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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 243/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAURO MONTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO MONTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA MACRI', giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIUSEPPINA MACRI'
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di , esponendo che e ha prestato CP_1 Controparte_1
servizio, a partire dal 30.12.1993, alle dipendenze dell' Controparte_1
in qualità di funzionaria;
che è stata collocata a riposo dal 31.12.2023;
[...] che con “avviso interno” pubblicato in data 29 marzo 2024 l' ha indetto CP_1 una procedura per l'attribuzione dei “nuovi DEP (differenziali economici di professionalità)” aventi decorrenza dal 1 gennaio 2023; che, non avendo più accesso al proprio fascicolo personale ed alla rete intranet aziendale riservata ai dipendenti così come previsto dal bando, ha presentato domanda di partecipazione alla richiamata selezione relativamente al “DEP” destinato al personale del “ruolo amministrativo” dell'“Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari”; che la domanda è stata trasmessa all' tramite posta CP_1
raccomandata del 24.04.2024; che è stata inserita nell'“Elenco domande non ammesse per mancanza di requisito/i alle graduatorie per attribuzione DEP
2023”; che l'esclusione della ricorrente è stata conseguente all'aver previsto, fra i requisiti di ammissione alla procedura, di “essere presenti in servizio presso
l [...] alla data di scadenza del presente bando”; Controparte_1
che, tuttavia, era in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
che ritiene illegittima la sua esclusione dalla procedura;
che avrebbe diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla sua illegittima esclusione dalla procedura selettiva ed alla correlata mancata assegnazione, dal 1.1.2023, del Pt_2
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che in data 29 marzo 2024 pubblicava un avviso interno per l'attribuzione dei “nuovi DEP differenziali economici di professionalità per l'anno 2023”, con scadenza per la presentazione delle domande, esclusivamente a mezzo piattaforma dedicata, alle ore 12 del 29 aprile 2024; che la ricorrente risultava nell'elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti;
che nessuna illegittimità per contrasto con il CCNL è rilevabile nell'avviso relativo all'attribuzione delle DEP.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, è pacifico che la ricorrente è stata collocata a riposo dal servizio in data 31.12.2023 e che, quindi, non fosse in servizio alla data di scadenza del bando in data 29.4.2024.
Il predetto avviso interno richiedeva, ai fini della partecipazione alla procedura di progressione economica, tre requisiti, quali: 1) aver maturato anni 3 nel differenziale economico in godimento;
2) assenza negli ultimi anni 2 di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
3) essere presenti in servizio presso l' alla data del 1 gennaio 2023 ed alla data Controparte_1
di scadenza del presente bando (Cfr. doc. n. 1 memoria, pag. 1-2).
La ricorrente, cessata dal servizio in data 31.12.2023, non era quindi in possesso del requisito richiesto per partecipare alla selezione, consistente nell'“essere presenti in servizio presso alla data di scadenza CP_1 CP_2
del presente bando” e vale a dire il 29 aprile 2024.
Lamenta, dunque, l'illegittimità di tale previsione dell'avviso interno, che viene ritenuto illegittimo per asserita violazione dell'art. 19 co. 4 lettera c) del
CCNL del 2.11.2022.
Tuttavia, come evidenziato da parte resistente, il requisito previsto dall'avviso di inerente l'essere in servizio al momento della CP_1
scadenza del bando riproduce analoga previsione del CCIA del 21.12.2023, che all'art. 3, co. 1 lettera c) prevede come necessaria per l'ammissione la presenza in servizio alla data di scadenza di presentazione delle domande, disposizione che a sua volta recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta con le organizzazioni sindacali in pari data (Cfr. doc. n. 3 memoria, pag. 7).
Tale previsione del CCIA ed il suo richiamo nell'avviso interno non possono in alcun modo ritenersi illegittimi per violazione del CCNL del 2 novembre 2022. Infatti, fra contratto nazionale e contratto aziendale, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non vi è un rapporto gerarchico, come tra contratto collettivo e contratto individuale, bensì un rapporto di pari ordinazione, non essendo presente nel nostro ordinamento una norma di legge che disciplini i rapporti fra i due livelli contrattuali.
3 La giurisprudenza ha stabilito che il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello dovesse essere regolato dal principio di autonomia. In tal modo viene attribuita maggiore rilevanza alla volontà delle parti, offrendo alle diverse regolamentazioni della contrattazione collettiva pari dignità e forza ugualmente vincolante, “Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività, sicché i contratti territoriali possono derogare anche in peius il ccnl” (Cfr. Cass., sent. n. 17421/2018). Dunque, “Il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati” (Cass.
19 aprile 2006, n. 9052; Cass. 18 maggio 2010 n. 12098; Cass. 15 settembre
2014 n. 19396; Cass. 15 febbraio 2019, n. 4609).
La disposizione relativa alla necessità di essere presenti in servizio presso l alla data di scadenza del presente bando è stata legittimamente CP_1
assunta dalla resistente, in osservanza del CCIA e delle ipotesi di accordo del 23 dicembre 2023, in quanto fondata sul legittimo esercizio dell'autonomia aziendale esercitata nel rispetto della volontà negoziale delle parti.
Pertanto, non si rileva alcuna illegittimità nell'avviso interno per contrasto con il CCNL relativa all'attribuzione delle DEP, redatto e pubblicato in conformità a quanto disposto tanto dall'ipotesi di accordo e CCIA del 31.12.2023
e, di conseguenza, l'esclusione della ricorrente dal beneficio richiesto è conforme alle disposizioni legittimamente adottate dall'Azienda.
La procedura di individuazione degli aventi diritto, anche in ordine alla partecipazione al bando, è stata quindi corretta, essendo l'iter della procedura perfettamente conforme in primis all'ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali e al CCIA e sotto alcun aspetto in violazione del CCNL.
4 Pertanto, la ricorrente non poteva partecipare alla procedura di progressione economica non possedendo il requisito richiesto dell'essere presenti in servizio presso l' alla data del 1 gennaio 2023 Controparte_1
ed alla data di scadenza del bando, ovvero il 29 aprile 2024.
In aggiunta, occorre rilevare che la domanda della ricorrente non è stata presentata mediante la procedura tassativamente prevista (ovvero tramite piattaforma aziendale dedicata, accessibile ovviamente solo a chi, in possesso del requisito dell'essere in servizio al momento della scadenza del bando, è ancora in possesso delle credenziali) ma, come dalla stessa riferito e documentato, del tutto informalmente con una raccomandata AR.
Anche la presentazione della domanda in modo irrituale e comunque con modalità diverse da quelle previste rappresenta legittimo motivo di esclusione, così come il difetto del requisito di cui sopra.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto, ritenendosi legittima l'esclusione dalla procedura di progressione economica della ricorrente già a riposo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1 [...]
– delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per Controparte_1
compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 09/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 243/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAURO MONTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO MONTINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA MACRI', giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIUSEPPINA MACRI'
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 26.2.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di , esponendo che e ha prestato CP_1 Controparte_1
servizio, a partire dal 30.12.1993, alle dipendenze dell' Controparte_1
in qualità di funzionaria;
che è stata collocata a riposo dal 31.12.2023;
[...] che con “avviso interno” pubblicato in data 29 marzo 2024 l' ha indetto CP_1 una procedura per l'attribuzione dei “nuovi DEP (differenziali economici di professionalità)” aventi decorrenza dal 1 gennaio 2023; che, non avendo più accesso al proprio fascicolo personale ed alla rete intranet aziendale riservata ai dipendenti così come previsto dal bando, ha presentato domanda di partecipazione alla richiamata selezione relativamente al “DEP” destinato al personale del “ruolo amministrativo” dell'“Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari”; che la domanda è stata trasmessa all' tramite posta CP_1
raccomandata del 24.04.2024; che è stata inserita nell'“Elenco domande non ammesse per mancanza di requisito/i alle graduatorie per attribuzione DEP
2023”; che l'esclusione della ricorrente è stata conseguente all'aver previsto, fra i requisiti di ammissione alla procedura, di “essere presenti in servizio presso
l [...] alla data di scadenza del presente bando”; Controparte_1
che, tuttavia, era in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
che ritiene illegittima la sua esclusione dalla procedura;
che avrebbe diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla sua illegittima esclusione dalla procedura selettiva ed alla correlata mancata assegnazione, dal 1.1.2023, del Pt_2
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che in data 29 marzo 2024 pubblicava un avviso interno per l'attribuzione dei “nuovi DEP differenziali economici di professionalità per l'anno 2023”, con scadenza per la presentazione delle domande, esclusivamente a mezzo piattaforma dedicata, alle ore 12 del 29 aprile 2024; che la ricorrente risultava nell'elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti;
che nessuna illegittimità per contrasto con il CCNL è rilevabile nell'avviso relativo all'attribuzione delle DEP.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, è pacifico che la ricorrente è stata collocata a riposo dal servizio in data 31.12.2023 e che, quindi, non fosse in servizio alla data di scadenza del bando in data 29.4.2024.
Il predetto avviso interno richiedeva, ai fini della partecipazione alla procedura di progressione economica, tre requisiti, quali: 1) aver maturato anni 3 nel differenziale economico in godimento;
2) assenza negli ultimi anni 2 di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
3) essere presenti in servizio presso l' alla data del 1 gennaio 2023 ed alla data Controparte_1
di scadenza del presente bando (Cfr. doc. n. 1 memoria, pag. 1-2).
La ricorrente, cessata dal servizio in data 31.12.2023, non era quindi in possesso del requisito richiesto per partecipare alla selezione, consistente nell'“essere presenti in servizio presso alla data di scadenza CP_1 CP_2
del presente bando” e vale a dire il 29 aprile 2024.
Lamenta, dunque, l'illegittimità di tale previsione dell'avviso interno, che viene ritenuto illegittimo per asserita violazione dell'art. 19 co. 4 lettera c) del
CCNL del 2.11.2022.
Tuttavia, come evidenziato da parte resistente, il requisito previsto dall'avviso di inerente l'essere in servizio al momento della CP_1
scadenza del bando riproduce analoga previsione del CCIA del 21.12.2023, che all'art. 3, co. 1 lettera c) prevede come necessaria per l'ammissione la presenza in servizio alla data di scadenza di presentazione delle domande, disposizione che a sua volta recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta con le organizzazioni sindacali in pari data (Cfr. doc. n. 3 memoria, pag. 7).
Tale previsione del CCIA ed il suo richiamo nell'avviso interno non possono in alcun modo ritenersi illegittimi per violazione del CCNL del 2 novembre 2022. Infatti, fra contratto nazionale e contratto aziendale, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non vi è un rapporto gerarchico, come tra contratto collettivo e contratto individuale, bensì un rapporto di pari ordinazione, non essendo presente nel nostro ordinamento una norma di legge che disciplini i rapporti fra i due livelli contrattuali.
3 La giurisprudenza ha stabilito che il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello dovesse essere regolato dal principio di autonomia. In tal modo viene attribuita maggiore rilevanza alla volontà delle parti, offrendo alle diverse regolamentazioni della contrattazione collettiva pari dignità e forza ugualmente vincolante, “Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività, sicché i contratti territoriali possono derogare anche in peius il ccnl” (Cfr. Cass., sent. n. 17421/2018). Dunque, “Il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati” (Cass.
19 aprile 2006, n. 9052; Cass. 18 maggio 2010 n. 12098; Cass. 15 settembre
2014 n. 19396; Cass. 15 febbraio 2019, n. 4609).
La disposizione relativa alla necessità di essere presenti in servizio presso l alla data di scadenza del presente bando è stata legittimamente CP_1
assunta dalla resistente, in osservanza del CCIA e delle ipotesi di accordo del 23 dicembre 2023, in quanto fondata sul legittimo esercizio dell'autonomia aziendale esercitata nel rispetto della volontà negoziale delle parti.
Pertanto, non si rileva alcuna illegittimità nell'avviso interno per contrasto con il CCNL relativa all'attribuzione delle DEP, redatto e pubblicato in conformità a quanto disposto tanto dall'ipotesi di accordo e CCIA del 31.12.2023
e, di conseguenza, l'esclusione della ricorrente dal beneficio richiesto è conforme alle disposizioni legittimamente adottate dall'Azienda.
La procedura di individuazione degli aventi diritto, anche in ordine alla partecipazione al bando, è stata quindi corretta, essendo l'iter della procedura perfettamente conforme in primis all'ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali e al CCIA e sotto alcun aspetto in violazione del CCNL.
4 Pertanto, la ricorrente non poteva partecipare alla procedura di progressione economica non possedendo il requisito richiesto dell'essere presenti in servizio presso l' alla data del 1 gennaio 2023 Controparte_1
ed alla data di scadenza del bando, ovvero il 29 aprile 2024.
In aggiunta, occorre rilevare che la domanda della ricorrente non è stata presentata mediante la procedura tassativamente prevista (ovvero tramite piattaforma aziendale dedicata, accessibile ovviamente solo a chi, in possesso del requisito dell'essere in servizio al momento della scadenza del bando, è ancora in possesso delle credenziali) ma, come dalla stessa riferito e documentato, del tutto informalmente con una raccomandata AR.
Anche la presentazione della domanda in modo irrituale e comunque con modalità diverse da quelle previste rappresenta legittimo motivo di esclusione, così come il difetto del requisito di cui sopra.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto, ritenendosi legittima l'esclusione dalla procedura di progressione economica della ricorrente già a riposo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1 [...]
– delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per Controparte_1
compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 09/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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