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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11521.2021 R.A.C.L., promossa da:
OB Pellone
con il proc. avv. Piccolo
CONTRO
Controparte_1
Avv. Stefanizzo
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 4.11.21, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare il persistente tardivo godimento, a distanza di vari anni, delle ferie maturate in ciascuna annualità da parte del ricorrente NE OB nell'indicato periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2020 con conseguente diritto in capo ad esso ricorrente del risarcimento del danno da usura psico-fisica correlato al dedotto inadempimento del datore di lavoro Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Sig. domiciliato Controparte_2 per la carica presso la Casa Comunale sita in alla via Antonietta De Pace n. 78, così CP_1 come specificato in narrativa e, per l'effetto, condannare detto resistente Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente NE OB della somma di € 22.242,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo, ovvero, in via del tutto subordinata, al pagamento in favore di esso ricorrente NE OB della somma di € 11.121,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo, come da relazione di consulenza tecnica di parte in data 10/03/2021 del Dott.
[...]
, che si allega e notifica unitamente al presente ricorso o della maggiore o Persona_1 minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo.” Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887] Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 16/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11521.2021 R.A.C.L., promossa da:
OB Pellone
con il proc. avv. Piccolo
CONTRO
Controparte_1
Avv. Stefanizzo
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 4.11.21, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare il persistente tardivo godimento, a distanza di vari anni, delle ferie maturate in ciascuna annualità da parte del ricorrente NE OB nell'indicato periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2020 con conseguente diritto in capo ad esso ricorrente del risarcimento del danno da usura psico-fisica correlato al dedotto inadempimento del datore di lavoro Controparte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Sig. domiciliato Controparte_2 per la carica presso la Casa Comunale sita in alla via Antonietta De Pace n. 78, così CP_1 come specificato in narrativa e, per l'effetto, condannare detto resistente Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente NE OB della somma di € 22.242,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo, ovvero, in via del tutto subordinata, al pagamento in favore di esso ricorrente NE OB della somma di € 11.121,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo, come da relazione di consulenza tecnica di parte in data 10/03/2021 del Dott.
[...]
, che si allega e notifica unitamente al presente ricorso o della maggiore o Persona_1 minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al giorno di effettivo soddisfo.” Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887] Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 16/07/2025
Lorenzo Bellanova