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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2023
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2724 del 25.9.2023
Oggetto: riliquidazione pensione VOART
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza tra
, rappresentat o e difeso dall 'Avv. Gi ulio Insal at a Parte_1
Appell ant e e
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Marcell o R aho
Appell ato
FATTO
Con sentenza in dat a 25.9.2023 il Tri bunal e di Lecce ha respi nto il ri cors o del 10.11. 2021 con cui aveva chi esto la condanna dell' al Parte_1 CP_1 ricalcolo della pensione cat. VOART decorrente da febbraio 2010 ed al pagamento dei ratei differenziali, oltre accessori, per effetto del corretto calcolo della media delle retribuzioni pensionabili delle ultime 520 settimane nella quota B relativa al lavoro dipendente, e della determinazione dell'importo mensile della quota B in € 278,74 alla data di decorrenza. In particolare il ricorrente aveva sostenuto che, possedendo egli, alla data del 31.12.1992, 1225 contributi settimanali (derivanti in parte da lavoro dipendente e in altra parte da lavoro autonomo), sarebbe dovuto rientrare nella previsione dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 secondo cui per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva superiore a 15 anni la retribuzione pensionabile sarebbe stata individuata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Nel suo caso, invece, l' aveva computato la quota B della pensione (quella da lavoro CP_1 dipendente) sulla base della media delle retribuzioni non delle ultime 520 settimane contributive, ma delle ultime 728 settimane.
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto corretta la contraria tesi dell' , secondo cui non CP_1 sussistevano in concreto le condizioni per l'applicazione della norma invocata dal ricorrente, avendo costui maturato, alla data del 31.12.1992, nella gestione Lavoratori Dipendenti, solo 354 settimane di contribuzione dal 01.08.1967 al 30.04.1977, e non potendosi computare, ai fini dell'art.3 comma 2, d.lgs. n.50371992, la contribuzione maturata nella diversa gestione dei lavoratori autonomi artigiani, stante l'impedimento derivante dall'art.16 l.n.233/1990. A tal fine ha richiamato la ratio e i principi posti a base della normativa in questione, come illustrati nella sentenza della Corte Cost. n.325/2003 che aveva respinto la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.16 cit. Con l'atto di appello ha lamentato l'erroneità della decisione, Parte_1 sostenendo l'irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dal Tribunale, a fronte del dettato normativo dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 che non conteneva alcuna specificazione della tipologia dei contributi idonei a determinare l'anzianità contributiva ivi indicata come presupposto per l'applicazione del criterio di computo più favorevole;
ha sostenuto la riconducibilità del sistema pensionistico ad una concezione unitaria caratterizzata da regole uniformi, richiamando a tal fine quanto affermato da Cass. n.27677/2011 (e n.18569/2008) in materia di limite massimo di anni di contribuzione, limite indicato in 40 anni comprendendo il cumulo della contribuzione di tutte le gestioni previdenziali. Ha quindi sostenuto la cumulabilità dei contributi di diverse gestioni anche ai fini dell'art.3 comma 2, d. lgs.n.503/1992, ritenendo che tale tesi trovasse riscontro anche nell'art.1 comma 246 l.n.228/2012. In conclusione l'appellante ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformit à ai ri spetti vi s critti, la causa è stat a decisa come da dispositivo.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
L'appello risulta infondato.
Avendo il ricorrente promosso il giudizio con atto depositato 10.11.2021, si rileva preliminarmente che l'azione deve ritenersi parzialmente preclusa dalla decadenza triennale, con riferimento alla domanda di riconoscimento degli eventuali ratei differenziali maturati fino al
10.11.2018.
Con riferimento alla parte di domanda non interessata dalla decadenza, nel merito questa
Corte ritiene corretta e condivisibile la motivazione espressa nella sentenza impugnata, e specificamente il richiamo al principio desumibile dall'art.16 l.n.233/1990 .
L'art.16 l.n.233\1990 stabilisce, infatti, che “
1.Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n.29”. Da tale norma emerge che, nell'ipotesi di pensione ottenuta sulla base di contribuzioni afferenti a diversi fondi di gestione, le rispettive quote di pensione sono calcolate ciascuna secondo le regole della propria gestione.
La disposizione trascritta fissa la regola del cumulo delle posizioni contributive;
il dato letterale fa chiaramente intendere che deve procedersi alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali va calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse;
il trattamento pensionistico viene ad essere costituito dalla sommatoria di tanti valori per quante sono le gestioni contributive presso le quali sono accreditati contributi.
Siffatto criterio risponde alla naturale esigenza che non debba ricadere su ogni gestione un onere diverso e più gravoso di quello che sarebbe stato a suo carico se non vi fosse stato il cumulo (v. Cass. n.1891/2000).
