Art. 7.
Per gli operai permanenti e incaricati stabili addetti a lavori insalubri, quali saranno determinati con decreti reali da emanarsi su proposta dei ministri interessati, di concerto coi ministri delle finanze e dell'economia nazionale, il servizio ivi effettivamente prestato nelle qualita' predette sara' aumentato di un sesto, o di un quinto, o di un quarto, secondo il grado di insalubrita' indicato nei suddetti decreti Reali, agli effetti del calcolo del servizio utile per la pensione, fermo il disposto dell' art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 .
Per gli operai permanenti addetti ai polverifici il servizio anzidetto sara' aumentato di un quarto, fermo il disposto dell'art. 5 sopra citato.
Fino all'emanazione dei decreti di cui al primo comma del presente articolo, rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100 .
Per gli operai permanenti e incaricati stabili addetti a lavori insalubri, quali saranno determinati con decreti reali da emanarsi su proposta dei ministri interessati, di concerto coi ministri delle finanze e dell'economia nazionale, il servizio ivi effettivamente prestato nelle qualita' predette sara' aumentato di un sesto, o di un quinto, o di un quarto, secondo il grado di insalubrita' indicato nei suddetti decreti Reali, agli effetti del calcolo del servizio utile per la pensione, fermo il disposto dell' art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 .
Per gli operai permanenti addetti ai polverifici il servizio anzidetto sara' aumentato di un quarto, fermo il disposto dell'art. 5 sopra citato.
Fino all'emanazione dei decreti di cui al primo comma del presente articolo, rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100 .