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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 7198 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli (NA) alla via Michelangelo da Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avvocato Alida Cerasuolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(NA) il 10.06.1975 e residente in [...];
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza dell'11.03.2025, si è riportata alle difese del proprio procuratore.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024, il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in Afragola (NA) in data CP_1
08.06.1999 e che dalla loro unione erano nati tre figli – (nato il giorno Per_1
01.11.2000), (nata il giorno 21.08.2003) e (nata il giorno Per_2 Per_3
13.11.2007) - sulla scorta del divorzio contenzioso pronunciato tra i coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 2068/2021 pubblicata il 13.07.2021 e sentenza definitiva sulle statuizioni accessorie n. 900/2022 pubblicata il 18.03.2022, ha adito il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni accessorie al divorzio.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: a) il primogenito non è più Per_1 convivente con la madre, avendo trasferito dapprima la propria residenza in
Lombardia e successivamente nel Comune di Arpaise (BN); tale circostanza ha determinato la cessazione del diritto della madre di ricevere la somma destinata quale contributo per il suo mantenimento;
b) lo stesso, nell'anno 2022, ha iniziato ad espletare l'attività di guardia giurata e attualmente svolge attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 31.05.2024 al 30.11.2024, sicché deve ritenersi raggiunta, da parte sua, la piena autosufficienza economica;
c) la secondogenita ha completato il ciclo di studi intrapreso, conseguendo il Per_2 diploma presso un istituto alberghiero ed attualmente svolge attività lavorativa saltuaria;
d) il ricorrente svolge l'attività di guardia giurata, percependo una retribuzione mensile minore rispetto al passato.
Per tutti questi motivi, il ricorrente chiedeva: “1) revochi l'assegno per il mantenimento del figlio , avendo cessato la convivenza con la madre ed Per_1 avendo conseguito indipendenza economica;
2) riduca l'assegno di mantenimento dovuto per la figlia;
3) confermi la sentenza n. 900/22 del Tribunale di Per_2
Napoli Nord per quanto attiene all'obbligo del Raitante di contribuire mantenimento della figlia;
4) in caso di opposizione, condanni la sig.ra Per_3 al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio.”. CP_1
All'esito della comparizione personale del solo ricorrente all'udienza dell'11.03.2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1 la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ( cfr. not
[...] dep in atti in data 11.03.2025)
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto parzialmente accolto.
Invero, in ordine alle domande concernenti la revisione del contributo al mantenimento dei figli e/o dell'assegno divorzile, proposte ex art. 473bis 29 c.p.c., va osservato in via preliminare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità di tali assegni, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione degli emolumenti, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare gli importi o gli stessi obblighi della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. Civ. n. 32529/2018 per il mantenimento dei figli e Cass. Civ. 1119/2020 per l'assegno divorzile), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. Civ. n. 28436/2017, pronunciata in relazione alla revisione degli oneri conseguenti alla separazione giudiziale).
Inoltre, va rilevato che in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies c.c. la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che “l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che il conseguimento dell'indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di un'obbligazione “ex-lege”, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto
3 dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, non già all'altro genitore
(o al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica” (Cass. n.
2289 del 2001, ma in senso analogo anche Cass. n. 11828 del 2009).
Tuttavia, la Corte di Cassazione, tornata sul punto, ha chiarito che “ Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. n. 12952 del 2016; conforme Cass. n. 5088 del 2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che risulti provata la circostanza secondo cui il primogenito della coppia ha trasferito la propria residenza nel Comune di Arpaise (BN), come si evince dal certificato di residenza depositato unitamente al ricorso. Tale elemento determina l'insussistenza della legittimazione materna a percepire una somma mensile a titolo di mantenimento per il figlio, atteso il venir meno del requisito essenziale della convivenza. Ad adiuvandum, il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro sottoscritto dal primogenito, sicché può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sullo stesso e relativo alla prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Da ciò
4 consegue la revoca dell'obbligo, in capo al ricorrente, di provvedere al pagamento in favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, . Per_1
Quanto alla domanda di riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento della secondogenita la stessa va rigettata, in assenza di attività istruttoria sul Per_2 punto. Invero, il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa il raggiungimento, da parte della figlia, dell'autosufficienza economica, con ciò disattendendo l'onere probatorio sullo stesso gravante, né ha contestato la convivenza della figlia con la madre. Inoltre, non risulta provato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, tenuto conto che la documentazione reddituale depositata dal resistente non attesta una sensibile riduzione delle proprie entrate.
Da ciò discende che non sussistono i presupposti per la rimodulazione dell'obbligo a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento della figlia tenuto Per_2 conto altresì della già minimale quantificazione disposta in sede di divorzio (euro
200,00 mensili).
3. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, stante la soccombenza reciproca e atteso che parte resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alle domande di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ; Per_1
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, 1.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5 Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 7198 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli (NA) alla via Michelangelo da Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avvocato Alida Cerasuolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
(NA) il 10.06.1975 e residente in [...];
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza dell'11.03.2025, si è riportata alle difese del proprio procuratore.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.09.2024, il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in Afragola (NA) in data CP_1
08.06.1999 e che dalla loro unione erano nati tre figli – (nato il giorno Per_1
01.11.2000), (nata il giorno 21.08.2003) e (nata il giorno Per_2 Per_3
13.11.2007) - sulla scorta del divorzio contenzioso pronunciato tra i coniugi con sentenza non definitiva sullo status n. 2068/2021 pubblicata il 13.07.2021 e sentenza definitiva sulle statuizioni accessorie n. 900/2022 pubblicata il 18.03.2022, ha adito il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni accessorie al divorzio.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: a) il primogenito non è più Per_1 convivente con la madre, avendo trasferito dapprima la propria residenza in
Lombardia e successivamente nel Comune di Arpaise (BN); tale circostanza ha determinato la cessazione del diritto della madre di ricevere la somma destinata quale contributo per il suo mantenimento;
b) lo stesso, nell'anno 2022, ha iniziato ad espletare l'attività di guardia giurata e attualmente svolge attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 31.05.2024 al 30.11.2024, sicché deve ritenersi raggiunta, da parte sua, la piena autosufficienza economica;
c) la secondogenita ha completato il ciclo di studi intrapreso, conseguendo il Per_2 diploma presso un istituto alberghiero ed attualmente svolge attività lavorativa saltuaria;
d) il ricorrente svolge l'attività di guardia giurata, percependo una retribuzione mensile minore rispetto al passato.
Per tutti questi motivi, il ricorrente chiedeva: “1) revochi l'assegno per il mantenimento del figlio , avendo cessato la convivenza con la madre ed Per_1 avendo conseguito indipendenza economica;
2) riduca l'assegno di mantenimento dovuto per la figlia;
3) confermi la sentenza n. 900/22 del Tribunale di Per_2
Napoli Nord per quanto attiene all'obbligo del Raitante di contribuire mantenimento della figlia;
4) in caso di opposizione, condanni la sig.ra Per_3 al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio.”. CP_1
All'esito della comparizione personale del solo ricorrente all'udienza dell'11.03.2025, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1 la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ( cfr. not
[...] dep in atti in data 11.03.2025)
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto parzialmente accolto.
Invero, in ordine alle domande concernenti la revisione del contributo al mantenimento dei figli e/o dell'assegno divorzile, proposte ex art. 473bis 29 c.p.c., va osservato in via preliminare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità di tali assegni, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione degli emolumenti, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare gli importi o gli stessi obblighi della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. Civ. n. 32529/2018 per il mantenimento dei figli e Cass. Civ. 1119/2020 per l'assegno divorzile), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. Civ. n. 28436/2017, pronunciata in relazione alla revisione degli oneri conseguenti alla separazione giudiziale).
Inoltre, va rilevato che in merito alla persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies c.c. la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che “l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla ripartizione dell'onere della prova, comporta che il conseguimento dell'indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di un'obbligazione “ex-lege”, onde spetta al genitore che deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto
3 dimostrare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, non già all'altro genitore
(o al figlio) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica” (Cass. n.
2289 del 2001, ma in senso analogo anche Cass. n. 11828 del 2009).
Tuttavia, la Corte di Cassazione, tornata sul punto, ha chiarito che “ Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. n. 12952 del 2016; conforme Cass. n. 5088 del 2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che risulti provata la circostanza secondo cui il primogenito della coppia ha trasferito la propria residenza nel Comune di Arpaise (BN), come si evince dal certificato di residenza depositato unitamente al ricorso. Tale elemento determina l'insussistenza della legittimazione materna a percepire una somma mensile a titolo di mantenimento per il figlio, atteso il venir meno del requisito essenziale della convivenza. Ad adiuvandum, il ricorrente ha depositato il contratto di lavoro sottoscritto dal primogenito, sicché può ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sullo stesso e relativo alla prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Da ciò
4 consegue la revoca dell'obbligo, in capo al ricorrente, di provvedere al pagamento in favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, . Per_1
Quanto alla domanda di riduzione della somma prevista a titolo di mantenimento della secondogenita la stessa va rigettata, in assenza di attività istruttoria sul Per_2 punto. Invero, il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa il raggiungimento, da parte della figlia, dell'autosufficienza economica, con ciò disattendendo l'onere probatorio sullo stesso gravante, né ha contestato la convivenza della figlia con la madre. Inoltre, non risulta provato il dedotto peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, tenuto conto che la documentazione reddituale depositata dal resistente non attesta una sensibile riduzione delle proprie entrate.
Da ciò discende che non sussistono i presupposti per la rimodulazione dell'obbligo a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento della figlia tenuto Per_2 conto altresì della già minimale quantificazione disposta in sede di divorzio (euro
200,00 mensili).
3. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, stante la soccombenza reciproca e atteso che parte resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alle domande di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, revoca l'obbligo di pagamento in capo al ricorrente ed a favore della resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ; Per_1
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, 1.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5 Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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