Il collegamento voluto da tale norma tra “quota” di pensione e “rispettiva gestione” comporta che ciascuna parte del complessivo trattamento va determinata in relazione ai periodi di iscrizione assicurativa nelle singole gestioni. Pertanto non è compatibile con tale principio l'interpretazione, sostenuta dall'appellante, secondo cui l'art.2, comma 3, d. lgs. n.503/1992 consentirebbe di considerare il numero totale degli anni contributivi maturati in tutte le gestioni previdenziali ai fini dell'individuazione del criterio di liquidazione della singola quota di pensione, la quale andrebbe comunque a gravare finanziariamente su una gestione che, secondo le sue proprie regole, non avrebbe invece potuto riconoscere una tale anzianità contributiva.
Non conduce a diversa conclusione il richiamo, contenuto nell'atto di appello, all'art.1, comma 246, l.n.228/2012 nella parte in cui prevede che “per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239…”. Il riferimento del comma 246 al comma 239 evidenzia, infatti, che tale meccanismo è stato previsto solo per determinate categorie di soggetti che si trovano in situazione differente rispetto a quella dell'appellante. In particolare il comma 239 dell'art.1 l.n.228/2012 stabilisce che “i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, … che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie l'appellante, alla data di entrata in vigore della legge del 2012, era già titolare di pensione e quindi non vi era per il medesimo la necessità di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione, necessità per la quale, invece, il predetto comma 239 consente il cumulo dei periodi assicurativi in gestioni diverse.
Infine il richiamo, contenuto nell'atto di appello, alla pronuncia di Cass. n.27677/2011 risulta inconferente, trattandosi in tal caso di decisione attinente ad una differente fattispecie, ovvero alla questione del limite massimo dell'aumento contributivo che può conseguire –anche in caso di pensione liquidata pro quota a carico di più gestioni- al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (ex art.13 l.n.257/1992).
In definitiva il gravame è infondato, come l'originaria domanda. Le spes e di lit e sono compensat e tra le part i, st ant e l a novit à dell a questione tecnico -gi uridica dedott a.
P. Q . M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 28.09.2023 da nei confront i di , avverso la sent enza del Parte_1 CP_1
25.09.2023 n.2724 d el Tri bunal e di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese i rripetibili .
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così decis o in Lecce, il 20.11.2024
Il Consi gliere est ens ore Il Presidente
Dott.ss a M aria Grazi a Corbasci o Dott.Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2724 del 25.9.2023
Oggetto: riliquidazione pensione VOART
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza tra
, rappresentat o e difeso dall 'Avv. Gi ulio Insal at a Parte_1
Appell ant e e
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Marcell o R aho
Appell ato
FATTO
Con sentenza in dat a 25.9.2023 il Tri bunal e di Lecce ha respi nto il ri cors o del 10.11. 2021 con cui aveva chi esto la condanna dell' al Parte_1 CP_1 ricalcolo della pensione cat. VOART decorrente da febbraio 2010 ed al pagamento dei ratei differenziali, oltre accessori, per effetto del corretto calcolo della media delle retribuzioni pensionabili delle ultime 520 settimane nella quota B relativa al lavoro dipendente, e della determinazione dell'importo mensile della quota B in € 278,74 alla data di decorrenza. In particolare il ricorrente aveva sostenuto che, possedendo egli, alla data del 31.12.1992, 1225 contributi settimanali (derivanti in parte da lavoro dipendente e in altra parte da lavoro autonomo), sarebbe dovuto rientrare nella previsione dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 secondo cui per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva superiore a 15 anni la retribuzione pensionabile sarebbe stata individuata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Nel suo caso, invece, l' aveva computato la quota B della pensione (quella da lavoro CP_1 dipendente) sulla base della media delle retribuzioni non delle ultime 520 settimane contributive, ma delle ultime 728 settimane.
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto corretta la contraria tesi dell' , secondo cui non CP_1 sussistevano in concreto le condizioni per l'applicazione della norma invocata dal ricorrente, avendo costui maturato, alla data del 31.12.1992, nella gestione Lavoratori Dipendenti, solo 354 settimane di contribuzione dal 01.08.1967 al 30.04.1977, e non potendosi computare, ai fini dell'art.3 comma 2, d.lgs. n.50371992, la contribuzione maturata nella diversa gestione dei lavoratori autonomi artigiani, stante l'impedimento derivante dall'art.16 l.n.233/1990. A tal fine ha richiamato la ratio e i principi posti a base della normativa in questione, come illustrati nella sentenza della Corte Cost. n.325/2003 che aveva respinto la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.16 cit. Con l'atto di appello ha lamentato l'erroneità della decisione, Parte_1 sostenendo l'irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dal Tribunale, a fronte del dettato normativo dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 che non conteneva alcuna specificazione della tipologia dei contributi idonei a determinare l'anzianità contributiva ivi indicata come presupposto per l'applicazione del criterio di computo più favorevole;
ha sostenuto la riconducibilità del sistema pensionistico ad una concezione unitaria caratterizzata da regole uniformi, richiamando a tal fine quanto affermato da Cass. n.27677/2011 (e n.18569/2008) in materia di limite massimo di anni di contribuzione, limite indicato in 40 anni comprendendo il cumulo della contribuzione di tutte le gestioni previdenziali. Ha quindi sostenuto la cumulabilità dei contributi di diverse gestioni anche ai fini dell'art.3 comma 2, d. lgs.n.503/1992, ritenendo che tale tesi trovasse riscontro anche nell'art.1 comma 246 l.n.228/2012. In conclusione l'appellante ha riproposto la domanda formulata in primo grado.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto.
