in vigore al momento dell'esaurimento dell'incarico (2021) e tenuto conto del fatto che il compenso non può essere superiore ai parametri medi ex art. 82 d.p.r.
115/02 e deve essere ridotto di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/02, si ritiene congruo liquidare, in aggiunta a quanto già riconosciuto per la fase di studio, un imp orto pari ad euro 1.200,00 (di cui 300,00 per la fase introduttiva, 400,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e 500,00 per la fase di decisione), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
TA AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Liquida, in aggiunta a quanto già riconosciuto per la fase di studio, in euro 1.200,00
(di cui 300,00 per la fase introduttiva, 400,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e
500,00 per la fase di decisione), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, il compenso dovuto al ricorrente per la difesa di RO NG nel giudizio indicato in parte motiva;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 1.340,00 (di cui 220,00 per la fase di studio, euro 220,00 per la fase istruttoria, euro 450,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA AV
3
L'avv. Cesareo per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2313 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione ex art. 15 d. lgs. 150/2011 e vertente
TRA
avv. Fabio (C.F. ), rappresentato e difeso da ll'avv. Maria Parte_1 C.F._1
ES Cesareo
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'opponente ha impugnato il provvedimento del 28 settembre 2021, con cui il Tribunale penale di Castrovillari ha liquidato in euro 400,00, oltre accessori, il compenso dovuto a titolo di gratuito patrocinio per l'attività prestata in favore di nel procedimento penale n. 446/2019 Persona_1
RGNR, fase di udienza preliminare.
Ha dedotto la mancata liquidazione della fase introduttiva, istruttoria e decisionale.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal decreto che dispone il giudizio, è agevole rilevare che l'avv. ha espletato attività difensiva nella fase dell'udienza preliminare Parte_1 nel suindicato procedimento.
In particolare, dall'esame del decreto che dispone il giudizio risulta che il difensore ha partecipato all'udienza preliminare (in tale decreto è indicato l'imputato come libero assente e rappresentato dall'avv. , il quale, quindi, era certamente presente all'udienza Parte_1 preliminare).
1 Per tale ragione, al medesimo spetta chiaramente il compenso, oltre che per la fase di studio, già riconosciuta, anche per le fasi introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale.
2.1. In particolare, con riferimento alla fase introduttiva, si e videnzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il primo motivo contesta "violazione delle norme che informano la quantificazione del compenso del difensore, motivazione insufficiente e contraddittoria, omessa motivazione": il gi udice non ha acquisito il fascicolo, anche della
Procura, relativo al procedimento penale, né ha chiesto i documenti e le informazioni necessarie;
una visione del fascicolo avrebbe consentito di apprezzare la quantità e la qualità del lavoro difensivo svolto, con particolare riferimento alla complessità del procedimento di ricerca dell'imputato e alla confusa formulazione dell'imputazione, violando così l'art. 15, comma 5 del
d. lgs. 150 del 2011, che prevede un vero e proprio dovere del giudice dell'opposi zione di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione;
la fase introduttiva deve comunque essere riconosciuta quando la difesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento e nell'esame della lista testimoniale,
l'istruttoria poi non è solo quella orale, ma anche quella documentale e comunque erano stati acquisiti gli atti introduttivi del giudizio.
Il motivo è fondato là dove lamenta il mancato riconoscimento dei compensi relativi alla fase introduttiva. Dalla esemplificazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art del d.m. 55/2014
("gli atti introduttivi quali espost i, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile") si evince infatti che spetta alla ricorrente il compenso per la fase introduttiva”. (Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2024, n. 5807).
Pertanto, anche il mero esame degli atti introduttivi, quali la richiesta di rinvio a giudizio e il relativo fascicolo, implicano l'insorgenza del diritto alla liquidazione della fase introduttiva.
2.2. Con riferimento, poi, alla fase istruttoria/dibattimentale, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c, d.m. 5/14, rientrano esemplificativamente nella stessa “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in relazione all'attività penale, il
D.M. n. 55/14, art. 12, comma 3, lett. c), prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in Camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla
2 formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.
Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l'altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare), per tacere che nel caso di specie si è svolta un'udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione” (Cass. civ., Sez. II, 6 ottobre 2023, n. 28170).
Pertanto, considerato che l'elencazione contenuta nella citata disposizione è esemplificativa,
l'aver partecipato all'udienza preliminare e alla discussione che ivi si svolge, formulando, di conseguenza, le relative richieste, non può che implicare il riconoscimento della fase in esame.
2.3. Pertanto, applicando le tabelle in vigore al momento dell'esaurimento dell'incarico (2021) e tenuto conto del fatto che il compenso non può essere superiore ai parametri medi ex art. 82 d.p.r.
115/02 e deve essere ridotto di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/02, si ritiene congruo liquidare, in aggiunta a quanto già riconosciuto per la fase di studio, un imp orto pari ad euro 1.200,00 (di cui 300,00 per la fase introduttiva, 400,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e 500,00 per la fase di decisione), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
TA AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Liquida, in aggiunta a quanto già riconosciuto per la fase di studio, in euro 1.200,00
(di cui 300,00 per la fase introduttiva, 400,00 per la fase istruttoria/dibattimentale e
500,00 per la fase di decisione), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, il compenso dovuto al ricorrente per la difesa di RO NG nel giudizio indicato in parte motiva;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 1.340,00 (di cui 220,00 per la fase di studio, euro 220,00 per la fase istruttoria, euro 450,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per la fase di decisione), oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA AV
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