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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 10081 dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Valente e
Alessandra Valente presso il cui studio legale in Taviano (LE) alla via San
Martino n. 6 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE –
E
(C.F.: ), in qualità Controparte_1 C.F._2
di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie e Persona_1 [...]
, figlie ed eredi di , rappresentata e difesa Per_2 Persona_3
dall'avv. Francesco Dragone presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via
Braccio Martello n. 36 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
(C.F.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._3
difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Mormando ed Alessandro D'Oria presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via Francesco Milizia n. 75 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTE –
All'udienza del 23.9.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23.10.2019, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2379/2019
[...]
emesso dal Tribunale di Lecce il 28.9.2019 per il pagamento in favore di e della somma di € 524.596,76 Persona_3 Parte_2
oltre interessi e spese legali, deducendo in particolare che:
- in data 1.2.2018 conferiva al commercialista di sua fiducia dott. Per_4
(estraneo al giudizio) un incarico di assistenza fiscale in occasione
[...]
dell'attività ispettiva in corso da parte della Guardia di Finanza;
- il commercialista nominato si rivolgeva a titolo di collaborazione professionale, con il suo consenso, al dott. ; Persona_3
- a conclusione delle attività ispettive l'opponente si recava quindi presso lo studio professionale del dott. per la consegna del processo verbale R_
di constatazione all'uopo redatto dalla G.d.F. e della relativa documentazione allegata, ai fini della valutazione professionale delle eventuali attività difensive da assumere, previa indicazione dei costi del relativo contenzioso giudiziario;
- completato l'esame della documentazione consegnata, il dott. R_
richiedeva l'importo pari a € 540.000,00 a titolo di compenso professionale;
richiesta corredata dal parere di congruità rilasciato dall'Ordine professionale di appartenenza;
somma successivamente ridotta dal dott. ad € R_
270.000,00, a seguito di contestazioni in ordine all'eccessività della pretesa avanzata nei suoi confronti.
L'opponente chiedeva quindi:
“a) preliminarmente dichiarare inefficace ed inesistente per difetto dei presupposti di legge, la richiesta di ingiunzione avanzata nell'interesse della dott.ssa . Controparte_2
b) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto alla dott.ssa , Controparte_2
per le motivazioni esposte in premessa;
c) dichiarare che il sig. non è debitore, nei Parte_1
confronti del dott. della somma ingiunta con il D.I. Persona_3
n. 2983/2018 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e in diritto per ciascuna e tutte le suindicate motivazioni.
d) in subordine, ricondurre l'importo dovuto nei limiti dell'effettivo dovuto per
l'attività svolta.
e) ci si riserva di quantificare il danno subìto dall'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nel corso del giudizio. f) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 3.3.2020, si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex Persona_3 Parte_2
adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'opposizione proposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Rigettata, con ordinanza del 14.12.2020, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in sede istruttoria la causa veniva istruita con produzione documentale e con prova per testi.
In data 26.4.2022 il giudizio veniva interrotto per morte dell'opposto
[...]
; la causa veniva quindi riassunta da Persona_3 Controparte_1
, esercente la potestà genitoriale in favore delle figlie minori
[...] Persona_1
e , figlie ed eredi dell'opposto, insistendo per l'accoglimento Persona_2
delle conclusioni già rassegnate, con condanna della controparte processuale al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 12.10.2023 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “riconoscimento in favore dei professionisti, per l'attività svolta, di € 120.000,00 totali, da versare in tre tranches di € 40.000 ciascuna con cadenza bimestrale, a partire dal 30/11/2024.
Pagamento a carico dell'opponente delle spese di lite in favore del procuratore di parte opposta, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge”; a tale proposta aderivano le sole parti opposte ma non anche l'opponente.
All'udienza del 23.9.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – L'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre in primis evidenziare che le contestazioni dell'opponente in ordine al mancato conferimento di un incarico professionale in favore dell'opposta
[...]
sono fondate. Parte_2
Dall'esame della documentazione in atti e degli esiti delle prove testimoniali assunte in sede istruttoria emerge, per un verso, che il parere di conformità del compenso rilasciato dal competente Ordine professionale è stato richiesto e rilasciato in favore del solo opposto;
per altro verso, l'opposta , R_ Pt_2
seppur qualificata dal dott. quale proprio “braccio destro” in occasione R_
del primo incontro tra le parti avvenuto presso lo studio di quest'ultimo (come da dichiarazione del teste , non ha avuto alcun rapporto contrattuale Per_4
diretto con l'opponente, rimanendo del tutto incerta sia la natura che la consistenza dell'eventuale attività professionale prestata quale mera collaboratrice del dott. . R_
La circostanza che l'opposta abbia ricevuto le mail inviate Pt_2
dall'opponente e dal suo consulente (dott. contenenti i documenti Per_4
inerenti al PVC redatto dalla Guardia di Finanza non assume particolare rilevanza probatoria, atteso che fu proprio il dott. ad indicare di R_
procedere in tal senso trattandosi di una sua collaboratrice di studio.
Parimenti, a nulla rileva la circostanza che la relazione professionale del 4.8.2018 rechi anche la sottoscrizione dell'opposta, non potendo la stessa assurgere a prova decisiva dell'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte dell'opponente.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi in ordine alla posizione del dott.
. R_
In materia di prestazione d'opera professionale, infatti, il rapporto postula l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'opera intellettuale del professionista, vigendo in materia il principio di libertà della forma.
Nel caso di specie emerge chiaramente, trattandosi di circostanza addirittura pacifica tra le parti processuali, che l'opponente aveva conferito al dott. R_
l'incarico di assistenza professionale in relazione agli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, rimanendo soltanto da determinare il quantum del compenso spettante a quest'ultimo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata in esecuzione del rapporto contrattuale.
In materia di determinazione del compenso è opportuno premettere che il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, in ordine alla liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al professionista, se rileva in sede di emissione del decreto ingiuntivo, non assume invero alcuna specifica rilevanza probatoria nella successiva fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere indicando le ragioni che inducono a quantificare diversamente la misura del compenso dovuto.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti e tenuto conto che l'attività professionale veniva prestata dall'opposto per un breve periodo temporale (circa un mese) e che aveva ad oggetto soltanto un parere professionale di carattere conoscitivo (parere reso in una relazione di poche pagine) in ordine alla posizione fiscale del committente ai fini di eventuali iniziative da assumere a difesa del contribuente, il Giudice ritiene congruo determinare l'importo spettante all'opposto a titolo di compenso professionale la somma pari ad euro
13.000,00; somma peraltro corrisponde al parametro medio previsto per la fase di studio dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado ex D.M. n. 55/2014 applicabile ratione temporis.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma indicata oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo aventi funzione meramente compensativa dei tempi processuali, trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che, stante l'esito del giudizio, sussistono nel rapporto processuale tra l'opponente e l'opposto dott. i R_
presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. con la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto in particolare della costante disponibilità dell'opponente a riconoscere il giusto compenso al professionista. Nel rapporto processuale tra l'opponente e l'opposta Parte_2
quest'ultima deve essere invece condannata a rifondere le spese di lite in favore del primo in applicazione del principio della soccombenza, esclusa qualsiasi forma di responsabilità aggravata in ragione della complessità dei fatti dedotti in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2379/2019 emesso dal Tribunale di Lecce il 28.9.2019, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2379/2019 emesso dal Tribunale di Lecce il 28.9.2019 e condanna l'opponente al pagamento in favore degli eredi dell'4pposto
della somma di euro 13.000,00 oltre accessori Persona_3
di legge se dovuti ed interessi legali dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite tra l'opponente e l'opposto Persona_3
;
[...]
3) condanna l'opposta al pagamento in favore Parte_2
dell'opponente delle spese di lite che liquida in euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge. La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 24.9.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.