Sentenza breve 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 03/04/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02788/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da:
UNILAVORO PMI Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese - sede di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Diego Perifano e Mario Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
e con l'intervento di
ad opponendum:
DA TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7;
avverso il silenzio
serbato dalla Regione Campania sull’istanza formulata dalla associazione ricorrente in data 8.11.2024, finalizzata al rinnovo della Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali di cui alla L.R. Campania n. 12/2001;
nonché per l’accertamento dell’obbligo della Regione Campania di provvedere sulla predetta istanza e per la pronunzia di sentenza che faccia ordine alla Regione Campania di provvedere sull’istanza medesima entro il termine fissato, nominandosi da subito un Commissario che provveda in luogo della Regione nel caso in cui la stessa resti inerte anche dopo lo spirare del termine assegnatole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'atto di intervento ad opponendum di DA TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la Confederazione ricorrente, esponendo di essere un’associazione datoriale di piccole medie imprese, a cui sono iscritte le indicate ditte svolgenti attività di onoranze funebri, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione sulla sua istanza, con cui chiedeva di procedere al rinnovo della Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali istituita con la L.R. n. 12/2011, con compiti di consulenza e vigilanza sul settore, attualmente costituita in data 17/4/2018 e non rinnovata dopo le consultazioni elettorali del 2020, benché l’art. 5 della L.R. stabilisca che essa è nominata all’inizio di ogni legislatura;
- si è costituita in giudizio la Regione ed è intervenuto ad opponendum un attuale componente della Consulta;
Rilevato che la Regione ha depositato agli atti di causa il decreto del Presidente della Regione della 25/3/2025 n. 25, con cui si è proceduto alla nomina dei nuovi componenti della Consulta delle attività funerarie e cimiteriali, di cui alla cit. L.R. n. 12/2001;
Considerato che ciò determina la carenza sopravvenuta d’interesse, eccepita dalla Regione e peraltro rilevabile d’ufficio, atteso che l’emanazione del predetto decreto presidenziale sottrae alla ricorrente ogni utilità dalla coltivazione del ricorso, inteso a ottenere il rinnovo della Consulta che è stato disposto;
Ritenuto, pertanto, che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, quanto alle spese di giudizio, che per la connotazione della vicenda se ne giustifica la compensazione per intero tra tutte le parti, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente (essendone ravvisabile la soccombenza virtuale, per il difetto di legittimazione eccepito dalla Regione nell’affermare che la designazione dei rappresentanti di categoria spetta alle maggiori organizzazioni presenti nel CNEL);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa per intero tra tutte le parti le spese di giudizio, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO