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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6604 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dallAvv.
[...]
[...]
[...]
, in persona del l.r.p.t.Resistente - Contumace Controparte_1
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dal 2.09.2021 al Parte_1 Controparte_2
23.02.2023 la lavoratrice ha prestato lavoro straordinario non retribuito così come indicato in motivazione.
2. Per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a corrispondere ad la somma complessiva di € 9.430,16, Parte_1 oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
pagina 1 di 6 3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la cooperativa società resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 27.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la , che gestisce una struttura Controparte_2 infermieristica residenziale per anziani, affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta dal 2.09.2021 al 23.02.2023 quale Operatrice Socio
Sanitaria in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali.
Sostiene di non avere mai fruito delle ferie e dei permessi maturati e di avere svolto lavoro straordinario mai remunerato in quanto, di fatto, lavorava per 14 ore al giorno osservando due turni consecutivi. Sulla base di tale premessa fattuale sostiene di non essere stata retribuita in misura adeguata e proporzionata alla quantità del lavoro prestato e chiede che la società convenuta, in persona del l.r.p.t., sia condannata a corrispondere in suo favore la somma complessiva di € 23.195,23 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso.
La , benché ritualmente citata, non si Controparte_3 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con la prova per testi. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del pagina 2 di 6 compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame la natura, la durata del rapporto di lavoro tra le parti e le mansioni assegnate dalla resistente alla ricorrente sono provate per tabulas dalla CP_2 documentazione prodotta dal procuratore della sig.ra in allegato al ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio. Ed infatti, dal contratto di lavoro a tempo determinato risulta che il rapporto avrebbe dovuto cessare alla data del 30.09.2021, purtuttavia dal Modulo
Recesso Rapporto di Lavoro del 22.02.2023 risulta che il rapporto è proseguito trasformandosi a tempo indeterminato fino al 23.02.2023 data in cui la lavoratrice rassegnava le dimissioni volontarie. La circostanza trova, altresì, conferma dai fogli presenza mensili della ricorrente che coprono tutto il periodo per cui è processo.
Con specifico riferimento all'orario di lavoro osservato in concreto dalla sig.ra le Pt_1 testimoni esaminate nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente indifferente: “Ho lavorato per la Persona_1 CP_2 CP_2
dal 2019 al 2023 come OSS presso la casa alloggio per anziani Villa Delle Rose.
[...]
Negli ultimi due anni ho lavorato insieme alla ricorrente. E' vero che la ricorrente lavorava secondo turni o di mattina dalle 7,00 alle 14,00 o di pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 o infine dalle 21.00 alle 7,00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo variabile che coincideva con il giorno successivo al turno di notte. Tuttavia spesso almeno per 4 giorni a settimana capitava di fare due turni consecutivi ossia quello della mattina e quello del pomeriggio. Preciso che la cooperativa ci imponeva di osservare gli orari di lavoro di cui ho detto. Anche la ricorrente volgeva la mansione di OS. Gli ospiti erano in media una decina.
Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla proprietaria I turni di lavoro Parte_2 venivano predisposti dalla cooperativa che li comunicava sulla chat WhatsApp”.
non parente indifferente. “Ho lavorato per la CP_4 Controparte_2 da giugno 2022 fino a gennaio 2023 come OSS presso la casa alloggio per anziani Villa
Delle Rose. In tutto il predetto periodo ho lavorato insieme alla ricorrente anche lei OSS. E' vero che i turni di lavoro che avremmo dovuto osservare andavano o di mattina dalle 7,00 alle 14,00 o di pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 o infine dalle 21.00 alle 7,00 per 6 giorni a
pagina 3 di 6 settimana con un giorno di riposo variabile che coincideva con il giorno successivo al turno di notte. Tuttavia regolarmente lavoravamo per due turni consecutivi cd lunghi ossia alle
7,00 alle 21,00 seguiti dal turno di notte. L'avv. sottopone in visione alle teste CP_1
l'allegato n. 3 e la teste dichiara confermo che sono i turni di lavora che la cooperativa predisponeva e ci inviata sulla chat WhatsApp. Gli ospiti erano in media una decina. Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla responsabile E' vero che Parte_2 qualche volta dopo il turno di notte non riposavamo in quanto venivamo chiamate per sostituire colleghi assenti. Nel periodo in cui ho lavorato per la cooperativa eravamo 4/5
OSS in servizio”.
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva delle testimoni esaminate nel corso dell'istruttoria, in quanto hanno mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa ed hanno reso dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate, che hanno trovato riscontro reciproco, ritiene il giudicante che la ricorrente ha fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti con riferimento all'orario di lavoro osservato in concreto. Va, inoltre, considerato che l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra e dedotto in ricorso, oltre ad essere stato Pt_1 confermato dalle testimoni, risulta provato dai fogli presenza mensili allegati all'atto introduttivo del giudizio, documenti che la teste ha espressamente riconosciuto CP_4 come quelli forniti dalla cooperativa datrice di lavoro per registrare la presenza dei dipendenti.
Per completezza si osserva che il procuratore della ricorrente deduce che la lavoratrice ha diritto anche al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, purtuttavia dallo stesso conteggio allegato al ricorso risulta che società le ha riconosciuto l'indennità sostituiva delle ferie addirittura in misura maggiore a quella spettante e che i permessi non fruiti risultano tutti retribuiti. Ed ancora, benché in ricorso si faccia riferimento al lavoro supplementare oltre che al lavoro straordinario, i conteggi recano correttamente i soli importi rivendicati a titolo di compenso per il lavoro straordinario in quanto la ricorrente aveva sottoscritto un contratto a 40 ore settimanali e, come è noto, il compenso per il lavoro supplementare viene riconosciuto solo nel caso del part-time per coprire la differenza oraria tra part-time e full-time. Inoltre, è bene rammentare che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che il lavoro straordinario osservato in modo fisso e continuativo incide sul calcolo del TFR e, quindi, per lo stesso principio, anche sulla quantificazione delle mensilità aggiuntive. Non così, invece, il lavoro straordinario occasionale che da' diritto al solo compenso aggiuntivo, come è nel caso in esame, considerato che la stessa difesa della lavoratrice indica le singole giornate mensili in cui la sig.ra a osservati il doppio turno. Pt_1
pagina 4 di 6 Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie la è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale Controparte_2 alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che, in virtù del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti dal 2.09.2021 al 23.02.2023 nel corso del quale ha svolto le mansioni di Parte_1
OSS di cui al livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, la ricorrente ha maturato un credito retributivo complessivo di € 9.430,16 a titolo compenso per lavoro straordinario (diurno, notturno e festivo), così come calcolato nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai
pagina 5 di 6 sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, n. 38).
Il ricorso è quindi parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi chiariti.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vengono liquidate tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio e distratte in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6604 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dallAvv.
[...]
[...]
[...]
, in persona del l.r.p.t.Resistente - Contumace Controparte_1
OGGETTO: Retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Accerta e dichiara nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dal 2.09.2021 al Parte_1 Controparte_2
23.02.2023 la lavoratrice ha prestato lavoro straordinario non retribuito così come indicato in motivazione.
2. Per l'effetto, condanna la , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a corrispondere ad la somma complessiva di € 9.430,16, Parte_1 oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
pagina 1 di 6 3. Rigetta le altre domande di pagamento.
4. Condanna la cooperativa società resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 27.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio la , che gestisce una struttura Controparte_2 infermieristica residenziale per anziani, affermando di avere prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta dal 2.09.2021 al 23.02.2023 quale Operatrice Socio
Sanitaria in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello C2 del CCNL Cooperative Sociali.
Sostiene di non avere mai fruito delle ferie e dei permessi maturati e di avere svolto lavoro straordinario mai remunerato in quanto, di fatto, lavorava per 14 ore al giorno osservando due turni consecutivi. Sulla base di tale premessa fattuale sostiene di non essere stata retribuita in misura adeguata e proporzionata alla quantità del lavoro prestato e chiede che la società convenuta, in persona del l.r.p.t., sia condannata a corrispondere in suo favore la somma complessiva di € 23.195,23 per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso.
La , benché ritualmente citata, non si Controparte_3 costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dal procuratore della ricorrente e con la prova per testi. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della ricorrente negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto,
l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo della deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento. E', altresì, opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del pagina 2 di 6 compenso per lavoro in eccedenza -straordinario lavoro festivo - ferie e permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che rilevi il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali.
Nel caso in esame la natura, la durata del rapporto di lavoro tra le parti e le mansioni assegnate dalla resistente alla ricorrente sono provate per tabulas dalla CP_2 documentazione prodotta dal procuratore della sig.ra in allegato al ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio. Ed infatti, dal contratto di lavoro a tempo determinato risulta che il rapporto avrebbe dovuto cessare alla data del 30.09.2021, purtuttavia dal Modulo
Recesso Rapporto di Lavoro del 22.02.2023 risulta che il rapporto è proseguito trasformandosi a tempo indeterminato fino al 23.02.2023 data in cui la lavoratrice rassegnava le dimissioni volontarie. La circostanza trova, altresì, conferma dai fogli presenza mensili della ricorrente che coprono tutto il periodo per cui è processo.
Con specifico riferimento all'orario di lavoro osservato in concreto dalla sig.ra le Pt_1 testimoni esaminate nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue:
non parente indifferente: “Ho lavorato per la Persona_1 CP_2 CP_2
dal 2019 al 2023 come OSS presso la casa alloggio per anziani Villa Delle Rose.
[...]
Negli ultimi due anni ho lavorato insieme alla ricorrente. E' vero che la ricorrente lavorava secondo turni o di mattina dalle 7,00 alle 14,00 o di pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 o infine dalle 21.00 alle 7,00 per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo variabile che coincideva con il giorno successivo al turno di notte. Tuttavia spesso almeno per 4 giorni a settimana capitava di fare due turni consecutivi ossia quello della mattina e quello del pomeriggio. Preciso che la cooperativa ci imponeva di osservare gli orari di lavoro di cui ho detto. Anche la ricorrente volgeva la mansione di OS. Gli ospiti erano in media una decina.
Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla proprietaria I turni di lavoro Parte_2 venivano predisposti dalla cooperativa che li comunicava sulla chat WhatsApp”.
non parente indifferente. “Ho lavorato per la CP_4 Controparte_2 da giugno 2022 fino a gennaio 2023 come OSS presso la casa alloggio per anziani Villa
Delle Rose. In tutto il predetto periodo ho lavorato insieme alla ricorrente anche lei OSS. E' vero che i turni di lavoro che avremmo dovuto osservare andavano o di mattina dalle 7,00 alle 14,00 o di pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 o infine dalle 21.00 alle 7,00 per 6 giorni a
pagina 3 di 6 settimana con un giorno di riposo variabile che coincideva con il giorno successivo al turno di notte. Tuttavia regolarmente lavoravamo per due turni consecutivi cd lunghi ossia alle
7,00 alle 21,00 seguiti dal turno di notte. L'avv. sottopone in visione alle teste CP_1
l'allegato n. 3 e la teste dichiara confermo che sono i turni di lavora che la cooperativa predisponeva e ci inviata sulla chat WhatsApp. Gli ospiti erano in media una decina. Le direttive di lavoro ci venivano impartite dalla responsabile E' vero che Parte_2 qualche volta dopo il turno di notte non riposavamo in quanto venivamo chiamate per sostituire colleghi assenti. Nel periodo in cui ho lavorato per la cooperativa eravamo 4/5
OSS in servizio”.
Tanto premesso, e precisato che non sussistono dubbi sull'attendibilità soggettiva e oggettiva delle testimoni esaminate nel corso dell'istruttoria, in quanto hanno mostrato una conoscenza diretta dei fatti di causa ed hanno reso dichiarazioni logiche, coerenti e circostanziate, che hanno trovato riscontro reciproco, ritiene il giudicante che la ricorrente ha fornito prova idonea e sufficiente a supportare la propria prospettazione dei fatti con riferimento all'orario di lavoro osservato in concreto. Va, inoltre, considerato che l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra e dedotto in ricorso, oltre ad essere stato Pt_1 confermato dalle testimoni, risulta provato dai fogli presenza mensili allegati all'atto introduttivo del giudizio, documenti che la teste ha espressamente riconosciuto CP_4 come quelli forniti dalla cooperativa datrice di lavoro per registrare la presenza dei dipendenti.
Per completezza si osserva che il procuratore della ricorrente deduce che la lavoratrice ha diritto anche al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, purtuttavia dallo stesso conteggio allegato al ricorso risulta che società le ha riconosciuto l'indennità sostituiva delle ferie addirittura in misura maggiore a quella spettante e che i permessi non fruiti risultano tutti retribuiti. Ed ancora, benché in ricorso si faccia riferimento al lavoro supplementare oltre che al lavoro straordinario, i conteggi recano correttamente i soli importi rivendicati a titolo di compenso per il lavoro straordinario in quanto la ricorrente aveva sottoscritto un contratto a 40 ore settimanali e, come è noto, il compenso per il lavoro supplementare viene riconosciuto solo nel caso del part-time per coprire la differenza oraria tra part-time e full-time. Inoltre, è bene rammentare che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che il lavoro straordinario osservato in modo fisso e continuativo incide sul calcolo del TFR e, quindi, per lo stesso principio, anche sulla quantificazione delle mensilità aggiuntive. Non così, invece, il lavoro straordinario occasionale che da' diritto al solo compenso aggiuntivo, come è nel caso in esame, considerato che la stessa difesa della lavoratrice indica le singole giornate mensili in cui la sig.ra a osservati il doppio turno. Pt_1
pagina 4 di 6 Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie la è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale Controparte_2 alla non contestazione delle pretese di controparte (poiché l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni economiche nascenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lei non imputabile, della prestazione.
In conclusione, dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, valutati alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, è stato definitivamente accertato che, in virtù del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti dal 2.09.2021 al 23.02.2023 nel corso del quale ha svolto le mansioni di Parte_1
OSS di cui al livello C2 del CCNL Cooperative Sociali, la ricorrente ha maturato un credito retributivo complessivo di € 9.430,16 a titolo compenso per lavoro straordinario (diurno, notturno e festivo), così come calcolato nei conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo. Si evidenzia, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai
pagina 5 di 6 sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e
Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio
2001, n. 38).
Il ricorso è quindi parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi chiariti.
Le spese processuali, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vengono liquidate tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio e distratte in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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