Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
7781/2018 posta in deliberazione all'udienza del 19.3.2025 ex art 127 ter c.p.c.
TRA
( Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
) Parte_3 C.F._3
Avv. PENNACCHIA CRISTIANO;
E
QUALE MANDATARIA DI ) CP_1 CP_2 P.IVA_1
Avv. DI MURO SERENA
E rappresentata da rappresentata a sua volta CP_3 Controparte_4
da CP_5
Avv. FENAROLI Felicita
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1969/2018 emessa dal Tribunale di Latina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto Parte_1 Parte_4 Parte_2 appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto
1
101893584, € 1.000,00 c/c 1011894409, € 17.681,83 per finanziamento chirografario 3964898.
Si è costituita in giudizio QUALE MANDATARIA DI CP_1 CP_2 instando per il rigetto dell'appello. E' intervenuta ex art 111 c.p.c. rappresentata CP_3
da rappresentata a sua volta da aderendo Controparte_4 CP_5 alle conclusioni dell'appellato.
Dopo l'acquisizione di documenti non rinvenuti - che hanno comportato la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, allorchè la causa era già stata trattenuta in decisione - , all'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione nuovamente con termini ex art 190 c.p.c., ridotti.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2. L'appello è infondato.
Nella precedente comparsa conclusionale gli appellanti hanno eccepito “ Difetto di titolarità del credito in capo alla rappresentata dalla CP_6 Controparte_4
e, a sua volta per essa, la Inesistenza del contratto di cessione dei crediti CP_7 pecuniari in blocco richiamato nell'atto di intervento ex art. 111 cpc “
La doglianza che, sul piano pratico sarebbe irrilevante, in quanto parte del processo anche in caso di cessione in corso di causa resta l'originario appellato, è infondata.
Condivisibilmente l'intervenuta ha controdedotto:” …Nelle more acquistava pro CP_6
soluto da con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II Controparte_2
della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 127 del 29/10/2020, una serie di crediti, nell'ambito del comparto I di un'operazione di finanza strutturata posta in essere dalla Società ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione.
- In particolare, oggetto del contratto di cessione sono stati: A) con contratto di cessione concluso in data 20 ottobre 2020, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2020 e efficacia giuridica dal 21 ottobre 2020, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori ivi elencati, passati a “non performing status” nel periodo intercorrente tra la data del 31 luglio 2014 e il 31 gennaio 2020, e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati;
B) con contratto di cessione concluso in data 20
2 ottobre 2020, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1 aprile 2020 e efficacia giuridica dal 21 ottobre 2020, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori ivi elencati, passati a sofferenza nel periodo intercorrente tra la data di aprile 1987 e marzo 2020 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati, tutti qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, come meglio indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- L'art. 58 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, così come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 04 agosto 1999 n. 342 espressamente prevede che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
- Successivamente, in data 22 giugno 2021 (la “Data di Riallocazione”), parte dei suddetti crediti è stata oggetto di riallocazione in un separato comparto di con riguardo al CP_6
quale le attività di gestione, riscossione e recupero dei crediti sono state affidate a
[...]
in qualità di servicer. Controparte_4
- Con procura del 12/01/2022, a rogito Notaio Dott. nn. 146061/37971, Persona_1
quale cessionaria dei crediti di di cui sopra, a mezzo della CP_6 Controparte_2
procuratrice speciale ha conferito procura speciale alla Controparte_4 CP_5
al fine di gestire e recuperare i crediti facenti parte della cessione e indicati in premessa,
[...]
consentendo alla medesima di porre in essere, in nome e per conto della predetta società, tutti gli atti ritenuti necessari o utili per la migliore realizzazione del predetto incarico.
- Tra i crediti oggetto di cessione a favore di sono ricompresi i crediti CP_6
originariamente vantati da nei confronti della Controparte_2 [...]
, garanti e aventi causa.” Controparte_8
3. Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano la mancata prova scritta del credito.
La doglianza è infondata
Già nella fase a cognizione sommaria la Banca aveva prodotto i contratti di conto corrente, il contratto di finanziamento e i contratti di affidamento sui conti correnti.
3 Va evidenziato inoltre che il contratto di affidamento su c/c non comporta ex se una erogazione di somme, ma consente la scopertura del conto corrente, sicchè l'assunto che il contratto di apertura non proverebbe l'erogazione delle somme è del tutto inconsistente.
4. Infondata è la dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici, essendo stati gli interessi attivi e passivi previsti con pari periodicità.
5. Infondata è altresì la doglianza concernente l'indeterminatezza delle CMS, in quanto nei contratti non solo erano espressamente previste, ma è contemplata una clausola di salvaguardia che esclude la nullità della clausola e di cui non è stato contestato l'inadempimento.
6.Gli appellanti lamentano ancora la nullità dei contratti per difetto di forma scritta.
Il motivo è infondato alla stregua dei principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28500/2023 “ In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).”.
Con l'ordinanza 18230/2024 la Corte di Cassazione ha altresì precisato: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.”
7. Con l'ultimo motivo gli appellanti si dolgono della qualificazione dei contratti di garanzia da essi stipulati come contratti autonomi di garanzia e non di fideiussione e, conseguentemente della mancata liberazione ex art 1957 c.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione da ultimo con l'ordinanza 19693/2022 “ Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito
4 le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”
I contratti de quibus vanno qualificati come contratti di fideissione, ma non ne consegue la liberazione dei fideiussori, in quanto come esattamente controdedotto dalla Banca “ In ogni caso, ha precisato il Tribunale, la norma di cui al predetto articolo è ritenuta derogabile e “dalla documentazione in atti si evince la deroga pattizia di tale norma con scelta contrattuale delle parti di stabilire il termine decadenziale in trentasei mesi”.
L'art. 5 del contratto de quo, infatti, sottoscritto dai garanti in data 13.12.2012 avente data certa, prevede espressamente che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ciò non è stato neppure contestato dagli appellanti.
Va piuttosto evidenziato che la clausola della fideiussione de qua era di deroga parziale e non di rinunzia ai termini di cui ai termini di cui all'art 1957 c.c.
Va inoltre richiamata la sentenza 41994/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Vertendosi però in una ipotesi di nullità di singole clausole, i contratti di fideiussione restano validi. In particolare va ribadito che nel contratto era stata pattuita una deroga parziale all'art
1957 c.c. , frutto evidentemente di una libera contrattazione e, sotto altro autonomo profilo parte appellante ha persino omesso di produrre lo schema ABI, in quanto atto non normativo.
8. La doglianza di usurarietà è stata formulata in modo del tutto generico ed una ctu sarebbe del tutto esplorativa.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna in solido e Parte_1 Parte_4
alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata e Parte_2
5 dell'intervenuta, in solido ex latere creditorum, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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