Sentenza 15 novembre 2024
Decreto presidenziale 2 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02948/2025REG.PROV.COLL.
N. 09650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9650 del 2024, proposto dal Comune di Albairate, dal Comune di Cassinetta di Lugagnano, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , dalla Legambiente circolo “Terre di Parchi” APS, in persona del legale rappresentante pro tempore , dall’Associazione per il Parco Sud Milano Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché dai signori SE RI SC, IM TT, PA LI, NA LO, AN RI IN, NI OL, VI CC, FA OS, IE LL, LA ND, IA CA, PA TI, EL GN, VO RI OM, LA TO, DR IZ, UR US, ZO NT, RA NT, AN NT, AO HI, CA NI, NI AR, AN SA GE, ON RI GA, AN PI, ER DR LZ, AR LZ, RI LA LZ, LU RA, OP RA, RC LZ, BI ZO, RO ND, OL SC IA, AN SI, LU IA, AU IT, ES IG, CH ON, DA MA, NA NI, OT AR, IU UF, LU OR, TI OR, ER OL TA, GI NE, RI RI MA, IU ON, RO TR, RI VI, DO ER, SA RI FU TO, PA PE, ME NI, NI IO, AR SI, VA PI, RI RO IE, CO UP, AN LU TO, AU MO, AL NZ IS, NI NI, OR NI, NI GE, CA IE AL, AN LB, LA AG, BI TO Di EF, AN LI, AD MO, AN GG, AN TR, RA IL BE, AU GG, AN FA SC, RI RA IN TO, LA TT, IA NN, AR AR, IA TA, UE OL, AN RI TA, EL IA, MA AN OL, CC AA, IV AN SS, TR SI PO, MA DI, ME AD, DO EL, AN IN, AS NO, SA FU, EF PE, RE PE, EF AR, WA DE, LE DO, UR AC ER, NI IV, ROngela SA, MA GL, EF RU, MA SO, HO CE, LI IN, ER IN, RT AN, NA OM, SA IN, IE IV, EL RI NO, CO IN, AR SI, TO CA, CO IE IN, DR FF, LA NT, CO IA, NZ AN RI, ND RI, LA RF, EM NI, DA LA e DD MA CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani e Veronica Dini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , e il Commissario per gli interventi infrastrutturali per la strada statale 11-494 Magenta Vigevano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati EF Gattamelata, IE Pujatti e RI LU Tamborino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato EF Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;
la società AN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Marino, RI Stefania Masini e AO Cannata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non costituito in giudizio;
nei confronti
del Comune di Abbiategrasso, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 20308 del 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il AZ, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società AN S.p.a., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, del Commissario per gli interventi infrastrutturali della Strada Statale 11-494 Magenta Vigevano e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Albairate, il Comune di Cassinetta di Lugagnano e gli altri soggetti indicati nell’atto di appello hanno impugnato la sentenza del T.a.r. AZ n. 20308 del 2024, per il cui tramite sono stati respinti i ricorsi riuniti R.G. n. 11030 del 2021 e R.G. n. 1553 del 2024, proposti per l’annullamento, rispettivamente, del DPCM del 5 agosto 2021 e degli atti e provvedimenti, meglio individuati nella sentenza impugnata, recanti l’approvazione, da parte del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 32 del 2019, del progetto definitivo dell’infrastruttura “ SS 11-494 “Padana Superiore e Vigevanese”, collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al Ponte sul fiume Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano. Tratta A e Tratta C ”.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che il progetto in questione è articolato nella “Tratta A” da Magenta ad Albairate e nella “Tratta C” da Albairate a Ozzero e costituisce il primo stralcio funzionale di un più ampio intervento denominato “ Accessibilità Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino ”, che rientra tra le opere di connessione all’Aeroporto di Malpensa.
Si tratta, inoltre, di uno degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge Obiettivo”) approvati dal CIPE con la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, la quale, per l’appunto, nell’allegato 1, include, nell’ambito del «Corridoio plurimodale padano», l’infrastruttura «Accessibilità Malpensa».
Inoltre, il progetto è stato inserito tra quelli di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che riguarda gli “ interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale ” e per la realizzazione dello stesso è stata disposta, con DPCM del 5 agosto 2021, la nomina di un Commissario Straordinario.
Il progetto preliminare dell’opera in questione è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, con la Delibera CIPE n. 8 del 31 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante anche l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera stessa. Peraltro, la Commissione Speciale di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e del territorio aveva espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto preliminare dell’opera con nota 61-CSVIA-PRR-VIA in data 26 luglio 2005.
Successivamente, è stata prevista la suddivisione dei lavori in stralci funzionali e, con la delibera n. 7 del 28 febbraio 2018, adottata ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, è stato approvato il progetto definitivo del primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano (Tratte A e C), presentato dal soggetto attuatore AN S.p.a..
Le anzidette delibere del CIPE, ossia la n. 8/2008 e la n. 7/2018, recanti, come già rilevato, l’approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo, sono state impugnate davanti al T.a.r. Lombardia - Milano, che, con le sentenze nn. 228 e 229 del 31 gennaio 2020, ha respinto le censure relative alla delibera CIPE n. 8/2008 di approvazione del progetto preliminare, ma ha accolto l’impugnazione avverso la delibera CIPE n. 7/2018 di approvazione del progetto definitivo “di stralcio”, rilevando che quest’ultimo non era stato sottoposto alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006, resasi necessaria in considerazione delle modifiche apportate al progetto preliminare.
Successivamente, con il parere n. 339 del 20 settembre 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, ha valutato l’ottemperanza del progetto definitivo stralcio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 8/2008 e, con parere prot. n. 26071 del 29 luglio 2021, anche il Ministero della cultura si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sulla suddetta ottemperanza, nonché ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, e all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Da ultimo, con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha concluso positivamente la procedura di verifica di ottemperanza.
Il Commissario Straordinario nominato con il già menzionato DPCM del 5 agosto 2021 ha quindi avviato il procedimento volto all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la relativa conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente con la determinazione del medesimo Commissario Straordinario del 9 marzo 2023 e poi il progetto definitivo dell’intervento è stato approvato “ in linea tecnica ” con il provvedimento del Commissario Straordinario del 4 maggio 2023. Infine, in data 19 dicembre 2023, è stato approvato dal Commissario il progetto esecutivo dell’opera con riferimento alla sola Tratta C.
Con un primo ricorso proposto davanti al T.a.r. AZ, sub R.G. n. 11030 del 2021, come già rilevato, è stato impugnato il DPCM del 5 agosto 2021 e, con un successivo ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Lombardia - Milano sono stati impugnati gli atti recanti l’approvazione del progetto definitivo.
A seguito dell’ordinanza con cui il T.a.r. Milano ha dichiarato la propria incompetenza, il secondo giudizio è stato tempestivamente riassunto davanti al T.a.r. AZ sub R.G. n. 1553 del 2024 e, successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, sono stati impugnati anche il provvedimento del Commissario Straordinario recante l’approvazione del progetto esecutivo del 19 dicembre 2023 e la determina a contrarre con cui era stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
3. Con l’impugnata sentenza n. 20308 del 2024, il T.a.r. AZ ha esaminato prioritariamente l’impugnazione proposta avverso il DPCM del 5 agosto 2021, evidenziando come la valutazione circa la sussistenza delle caratteristiche riconducibili a un “ elevato grado di complessità progettuale, [a] una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, [a] complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero [a un] rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale ”, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, costituisca un apprezzamento caratterizzato tanto da profili di discrezionalità tecnica quanto da ampia discrezionalità amministrativa, trattandosi di valutazioni espresse al massimo livello del Governo statale, suscettibili di essere sindacate dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento di fatto, vizi che, nel caso di specie, ad avviso del giudice di primo grado, erano da reputarsi insussistenti, non potendosi considerare manifestamente irragionevole o illogica la decisione di includere l’opera in questione tra le infrastrutture di cui all’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, poiché si tratta di un’infrastruttura di “ rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale ” ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019 e l’Aeroporto di Malpensa, anche a prescindere dalla realizzazione della terza pista, resta uno scalo di primario rilievo nazionale e, quindi, la relativa rete di collegamento non può essere considerata di secondaria importanza.
Il giudice di primo grado ha poi respinto il secondo e il quarto motivo di impugnazione, concernenti l’asserita invalidità della nomina dell’Ing. CI a Commissario Straordinario, nonché il terzo motivo, relativo alla violazione delle norme in tema di conflitto di interessi.
Sono stati, del pari, ritenuti infondati i motivi proposti avverso gli atti di approvazione del progetto, con riferimento ai quali sono stati esclusi i profili di violazione del giudicato, poiché le sentenze del T.a.r. Lombardia nn. 228 e 229 del 31 gennaio 2020 avevano annullato il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera del 2018 in quanto lo stesso non era stato sottoposto alla procedura di verifica di ottemperanza prescritta dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 benché presentasse delle modifiche rispetto al progetto preliminare del 2008. Per contro, ad avviso del T.a.r., dai documenti depositati in atti sarebbe dimostrato che AN S.p.a, dopo la pubblicazione delle anzidette sentenze, aveva avviato la procedura di verifica di ottemperanza prevista dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Sono state poi respinte tutte le ulteriori censure concernenti la violazione delle disposizioni in tema di progettazione delle opere pubbliche, anche con riguardo alle norme in tema di verifica della compatibilità ambientale dell’opera stessa, posto che, secondo il giudice di primo grado, il parere della Commissione tecnica dimostrerebbe come la stessa avesse valutato le modifiche apportate nel progetto definitivo anche sotto il profilo ambientale. Più precisamente, il T.a.r. ha ritenuto non solo che il progetto definitivo non apportasse “ variazioni significative da un punto di vista ambientale ” rispetto al progetto preliminare del 2008, che aveva ottenuto l’attestazione di compatibilità ambientale, ma che addirittura recasse, sotto lo specifico profilo ambientale, “ un miglioramento riducendo l'impatto di scavi e riporti sull'economia della gestione delle materie ”. Poiché, inoltre, tale valutazione è stata compiuta dalla Commissione tecnica alla fine dell’anno 2021 in concomitanza con la riapprovazione del progetto definitivo nel 2023, non sarebbe neppure violato il principio di attualità delle valutazioni degli aspetti ambientali, né potrebbero essere surrettiziamente reintrodotte questioni attinenti al merito della valutazione di compatibilità ambientale già effettuata nella delibera CIPE n. 8 del 2008, in quanto quest’ultima è stata ritenuta legittima dal T.a.r. Lombardia con le richiamate sentenze del 2020, passate in giudicato.
4. Avverso la pronuncia n. 20308 del 2024 del T.a.r. AZ hanno proposto appello il Comune di Albairate, il Comune di Cassinetta di Lugagnano e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, formulando otto distinti motivi di gravame.
In via preliminare, peraltro, occorre precisare che gli appellanti hanno espressamente rinunciato all’impugnazione della sentenza gravata nella parte relativa alla questione concernente la legittimità del DPCM del 5 agosto 2021, oggetto del ricorso R.G. n. 11030 del 2021.
4.1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno sostenuto che il principio di attualità e completezza della VIA sarebbe “ immanente ” nell’ordinamento giuridico in quanto direttamente derivante dal diritto europeo e, sul punto, hanno affermato che tale principio di attualità della VIA non potrebbe essere sostituito dalla mera verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, dovendo tale disposizione essere interpretata in senso conforme al diritto dell’UE, sicché un mero aggiornamento delle modifiche del progetto non potrebbe essere considerato equivalente all’adempimento dell’obbligo di rendere attuale la valutazione di compatibilità ambientale.
Gli appellanti, pertanto, hanno chiesto che il Collegio faccia applicazione delle disposizioni in questione in conformità ai principi europei e – in subordine – hanno chiesto che sia valutata la possibilità di rinviare alla Corte di Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: “ se la corretta interpretazione dell’art. 37 della Carta dei Diritti dell’Ue e dell’art. 191, par. II, TFUE, e delle norme unionali ut supra richiamate osta all’applicazione della norma domestica, art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006, come modificata dal d.lgs. 4/2008, che specifica che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni”, applicata nel senso che la VIA effettuata su progetti preliminari anche risalenti e precedente all’entrata in vigore della norma, ma con progetto definitivo ed esecutivo successivi all’entrata in vigore della stessa, relativo a opere non ancora realizzate, possa essere considerata valida sine die, e che di conseguenza i progetti più risalenti dell’entrata in vigore dell’art. 26, comma 6 cit., non “scadano” decorsi i cinque anni, ovvero sia più corretto considerare la norma in menzione con valenza ricognitiva rispetto a un principio immanente di tutela ambientale, già previsto dagli stessi Trattati ”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza sostenendo che, in ragione delle differenze tra il progetto preliminare e quello definitivo, si rendeva necessario l’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e della VIA, evidenziando come la questione sia stata oggetto anche di una petizione al Parlamento Europeo dell’8 ottobre 2003 “ integrata ” nel 2023.
In ogni caso, ove anche si volesse ammettere la possibilità di limitarsi alla sola verifica di ottemperanza, il modo in cui essa è stata svolta in concreto, ad avviso degli appellanti, non sarebbe comunque “ conforme alla disciplina di settore ”.
4.3. Con il terzo motivo di appello, è stata contestata la decisione del T.a.r. in relazione alla questione del consumo di suolo.
4.4. Con il quarto motivo di gravame, sono state formulate specifiche censure volte a sostenere che vi fossero differenze tra progetto definitivo e preliminare e che il progetto definitivo fosse da reputarsi inadeguato.
Quest’ultimo progetto, infatti, ad avviso degli appellanti, sarebbe privo degli elementi necessari per poter essere considerato un progetto definitivo poiché non presenterebbe “ alcun carattere di attualità ed attendibilità ”, come sarebbe, a loro dire, accertato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2017, sicché ciò dimostrerebbe che, a differenza di quanto sostenuto dal T.a.r. AZ, non vi sarebbe alcuna ingerenza nella sfera di discrezionalità tecnica che compete all’amministrazione posto che il giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere che quelle apposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fossero mere prescrizioni e non già “ elementi della progettazione definitiva che in tale progettazione avrebbero dovuto essere integrati, sostanzialmente e prima della approvazione ”.
Sotto un diverso profilo, gli appellanti hanno sostenuto che il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare le censure con cui era stato prospettato che, a fronte di elaborati ed indagini risalenti nel tempo, era oggettivamente impossibile aver “ aggiornato il computo metrico estimativo ed il piano particellare degli espropri ”.
La sentenza è stata poi contestata nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancanza di una preventiva valutazione costi-benefici sul presupposto che la stessa fosse già stata compiuta a monte, con la valutazione del carattere strategico dell’opera. Secondo gli appellanti, tuttavia, in tal modo, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che la richiesta di ripetere la valutazione costi-benefici era stata rappresentata anche dal Ministero delle infrastrutture nella relazione tecnica del 2021.
4.5. Con il quinto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso i vizi concernenti la Conferenza di servizi con particolare riferimento al rigetto della richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni e al superamento del dissenso espresso da alcune delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza stessa.
4.6. Con il sesto motivo, è stato dedotto il difetto di motivazione avuto riguardo alla censura relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, in quanto secondo gli appellanti essa non rientrerebbe nella competenza commissariale e comunque non sarebbe stata motivata.
4.7. Con il settimo motivo, sono state prospettate ulteriori censure concernenti la progettazione esecutiva, sostenendo ancora una volta che fosse necessaria una nuova VIA. Sul punto, gli appellanti hanno evidenziato che le integrazioni richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “ non erano prescrizioni tout court ma vere e proprie integrazioni, preordinate ad inserire nella progettazione definitiva adempimenti, elaborati ed indagini ”, sicché la circostanza che le anzidette integrazioni siano state effettuate solo in fase di progettazione esecutiva comporterebbe che il progetto esecutivo dovrebbe essere considerato come un progetto “ definitivo/esecutivo ”, in sostituzione del progetto definitivo approvato in precedenza dal Commissario.
Sotto un diverso profilo, comunque, ad avviso degli appellanti, le anzidette prescrizioni non sarebbero state adeguatamente ottemperate, poiché residuerebbero “ difformità significative ” tali da comportare la violazione delle disposizioni in tema di progettazione dalle quali si desumerebbe la necessità della coerenza e della conformità tra i diversi livelli di progettazione, coerenza che non potrebbe essere “ garantita ” dal mero ricorso alle prescrizioni.
Sarebbe, poi, stato omesso l’esame del motivo di ricorso afferente alla mancata valutazione dei costi-benefici e dell’inadeguatezza del quadro economico di intervento, sotto profili ulteriori rispetto a quelli già rappresentati, che confermerebbero come le modifiche introdotte non avessero carattere meramente marginale.
4.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, pur confermando la rinuncia all’impugnazione della sentenza gravata per quanto attiene alla legittimità del DPCM del 5 agosto 2021, gli appellanti hanno ritenuto di reiterare la doglianza relativa al fatto che nonostante l’opera sia stata collocata tra gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019 e sia stato nominato il Commissario Straordinario con il compito di approvare i progetti, gli atti in questione sarebbero stati “ emanati secondo le regole ordinarie ” e ciò sarebbe, a loro avviso, in contraddizione e in violazione del citato DPCM e delle competenze ivi individuate.
Secondo gli appellanti, da ultimo, il Commissario non avrebbe potuto approvare il progetto anche ai fini della valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, sicché mancherebbe il provvedimento di conclusione del subprocedimento ambientale, con conseguente illegittimità dell’approvazione del progetto definitivo.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia che ha chiesto il rigetto dell’appello, replicando alle censure proposte sia con riferimento all’asserita incoerenza tra progetto definitivo e progetto esecutivo, sia a proposito della permanente efficacia della VIA, sia per quanto riguarda la carenza di istruttoria.
6. Si è costituita anche la società AN S.p.a., replicando ai singoli motivi e chiedendo il rigetto dell’appello.
In particolare, sul primo motivo e sulla validità della VIA, ha rilevato che il giudice di prime cure aveva tenuto conto del chiaro tenore delle norme applicabili al procedimento di approvazione dell’opera posto che l’art. 23 comma 21- quinquies del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 2009, avrebbe chiarito – “ con effetto di interpretazione autentica ” dell’art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006 – che il termine quinquennale di validità del decreto di VIA si applica solo ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008.
Sul secondo motivo, ha osservato come il T.a.r. abbia confermato l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione del giudicato essendo dimostrato dalla documentazione in atti come AN S.p.a., dopo la pubblicazione delle citate sentenze, abbia avviato la prescritta procedura di verifica di ottemperanza di cui all’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Ha poi replicato al terzo motivo di appello, concernente la questione del consumo di suolo, e al quarto motivo, affermando che erano state recepite le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ferma restando la genericità delle censure formulate e l’infondatezza delle contestazioni relative all’analisi costi-benefici.
Con riferimento al quinto motivo, l’AN S.p.a. ha negato che vi sia stata violazione dei termini procedimentali e ha eccepito l’infondatezza della censura con cui era stato dedotto l’“ illegittimo utilizzo del c.d. meccanismo delle volontà prevalenti ”, dal momento che il legislatore ha attribuito alla figura del Commissario Straordinario un potere di approvazione dei progetti avente carattere sostitutivo di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta.
In relazione al sesto motivo, concernete la reiterazione del vincolo espropriativo, l’AN S.p.a. ha negato che sussistano vizi procedurali rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 poiché l’opera è soggetta al regime commissariale di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 55 del 2019 in ragione del menzionato DPCM del 5 agosto 2021, che prevede l’approvazione dei progetti da parte dei Commissari d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.
Inoltre, in considerazione della competenza spettante al Commissario in ordine all’occupazione e all’espropriazione dei beni al fine di consentire la realizzazione dell’opera in oggetto, sarebbe dimostrato come il Commissario abbia provveduto alla completa rinnovazione del procedimento previsto per l’apposizione del vincolo stesso, avviandolo ex novo , avendo dato ai proprietari coinvolti, specifica comunicazione, nelle forme previste dalla legge, dell’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree occorrenti, oltre all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001 nonché dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990, mediante la nota prot. n. COMM_SS11.I.0000023 dell’1 dicembre 2022, contemperando così le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di celerità proprie del mandato commissariale.
Sul settimo motivo, ha negato la sussistenza di differenze significative tra progetto definitivo e esecutivo.
Infine, ha eccepito la genericità dell’ottavo motivo di gravame, relativo all’asserita illegittimità degli atti del Commissario in quanto adottati secondo le regole ordinarie nonostante l’inserimento dell’opera tra gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019, osservando sul punto che “ le norme prevedono possibilità di deroga, e non obblighi in capo all’Autorità Commissariale ”.
7. Si è costituita in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente alle altre amministrazioni sopra indicate, eccependo l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori.
L’amministrazione, inoltre, ha riproposto le eccezioni preliminari che erano state assorbite dal T.a.r. e, in particolare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione dei ricorrenti e in quanto proposto in forma collettiva nonostante l’eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti medesimi.
8. Con le successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni e, in particolare, con la memoria del 7 marzo 2025 gli appellanti hanno replicato alle eccezioni preliminari, ribadendo la sussistenza della legittimazione di tutti ricorrenti, compresi i Comuni, nonché l’ammissibilità del ricorso collettivo facendo riferimento, da un lato, anche all’incremento del traffico, specie sul territorio del Comune di Albairate e, dall’altro lato, alla titolarità in capo ai Comuni, in base all’art. 13 del TUEL, di poteri generali per la tutela degli interessi della collettività locale.
Nella medesima memoria, inoltre, gli appellanti hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 55 del 2019 ove interpretato nel senso di consentire deroghe all’obbligo di motivazione nella reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Ad avviso degli appellanti, infatti, sarebbe necessario privilegiare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in questione, posto che, ammettendo la deroga al dovere di motivazione della reiterazione del vincolo, l’art. 4 della l. n. 55 del 2019 si esporrebbe al “ rischio ” di illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 42, terzo comma, 97, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025 – reputa che l’appello sia infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono, con la conseguenza che si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
9.1. Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione e sono entrambi infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, le modifiche progettuali nell’ambito del complesso progetto in questione non imponevano di per sé una nuova valutazione d’impatto ambientale con riferimento al progetto esecutivo del 2023.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la compatibilità ambientale del progetto preliminare è stata valutata con la delibera CIPE n. 8 del 2008 e il progetto definitivo del 2023 è stato sottoposto alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 163 del 2006, conclusasi positivamente con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, previo parere n. 339 del 20 settembre 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA.
Osserva, in particolare, il Collegio, che la parte appellante non ha dimostrato l’asserita totale incoerenza del progetto definitivo del 2023, tenuto conto che è da considerare fisiologico che tra progetto preliminare e progetto definitivo vi siano talune differenze, specie nella parte in cui la progettazione definitiva recepisca gli apporti procedimentali e partecipativi emersi nel corso del procedimento e ciò, a maggior ragione, ove vengano in rilievo opere di particolare complessità come quella in questione, di carattere strategico, sicché è proprio la scansione nei diversi livelli di progettazione che giustifica la possibilità di modifiche progettuali.
In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, che ha affermato, con riferimento all' iter progettuale delle infrastrutture strategiche, che “ la possibilità di inserire prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo, non soltanto è ammissibile, ma a volte si rende necessaria: diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; proprio al fine di non incorrere in questo inconveniente, che andrebbe ad incidere sulla celere azione amministrativa, il legislatore ha previsto la possibilità di introdurre delle raccomandazioni e prescrizioni in sede di adozione del progetto definitivo ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 721; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555).
Ne consegue che le modifiche apportate al progetto non sono tali da rendere necessaria una nuova valutazione ambientale proprio perché, da un lato, recepiscono puntuali prescrizioni emerse nell’ambito del complesso iter procedimentale di autorizzazione dell’opera e, dall’altro lato, si tratta di modifiche comunque marginali che non mutano la sostanza del progetto stesso.
Sotto un diverso profilo, la circostanza che la valutazione d’impatto ambientale del progetto preliminare risalga al 2005 non può essere considerata di per sé sufficiente per ritenere necessario un suo aggiornamento posto che, come rilevato dal T.a.r., il termine di validità previsto dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 è entrato in vigore in epoca successiva all’approvazione della delibera CIPE n. 8 del 31 gennaio 2008, con la conseguenza che, nel caso di specie, risultano applicabili ratione temporis gli artt. 182 e s.s. del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, l’art. 183, comma 6, del medesimo d.lgs. secondo cui “ il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare ”.
A tale riguardo, occorre anche sottolineare, da un lato, che il mero passare del tempo non risulta di per sé significativo, quando non muta la sostanza del progetto e che, come già rilevato, con il parere n. 339 del 20 settembre 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, ha valutato l’ottemperanza del progetto definitivo stralcio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 8/2008 e che, con parere prot. n. 26071 del 29 luglio 2021, anche il Ministero della cultura si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, sulla suddetta ottemperanza, nonché in merito all’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, e all’art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004, e, da ultimo, con il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha concluso positivamente la procedura di verifica di ottemperanza. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di attualità della valutazione di impatto ambientale, atteso che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, tale principio risulta rispettato proprio perché il progetto preliminare è stato correttamente approvato anche ai fini ambientali per effetto della delibera CIPE n. 8 del 2008 ed è poi regolarmente intervenuta, insieme alle ulteriori recenti valutazioni sopra richiamate, anche la verifica di ottemperanza del progetto definitivo, il quale, per le ragioni già illustrate, nella sostanza, non risulta modificato.
9.2. Del resto, a proposito della compatibilità con il diritto europeo della previsione secondo cui la valutazione ambientale va riferita al progetto preliminare, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire quanto segue: “ Per quanto concerne il livello di sviluppo del progetto idoneo a consentire la valutazione ambientale, la disciplina europea, sin dalla direttiva 85/337/CE, prevede che essa debba essere svolta ad uno stadio della progettazione tale da rendere possibile da subito la previsione di scenari alternativi, e comunque da consentirne l'incorporazione nelle scelte progettuali, eventualmente anche per effetto delle osservazioni e degli apporti derivanti dal procedimento di consultazione pubblica.
È per tale ragione che il d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione adottata per dare attuazione alla direttiva 85/337/CE in tema di VIA, aveva inizialmente previsto, all'art. 5, lett. e) che la valutazione d'impatto ambiente dovesse essere svolta sul progetto preliminare.
Tuttavia, la preoccupazione che in tale fase progettuale il SIA non fosse articolabile compiutamente ha portato, nella successiva revisione del Codice dell'Ambiente di cui alla novella apportata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4/2008, all'assoggettamento a VIA del progetto definitivo.
Come noto, peraltro, la VIA restava anticipata al preliminare per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui all'art. 162 del previgente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) e per le grandi opere, di cui agli artt. 181 e ss. dello stesso Codice.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha respinto i dubbi di compatibilità comunitaria della scelta di tale livello progettuale, basati sul fatto che il progetto preliminare non garantirebbe una sufficiente conoscenza delle caratteristiche dell'opera e, di conseguenza, degli impatti provocati sull'ambiente. Si è rilevato infatti che "Gli art. 3 e 18 d.lg. n. 190 del 2002, nella parte in cui raccordano la V.I.A. al progetto preliminare delle opere da essi regolate, e non al progetto definitivo (come la normativa nazionale prevede per la generalità dei lavori), non contrastano con la direttiva comunitaria n. 85/337 del 27 giugno 1985, in quanto questa non opera distinzioni formali tra i livelli di progettazione ma pone una questione sostanziale di necessità di esame e valutazione dei fattori da essa presi in considerazione (siccome suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente) prima che vengano iniziati i lavori, ed in definitiva rimette a ciascuno Stato membro la scelta della fase procedurale cui avere riguardo, con l'unico limite che ai fini della V.I.A. siano effettivamente disponibili gli elementi conoscitivi prescritti" (TAR AZ, sez. I, 31 maggio 2004, n. 5118; cfr. anche, da ultimo, Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2016, n. 389) ” (Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).
Ferme le considerazioni che precedono e ribadito che non sono state dimostrate modifiche del progetto tali da superare la fisiologica scansione dei diversi livelli progettuali che, per l’appunto, presuppongono un progressivo approfondimento dei progetti medesimi, suscettibile di giustificare talune modifiche – a maggior ragione ove siano state adottate prescrizioni nell’ambito del procedimento – occorre comunque rilevare che la questione indicata nel primo motivo di gravame, la quale, secondo gli appellanti, dovrebbe essere oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, risulta soltanto genericamente prospettata e, inoltre, afferisce a disposizioni del diritto dell’Unione Europea aventi carattere di mero indirizzo.
9.3. Il terzo motivo di gravame è del pari destituito di fondamento poiché la disciplina richiamata dagli appellanti in tema di consumo di suolo non impedisce di per sé la realizzazione di un’opera pubblica di rilevanza strategica come quella in questione e – tenuto per l’appunto conto del carattere strategico dell’opera stessa, nonché delle mitigazioni e compensazioni di cui alle prescrizioni apposte – la valutazione discrezionale dell’amministrazione, frutto del bilanciamento tra le contrapposte esigenze, non appare irragionevole.
9.4. Nemmeno le articolate censure contenute nel quarto motivo di appello sono suscettibili di essere condivise, poiché gli appellanti hanno genericamente sostenuto l’inadeguatezza del progetto definitivo, sovrapponendo tuttavia, in tal modo, una loro autonoma valutazione a quella dell’amministrazione. Ferme, dunque, le considerazioni già espresse a proposito del rispetto delle scansioni dei diversi livelli progettuali, non è stato in concreto dimostrato il carattere inadeguato del progetto definitivo e le medesime considerazioni valgono altresì per i profili attinenti alla valutazione costi-benefici, poiché anche su quest’ultimo punto gli appellanti hanno espresso considerazioni che attengono alle scelte discrezionali dell’amministrazione, posto che l’anzidetta valutazione costi-benefici risulta evidentemente desumibile dalla scelta di attribuire valore strategico all’opera pubblica in questione. Infatti, come già rilevato, si tratta di uno degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001 (c.d. “Legge Obiettivo”) approvati dal CIPE con la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, la quale, per l’appunto, nell’allegato 1, include, nell’ambito del «Corridoio plurimodale padano», l’infrastruttura «Accessibilità Malpensa».
Inoltre, come più volte sottolineato, il progetto è stato inserito tra quelli di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che riguarda gli “ interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale ”.
Né può condividersi l’interpretazione che gli appellanti propongono con riferimento al Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 28/2017, poiché esso, come correttamente osservato dalla difesa di AN S.p.a., si limita a formulare talune prescrizioni come chiaramente si desume dalla conclusione dello stesso che di seguito, letteralmente, si riporta: “ Restano valide le prescrizioni e le raccomandazioni per le fasi costruttive e di esercizio, già formulate con il precedente voto n° 46/2016 dell’Assemblea Generale di questo Consesso. Ad esse si aggiungono quelle esplicitamente formulate e/o ribadite con il presente parere. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, pertanto, residuano ancora taluni aspetti tecnici che, sotto un profilo concettuale, dovrebbero essere affrontati in sede di progettazione definitiva, prima dello sviluppo del progetto esecutivo. Prima delle procedure di affidamento, comunque, occorrerà procedere a verifica della progettazione secondo le norme vigenti, inclusiva della verifica di adempimento alle prescrizioni espresse nel presente parere ”.
Sotto un diverso profilo, risulta indimostrata l’asserita inattendibilità dell’aggiornamento del computo metrico estimativo e del piano particellare degli espropri, inattendibilità che verrebbe fatta discendere dalle incompletezze progettuali e che, peraltro, è stata prospettata dagli appellanti con il seguente interrogativo, oltremodo generico e sostanzialmente apodittico: “ Se la progettazione non è aggiornata alle norme tecniche vigenti, se le opere d’arte principali non sono progettate, se gli studi sul traffico e la tutela della falda non sono aggiornati, come è possibile conoscere l’effettivo ingombro e caratteristiche dell’opera e dunque redigere il piano particellare degli espropri? Come è possibile, in questo contesto e non conoscendo con esattezza la tipologia e le misure delle opere necessarie, redigere seriamente un computo metrico estimativo? ” (cfr. pag. 42 dell’appello). In ogni caso, ritiene il Collegio che l’asserita e indimostrata impossibilità di cui si tratta non possa comunque essere desunta dall’asserita incompletezza progettuale, per ragioni di ordine logico prima ancora che giuridico, poiché, in tal modo, si finirebbe per negare in radice ogni possibilità di modifiche tra i diversi livelli di progettazione, dal momento che dette modifiche ben si potrebbero tradurre in eventuali variazioni del computo metrico estimativo e del piano particellare degli espropri.
Per quanto riguarda, poi, le modifiche apportate al progetto avuto riguardo, in particolare, all’opera “VI03” e alle altre opere indicate nell’atto di appello, esse non mutano la natura sostanziale del progetto medesimo poiché, da un lato, recepiscono prescrizioni emerse nell’ambito del complesso iter procedimentale di autorizzazione dell’opera e, dall’altro lato, si tratta comunque di modifiche marginali.
9.5. Il quinto motivo di gravame è anch’esso destituito di fondamento, non essendo ravvisabili le denunciate violazioni dei termini per la presentazione delle osservazioni né può ritenersi illegittima la scelta del Commissario di non concedere proroghe per la formulazione delle anzidette osservazioni in considerazione del periodo festivo (in concomitanza tra LE e Capodanno) posto che, da un lato, nell’anzidetto periodo non vi è alcuna sospensione dei termini e che, dall’altro lato, sussistevano evidenti esigenze di ragionevole speditezza del procedimento medesimo, anche in considerazione della natura strategica dell’opera.
Contrariamente a quanto osservato dagli appellanti, inoltre, non corrisponde al vero che nell’ambito della Conferenza dei servizi le posizioni prevalenti fossero contrarie al progetto, posto che il Commissario, nel formulare il giudizio di prevalenza, ha effettuato una valutazione correttamente ponderata, non limitata al solo profilo quantitativo ma che ha tenuto conto delle ragioni poste a fondamento delle posizioni medesime e, in ogni caso, adeguatamente motivata come previsto dal comma 7 dell’art. 14- ter , l. n. 241 del 1990.
9.6. Insuscettibile di essere condivisa è altresì la censura formulata con il sesto motivo di gravame, con la precisazione che unitamente a tale motivo deve essere altresì esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dagli appellanti nella memoria di replica del 7 marzo 2025 con riferimento all’art. 4 della l. n. 55 del 2019 (ossia della legge di conversione del d.l. n. 32 del 2019), norma che, ad avviso degli appellanti stessi, si esporrebbe al “ rischio ” di illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 42, terzo comma, 97, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, ove interpretata nel senso di consentire deroghe all’obbligo di motivazione nella reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Sul punto, occorre rilevare in primo luogo che, in considerazione della disciplina speciale relativa alla competenza del Commissario, risulta priva di fondamento la tesi secondo cui anche dopo la nomina di quest’ultimo la reiterazione del vincolo avrebbe dovuto seguire lo stesso iter della progettazione preliminare, posto che siffatta conclusione sarebbe evidentemente contraria alla logica derogatoria e acceleratoria che si pone a fondamento della nomina del Commissario stesso e comporterebbe una sostanziale regressione del procedimento. Inoltre, il comma 3 dell’art. 4 della l. n. 55 del 2019 attribuisce al Commissario una specifica competenza per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni e, del resto, nel caso di specie, è stato adottato ex novo l’apposito avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (cfr. prot. n. COMM_SS11.I.0000023 dell’1 dicembre 2022). In secondo luogo, non si può sostenere che si tratti di un provvedimento privo di motivazione tenuto conto della circostanza che esso precisa espressamente come “ l’opera in intestazione è annoverata tra gli “interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale” individuati ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, per la cui realizzazione è stata disposta la nomina di un Commissario straordinario ” ed altresì che “ l’opera, inquadrata nel complesso di interventi di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all’Aeroporto di Malpensa, rientra altresì nell’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge n. 443/2001 cd. “Legge Obiettivo”, approvato con la Delibera CIPE n.121 del 21.12.2001 ”.
Conseguentemente, tale motivo di appello, complessivamente considerato, è infondato e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 55 del 2019, prima ancora che manifestamente infondata, risulta priva di rilevanza nel presente procedimento, non potendosi ritenere che il provvedimento de quo non sia motivato, posto che, quanto meno, è ravvisabile una motivazione per relationem che richiama la rilevanza strategica dell’opera, di per sé assorbente. Conseguentemente, posto che la questione di legittimità costituzionale presuppone il carattere non motivato della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, essa non può essere ritenuta rilevante nel presente giudizio.
9.7. Il settimo motivo di gravame concerne il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo ed è anch’esso infondato perché, come già osservato a proposito del primo motivo di gravame, con riferimento all' iter progettuale delle infrastrutture strategiche sussiste “ la possibilità di inserire prescrizioni in sede di approvazione del progetto definitivo, non soltanto è ammissibile, ma a volte si rende necessaria: diversamente argomentando, occorrerebbe predisporre un nuovo iter di approvazione per ogni difformità, ancorché secondaria, fra il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; proprio al fine di non incorrere in questo inconveniente, che andrebbe ad incidere sulla celere azione amministrativa, il legislatore ha previsto la possibilità di introdurre delle raccomandazioni e prescrizioni in sede di adozione del progetto definitivo ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 721; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555).
Ne consegue che le prescrizioni contenute nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non rendono il progetto esecutivo in questione un progetto “definitivo-esecutivo” e quest’ultimo non può essere considerato incoerente rispetto a quello definitivo poiché le modifiche ad esso apportate non sono tali da rendere necessaria una nuova valutazione ambientale proprio perché, da un lato, recepiscono puntuali prescrizioni emerse nell’ambito del complesso iter procedimentale di autorizzazione dell’opera e, dall’altro lato, si tratta di modifiche comunque marginali che non mutano la sostanza del progetto stesso.
Sotto un diverso profilo, l’asserito mancato rispetto delle prescrizioni, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è sottratto al sindacato giurisdizionale dovendo ancora essere eseguita la verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Per contro, le ulteriori censure afferenti alla mancata valutazione costi-benefici e all’asserita inadeguatezza del quadro economico di intervento, oltre a essere generici, interferiscono con valutazioni di merito rimesse alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione, insuscettibili di essere sindacate quando, come nel caso di specie, non risultano irragionevoli, a maggior ragione tenuto conto della circostanza che si tratta, come più volte rilevato, di un’opera considerata strategica.
9.8. Infine, risulta infondato anche l’ottavo motivo di gravame, poiché, da un lato, non è configurabile alcun vizio di legittimità per il fatto che il Commissario abbia a certi fini inteso seguire le “ regole ordinarie ”, sicché non può essere condivisa la censura che, per un verso, come rilevato dal T.a.r., si appalesa generica e, per un altro verso, non risulta argomentata in modo del tutto chiaro.
Del pari generica e non del tutto chiara è l’ulteriore censura relativa all’asserita assenza di un provvedimento di conclusione del subprocedimento ambientale, posto che, come già rilevato, con la delibera CIPE n. 8 del 31 gennaio 2008, è intervenuta l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante anche l’accertamento della compatibilità ambientale dell’opera stessa ed è stata successivamente eseguita la verifica di ottemperanza del progetto definitivo ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. n. 163 del 2006.
10. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
11. La complessità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA Lamberti, Presidente FF
IU Rotondo, Consigliere
EM Loria, Consigliere
LU Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | CA Lamberti |
IL SEGRETARIO