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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
270/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.09.2025
Alle ore 09.49, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. GIUSEPPE SPADAVECCHIA. Controparte_1
È presente per l'avv. TERESA DI GREGORIO in sostituzione dell' Controparte_2 avv. GILDA PASQUA DI BISCEGLIE
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. SPADAVECCHIA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. DI GREGORIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale
1 Tra
rappresentato e difeso - in virtù di mandato reso con procura speciale posta a Controparte_1
mergine dell'atto di citazione del 02/10/2020, introduttivo del Giudizio di Primo Grado - dall'avv. Giuseppe
Spadavecchia presso il cui studio in Molfetta(BA) alla Via Muscati, n. 26 è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2
in Trani in Via Benedetto Croce n. 38 presso lo studio dell'avv. Gilda Pasqua di Bisceglie che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
-appellata-
Nonché
Controparte_3
appellata-contumace
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Trani, e deducendo di essere stata investito in data Controparte_3 Controparte_2
17.06.2020, verso le ore 18,55 circa, mentre si trovava, a piedi, in Molfetta sulla Via G. Puccini, nei pressi del civico 24, in procinto di attraversare la suddetta via da un marciapiede all'altro, allorquando veniva improvvisamente investito dall'autovettura tipo DAEWOO MATIZ tg CV 176 DS, di proprietà e condotta dalla assicurata presso la per la la quale, nel Controparte_3 Controparte_2 CP_4
sopraggiungere sulla predetta via ad elevata velocità, essendo intenta a guardare il proprio telefonino, non si
2 avvedeva della presenza dello stesso attore e lo impattava violentemente sulla parte sinistra, scaraventandolo per terra.
L'attore chiedeva al GdP accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del sinistro in questione in capo a per l'effetto, condannare, i convenuti, in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 5.000,00 (somma così ridotta per ragioni di economia processuale), a titolo di risarcimento dei danni, sia fisici che patrimoniali, subiti dall'attore a causa del sinistro in questione, o di quell'altra somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutata e gravata degli interessi legali e della svalutazione monetaria, decorrenti dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo;
condannare, in ogni caso i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario.
si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda che chiedeva rigettarsi con vittoria Pt_1
delle spese di lite.
L'altra convenuta rimaneva contumace e non si presentava per rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore.
Istruito il giudizio mediante interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e ctu medico legale, il GdP
con sentenza n. 474/2023 del 10.11.2023, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la pari responsabilità della e del nel sinistro occorso a quest'ultimo, condannando i CP_3 CP_1
convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.703,00, oltre alla metà delle spese di lite e di ctu, compensate fra le parti per la restante metà.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 24.1.2024, ha interposto appello Controparte_1
deducendo: errata ricostruzione dei fatti di causa, errato esame delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione di legge in riferimento agli artt. 115 c.p.c. e 2054 c.c., illegittima compensazione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.4.2024 si è costituita , Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
3 Nessuno si è invece costituito per nonostante la regolarità della notifica e all'udienza del Controparte_3
27.5.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
L'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nel ricostruire la dinamica del sinistro, ha affermato di essersi trovato in procinto di attraversare la via G. Puccini all'altezza del civico 24;
quindi ha articolato una prova testimoniale sul se fosse vero che egli si trovasse al centro strada mentre nella corrispondenza intercorsa con la compagnia nella fase stragiudiziale (missiva del 22.9.2020 sottoscritta dalla parte prodotta in primo grado), ha allegato di essere stato investito “mentre attraversava la strada”.
Il primo giudice valutate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, e quelle della parte in Testimone_1
sede di interrogatorio formale, ha ritenuto superata la presunzione di colpa del conducente dell'autovettura,
sancita dall'art. 2054 c.c., ascrivendo il sinistro alla concorrente responsabilità della distratta alla CP_3
guida dall'uso del telefono cellulare, e del per avere incautamente iniziato l'attraversamento CP_1
nonostante il sopraggiungere del veicolo e la esatta percezione della distrazione del conducente intenta ad usare il cellulare.
La decisione è corretta e va confermata.
La fattispecie trova la sua regolamentazione in quanto stabilito dall'art.2054 comma 1 c.c.: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre
4 progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n.
24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Ancora, in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura
combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico
del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si
svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto>
(Cass. 5594/2025 che richiama in motivazione Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433).
La sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto superata la presunzione di colpa eslcusiva del conducente dell'autovettura e partitario il concorso di colpa fra la e il , ha fatto buon CP_3 CP_1
governo dei principi regolatori della materia, si è posta in continuità con il consolidato orientamento di legittimità e ha correttamente valutato le prove orali.
