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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/02/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.4692/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Micali, presso il cui studio sito in Messina via XXVII Luglio n.34, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, la domanda va rigettata, per mancata prova del requisito sanitario.
Infatti il CTU dopo le convocazioni di rito ha restituito i fascicoli a causa della mancata presentazione a visita da parte del ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata. Vista la dichiarazione in atti, si compensano le spese del giudizio.
CP_ Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta la domanda, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
CP_ 2) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato provvedimento.
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.4692/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Micali, presso il cui studio sito in Messina via XXVII Luglio n.34, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, la domanda va rigettata, per mancata prova del requisito sanitario.
Infatti il CTU dopo le convocazioni di rito ha restituito i fascicoli a causa della mancata presentazione a visita da parte del ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata. Vista la dichiarazione in atti, si compensano le spese del giudizio.
CP_ Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta la domanda, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
CP_ 2) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato provvedimento.
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia