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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5811/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 16/10/1966), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITI Parte_1
BARBARA;
E
(ROMA (RM), 09/08/1957), con il patrocinio dell'avv. ATRIPALDI CP_1
MARCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/06/1997 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 00427, parte 1, serie 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di tutelare, rispettare e salvaguardare, anche di fronte a terzi, la figura dell'altro;
2. il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra un assegno di mantenimento - CP_1 Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - entro il 5 di ogni mese, pari ad €
750,00 mensili, sino al mese di maggio 2025; dal mese di giugno 2025 sino al mese di dicembre 2028 corrisponderà un assegno mensile in favore della Sig.ra di € Pt_1
800,00; dal mese di gennaio 2029 corrisponderà in favore della Sig.ra n assegno Pt_1 mensile pari ad € 900,00; 3. il Sig. corrisponderà in favore del figlio le spese universitarie sino alla Laurea;
CP_1
4. il conto corrente bancario cointestato ai ricorrenti verrà chiuso con efficacia 1 giugno 2025.
5. i coniugi con l'esatto adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
16/10/1966) e (ROMA (RM), 09/08/1957), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 08/06/1997 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 00427, parte 1, serie 02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5811/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 16/10/1966), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITI Parte_1
BARBARA;
E
(ROMA (RM), 09/08/1957), con il patrocinio dell'avv. ATRIPALDI CP_1
MARCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/06/1997 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 00427, parte 1, serie 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di tutelare, rispettare e salvaguardare, anche di fronte a terzi, la figura dell'altro;
2. il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra un assegno di mantenimento - CP_1 Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - entro il 5 di ogni mese, pari ad €
750,00 mensili, sino al mese di maggio 2025; dal mese di giugno 2025 sino al mese di dicembre 2028 corrisponderà un assegno mensile in favore della Sig.ra di € Pt_1
800,00; dal mese di gennaio 2029 corrisponderà in favore della Sig.ra n assegno Pt_1 mensile pari ad € 900,00; 3. il Sig. corrisponderà in favore del figlio le spese universitarie sino alla Laurea;
CP_1
4. il conto corrente bancario cointestato ai ricorrenti verrà chiuso con efficacia 1 giugno 2025.
5. i coniugi con l'esatto adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione o titolo”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
16/10/1966) e (ROMA (RM), 09/08/1957), che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 08/06/1997 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997, atto n. 00427, parte 1, serie 02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi