Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1974, n. 36
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 marzo 1974
Art. 4.
La ricostruzione del rapporto assicurativo e' ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilita', dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione e' quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.
Se il decesso si e' verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione e' quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.
Entrata in vigore il 20 marzo 1974
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