All'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformit à ai ri spetti vi s critti, la causa è stat a decisa come da dispositivo.
RAGI ONI DELL A DECIS IONE
L'appello risulta infondato.
Avendo il ricorrente promosso il giudizio con atto depositato 10.11.2021, si rileva preliminarmente che l'azione deve ritenersi parzialmente preclusa dalla decadenza triennale, con riferimento alla domanda di riconoscimento degli eventuali ratei differenziali maturati fino al
10.11.2018.
Con riferimento alla parte di domanda non interessata dalla decadenza, nel merito questa
Corte ritiene corretta e condivisibile la motivazione espressa nella sentenza impugnata, e specificamente il richiamo al principio desumibile dall'art.16 l.n.233/1990 .
L'art.16 l.n.233\1990 stabilisce, infatti, che “
1.Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n.29”. Da tale norma emerge che, nell'ipotesi di pensione ottenuta sulla base di contribuzioni afferenti a diversi fondi di gestione, le rispettive quote di pensione sono calcolate ciascuna secondo le regole della propria gestione.
La disposizione trascritta fissa la regola del cumulo delle posizioni contributive;
il dato letterale fa chiaramente intendere che deve procedersi alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali va calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse;
il trattamento pensionistico viene ad essere costituito dalla sommatoria di tanti valori per quante sono le gestioni contributive presso le quali sono accreditati contributi.
Siffatto criterio risponde alla naturale esigenza che non debba ricadere su ogni gestione un onere diverso e più gravoso di quello che sarebbe stato a suo carico se non vi fosse stato il cumulo (v. Cass. n.1891/2000).
Il collegamento voluto da tale norma tra “quota” di pensione e “rispettiva gestione” comporta che ciascuna parte del complessivo trattamento va determinata in relazione ai periodi di iscrizione assicurativa nelle singole gestioni. Pertanto non è compatibile con tale principio l'interpretazione, sostenuta dall'appellante, secondo cui l'art.2, comma 3, d. lgs. n.503/1992 consentirebbe di considerare il numero totale degli anni contributivi maturati in tutte le gestioni previdenziali ai fini dell'individuazione del criterio di liquidazione della singola quota di pensione, la quale andrebbe comunque a gravare finanziariamente su una gestione che, secondo le sue proprie regole, non avrebbe invece potuto riconoscere una tale anzianità contributiva.
Non conduce a diversa conclusione il richiamo, contenuto nell'atto di appello, all'art.1, comma 246, l.n.228/2012 nella parte in cui prevede che “per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239…”. Il riferimento del comma 246 al comma 239 evidenzia, infatti, che tale meccanismo è stato previsto solo per determinate categorie di soggetti che si trovano in situazione differente rispetto a quella dell'appellante. In particolare il comma 239 dell'art.1 l.n.228/2012 stabilisce che “i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, … che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie l'appellante, alla data di entrata in vigore della legge del 2012, era già titolare di pensione e quindi non vi era per il medesimo la necessità di raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione, necessità per la quale, invece, il predetto comma 239 consente il cumulo dei periodi assicurativi in gestioni diverse.
Infine il richiamo, contenuto nell'atto di appello, alla pronuncia di Cass. n.27677/2011 risulta inconferente, trattandosi in tal caso di decisione attinente ad una differente fattispecie, ovvero alla questione del limite massimo dell'aumento contributivo che può conseguire –anche in caso di pensione liquidata pro quota a carico di più gestioni- al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (ex art.13 l.n.257/1992).
In definitiva il gravame è infondato, come l'originaria domanda. Le spes e di lit e sono compensat e tra le part i, st ant e l a novit à dell a questione tecnico -gi uridica dedott a.
P. Q . M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 28.09.2023 da nei confront i di , avverso la sent enza del Parte_1 CP_1
25.09.2023 n.2724 d el Tri bunal e di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese i rripetibili .
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così decis o in Lecce, il 20.11.2024
Il Consi gliere est ens ore Il Presidente
Dott.ss a M aria Grazi a Corbasci o Dott.Gennaro Lombardi