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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 3321/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 dicembre 2021 con il n. 3321/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in ia Ardengo Soffici n. 78/A, difeso e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco GORI e dall'avv. Martina BIANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori posto in Prato via Francesco Ferrucci n. 73/8, come da procura allegata all'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. ed art. 10 D.P.R. n. 123/2001. Fax: 0574.511139 Pec: vvocati.prato Em_1 Email_2
Pec: vvocati.prat Email_4
Opponente contro
“ , in persona del procuratore speciale non in Controparte_1
p mandataria di “ Controparte_2 unipersonale, in persona del legale rappre procura speciale del 03.08.2021 con atto a rogito della Dott.ssa Per_1
Notaio in Roma, Rep. n. 16349/Racc. n. 7943, registrat
[...]
04.08.2021 al n. 29216 serie 1T, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Agata NASINI, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, c.p.c., Fax: 075/5715277 Pec: Email_5
Opposta All'udienza del 9 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 11 Per l'opponente: “ come da atto introduttivo…In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della controparte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rendere ogni consequenziale provvedimento;
- Nel merito: - Accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- Accertare la sussistenza dei vizi contrattuali sovra esposti e rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, in particolare dichiarare non dovute perché illegittime le pretese non fondate su prova scritta (interessi, commissioni, spese ecc.) nonché quelle viziate da usura e anatocismo, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In subordinata ipotesi, ove emergesse un credito in favore dell'opposta ricalcolare e rideterminare i rapporti dare/avere eliminando le pretese non fondate su prova scritta (interessi, commissioni, spese ecc.) nonché quelle viziate da usura e anatocismo, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per l'opposta.: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via preliminare:-concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1097/2021 dell'intestato Tribunale nei confronti del sig.
, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta Parte_1 soluzione;
In via preliminare gradata: - accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato e dimostrato, la legittimazione attiva in capo ad “ Controparte_2
dei crediti azionati nei confronti del sig. e, p
[...] Parte_1 la domanda avversaria;
In via principale: -accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione promossa dal sig.
e, per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni, istanze e domande Parte_1 avanzate da parte opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ivi opposto n. 1097/2021 del Tribunale di Prato;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1097/2021, rubricato Rg. n. 2486/2021, emesso in data 11.10.2021 e notificato in data
10.11.2021, con il quale il Tribunale di Prato ingiungeva a Parte_1
di pagare ad la somma di € 40463,31, oltre interessi Controparte_3
come da domanda, spese e competenze della fase monitoria.
L'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
-che aveva proposto ricorso monitorio quale Controparte_1
mandataria di rappresentando che, con atto di Controparte_4
cessione del 4.6.2018, avrebbe ceduto a Controparte_5
pagina 2 di 11 quest'ultima società il credito vantato dall'istituto bancario nei confronti del
Pt_1
- che la circostanza della titolarità del credito non era stata adeguatamente dimostrata, avendo la cessionaria prodotto unicamente l'estratto della dal quale non era dato comprendere se i rapporti fossero realmente ceduti con la cartolarizzazione richiamata;
- che, in ogni caso, si contestava la sussistenza ed all'ammontare della pretesa creditoria, fondata su due distinti rapporti: il c/c bancario n. 2002 ed il finanziamento rateale privati “Fido famiglia”, dei quali erano disconosciute le sottoscrizioni apposte ai contratti prodotti in copia fotostatica e l'assenza di valide pattuizioni formalmente contratte;
- che, quanto al finanziamento, non era stata neanche dimostrata la effettiva dazione delle somme di denaro che – a dire della controparte – l'istituto bancario avrebbe concesso in prestito, in assenza di piano di ammortamento debitamente sottoscritto, indicazioni sulle rate e sul regime finanziario applicabile e tassi pretesi in misura usuraia;
- che la pretesa di credito era documentata esclusivamente attraverso il cd salda conto ai sensi dell'art 50 TUB, insufficiente a giustificarne l'esistenza nel processo di opposizione.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria ed onorari di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona della procuratrice la quale
[...] Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, rilevando:
- che dall'avviso pubblicato in G.U. e prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si evinceva chiaramente che il contratto di cessione dei crediti dal ad comprendeva tutti i Controparte_5 CP_2 CP_2
contratti sottoscritti tra il 01.01.1970 e il 31.12.2017 ;
pagina 3 di 11 - che nel caso di specie, il procedimento monitorio era stato attivato per il recupero dei crediti derivanti dal saldo debitore del c/c bancario n. 2002, acceso in data 14.01.2010 presso lo Sportello di Pistoia della Banca cedente (cfr. all.to n. 4 del fascicolo monitorio) e del contratto di finanziamento rateale privati, stipulato in data 19.10.2011;
- che ad ulteriore conferma di quanto pubblicato nella suddetta G.U., era prodotta copia della dichiarazione, sottoscritta dal sig. in data Parte_1
08.01.2010, nella quale è riportato in alto a sinistra il “Codice Direzione
Generale”, attribuito alla posizione dello stesso (che si può facilmente evincere nella lista dei crediti oggetto della suddetta cessione da
[...]
ad ; Controparte_5 Controparte_2
- di avere prodotto contratto di c/c bancario stipulato il 14.1.2020 presso lo sportello di Pistoia della banca cedente, sul quale era stata accreditata in data
18.10.2011 la somma di € 10.000,00, a titolo di erogazione del Finanziamento
FR 113/60405 al tasso contrattuale del 7,2085%, qualora nel trimestre di riferimento è previsto addirittura un tasso soglia pari a 16,8125%;
- quanto al contratto di c/c bancario, stipulato in data 14.01.2011, non era possibile evidenziare alcun fenomeno di anatocismo.
Concludeva: in via preliminare, per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in tesi, per il rigetto dell'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma del provvedimento monitorio, in ogni caso, col favore delle spese di lite.
All'udienza del 28.4.2022 fissata per la comparizione delle parti, il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposta ed assegnava termine alle parti per instaurare la procedura di mediazione di cui all'art. 5, D. lgs. 28/2010.
Preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con sola produzione documentale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 9 novembre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'orientamento espresso, che pone a carico della parte opposta l'onere di attivare la procedura di mediazione, a seguito della produzione del verbale relativo, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria.
Nel merito, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n
7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Tanto premesso in linea generale, in concreto la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva riguardo il contratto di conto corrente ed il finanziamento allegati quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
Va infatti considerato che , costituendosi in Controparte_2
giudizio tramite la propria procuratrice , assume di avere Controparte_1
acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_5
pagina 5 di 11 identificabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del TUB, con contratto di cessione del 4 giugno 2018, dandone avviso mediante pubblicazione sulla G.U., part II,
n 65 del 7 giugno 2018. a sua volta, avrebbe Controparte_5
acquisito i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da o altra banca del gruppo. Org_1
Ora, dai documenti prodotti si desume che il credito oggetto della pretesa ha avuto origine nel c/c bancario n 2002 acceso il 14.1.2020 e nel contratto di finanziamento rateale ( ) di originari € 10000,00 entrambi C.F._2
conclusi dall'odierno opponente presso la agenzia di Pistoia del
[...]
. Se anche l'atto di cessione a favore di Org_2 Controparte_2
, richiama genericamente crediti tra i quali – tra gli altri- derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il
31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da Org_1
o altra banca del gruppo, non v'è alcuna ulteriore informazione sull'oggetto di tali atti di cessione. , ha comunicato al debitore la Controparte_5
risoluzione dal contratto di CC e dal finanziamento, contestando l'inadempimento, ma non risulta neanche la comunicazione della precedente cessione che giustifichi la titolarità dei rapporti alla stessa società dante causa dell'odierna opposta, e lo stesso oggetto della successiva cessione, avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999
n. 130, non appare sufficientemente determinato.
In allegato al ricorso la società opposta ha, in effetti, documentato solo l'avviso del contratto di cessione del 28 dicembre 2018, con il quale
[...]
e hanno ceduto a Controparte_5 Organizzazione_3 [...]
un portafoglio di crediti identificati esclusivamente come Controparte_2
derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da o altra banca del gruppo, senza allegare alcun elenco Org_1
sottoscritto dalle società, né lo stesso atto di cessione.
pagina 6 di 11 E tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).
Poiché , nel caso in esame, in assenza di ulteriori dati, non si ravvisano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione, appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a , Controparte_5
prima, e quello ad , dopo, effettivamente comprendevano il CP_2
credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346
c.c., poiché contiene generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione, di seguito riprodotto, in cui è riportata una “lista dei crediti ceduti” comprendente quelli con numero identificativo di uno dei finanziamenti 4916876, corrispondente alle indicazioni con data 8.1.2010,
pagina 7 di 11 sottoscritte sì dal ma rivolte al Credito Artigiano, precedenti Pt_1
rispetto alla prima cessione in favore del . Controparte_5
Inoltre, a rigore, la stessa lista dei crediti ceduti è priva di sottoscrizioni e quindi senza alcun elemento che consenta di ricondurlo al contenuto di alcuno dei contratti di cessione che nel tempo sarebbero intervenuti.
Infatti si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'allegato richiamato dal contratto traslativo e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile
“per relationem”.
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti Controparte_2
distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre
2020, n. 24798).
Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di
Controparte_2 pagina 8 di 11 In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare in primo luogo l'esistenza di valida cessione del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori –
l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione alla sussistenza e quantificazione della pretesa.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo, in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta ( ai minimi per la ridotta attività), ai sensi degli artt 91 e ss cpc, e con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1097/2021, rubricato Rg. n. 2486/2021, emesso in data 11.10.2021 e notificato in data 10.11.2021, spiegata con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2021, da nei Parte_1 confronti di , rappresentata da Controparte_3 Controparte_1
,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3.809,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in data 20 maggio 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
pagina 9 di 11
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 dicembre 2021 con il n. 3321/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1 ente in ia Ardengo Soffici n. 78/A, difeso e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco GORI e dall'avv. Martina BIANCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti procuratori posto in Prato via Francesco Ferrucci n. 73/8, come da procura allegata all'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. ed art. 10 D.P.R. n. 123/2001. Fax: 0574.511139 Pec: vvocati.prato Em_1 Email_2
Pec: vvocati.prat Email_4
Opponente contro
“ , in persona del procuratore speciale non in Controparte_1
p mandataria di “ Controparte_2 unipersonale, in persona del legale rappre procura speciale del 03.08.2021 con atto a rogito della Dott.ssa Per_1
Notaio in Roma, Rep. n. 16349/Racc. n. 7943, registrat
[...]
04.08.2021 al n. 29216 serie 1T, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Agata NASINI, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, c.p.c., Fax: 075/5715277 Pec: Email_5
Opposta All'udienza del 9 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 11 Per l'opponente: “ come da atto introduttivo…In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della controparte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rendere ogni consequenziale provvedimento;
- Nel merito: - Accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- Accertare la sussistenza dei vizi contrattuali sovra esposti e rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, in particolare dichiarare non dovute perché illegittime le pretese non fondate su prova scritta (interessi, commissioni, spese ecc.) nonché quelle viziate da usura e anatocismo, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In subordinata ipotesi, ove emergesse un credito in favore dell'opposta ricalcolare e rideterminare i rapporti dare/avere eliminando le pretese non fondate su prova scritta (interessi, commissioni, spese ecc.) nonché quelle viziate da usura e anatocismo, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione delle spese in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per l'opposta.: “… Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contariis reiectis: In via preliminare:-concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma 1, c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1097/2021 dell'intestato Tribunale nei confronti del sig.
, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta Parte_1 soluzione;
In via preliminare gradata: - accertare e dichiarare, in virtù di quanto argomentato e dimostrato, la legittimazione attiva in capo ad “ Controparte_2
dei crediti azionati nei confronti del sig. e, p
[...] Parte_1 la domanda avversaria;
In via principale: -accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra addotte, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione promossa dal sig.
e, per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni, istanze e domande Parte_1 avanzate da parte opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo ivi opposto n. 1097/2021 del Tribunale di Prato;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nei modi e nei termini di legge…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1097/2021, rubricato Rg. n. 2486/2021, emesso in data 11.10.2021 e notificato in data
10.11.2021, con il quale il Tribunale di Prato ingiungeva a Parte_1
di pagare ad la somma di € 40463,31, oltre interessi Controparte_3
come da domanda, spese e competenze della fase monitoria.
L'opponente, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
-che aveva proposto ricorso monitorio quale Controparte_1
mandataria di rappresentando che, con atto di Controparte_4
cessione del 4.6.2018, avrebbe ceduto a Controparte_5
pagina 2 di 11 quest'ultima società il credito vantato dall'istituto bancario nei confronti del
Pt_1
- che la circostanza della titolarità del credito non era stata adeguatamente dimostrata, avendo la cessionaria prodotto unicamente l'estratto della dal quale non era dato comprendere se i rapporti fossero realmente ceduti con la cartolarizzazione richiamata;
- che, in ogni caso, si contestava la sussistenza ed all'ammontare della pretesa creditoria, fondata su due distinti rapporti: il c/c bancario n. 2002 ed il finanziamento rateale privati “Fido famiglia”, dei quali erano disconosciute le sottoscrizioni apposte ai contratti prodotti in copia fotostatica e l'assenza di valide pattuizioni formalmente contratte;
- che, quanto al finanziamento, non era stata neanche dimostrata la effettiva dazione delle somme di denaro che – a dire della controparte – l'istituto bancario avrebbe concesso in prestito, in assenza di piano di ammortamento debitamente sottoscritto, indicazioni sulle rate e sul regime finanziario applicabile e tassi pretesi in misura usuraia;
- che la pretesa di credito era documentata esclusivamente attraverso il cd salda conto ai sensi dell'art 50 TUB, insufficiente a giustificarne l'esistenza nel processo di opposizione.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva per la revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria ed onorari di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona della procuratrice la quale
[...] Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, rilevando:
- che dall'avviso pubblicato in G.U. e prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si evinceva chiaramente che il contratto di cessione dei crediti dal ad comprendeva tutti i Controparte_5 CP_2 CP_2
contratti sottoscritti tra il 01.01.1970 e il 31.12.2017 ;
pagina 3 di 11 - che nel caso di specie, il procedimento monitorio era stato attivato per il recupero dei crediti derivanti dal saldo debitore del c/c bancario n. 2002, acceso in data 14.01.2010 presso lo Sportello di Pistoia della Banca cedente (cfr. all.to n. 4 del fascicolo monitorio) e del contratto di finanziamento rateale privati, stipulato in data 19.10.2011;
- che ad ulteriore conferma di quanto pubblicato nella suddetta G.U., era prodotta copia della dichiarazione, sottoscritta dal sig. in data Parte_1
08.01.2010, nella quale è riportato in alto a sinistra il “Codice Direzione
Generale”, attribuito alla posizione dello stesso (che si può facilmente evincere nella lista dei crediti oggetto della suddetta cessione da
[...]
ad ; Controparte_5 Controparte_2
- di avere prodotto contratto di c/c bancario stipulato il 14.1.2020 presso lo sportello di Pistoia della banca cedente, sul quale era stata accreditata in data
18.10.2011 la somma di € 10.000,00, a titolo di erogazione del Finanziamento
FR 113/60405 al tasso contrattuale del 7,2085%, qualora nel trimestre di riferimento è previsto addirittura un tasso soglia pari a 16,8125%;
- quanto al contratto di c/c bancario, stipulato in data 14.01.2011, non era possibile evidenziare alcun fenomeno di anatocismo.
Concludeva: in via preliminare, per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in tesi, per il rigetto dell'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma del provvedimento monitorio, in ogni caso, col favore delle spese di lite.
All'udienza del 28.4.2022 fissata per la comparizione delle parti, il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà avanzata dall'opposta ed assegnava termine alle parti per instaurare la procedura di mediazione di cui all'art. 5, D. lgs. 28/2010.
Preso atto del fallimento del tentativo di mediazione e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con sola produzione documentale.
pagina 4 di 11 All'udienza del 9 novembre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'orientamento espresso, che pone a carico della parte opposta l'onere di attivare la procedura di mediazione, a seguito della produzione del verbale relativo, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della domanda monitoria.
Nel merito, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.
In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n
7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Tanto premesso in linea generale, in concreto la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva riguardo il contratto di conto corrente ed il finanziamento allegati quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
Va infatti considerato che , costituendosi in Controparte_2
giudizio tramite la propria procuratrice , assume di avere Controparte_1
acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_5
pagina 5 di 11 identificabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del TUB, con contratto di cessione del 4 giugno 2018, dandone avviso mediante pubblicazione sulla G.U., part II,
n 65 del 7 giugno 2018. a sua volta, avrebbe Controparte_5
acquisito i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da o altra banca del gruppo. Org_1
Ora, dai documenti prodotti si desume che il credito oggetto della pretesa ha avuto origine nel c/c bancario n 2002 acceso il 14.1.2020 e nel contratto di finanziamento rateale ( ) di originari € 10000,00 entrambi C.F._2
conclusi dall'odierno opponente presso la agenzia di Pistoia del
[...]
. Se anche l'atto di cessione a favore di Org_2 Controparte_2
, richiama genericamente crediti tra i quali – tra gli altri- derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il
31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da Org_1
o altra banca del gruppo, non v'è alcuna ulteriore informazione sull'oggetto di tali atti di cessione. , ha comunicato al debitore la Controparte_5
risoluzione dal contratto di CC e dal finanziamento, contestando l'inadempimento, ma non risulta neanche la comunicazione della precedente cessione che giustifichi la titolarità dei rapporti alla stessa società dante causa dell'odierna opposta, e lo stesso oggetto della successiva cessione, avvenuta nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999
n. 130, non appare sufficientemente determinato.
In allegato al ricorso la società opposta ha, in effetti, documentato solo l'avviso del contratto di cessione del 28 dicembre 2018, con il quale
[...]
e hanno ceduto a Controparte_5 Organizzazione_3 [...]
un portafoglio di crediti identificati esclusivamente come Controparte_2
derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra il I gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017, vantati verso debitori classificati a sofferenza da o altra banca del gruppo, senza allegare alcun elenco Org_1
sottoscritto dalle società, né lo stesso atto di cessione.
pagina 6 di 11 E tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).
Poiché , nel caso in esame, in assenza di ulteriori dati, non si ravvisano tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione, appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a , Controparte_5
prima, e quello ad , dopo, effettivamente comprendevano il CP_2
credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346
c.c., poiché contiene generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti. E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione, di seguito riprodotto, in cui è riportata una “lista dei crediti ceduti” comprendente quelli con numero identificativo di uno dei finanziamenti 4916876, corrispondente alle indicazioni con data 8.1.2010,
pagina 7 di 11 sottoscritte sì dal ma rivolte al Credito Artigiano, precedenti Pt_1
rispetto alla prima cessione in favore del . Controparte_5
Inoltre, a rigore, la stessa lista dei crediti ceduti è priva di sottoscrizioni e quindi senza alcun elemento che consenta di ricondurlo al contenuto di alcuno dei contratti di cessione che nel tempo sarebbero intervenuti.
Infatti si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'allegato richiamato dal contratto traslativo e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile
“per relationem”.
A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti Controparte_2
distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre
2020, n. 24798).
Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di
Controparte_2 pagina 8 di 11 In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare in primo luogo l'esistenza di valida cessione del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori –
l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione alla sussistenza e quantificazione della pretesa.
Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo, in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta ( ai minimi per la ridotta attività), ai sensi degli artt 91 e ss cpc, e con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1097/2021, rubricato Rg. n. 2486/2021, emesso in data 11.10.2021 e notificato in data 10.11.2021, spiegata con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2021, da nei Parte_1 confronti di , rappresentata da Controparte_3 Controparte_1
,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3.809,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in data 20 maggio 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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