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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2132/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO
ANDREA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, e , elettivamente domiciliato in
[...] CP_3 Controparte_4
Via Forte Marghera 191 30173 Venezia
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
1 CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione
1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti
(R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che,
invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nell'anno scolastico 2021/22 per l'ammontare di una somma complessiva di € 942,29, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio
2016-2018 e le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del
31/08/1999.
Nonché, in via consequenziale, per la condanna della convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del
CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in €
942,29 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
2) Accertare e dichiarare
2 Il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza annuale stipulato nell'anno scolastico 2022/23.
Nonché accertare e dichiarare
L'obbligo - con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2022/23 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
Per parte resistente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
fissarsi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., altra udienza, e autorizzare la chiamata in causa del
[...]
; Controparte_5
In via principale, nel merito:
rigettare le domande tutte della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
deducendo di avere prestato attività lavorativa come docente a tempo determinato nell'a.s. 2021/22, lamentando di non aver percepito la Retribuzione Professionale
Docenti invece spettante anche al personale assunto per supplenze brevi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità - Cass., 20015/18; Cass., 6293/20 -, basata sul principio di non discriminazione;
lamentava altresì di non aver ottenuto l'accredito della Carta
3 Docente per l'a.s. 2022/23, sostenendo la contrarietà della normativa interna al principio di non discriminazione laddove non prevedeva l'attribuzione della stessa al personale supplente. Concludeva affinché, disapplicato l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 nella parte in cui escludeva i supplenti non titolari di supplenze annuali dalla Retribuzione
Professionale Docente, fosse accertato il suo diritto alla corresponsione di detta
Retribuzione Professionale Docenti, e di conseguenza il fosse condannato ad CP_1
erogargli l'importo di € 942,29, oltre accessori, ed all'accredito di € 500,00 oltre accessori sulla Carta Docente.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva in via preliminare di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa della Ragioneria, in quanto ente cui spettava la erogazione delle spettanze al personale docente;
nel merito sosteneva che la
Retribuzione Professionale Docenti spettava al solo personale assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine dell'attività scolastica, risultando giustificato il differente trattamento riservato ai titolari di supplenze brevi e temporanee in ragione della brevità degli incarichi e varietà
di posti di lavoro assegnati, contestando in ogni caso la quantificazione operata da controparte in ragione dell'orario part-time assegnato al ricorrente. Negava altresì la sussistenza di una discriminazione con riferimento alla mancata previsione della Carta
Docente a favore del personale precario.
3. Non autorizzata la chiamata in causa richiesta dal , la causa non necessitando CP_1
di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Una prima questione di causa riguarda il diritto o meno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee - dunque non annuali o fino al termine delle attività didattiche - a percepire la Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola 15.3.2001 in relazione al
“personale docente ed educativo” (art. 7, co. 1, CCNL citato).
4 5. Il non ha erogato detta voce retributiva al ricorrente in quanto titolare di CP_1
supplenze brevi o saltuarie, ritenendo che essa competesse solo al personale assunto a tempo indeterminato o titolare di supplenze fino al termine delle attività scolastiche ovvero di supplenze annuali, così come era esplicitamente previsto per il Compenso
Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999, assorbito dal nuovo istituto contrattuale.
6. Senonché, sul punto si condivide l'interpretazione della clausola contrattual-collettiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 20015/18 e 6293/20, nonché
da ultimo ribadito in Cass., 12309/24 e Cass., 12303/24, secondo cui la norma deve essere interpretata nel senso che la Retribuzione Professionale Docente spetti a tutti i docenti, anche se assunti a tempo determinato ed a prescindere dalla tipologia della supplenza conferita, in assenza di chiare indicazioni limitative ivi stabilite ed in linea con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
7. Ne consegue che, accertata la debenza a favore del ricorrente della Retribuzione
Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, in ragione delle supplenze a lui conferite come risultanti dallo stato matricolare dimesso, il vada condannato CP_1
ad erogargli il corrispondente importo, da quantificarsi in € 942,29 stante la mancanza di una specifica contestazione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
8. Ulteriore questione di causa è il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione all'a.s. 2022/23, nel quale gli venne assegnata una supplenza annuale.
9. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con
5 riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
10. Quindi, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico
(risulta affidatario si supplenza anche per l'a.s. in corso, come da stato matricolare) da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta anche la pretesa svolta in ricorso riferita all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23), con conseguente condanna del a provvedervi. CP_1
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità dei contenziosi e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- accertata la debenza a favore del ricorrente della Retribuzione Professionale Docente
per l'a.s. indicato in ricorso, condanna il convenuto ad erogargli l'importo di CP_1
€ 942,29, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- accertato il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00,
condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì il convenuto a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono CP_1
dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre CPA ed IVA
ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 04/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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