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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Bruno;
ricorrente
E
, (CF: ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giovanni Cofone;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
15.9.2007 nel Comune di Acri, che dalla predetta unione nasceva (il 26.10.2009), Persona_1
deduceva che con decreto del 3.4.2013 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale (7.2.2013) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste di natura economica e chiedendo, in via riconvenzionale, disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia minore in misura maggiore, oltre che un assegno divorzile in proprio favore, in considerazione della disparità reddituale tra le parti.
All'udienza del 28.3.2025 le parti dichiaravano di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
***********
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con decreto n. 306/2013 del
3.4.2013 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione in assenza di ricongiungimento e l'esito negativo del tentativo di conciliazione in ragione della volontà di entrambe le parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve recepirsi quanto concordato dalle parti e trascritto al verbale d'udienza del 28.3.2025, da intendersi qui integralmente riportato, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso la madre, cui rimane assegnata la casa coniugale, con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età della minore, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto riguardo all'interesse della minore.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, il Collegio reputa equo recepire quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato di porre a carico del sig. un Pt_1
assegno mensile di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico e universale. CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 16.4.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Bruno;
ricorrente
E
, (CF: ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Giovanni Cofone;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
15.9.2007 nel Comune di Acri, che dalla predetta unione nasceva (il 26.10.2009), Persona_1
deduceva che con decreto del 3.4.2013 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale (7.2.2013) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste di natura economica e chiedendo, in via riconvenzionale, disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia minore in misura maggiore, oltre che un assegno divorzile in proprio favore, in considerazione della disparità reddituale tra le parti.
All'udienza del 28.3.2025 le parti dichiaravano di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
***********
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con decreto n. 306/2013 del
3.4.2013 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione in assenza di ricongiungimento e l'esito negativo del tentativo di conciliazione in ragione della volontà di entrambe le parti di addivenire al divorzio, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve recepirsi quanto concordato dalle parti e trascritto al verbale d'udienza del 28.3.2025, da intendersi qui integralmente riportato, ove le stesse hanno previsto l'affido condiviso della minore ed il collocamento della stessa presso la madre, cui rimane assegnata la casa coniugale, con diritto di visita del padre da estrinsecarsi in forma libera, tenuto conto dell'età della minore, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto riguardo all'interesse della minore.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, il Collegio reputa equo recepire quanto disposto dalle parti, le quali hanno concordato di porre a carico del sig. un Pt_1
assegno mensile di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla percezione integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico e universale. CP_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 16.4.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza