Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/04/2025, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6862 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, alla via V. Gioberti n. 50 e domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, SNA- Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al 9° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione in data 22/04/2023, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:
-i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento delle prove scritte in relazione alla posizione del ricorrente ovvero alla correzione delle prove scritte del ricorrente, ivi comprese eventuali schede di correzione individuali;
-gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
-la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente;
-i criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice, per come pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, nonché il verbale inerente alla relativa riunione della Commissione esaminatrice, nella parte in cui, in relazione precipuamente alla terza prova scritta, sono stati individuati i seguenti criteri “1 . Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta. 2. Rigore e coerenza dei contenuti dell’elaborato in base al dossier fornito. 3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo. 4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico. L’elaborato dovrà essere contenuto nel limite di 1000 parole ”;
-la valutazione attribuita alle prove scritte del ricorrente – ed in particolare alla terza prova di scritta – nella misura in cui non consente di ottenere un punteggio di almeno 70/100 necessario ai fini dell’ammissione alla prova orale;
nonché per la condanna
- dell’amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del dott. -OMISSIS- alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso ( id est , la prova orale);
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-del decreto n. 121/2024 del 28 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio di Ministeri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l''ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresi in particolare:
- la graduatoria finale di merito del concorso de quo ed i verbali di approvazione della graduatoria medesima;
- gli esiti della prova orale ed i relativi verbali, laddove ritenuti pregiudizievoli degli interessi del ricorrente non ammesso a tale fase;
- gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti in relazione alla prova orale ed alla approvazione e formazione della graduatoria finale di merito, nella parte in cui non è presente il ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA-Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente, candidato al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al 9° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici e giudicato inidoneo all’esito della prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo nella terza prova (relativa alla conoscenza della lingua inglese), si duole degli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità degli stessi dedotta sulla base dei seguenti vizi come articolati nel gravame e qui riportati:
“A) in via principale: violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della legge n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara nonché dei criteri di valutazione cui la p.a. si è auto-vincolata. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e disparità di trattamento”.
Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole del punteggio, pari a 65/100 (inferiore a quello minimo necessario al superamento della stessa pari a 70/100), attribuitogli per la terza prova scritta, avente ad oggetto l’elaborazione, in lingua inglese, di un dossier, su una tematica individuata dall’Amministrazione, entro il limite dimensionale di 1.000 parole. Deduce al riguardo l’irragionevolezza ed irrazionalità del ridetto giudizio sulla base della considerazione secondo la quale il proprio tema affronterebbe “ in maniera oggettivamente esaustiva e completa il nodo problematico principale sotteso alla traccia, aderendo perfettamente a quanto reperibile nel relativo dossier ”. Inoltre, sempre in tesi, “ la prova di inglese, come si evince dalla lettura del bando, richiedeva la conoscenza del livello B2 ” che il ricorrente avrebbe dimostrato di possedere “considerando che è un livello scolastico e sicuramente non elevato e che era stato fornito il ridetto dossier in lingua italiana e inglese quale “base di appoggio” per la redazione dell’elaborato ”.
Si lagna, infine, della disparità di trattamento che sarebbe derivata dalla condotta della Commissione per avere giudicato sufficienti prove di altri candidati (di cui il ricorrente riporta in ricorso la terza prova svolta) recanti, in tesi, i medesimi contenuti della propria la quale pertanto, al pari delle prove menzionate, avrebbe dovuto essere giudicata sufficiente anch’essa. Nel confronto con le prove di altri candidati parte ricorrente si sofferma, in particolare, sulla prova di un concorrente svolta solo in parte in lingua inglese, dolendosi della disparità di trattamento serbata rispetto alla propria prova, svolta completamente in inglese eppure giudicata insufficiente.
“B) in via subordinata: violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della legge n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e disparità di trattamento ”.
In via subordinata, la parte ricorrente censura l’illegittimità della motivazione posta dalla Commissione giudicatrice alla base della esclusione dal concorso de quo , motivazione che si risolverebbe nel “classico” voto numerico “ di per sé del tutto inidonea a consentire al candidato di comprendere le ragioni poste alla base della insufficienza ottenuta ”.
Contesta, altresì, che con riguardo ai criteri di valutazione della prova non sarebbe specificato in alcun verbale quanti punti avrebbe potuto attribuire la Commissione in relazione a ciascuno di essi: in tali condizione il voto numerico attribuito alla prova scritta del ricorrente non sarebbe riconducibile, in assenza della ridetta griglia, ad un giudizio sintetico predeterminato essendo, in tesi, il mero voto numerico del tutto carente ed inidoneo a disvelare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ” come richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
2. Si sono costituite le Amministrazioni, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. In esito alla Camera di consiglio del 30 luglio 2024, con ordinanza n. -OMISSIS- del 1° agosto 2024, l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 16 settembre 2024 la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso de quo, siccome medio tempore pubblicata, dolendosi della illegittimità della stessa quale illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il gravame introduttivo.
5. In esito alla Camera di consiglio dell’8 ottobre 2024, fissata per la trattazione della istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti, con ordinanza n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024 la stessa è stata rigettata.
6.In vista della udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva.
7. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e va rigettato. Conseguentemente infondati e da rigettare sono i motivi aggiunti.
8.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, attesa la manifesta inammissibilità ed infondatezza del gravame, non sussiste necessità di integrazione del contraddittorio, nonostante la richiesta in tale senso formulata dal ricorrente nei motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria concorsuale medio tempore impugnata. E ciò a norma dell’articolo 49, comma 2, c.p.a. e sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Nel processo amministrativo l'integrazione del contraddittorio, in base al principio di economia degli atti giuridici ed in particolare processuali, non è richiesta nei casi in cui il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato (art. 49 d.lgs. n. 104/2010, CPA)” (Cons. St., sez. III, 21 marzo 2016 n. 1120 che conferma Tar Lazio- Roma, sez. I ter, 10 marzo 2015, n. 3957).
8.2. Nel merito va innanzitutto osservato che con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente si duole del punteggio attribuito alla propria prova di inglese autovalutandola come almeno sufficiente. Sennonché la censura, nella sua prima parte, è manifestamente inammissibile in quanto, come noto “ deve ritenersi inammissibile una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una preclusa cognizione del merito della questione ” ( ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 12950 del 12.11.2019).
In effetti la parte ricorrente, con la prima doglianza portata in ricorso, non contesta puntualmente ed efficacemente il giudizio elaborato dalla Commissione in relazione alla sua terza prova, limitandosi a stimolare un inammissibile sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza, tuttavia, dedurre specifici profili di eccesso di potere rispetto allo stesso né fornire giustificazioni probatorie o dimostrazione dei profili di abnormità o manifesta illogicità del ridetto giudizio: unici aspetti rispetto ai quali questo giudice può esercitare un sindacato in tali fattispecie.
Osserva il Collegio, infatti, che le valutazioni espresse dalle commissioni di concorso sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non ricorrano palesi illogicità di giudizio o travisamento manifesto di fatti.
Nella specie il giudizio tecnico discrezionale della Commissione esaminatrice riguarda vari profili (“1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta. 2. Rigore e coerenza dei contenuti dell’elaborato in base al dossier fornito. 3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo. 4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico. L’elaborato dovrà essere contenuto nel limite di 1.000 parole” .), la valutazione dei quali implica all’evidenza un sindacato forte consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte della abnormità o manifesta illogicità delle valutazioni serbate dalla Commissione, indici patologici che nel caso di specie non risultano in alcun modo dimostrati.
8.2. Nè può ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati. In proposito si evidenzia, infatti, che non può assumere rilievo alcuno ai fini dell’accoglimento del presente gravame la critica basata sulla comparazione della prova redatta dalla ricorrente, con quella di altri candidati, perché anche un eventuale errore, commesso dalla Commissione a vantaggio di questi, giammai potrebbe ridondare in senso favorevole alla prima.
In effetti secondo orientamento giurisprudenziale tralatizio, ogni valutazione è a sé stante, in quanto ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre sicché non può configurarsi una disparità di trattamento tra le valutazioni dei vari compiti, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame, essendo ogni prova, siccome frutto di una elaborazione del tutto personale e libera, diversa dalle altre. (cfr in termini Tar Lazio- Roma, sez. I, 24 marzo 2025 n. 5913).
8.3.Nemmeno fondata è la doglianza portata in ricorso, ancorché in via subordinata, con riguardo alla dedotta carente motivazione del giudizio serbato dalla Commissione in relazione alla prova del ricorrente, siccome espresso con voto numerico rispetto al quale, quanto ai diversi criteri di valutazione della prova, non sarebbe stato precedentemente chiarito il punteggio attribuibile relativamente a ciascuno di essi, al fine di consentire la ricostruzione delle ragioni del ridetto voto complessivo.
In proposito il Collegio condivide pienamente il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione (nel caso che ci occupa tutti ugualmente concorrenti alla determinazione del voto finale unitario), essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Cons. St., sez. V, 4 novembre 2019 n. 7495; Tar Lazio- Roma, sez. I stralcio, 3 giugno 2019 n. 7092).
La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione alla prova ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, assicurando la necessaria chiarezza e la graduazione delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017).
In presenza di criteri di massima da cui desumere la graduazione delle valutazioni effettuate, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (Cons. St., sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7677; id., sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; id., sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864).
E’ evidente che con riguardo ai criteri predeterminati dalla Commissione ai fini della valutazione della terza prova, in assenza di diversa specificazione, debba ritenersi che il punteggio minimo di 70/100, utile ai fini del superamento della stessa, potesse essere attribuito solo in esito ad un giudizio di sufficienza della performance in relazione a tutti i ridetti criteri, essendo la valutazione della prova comunque unitaria, ancorché fondata sui parametri qualitativi indicati dalla Commissione, quali profili di massima attraverso i quali scrutinare la prova stessa.
Essendo pertanto, nel caso di specie, stati predeterminati i criteri di massima di valutazione della prova, nei sensi e con il rilievo di cui si è detto, l'espressione, unitaria, del voto numerico in relazione alla terza prova, deve reputarsi sufficiente.
Tanto è ancor più vero nella fattispecie nella quale la terza prova, oggetto di contestazione, andava valutata dalla Commissione, non solo con riguardo a livello linguistico, che rappresentava solo uno dei profili di valutazione, ma anche, e soprattutto, in relazione ai contenuti dell’elaborato in punto di coerenza argomentativa, capacità di inquadramento e proprietà linguistica e capacità organizzativa del testo rispetto al numero massimo di parole utilizzabili (1000): aspetti che solo nella loro coesistenza, concorrenza e compresenza, sono stati ritenuti dalla Commissione tali da consentire una valutazione unitaria positiva della prova.
In tal senso l’unico limite che sussiste rispetto alla autosufficienza del voto numerico è stato ravvisato dalla giurisprudenza nella eventuale contraddizione tra gli elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (Cons. St., sez. VII, 9 aprile 2024 n. 3235). Contraddizione nemmeno paventata dal ricorrente ed in relazione alla quale alcuna puntuale deduzione né allegazione viene offerta dallo stesso.
In tale ottica del tutto inconferente è il precedente citato da parte ricorrente di cui alla decisione di questo Tribunale, Sez. IV, 27 aprile 2022, n. 5132. Con tale decisione, infatti, è stato giudicato illegittimo l’operato della Commissione che, pur avendo individuato le singole fasce di attribuzione del punteggio, aveva del tutto omesso di predeterminare i singoli parametri che la Commissione avrebbe preso in considerazione per ricondurre il livello di conoscenza della lingua inglese alle fasce anzidette. Nel caso che ci occupa, come visto, non solo la valutazione della terza prova non è passata attraverso l’attribuzione di punteggio per il livello di conoscenza linguistica (essendo necessario il possesso del solo livello linguistico B2 senza il quale la prova non sarebbe stata giudicata idonea), ma gli ulteriori parametri di scrutinio della prova, oltre al possesso del citato, unico, livello linguistico, sono stati individuati nel verbale n. 7 dell’11 ottobre 2023.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, il giudizio valutativo contestato resiste alle censure esposte in ricorso e, per l’effetto, la domanda deve essere respinta siccome in parte inammissibile ed in parte infondata.
10. I motivi aggiunti vanno, conseguentemente, respinti essendo con essi dedotta la sola illegittimità derivata della graduatoria di concorso e resistendo, come visto, gli atti alla stessa presupposti al vaglio di questo giudice.
11. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione e sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
-quanto al ricorso introduttivo, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta perché infondato;
-quanto ai motivi aggiunti, li rigetta;
-spese compensate.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO