Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16116/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12336/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Grumo Nevano al Viale XXIV Maggio n. 7, presso lo studio dell'avv.
Maddalena Errico, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio le ha riconosciuto un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua, nonché la condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 L. 104/92; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
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Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “ è da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” in Parte_1 quanto ultrasessantacinquenne con “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”: Grave: 100% senza accompagnamento, per i motivi su esposti, nonché,
“Portatore di handicap Comma 3 Art.3” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consentono di affermare che di anni 75, è Parte_1
affetta dalle seguenti infermità: VCC con deficit mnesico, cardiopatia ischemica ipertensiva in terapia farmacologica, diabete Mellito II, Tireopatia. L'istante per tali patologie è da considerarsi invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%. Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da sola, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante, grave, consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita. Per quanto riguarda, l'indennità di accompagnamento è utile precisare che il riconoscimento di un tasso invalidante pari al 100%, non dà luogo automaticamente al riconoscimento di tale diritto ma ne costituisce il presupposto fondamentale. Risulta però necessario, a nostro avviso, analizzare la strutturazione normativa della cosiddetta "indennità di accompagnamento" agli invalidi civili. Come noto, l'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n° 18, riconosce l'indennità "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua". Successivamente, il Ministero della Sanità chiariva il concetto nella nota circolare n° 500.6/AG. 927/58 1449, precisando che "si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza". La Legge 21 novembre 1988, n. 508, relativa alle "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti", estendeva la concessione dell'indennità di accompagnamento anche "ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti", e sanciva, all'art 3, che "fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età". L'art. 6 del Decreto Legislativo n° 509 del 23.11.1988 introduceva, poi, in aggiunta al secondo comma dell'alt 2 della Legge 30 marzo 1971, n° 118, la seguente norma: "Ai soli fini
3 dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque: a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
e) la cecità assoluta. Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, non presenta deficit della deambulazione. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto e), poiché
l'istante non è affetto da cecità assoluta. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da "quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza". Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età.
Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via. Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione. Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la IG.ra la quale, Parte_1
come già evidenziato in precedenza, è orientata, deambula autonomamente, è in grado di espletare gli atti quotidiani della vita. Per quanto attiene alla valutazione in ambito della Legge 104/92: la paziente è un soggetto che presenta un quadro clinico espresso in diagnosi, patologie a carattere
4 cronico che alterano i ritmi della vita quotidiana non solo del malato, ma dell'intero nucleo familiare, richiedendo molte risorse fisiche, psicologiche e organizzative, ed obbligando pazienti e loro congiunti a riorganizzare le abitudini, ma soprattutto i propri ruoli. Pertanto, tenuto conto che la tali patologie presentano un IGnificativo impatto sulla vita quotidiana e sociale della IG.ra
, non coinvolgendo solo quest'ultima, bensì anche i parenti più vicini, Parte_1 indispensabili per la corretta gestione dell'infermità, si ritiene che la IG.ra è Parte_1
persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, in quanto la minorazione riscontrata riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Giova ricordare, alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, che i criteri di valutazione degli accertamenti per l'invalidità civile e la situazione di handicap sono diversi, per cui l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale. Ricordando a noi stessi, che nel riconoscimento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa, per cui la valutazione non verte solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Quindi per la condizione di disabilità sono rilevanti le difficoltà che il soggetto incontra a causa delle sue condizioni psico-fisiche. Per rilevare tale situazione è necessario inserire il soggetto all'interno della società e porlo in relazione con altri individui per verificare se la sua menomazione fisica, psichica o sensoriale impedisca effettivamente il suo inserimento all'interno della società o impedisca di condurre una vita "normale" parimenti ad un altro soggetto che versa in stato di buona salute”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
5 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal
CTU. Allo stesso modo deve concludersi anche rispetto alla nuova documentazione di cui la ricorrente ha chiesto l'acquisizione, anche nelle note di trattazione scritta, in quanto la parte non ha spiegato in che modo tale nuova documentazione inciderebbe sulle conclusioni già espresse dal consulente, limitandosi ad affermare che la stessa determina il riconoscimento della prestazione richiesta.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
6 Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla IG.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 17.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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