TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3314/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO CATIA, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in CORSO G. MAZZINI n. 44, CORREGGIO;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, cittadino indiano e residente a [...]Parte_1
(RE), chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in India in data 12/08/2016 con
(anch'essa cittadina indiana), da cui era separato in forza di sentenza di questo Tribunale CP_1
n. 387/2024 pubblicata il 22/03/2024 e passata in giudicato il 22/10/2024.
Esponeva che dal matrimonio era nata, in data 25/09/2020, la figlia e che la moglie Persona_1
dal mese di giugno 2022, si fosse trattenuta in India con la figlia minore e non avesse CP_1 più fatto rientro in Italia. Concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e di stabilire a carico dello stesso ricorrente un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella causa così radicata, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 03/07/2025.
In tale udienza il giudice relatore, sentito il ricorrente che confermava di non aver più notizie della moglie e della figlia dal luglio 2022, tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale e si riservava di riferire al collegio.
2.
Ciò posto, il ricorrente ha innanzitutto domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
Ritiene il Collegio che debba riconoscersi, in ordine a questa prima domanda proposta dal ricorrente, la giurisdizione italiana e che debba farsi applicazione della legge dello Stato italiano.
Più specificamente, quanto alla domanda di divorzio, la giurisdizione italiana va affermata a norma del
Regolamento (UE) 2019/1111, che riconosce, alternativamente e tra gli altri criteri (art. 3), la giurisdizione del giudice dello Stato nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, ovvero l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento di presentazione della domanda giudiziale. Sussistono nella specie tali requisiti, posto che la residenza abituale dei coniugi era a
Correggio (RE), Via D. Alighieri n. 2, ed il ricorrente è tuttora ivi residente.
Né va dimenticato che tale normativa deve essere applicata in tutti i casi in cui i cittadini stranieri (o anche uno solo di essi) risiedano attualmente nel territorio di uno Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di questo Stato: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno pagina 2 di 4 degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” (Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, c. , la quale si è pronunciata Parte_2 Persona_2 sul Regolamento 2201/13, le cui norme sono state riprese dal Regolamento 1111/19 ora in vigore).
Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal citato Regolamento.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, quantomeno perché il ricorrente ha certamente mantenuto la propria Parte_1 residenza abituale in Correggio, Via Dante Alighieri n. 2.
Quanto alla legge applicabile, il riferimento, sempre per le ragioni ora richiamate, è al Regolamento
(UE) n. 1259/2010, il cui art. 8 prevede che il divorzio o la separazione personale siano disciplinati, tra l'altro, dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
dunque deve trovare applicazione, sul vincolo, la legge italiana.
Fatte queste premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale tenutasi in data 18/04/2023 nel procedimento di separazione, definito da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, l'irreperibilità della moglie, rimasta contumace e non comparsa di persona né nel procedimento di separazione né nel corso dell'odierno procedimento, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio. pagina 3 di 4 3.
Il ricorrente ha chiesto inoltre provvedersi in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne.
Sul punto va tuttavia dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano, atteso che la minore, come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso, si è trasferita con la madre in India dal giugno 2022 e da allora non ha più fatto rientro in Italia.
La giurisdizione si determina in base alla residenza abituale del minore al momento della domanda, che nella specie al momento della presentazione della domanda si trovava in India da ben oltre un anno.
Nel procedimento di separazione era stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed al mantenimento, perché al momento del deposito del ricorso di separazione (depositato il 03/12/2022) non risultava ancora decorso un anno dal trasferimento della minore in India;
nel presente procedimento, invece, al momento della domanda
(28/10/2024), la minore risultava trasferita in India dal mese di giugno 2022, quindi ben oltre l'anno.
4.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in India in data 12 agosto 2016;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle restanti domande del ricorrente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3314/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO CATIA, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in CORSO G. MAZZINI n. 44, CORREGGIO;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, cittadino indiano e residente a [...]Parte_1
(RE), chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in India in data 12/08/2016 con
(anch'essa cittadina indiana), da cui era separato in forza di sentenza di questo Tribunale CP_1
n. 387/2024 pubblicata il 22/03/2024 e passata in giudicato il 22/10/2024.
Esponeva che dal matrimonio era nata, in data 25/09/2020, la figlia e che la moglie Persona_1
dal mese di giugno 2022, si fosse trattenuta in India con la figlia minore e non avesse CP_1 più fatto rientro in Italia. Concludeva chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e di stabilire a carico dello stesso ricorrente un contributo di mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella causa così radicata, la resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 03/07/2025.
In tale udienza il giudice relatore, sentito il ricorrente che confermava di non aver più notizie della moglie e della figlia dal luglio 2022, tratteneva la causa in decisione a seguito di discussione orale e si riservava di riferire al collegio.
2.
Ciò posto, il ricorrente ha innanzitutto domandato pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
Ritiene il Collegio che debba riconoscersi, in ordine a questa prima domanda proposta dal ricorrente, la giurisdizione italiana e che debba farsi applicazione della legge dello Stato italiano.
Più specificamente, quanto alla domanda di divorzio, la giurisdizione italiana va affermata a norma del
Regolamento (UE) 2019/1111, che riconosce, alternativamente e tra gli altri criteri (art. 3), la giurisdizione del giudice dello Stato nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, ovvero l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento di presentazione della domanda giudiziale. Sussistono nella specie tali requisiti, posto che la residenza abituale dei coniugi era a
Correggio (RE), Via D. Alighieri n. 2, ed il ricorrente è tuttora ivi residente.
Né va dimenticato che tale normativa deve essere applicata in tutti i casi in cui i cittadini stranieri (o anche uno solo di essi) risiedano attualmente nel territorio di uno Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di questo Stato: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno pagina 2 di 4 degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento” (Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, c. , la quale si è pronunciata Parte_2 Persona_2 sul Regolamento 2201/13, le cui norme sono state riprese dal Regolamento 1111/19 ora in vigore).
Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal citato Regolamento.
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, quantomeno perché il ricorrente ha certamente mantenuto la propria Parte_1 residenza abituale in Correggio, Via Dante Alighieri n. 2.
Quanto alla legge applicabile, il riferimento, sempre per le ragioni ora richiamate, è al Regolamento
(UE) n. 1259/2010, il cui art. 8 prevede che il divorzio o la separazione personale siano disciplinati, tra l'altro, dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
dunque deve trovare applicazione, sul vincolo, la legge italiana.
Fatte queste premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza presidenziale tenutasi in data 18/04/2023 nel procedimento di separazione, definito da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato.
Il lungo periodo di separazione, l'irreperibilità della moglie, rimasta contumace e non comparsa di persona né nel procedimento di separazione né nel corso dell'odierno procedimento, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio. pagina 3 di 4 3.
Il ricorrente ha chiesto inoltre provvedersi in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne.
Sul punto va tuttavia dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano, atteso che la minore, come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso, si è trasferita con la madre in India dal giugno 2022 e da allora non ha più fatto rientro in Italia.
La giurisdizione si determina in base alla residenza abituale del minore al momento della domanda, che nella specie al momento della presentazione della domanda si trovava in India da ben oltre un anno.
Nel procedimento di separazione era stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed al mantenimento, perché al momento del deposito del ricorso di separazione (depositato il 03/12/2022) non risultava ancora decorso un anno dal trasferimento della minore in India;
nel presente procedimento, invece, al momento della domanda
(28/10/2024), la minore risultava trasferita in India dal mese di giugno 2022, quindi ben oltre l'anno.
4.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in India in data 12 agosto 2016;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle restanti domande del ricorrente;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 3 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 4 di 4