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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4917/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa;
TRA
, elettivamente domiciliato ad Alessano in via Carlo Sangiovanni n. Parte_1
83 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Pedone e dell'Avv. Emma Pedone che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
CONCLUSIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello iscritto il 10 luglio 2023, impugnava la sentenza Parte_1
n. 391/2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite) il ricorso in opposizione ex art. 204 bis d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) da sé introdotto avverso il verbale n. B002891 elevato nei confronti dello stesso il 14 giugno 2022 dal Comando di Polizia Municipale di , in cui era CP_1 stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada con riferimento a condotta omissiva attribuitagli in relazione ad altra violazione del Codice cit., art. 142 comma 8, contestata con precedente verbale n. 58384/21 del 21/1/2022, asseritamente notificatogli il 2/2/2022, non avendo egli comunicato, senza giustificato e documentato motivo, entro sessanta giorni dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione di cui all'art. 142 comma 8 cit., nonchè comminata sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel versamento della somma in misura ridotta di €
291,00 (oltre € 16,00 per spese postali e amministrative); nella specie, l'istante formulava il seguente motivo di appello: erroneità della sentenza in ordine alla valutazione effettuata dal giudicante in merito alla esistenza di un giustificato motivo alla base della condotta omissiva indicata nel verbale opposto, il quale sarebbe da individuarsi nella nullità della notifica del verbale presupposto eseguita telematicamente all'indirizzo PEC dell'azienda agricola di cui egli è titolare, non utilizzata, a suo dire, per motivi personali, ma esclusivamente per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, adducendo di non aver mai avuto conoscenza del primo verbale fino alla notifica a mezzo raccomandata a.r del secondo;
reiterava, quindi, altra difesa alla base del ricorso rilevando che l'indirizzo PEC di provenienza, utilizzato dal Comune mittente, non era iscritto nei pubblici registri (REGINDE, INIPEC e IPA); infine, rendeva noto che, nelle more, il aveva annullato in autotutela l'ordinanza – ingiunzione relativa al CP_1
verbale presupposto e che il documento era stato prodotto in giudizio il 13/1/2023 innanzi al giudice di pace;
chiedeva, in conclusione, l'annullamento del verbale opposto con vittoria delle spese di lite.
rimaneva contumace. Controparte_1
Con note depositate nel fascicolo telematico il 16/9/2024, l'appellante, allegando e dimostrando che il di , il 14/12/2023, aveva inviato una nota PEC CP_1 CP_1
con cui avvisava di avere annullato il verbale n. B002891 elevato il 14/6/2022 dal
Comando di Polizia Municipale, oggetto dell'odierno giudizio, chiedeva dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con condanna alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, essendo l'annullamento in autotutela intervenuto in corso del giudizio di appello su istanza, invece, anteriore.
All'udienza tenuta in data 6 marzo 2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare termini per memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, rendendo superflua una espressa pronunzia decisoria di merito del giudice, viene, per consolidata prassi giudiziaria, dichiarata cessata la materia del contendere, nonostante non vi sia alcuna norma processualcivilistica disciplinante il predetto istituto.
Più precisamente, la cessazione della materia del contendere, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione evocata in controversia, riconoscendo la superfluità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse dell'opponente in merito, come dal medesimo dichiarato, stante intervenuto atto di annullamento del verbale n. B002891 elevato il
14/6/2022 dal Comando di Polizia Municipale di relativo alla violazione di CP_1 cui all'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada (omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente della vettura di proprietà dell'opponente cui era stata contestata infrazione ex art. 142 comma 8 cit., ovverosia superamento dei limiti consentiti di velocita sul tratto stradale cui transitava come da verbale n. 58384/21 del
21/1/2022).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite dell'odierno giudizio, tenuto conto della correttezza della condotta tenuta dall'amministrazione locale, ma anche del tempo trascorso tra annullamento in autotutela del verbale presupposto e annullamento in autotutela del verbale di cui si discute, presupponente (un anno circa), si ritiene di dichiarare le suddette compensate in misura pari al 50%, ponendo a carico dell'appellato la restante parte come da liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
contumace, avverso la sentenza n. 391/2023 emessa e depositata in data 13 gennaio
2023 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate nella misura del 50% le spese di lite del giudizio di appello che liquida in complessivi € 462,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in
€ 91,50 per esborsi e condanna il alla rifusione, Controparte_1 in favore dell'opponente, della restante parte pari ad € 231,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e in € 45,75 per esborsi con distrazione in favore dei difensori Avv. Giuseppe Pedone e Avv. Emma Pedone dichiaratisi antistatari.
Lecce, 15 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi