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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte opponente il 07.04.2025 e dalla parte opposta il 13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2154 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita n. 154, presso lo studio dell'avv. Amalia Gallo, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il
14.12.2022 unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
(c.f.: ) con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229002954044/000, notificata il 14 giugno 2022 emessa per il mancato pagamento di cartelle di pagamento - non oggetto del presente giudizio di
1 impugnazione - e degli avvisi di addebito n. 59120112000161386000, n. 59120120000757811000,
n. 59120120002148258000, n. 59120160001857761000 e n. 59120170000861836000 emessi dall' per contributi I.V.S. relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016. CP_1
Deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, ha chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, … ritenere e dichiarare l'assoluta nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento … e degli avvisi di addebito … ivi richiamati, stante
l'omessa notifica degli stessi … e per l'effetto revocarli e/o annullarli con ogni statuizione di legge;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità della relativa iscrizione a ruolo, e per
l'effetto ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvianda procedura esecutiva e l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata …; - in subordine, nel merito, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell Controparte_3
, in danno del Sig. di cui agli avvisi di addebito … richiamati nell'intimazione
[...] Pt_1 di pagamento impugnata, stante l'intervenuta prescrizione del relativo credito e, in ogni caso
l'intervenuta prescrizione dei detti avvisi … e per l'effetto revocarli e/o annullarli con ogni statuizione di legge;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità della relativa iscrizione a ruolo, e per l'effetto ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvianda procedura esecutiva e
l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata … stante
l'insussistenza di alcun credito;
- con vittoria di spese e compensi”.
Con decreto depositato in data 11 agosto 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 10 ottobre 2022 memoria con la quale ha CP_1
rappresentato che gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati oggetto di sgravio, per cui il debito portato dai suddetti atti è stato automaticamente annullato. Ha comunque evidenziato che
“il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti fino al 21/4/2008”, che “la cancellazione della ditta dalla gestione commercianti è stata effettuata l'11.6.2018” e che pertanto nelle more della cancellazione è avvenuta l'iscrizione a ruolo di “somme relative a periodi successivi all'aprile 2008 e quindi non dovute”. Ha, quindi, depositato documentazione attestante l'avvenuto sgravio e l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e ha chiesto al Tribunale di:
“pronunciare sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere … con compensazione delle spese, ricorrendone … i giusti motivi”.
Con atto depositato il 14 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'avv. Amalia Gallo quale nuovo difensore del ricorrente Pt_1
2 Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 08.04.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
07.04.2025 e dall' il 13.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente CP_1
sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto integrale sgravio da parte dell degli avvisi di CP_1
addebito oggetto del presente giudizio di opposizione.
Invero, parte ricorrente con le note scritte depositate il 07.04.2025 per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'odierna udienza, ha rassegnato le seguenti istanze: “prende atto delle difese di controparte e chiede la condanna alle spese legali”.
Pertanto, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Tuttavia, il giudice, con la pronuncia che dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non può esimersi dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno dell'opponente; di conseguenza in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate dalle parti, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.
Orbene, considerato che dalla ricostruzione effettuata dall' – supportata da idonea CP_1
documentazione e non oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente – emerge che il ricorrente al momento dell'emissione degli avvisi di addebito opposti (tra il 2011 Parte_1
e il 2017) risultava ancora iscritto alla gestione commercianti (avendo effettuato la cancellazione solo successivamente in data 11 giugno 2018) deve ritenersi corretto l'operato dell' che ha CP_1
richiesto il pagamento dei contributi IVS al ricorrente quando lo stesso risultava ancora iscritto e
3 che poi, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, verificata l'avvenuta cancellazione del sig. dalla gestione commercianti, ha provveduto allo sgravio degli Pt_1
avvisi opposti.
In ragione di ciò deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Agrigento il 08/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte opponente il 07.04.2025 e dalla parte opposta il 13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2154 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita n. 154, presso lo studio dell'avv. Amalia Gallo, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem depositata il
14.12.2022 unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
(c.f.: ) con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229002954044/000, notificata il 14 giugno 2022 emessa per il mancato pagamento di cartelle di pagamento - non oggetto del presente giudizio di
1 impugnazione - e degli avvisi di addebito n. 59120112000161386000, n. 59120120000757811000,
n. 59120120002148258000, n. 59120160001857761000 e n. 59120170000861836000 emessi dall' per contributi I.V.S. relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016. CP_1
Deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, ha chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, … ritenere e dichiarare l'assoluta nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento … e degli avvisi di addebito … ivi richiamati, stante
l'omessa notifica degli stessi … e per l'effetto revocarli e/o annullarli con ogni statuizione di legge;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità della relativa iscrizione a ruolo, e per
l'effetto ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvianda procedura esecutiva e l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata …; - in subordine, nel merito, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell Controparte_3
, in danno del Sig. di cui agli avvisi di addebito … richiamati nell'intimazione
[...] Pt_1 di pagamento impugnata, stante l'intervenuta prescrizione del relativo credito e, in ogni caso
l'intervenuta prescrizione dei detti avvisi … e per l'effetto revocarli e/o annullarli con ogni statuizione di legge;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità della relativa iscrizione a ruolo, e per l'effetto ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvianda procedura esecutiva e
l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata … stante
l'insussistenza di alcun credito;
- con vittoria di spese e compensi”.
Con decreto depositato in data 11 agosto 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 10 ottobre 2022 memoria con la quale ha CP_1
rappresentato che gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati oggetto di sgravio, per cui il debito portato dai suddetti atti è stato automaticamente annullato. Ha comunque evidenziato che
“il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti fino al 21/4/2008”, che “la cancellazione della ditta dalla gestione commercianti è stata effettuata l'11.6.2018” e che pertanto nelle more della cancellazione è avvenuta l'iscrizione a ruolo di “somme relative a periodi successivi all'aprile 2008 e quindi non dovute”. Ha, quindi, depositato documentazione attestante l'avvenuto sgravio e l'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e ha chiesto al Tribunale di:
“pronunciare sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere … con compensazione delle spese, ricorrendone … i giusti motivi”.
Con atto depositato il 14 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'avv. Amalia Gallo quale nuovo difensore del ricorrente Pt_1
2 Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 08.04.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
07.04.2025 e dall' il 13.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente CP_1
sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto integrale sgravio da parte dell degli avvisi di CP_1
addebito oggetto del presente giudizio di opposizione.
Invero, parte ricorrente con le note scritte depositate il 07.04.2025 per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'odierna udienza, ha rassegnato le seguenti istanze: “prende atto delle difese di controparte e chiede la condanna alle spese legali”.
Pertanto, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Tuttavia, il giudice, con la pronuncia che dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non può esimersi dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno dell'opponente; di conseguenza in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate dalle parti, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.
Orbene, considerato che dalla ricostruzione effettuata dall' – supportata da idonea CP_1
documentazione e non oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente – emerge che il ricorrente al momento dell'emissione degli avvisi di addebito opposti (tra il 2011 Parte_1
e il 2017) risultava ancora iscritto alla gestione commercianti (avendo effettuato la cancellazione solo successivamente in data 11 giugno 2018) deve ritenersi corretto l'operato dell' che ha CP_1
richiesto il pagamento dei contributi IVS al ricorrente quando lo stesso risultava ancora iscritto e
3 che poi, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, verificata l'avvenuta cancellazione del sig. dalla gestione commercianti, ha provveduto allo sgravio degli Pt_1
avvisi opposti.
In ragione di ciò deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Agrigento il 08/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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