CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 902 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2692 del 14.6.2024 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr.ssa
Eleonora Maria Velia Porcelli, discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
BORGINI MATTEO, BRAGADIN ALVISE GASTONE ( C.F._1 [...]
( ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(CF rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. CAMPILII ANNA ed elettivamente domiciliata in VIA
ZAROTTO, 47 43100 PARMA
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 Per Parte_1
Nel merito: - in via principale: per i
[...] motivi esposti in quest'atto, rigettare le do-mande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
B) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
C) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per “Voglia la Corte d'appello respingere Controparte_1
l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2692/2024, con la condanna della al CP_2 pagamento delle spese giudiziali del grado, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara antistataria.
Condannare inoltre l'appellante - ove codesta Corte ritenga sussistente la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 Cpc, a risarcire all'anziano attore i danni da stress giudiziario, che si indicano in € 5.000, salvo diversa quantificazione equitativa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2692/2024 è stato accolto il ricorso del
CA ed accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla Parte_1 allora convenuta a titolo di contributo di
[...] solidarietà, e pertanto, il Tribunale ha condannato la
[...]
A FAVORE DEI DOTTORI Parte_1
COMMERCIALISTI alla cessazione del prelievo ed alla restituzione delle trattenute applicate a titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente nel periodo dal 2013 al 2021 per € 19.485,96, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
2 Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del principio del Pt_1
“pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della Pt_1
Ha impugnato la sentenza la con tre articolati motivi di Pt_1 appello.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2697 CC in quanto la parte appellata non avrebbe provato la quantificazione della domanda, avendo prodotto in giudizio solo i modelli CUD degli anni dal 2013-2021 da cui non sarebbe possibile desumere l'esatto valore della domanda in mancanza dei cedolini della pensione.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
L'appellante chiarisce che l'art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC, così come l'art. 29 del Regolamento Unitario, non è un provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Di conseguenza, al pari della Legge, la normativa regolamentare della CNPADC può incidere sul diritto soggettivo alla pensione anche quando tale pensione è in corso di erogazione, purché tale normativa risponda al principio di ragionevolezza.
Prosegue l'appellante che diversamente opinando si verificherebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto si consentirebbe alla Legge di ridurre il quantum del trattamento pensionistico dei soggetti iscritti INPS, mentre ciò non sarebbe consentito nei
3 confronti dei soggetti iscritti agli Enti previdenziali privatizzati, la disciplina del cui trattamento pensionistico è interamente rimessa alle specifiche discipline regolamentari e statutarie e non alla legge.
Peraltro, l'assunto per cui l'imposizione del contributo di solidarietà per mezzo dei provvedimenti ritenuti illegittimi si porrebbe in antinomia con la legge, contrasta sia con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che con la normativa vigente nel periodo antecedente all'entrata in vigore della suddetta Legge di Stabilità.
Su tali ragioni la appellante insiste per la riforma della Pt_1 sentenza, in ragione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 763, L.
n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), che ha modificato l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, degli Enti previdenziali privatizzati di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio di bilancio, non riducendosi affatto ai provvedimenti di variazioni delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, come nel vigore del testo previgente.
Dunque, già dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2007 era data facoltà agli enti previdenziali privati di introdurre tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, tra cui, certamente, quelli che prevedono una riduzione del trattamento pensionistico in corso di erogazione, come il contributo di solidarietà.
Non si può, quindi, dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” all'equilibrio, CP_2 finanziario di lungo termine;
di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma
488, L. n. 147/2013.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie, in quanto il termine da
4 applicarsi nel caso di specie sarebbe quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., secondo cui si prescrive in cinque anni
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e non quello decennale considerato nella sentenza impugnata.
Se pure è noto che recentemente la giurisprudenza ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. sarebbe esclusa dalla natura non negoziale dei trattamenti pensionistici, nondimeno è doveroso rilevare come tale assunto non trovi riscontro nel dettato normativo.
Al contrario, il comma 2 dell'art. 2948 c.c. fa riferimento a crediti che non trovano normalmente fondamento in un atto negoziale, ma in una fonte legale.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza di cui in epigrafe decisa come in dispositivo riportato in calce.
L'appello è infondato.
Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi da questa Corte molteplici volte in modo sfavorevole alla
. Pt_1
Questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento seguito in materia anche con riferimento ai principi chiariti dalla Suprema Corte e a tal fine si richiama la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la , di imporre un contributo di Pt_1 solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del
2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del
5 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass.
4604/2023).
A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la , proposto argomentazioni idonee ad indurre la Pt_1
Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Passando ad esaminare il quarto e il quinto motivo – relativi alla prescrizione della pretesa fatta valere dalla XXXX – quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo
6 di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza
l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. “
Da ultimo ribadita la prescrizione decennale, “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione
7 l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione. (Cass. L. Ord. N. 23257 del 28.8.2024).”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di cui al dispositivo, così ritenuto congruo al valore, all'attività ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2692/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Campili dichiaratasi antistataria.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR
n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2692 del 14.6.2024 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr.ssa
Eleonora Maria Velia Porcelli, discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
BORGINI MATTEO, BRAGADIN ALVISE GASTONE ( C.F._1 [...]
( ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Pt_2 C.F._2
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(CF rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. CAMPILII ANNA ed elettivamente domiciliata in VIA
ZAROTTO, 47 43100 PARMA
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 Per Parte_1
Nel merito: - in via principale: per i
[...] motivi esposti in quest'atto, rigettare le do-mande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
B) In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondate le pretese del ricorrente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
C) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per “Voglia la Corte d'appello respingere Controparte_1
l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2692/2024, con la condanna della al CP_2 pagamento delle spese giudiziali del grado, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara antistataria.
Condannare inoltre l'appellante - ove codesta Corte ritenga sussistente la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 Cpc, a risarcire all'anziano attore i danni da stress giudiziario, che si indicano in € 5.000, salvo diversa quantificazione equitativa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2692/2024 è stato accolto il ricorso del
CA ed accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla Parte_1 allora convenuta a titolo di contributo di
[...] solidarietà, e pertanto, il Tribunale ha condannato la
[...]
A FAVORE DEI DOTTORI Parte_1
COMMERCIALISTI alla cessazione del prelievo ed alla restituzione delle trattenute applicate a titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente nel periodo dal 2013 al 2021 per € 19.485,96, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
2 Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del principio del Pt_1
“pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della Pt_1
Ha impugnato la sentenza la con tre articolati motivi di Pt_1 appello.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2697 CC in quanto la parte appellata non avrebbe provato la quantificazione della domanda, avendo prodotto in giudizio solo i modelli CUD degli anni dal 2013-2021 da cui non sarebbe possibile desumere l'esatto valore della domanda in mancanza dei cedolini della pensione.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà.
L'appellante chiarisce che l'art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC, così come l'art. 29 del Regolamento Unitario, non è un provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Di conseguenza, al pari della Legge, la normativa regolamentare della CNPADC può incidere sul diritto soggettivo alla pensione anche quando tale pensione è in corso di erogazione, purché tale normativa risponda al principio di ragionevolezza.
Prosegue l'appellante che diversamente opinando si verificherebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto si consentirebbe alla Legge di ridurre il quantum del trattamento pensionistico dei soggetti iscritti INPS, mentre ciò non sarebbe consentito nei
3 confronti dei soggetti iscritti agli Enti previdenziali privatizzati, la disciplina del cui trattamento pensionistico è interamente rimessa alle specifiche discipline regolamentari e statutarie e non alla legge.
Peraltro, l'assunto per cui l'imposizione del contributo di solidarietà per mezzo dei provvedimenti ritenuti illegittimi si porrebbe in antinomia con la legge, contrasta sia con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che con la normativa vigente nel periodo antecedente all'entrata in vigore della suddetta Legge di Stabilità.
Su tali ragioni la appellante insiste per la riforma della Pt_1 sentenza, in ragione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 763, L.
n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), che ha modificato l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, degli Enti previdenziali privatizzati di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio di bilancio, non riducendosi affatto ai provvedimenti di variazioni delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, come nel vigore del testo previgente.
Dunque, già dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2007 era data facoltà agli enti previdenziali privati di introdurre tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, tra cui, certamente, quelli che prevedono una riduzione del trattamento pensionistico in corso di erogazione, come il contributo di solidarietà.
Non si può, quindi, dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” all'equilibrio, CP_2 finanziario di lungo termine;
di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma
488, L. n. 147/2013.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie, in quanto il termine da
4 applicarsi nel caso di specie sarebbe quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., secondo cui si prescrive in cinque anni
“tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e non quello decennale considerato nella sentenza impugnata.
Se pure è noto che recentemente la giurisprudenza ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 2948 c.c. sarebbe esclusa dalla natura non negoziale dei trattamenti pensionistici, nondimeno è doveroso rilevare come tale assunto non trovi riscontro nel dettato normativo.
Al contrario, il comma 2 dell'art. 2948 c.c. fa riferimento a crediti che non trovano normalmente fondamento in un atto negoziale, ma in una fonte legale.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza di cui in epigrafe decisa come in dispositivo riportato in calce.
L'appello è infondato.
Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi da questa Corte molteplici volte in modo sfavorevole alla
. Pt_1
Questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento seguito in materia anche con riferimento ai principi chiariti dalla Suprema Corte e a tal fine si richiama la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.:
“La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la , di imporre un contributo di Pt_1 solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del
2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del
5 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass.
4604/2023).
A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la , proposto argomentazioni idonee ad indurre la Pt_1
Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Passando ad esaminare il quarto e il quinto motivo – relativi alla prescrizione della pretesa fatta valere dalla XXXX – quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo
6 di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza
l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. “
Da ultimo ribadita la prescrizione decennale, “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione
7 l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione. (Cass. L. Ord. N. 23257 del 28.8.2024).”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di cui al dispositivo, così ritenuto congruo al valore, all'attività ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2692/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Campili dichiaratasi antistataria.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR
n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
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