È pacifico che la via G. Puccini fosse caratterizzata dalla presenza di veicoli su entrambi i lati della carreggiata, circostanza che avrebbe dovuto indurre la conducente del veicolo, a prestare CP_3
particolare attenzione e cautela, attesa l'elevata probabilità che pedoni potessero sbucare tra le auto parcheggiate, laddove, invece, colpevolmente, la convenuta benché guidasse a velocità moderata, tanto da urtare il pedone solo con lo specchietto laterale provocandogli modeste lesioni, era intenta all'uso del telefono cellulare, come dichiarato anche dal teste . Testimone_2
Quanto al , precisato che contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, il tratto di CP_1
strada in questione non è dotato di strisce pedonali (cfr. corredo fotografico in atti e informativa redatta dall'investigatore privato incaricato dalla compagnia), tuttavia va rilevata la contraddittorietà delle sue allegazioni, avendo questi affermato in talune circostanze di avere iniziato l'attraversamento pedonale e in altre di essere rimasto fermo fra le autovetture parcheggiate in attesa di attraversare la via G. Puccini.
Il teste ha riferito di aver visto il accingersi ad iniziare l'attraversamento, il Testimone_2 CP_1
che esclude che lo stesso fosse fermo.
Le dichiarazioni del teste vanno infatti interpretate, come si legge nella sentenza di primo grado, nel senso
5 che il avesse iniziato l'attraversamento, uscendo dallo spezio fra due autovetture parcheggiate CP_1
nonostante si fosse accorto della distrazione della intenta ad usare il telefono cellulare, come CP_3
confermato dal teste e dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Al va dunque rimproverato di avere omesso di dare la dovuta precedenza al veicolo in CP_1
transito, che aveva visto sopraggiungere con anticipo tale da consentirgli di scorgere l'uso del telefono cellulare da parte del conducente.
Il avrebbe quindi dovuto rimanere fermo così come aveva fatto rispetto al passaggio dei due CP_1
veicoli precedenti, invece di oltrepassare la auto parcheggiate e iniziare l'attraversamento nonostante il sopraggiungere di un automobilista distratto.
La responsabilità dell'investimento del pedone va quindi effettivamente ascritta alla pari responsabilità di appellante e appellata.
Ne consegue che non solo sono infondati i primi due motivi di appello, ma lo è anche quello che riguarda la distribuzione delle spese di lite compensate per metà, in quanto la pari responsabilità del sinistro comporta reciproca soccombenza e conduce alla parziale compensazione delle spese di lite e di ctu.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado confermata.
Rimane da statuire sulle spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n.474/2023, del Giudice di Pace di Trani;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite che Controparte_2
6 liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 15.09.2025
Alle ore 09.49, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. GIUSEPPE SPADAVECCHIA. Controparte_1
È presente per l'avv. TERESA DI GREGORIO in sostituzione dell' Controparte_2 avv. GILDA PASQUA DI BISCEGLIE
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. SPADAVECCHIA precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. DI GREGORIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale
1 Tra
rappresentato e difeso - in virtù di mandato reso con procura speciale posta a Controparte_1
mergine dell'atto di citazione del 02/10/2020, introduttivo del Giudizio di Primo Grado - dall'avv. Giuseppe
Spadavecchia presso il cui studio in Molfetta(BA) alla Via Muscati, n. 26 è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2
in Trani in Via Benedetto Croce n. 38 presso lo studio dell'avv. Gilda Pasqua di Bisceglie che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
-appellata-
Nonché
Controparte_3
appellata-contumace
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Trani, e deducendo di essere stata investito in data Controparte_3 Controparte_2
17.06.2020, verso le ore 18,55 circa, mentre si trovava, a piedi, in Molfetta sulla Via G. Puccini, nei pressi del civico 24, in procinto di attraversare la suddetta via da un marciapiede all'altro, allorquando veniva improvvisamente investito dall'autovettura tipo DAEWOO MATIZ tg CV 176 DS, di proprietà e condotta dalla assicurata presso la per la la quale, nel Controparte_3 Controparte_2 CP_4
sopraggiungere sulla predetta via ad elevata velocità, essendo intenta a guardare il proprio telefonino, non si
2 avvedeva della presenza dello stesso attore e lo impattava violentemente sulla parte sinistra, scaraventandolo per terra.
L'attore chiedeva al GdP accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del sinistro in questione in capo a per l'effetto, condannare, i convenuti, in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 5.000,00 (somma così ridotta per ragioni di economia processuale), a titolo di risarcimento dei danni, sia fisici che patrimoniali, subiti dall'attore a causa del sinistro in questione, o di quell'altra somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutata e gravata degli interessi legali e della svalutazione monetaria, decorrenti dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo;
condannare, in ogni caso i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario.
si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda che chiedeva rigettarsi con vittoria Pt_1
delle spese di lite.
L'altra convenuta rimaneva contumace e non si presentava per rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore.
Istruito il giudizio mediante interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e ctu medico legale, il GdP
con sentenza n. 474/2023 del 10.11.2023, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la pari responsabilità della e del nel sinistro occorso a quest'ultimo, condannando i CP_3 CP_1
convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.703,00, oltre alla metà delle spese di lite e di ctu, compensate fra le parti per la restante metà.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 24.1.2024, ha interposto appello Controparte_1
deducendo: errata ricostruzione dei fatti di causa, errato esame delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione di legge in riferimento agli artt. 115 c.p.c. e 2054 c.c., illegittima compensazione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.4.2024 si è costituita , Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., deducendo l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
3 Nessuno si è invece costituito per nonostante la regolarità della notifica e all'udienza del Controparte_3
27.5.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
L'attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nel ricostruire la dinamica del sinistro, ha affermato di essersi trovato in procinto di attraversare la via G. Puccini all'altezza del civico 24;
quindi ha articolato una prova testimoniale sul se fosse vero che egli si trovasse al centro strada mentre nella corrispondenza intercorsa con la compagnia nella fase stragiudiziale (missiva del 22.9.2020 sottoscritta dalla parte prodotta in primo grado), ha allegato di essere stato investito “mentre attraversava la strada”.
Il primo giudice valutate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, e quelle della parte in Testimone_1
sede di interrogatorio formale, ha ritenuto superata la presunzione di colpa del conducente dell'autovettura,
sancita dall'art. 2054 c.c., ascrivendo il sinistro alla concorrente responsabilità della distratta alla CP_3
guida dall'uso del telefono cellulare, e del per avere incautamente iniziato l'attraversamento CP_1
nonostante il sopraggiungere del veicolo e la esatta percezione della distrazione del conducente intenta ad usare il cellulare.
La decisione è corretta e va confermata.
La fattispecie trova la sua regolamentazione in quanto stabilito dall'art.2054 comma 1 c.c.: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre
4 progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n.
24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Ancora, in materia di responsabilità da sinistri stradali, in caso di investimento di un pedone, la lettura
combinata dell'art. 2054 cod. civ. - che pone la regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico
del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si
svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del caso concreto>
(Cass. 5594/2025 che richiama in motivazione Cass., ord., 25 gennaio 2024, n. 2433).
La sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto superata la presunzione di colpa eslcusiva del conducente dell'autovettura e partitario il concorso di colpa fra la e il , ha fatto buon CP_3 CP_1
governo dei principi regolatori della materia, si è posta in continuità con il consolidato orientamento di legittimità e ha correttamente valutato le prove orali.
È pacifico che la via G. Puccini fosse caratterizzata dalla presenza di veicoli su entrambi i lati della carreggiata, circostanza che avrebbe dovuto indurre la conducente del veicolo, a prestare CP_3
particolare attenzione e cautela, attesa l'elevata probabilità che pedoni potessero sbucare tra le auto parcheggiate, laddove, invece, colpevolmente, la convenuta benché guidasse a velocità moderata, tanto da urtare il pedone solo con lo specchietto laterale provocandogli modeste lesioni, era intenta all'uso del telefono cellulare, come dichiarato anche dal teste . Testimone_2
Quanto al , precisato che contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, il tratto di CP_1
strada in questione non è dotato di strisce pedonali (cfr. corredo fotografico in atti e informativa redatta dall'investigatore privato incaricato dalla compagnia), tuttavia va rilevata la contraddittorietà delle sue allegazioni, avendo questi affermato in talune circostanze di avere iniziato l'attraversamento pedonale e in altre di essere rimasto fermo fra le autovetture parcheggiate in attesa di attraversare la via G. Puccini.
Il teste ha riferito di aver visto il accingersi ad iniziare l'attraversamento, il Testimone_2 CP_1
che esclude che lo stesso fosse fermo.
Le dichiarazioni del teste vanno infatti interpretate, come si legge nella sentenza di primo grado, nel senso
5 che il avesse iniziato l'attraversamento, uscendo dallo spezio fra due autovetture parcheggiate CP_1
nonostante si fosse accorto della distrazione della intenta ad usare il telefono cellulare, come CP_3
confermato dal teste e dall'attore in sede di interrogatorio formale.
Al va dunque rimproverato di avere omesso di dare la dovuta precedenza al veicolo in CP_1
transito, che aveva visto sopraggiungere con anticipo tale da consentirgli di scorgere l'uso del telefono cellulare da parte del conducente.
Il avrebbe quindi dovuto rimanere fermo così come aveva fatto rispetto al passaggio dei due CP_1
veicoli precedenti, invece di oltrepassare la auto parcheggiate e iniziare l'attraversamento nonostante il sopraggiungere di un automobilista distratto.
La responsabilità dell'investimento del pedone va quindi effettivamente ascritta alla pari responsabilità di appellante e appellata.
Ne consegue che non solo sono infondati i primi due motivi di appello, ma lo è anche quello che riguarda la distribuzione delle spese di lite compensate per metà, in quanto la pari responsabilità del sinistro comporta reciproca soccombenza e conduce alla parziale compensazione delle spese di lite e di ctu.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado confermata.
Rimane da statuire sulle spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 270/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza n.474/2023, del Giudice di Pace di Trani;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite che Controparte_2
6 liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.9.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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