Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 cod. proc. civ., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all'ufficio postale, mentre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell'atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 9861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9861 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29487-2010 proposto da:
IM GESTIONI IMMOBILIARI SRL 01173210426, in persona del legale rappresentante pro-tempore, GO LO [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D'ORO 184/190 PAL D, presso lo studio dell'avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
LA ER AN LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTAMUZI STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati MORICHI SERGIO, BENVENUTO MAURIZIO giusta delega a margine;
LD GI [...], VE NI [...], LD AR OS [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato CARLEVARO ANSELMO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLI GIAMPIERO, FRANCIA STEFANO giusta delega in calce;
- controricorrenti -
e contro
EL UA, CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 456/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/07/2010 R.G.N. 753/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato MAURIZIO DISCEPOLO;
udito l'Avocato ANSELMO CARLEVARO per delega;
udito l'Avvocato SERGIO MORICHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità' del ricorso, in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IN RI RO, IN PP e LI NI convennero in giudizio la IM Gestioni Immobiliari srl, in persona del legale rappresentante EN LO e quest'ultimo, in proprio, oltre a LI AS e la SS di Risparmio di Fabriano e Cupramontana. Chiesero di sentir dichiarare che la società non aveva il diritto di chiedere ed ottenere dalla banca la somma, di L. 564.972.000, quale quota parte della fideiussione (del 24 maggio 1993) in suo favore. Esposero che essi attori - già beneficiari pro quota della stessa fideiussione stipulata in occasione della vendita, da parte loro e della IM, delle rispettive quote della società Torre srl a La BE CE LO - erano divenuti cessionari "dei benefici e degli effetti" della quota parte della fideiussione spettante alla società ed avevano diritto a conseguirne il pagamento, sulla base di una scrittura privata sottoscritta da EN e LL, unici soci della IM, ed il primo anche legale rappresentante della stessa.
Assunsero che, verificatosi l'inadempimento del La BE, la banca non aveva ritenuto, sulla base della scrittura, di poter attribuire agli attori le somme spettanti alla società secondo il contratto di fideiussione. Chiesero anche la condanna del solo EN al risarcimento del danno per l'incasso ritardato;
subordinatamente, il risarcimento del danno nella misura corrispondente all'importo a carico del EN e del LL. La IM e EN chiesero il rigetto e chiamarono in causa il La BE per ottenere la risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ. e, in via gradata, la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., del contratto di compravendita di quote (cui era legata la fideiussione). Il Tribunale rigettò la domanda attorca e accolse la domanda riconvenzionale di risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ.. 2. La Corte di appello di Ancora, decidendo l'appello principale proposto dai IN - LI, accolse la domanda attorca e dichiarò che, non la IM ma, gli attori avevano diritto a conseguire il pagamento della fideiussione sulla base della scrittura privata a firma del EN e LL. Respinse la domanda di danni nei confronti del EN;
dichiarò assorbita quella subordinata di danni nei confronti del EN e del LL. Decidendo l'appello incidentale del La BE, respinse la domanda di risoluzione del contratto di compravendita delle quote della società La Torre, avanzata in riconvenzionale da IM e EN (sentenza del 3 luglio 2010).
3. Avverso la suddetta sentenza, la IM, in persona del legale rappresentante, e EN, in proprio, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistono con unico controricorso, IN RI RO, IN PP e LI NI. Resiste con autonomo controricorso La BE CE. Tutti depositano memorie;
i IN - LI eccepiscono la tardività del deposito del ricorso.
LI e la SS di risparmio, ritualmente intimati, non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminare è l'eccezione di tardività nel deposito del ricorso. La stessa è priva di pregio e va rigettata.
1.1. I ricorrenti deducono il deposito del ricorso oltre i venti giorni previsti dall'art. 369 cod. proc. civ., secondo il quale "il ricorso deve essere depositato nella cancelleria..., nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto".
Dall'esame degli atti, risulta che il ricorso è stato consegnato per la spedizione al fine del deposito il 16 dicembre 2010 e, quindi, entro venti giorni dal 26 novembre 2010, data di consegna del plico dell'ultima notificazione del ricorso alle parti contro le quali era stato proposto.
Infatti, secondo quanto anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità "Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (Cass. 3 marzo 2010, n. 5071). Tanto, coerentemente, al principio, secondo cui "Il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3,
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ.. Sicché, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario. (Cass. 26 giugno 2007, n. 14742). In definitiva, mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto;
invece i ricorrenti, nell'eccepire la tardività, confondono la fase della notifica del ricorso, di cui si occupa la sentenza del 2007 cit., che richiamano, con il deposito a mezzo servizio postale, nel quale rileva la data di consegna.
2. Passando ad esaminare il merito della controversia, la Corte di appello ha ritenuto riferibile la dichiarazione alla società IM, quale contemplavo domini tacita, spendita del nome del rappresentato implicita per fatti concludenti, perché: i firmatari erano gli unici due soci, che hanno disposto di un diritto della società; il EN ne era il legale rappresentante;
vi era espresso riferimento alla fideiussione e all'importo della stessa spettante alla IM;
sono esclusi interessi personali dei firmatari, neanche dedotti dagli stessi;
i firmatari non hanno fornito alcuna altra giustificazione del rilascio della dichiarazione.
2.1. Il primo motivo di ricorso censura questa parte della decisione che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda attorea. Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e ss., 1260 e ss. cod. civ., unitamente a contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione.
Si sostiene che, in violazione di legge e con motivazione contraddittoria, la Corte di merito avrebbe ritenuto che la dichiarazione resa nella scrittura privata, firmata da EN e LI, sarebbe stata resa in rappresentanza della società IM e sarebbe una cessione di credito. Si mette in evidenza: a) la mancanza di data certa e la mancanza di causale;
il carattere di dichiarazione unilaterale;
la mancanza del consenso dello stesso cessionario;
la mancanza di notifica al debitore ceduto;
b) la mancanza di ogni elemento per attribuire a quella dichiarazione una volontà esterna;
l'aver escluso interessi personali dei dichiaranti, quali avrebbero potuto essere desunti dalle dichiarazioni, presenti negli "atti di causa", da parte di cessionari che avevano affermato di aver finanziato la società La Torre su richiesta del EN;
la considerazione che per spendere il nome della società sarebbe bastata la firma del solo EN che ne era legale rappresentante.
2.2. Il motivo, per certi versi inammissibile, è infondato. Preliminarmente deve dirsi che è priva di pregio l'eccezione dei controricorrenti di violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che, se è vero che la scrittura non è riprodotta nel ricorso, è tuttavia riprodotta nella sentenza impugnata, consentendo la verifica della stessa alla Corte di legittimità.
2.3. I profili di censura riassunti sub a) sono inammissibili per il carattere di novità rispetto al giudizio di cassazione. Invero, non sono affrontati nella sentenza impugnata e i ricorrenti non dimostrano che sono stati oggetto del giudizio di merito. I profili riassunti sub b) sono connotati da genericità in mancanza di precisi riferimenti agli atti processuali.
2.4. La censura è, inoltre, infondata.
La questione posta alla Corte è "se, nell'ipotesi in cui gli unici soci di una società di capitali (nella specie srl), dei quali uno avente la qualità di rappresentante legale della stessa, abbiano disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, sussista (o meno) manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l'atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata.". Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa. Nella giurisprudenza di legittimità, dopo una iniziale chiusura in ordine alla possibilità di desumere la contemplano domini da elementi presuntivi (Cass. 7 aprile 1979, n. 1999) si è ammesso, in più occasioni e sin da tempi ormai lontani: che la "la rappresentanza può essere dedotta, oltre che da un'espressa dichiarazione del soggetto agente, da ogni altro elemento da cui risulti che l'attività di tale soggetto si svolga, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito" (Cass. 25 giugno 1981, 4131);
che la contemplalo domini, esclusa la necessità di formule sacramentali, può essere manifestata "anche con un comportamento del mandatario che per univocità e concludenza sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente"(Cass. 27 maggio 1982, n. 3290, Cass. 17 settembre 2005, n. 18441); che, in riferimento ad una società semplice, "non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo, ("contemplatio domini") il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, si da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di socio amministratore." (Cass. 12 novembre 2004, n. 21520). Ed inoltre, è consolidato il principio secondo cui, l'accertare, in concreto, se vi sia stata o meno la "contemplatio domini", involgendo la necessità di indagini su elementi di fatto, è compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto. (Cass. 30 giugno 2005, n. 13978).
2.5. Nella specie, la Corte di merito ha fatto applicazione di tali principi, in particolare, dando rilievo alla circostanza che uno dei firmatari era il rappresentante legale della società e l'altro firmatario era l'unico altro socio della società.
3. La Corte di merito, riformando la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita delle quote della società La Torre, avanzata dalla società IM e EN, con motivazione articolata e complessa.
3.1. Ha ritenuto che il contratto non era risolto ex art. 1456 cod. civ., per effetto della clausola risolutiva espressa, costituendo non idonea clausola di stile quella che faceva riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto.
3.2. Quanto alla risoluzione di diritto, ex art. 1457 cod. civ., ha negato la risoluzione per scadenza del termine essenziale di adempimento.
A tal fine, rilevato che il convenuto La BE aveva eccepito il congelamento dell'obbligazione di pagamento sulla base di un documento del gennaio 1995, che non aveva prodotto, ma che l'eccezione fatta dal debitore non era stata contestata dalla controparte nella fase processuale deputata alla delimitazione del thema decidendum (ndr, processo post riforma del 1990/1995), ha ritenuto operante il principio della non contestazione. Inoltre, sempre secondo la Corte di appello, la suddetta scrittura, prodotta dal La BE solo in appello, non poteva ritenersi nuova: a) perché depositata in primo grado dalla IM, che ad essa aveva fatto riferimento nella fase cautelare (del sequestro delle quote compravendute), anche se ne aveva negato l'esistenza nella fase successiva;
b) perché indispensabile ex art. 345 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite, nel senso della decisività della prova. In definitiva, secondo il giudice, sulla base della suddetta scrittura, di due anni precedente allo spirare del termine per l'adempimento, le parti avevano rinunziato alla risoluzione di diritto.
A questi fini, ha aggiunto ancora la Corte di appello, non rilevava il documento del dicembre 1996, pure prodotto solo in appello, contenente una novazione delle obbligazioni contratte con l'originaria compravendita delle quote sociali. Non solo il documento, ma anche l'eccezione di novazione dell'obbligazione era stata sollevata solo in appello.
3.3. Quanto alla domanda di risoluzione ex art. 1353 cod. civ., che era stata proposta in via subordinata, la Corte di appello spende tre argomentazioni.
In primo luogo, essendo stata dichiarata assorbita dal giudice di primo grado, per aver egli accolto la domanda di risoluzione di diritto, la IM, vittoriosa in primo grado, avrebbe dovuto riproporla espressamente ex art. 346 cod. proc. civ. e la riproposizione avrebbe dovuto comportato anche deduzioni sull'eccezione di giudicato sollevata dal La BE in appello. In secondo luogo, aggiunge la Corte di merito, anche ad ipotizzare, comunque, che si possa ritenere riproposta, dovrebbe essere respinta. In tal senso rileverebbe, secondo l'assunto del giudice, il giudicato implicito esterno sollevato dal La BE, e rilevabile d'ufficio;
cioè la sentenza del Tribunale di ancona del 2005, dove era stata riconosciuta la novazione, del dicembre del 1996, della compravendita di quote del 1993 e l'impugnazione in appello di entrambe le parti (IM - EN da un lato, La BE dall'altro) non aveva contestato la riconosciuta novazione. Con la conseguenza, che le obbligazioni per il cui inadempimento si chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 1453, erano estinte per novazione effettuata con la scrittura del dicembre 1996.
Ed in terzo luogo, sostiene sempre il giudice, anche a prescindere del suddetto giudicato, la domanda di risoluzione "ben difficilmente ...potrebbe essere accolta" ed argomenta in tal senso.
4. Il secondo e terzo motivo del ricorso censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita di quote.
Con secondo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e art. 345 cod. proc. civ., unitamente a contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 cod. civ.. I motivi vanno esaminati congiuntamente contenendo censure promiscue.
4.1. Logicamente preliminari sono le censure, contenute nel secondo e nel terzo motivo, che concernono la sentenza nella parte in cui ha argomentato sul rigetto della domanda, avanzata in via principale, di risoluzione di diritto.
4.1.1. Si sostiene (terzo) che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere una mera clausola di stile quella della risoluzione di diritto, atteso che il generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni non poteva che riferirsi alla sola ed unica obbligazione prevista nel contratto costituita dal pagamento del prezzo di compravendita.
4.1. La censura è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n.
6. Il contratto del 1993, non solo non è riprodotto nel ricorso per la parte di interesse, ma manca nel ricorso qualunque indicazione in ordine alla sua collocazione negli atti di causa (da ultimo, Cass. 9 aprile 2013, n. 8569).
4.1.2. Si sostiene (secondo) che il rigetto della risoluzione di diritto, per mancato rispetto del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) è erroneamente fondata sul congelamento dell'inadempimento risultante dalla scrittura del gennaio 1995.
Pacifico che il documento non fu prodotto dal La barbera, che pure lo aveva invocato, in primo grado, ma solo in appello, secondo il ricorrente: - il principio di non contestazione non può operare rispetto a documenti non prodotti ma solo invocati da chi intende farli valere;
- al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, non può ritenersi prodotto in primo grado dalla controparte IM per aver questa fatto riferimento al documento (e senza averlo comunque prodotto) nella fase cautelare del sequestro delle quote, perché - altrimenti - si consentirebbe il superamento delle preclusioni processuali di primo grado mediante il sub procedimento cautelare.
La censura è inammissibile per difetto di interesse. Come si è detto, la Corte di appello ha fondato la decisione su tre argomentazioni (Cfr. 3.2).
Il ricorrente non censura la terza argomentazione ritenuta dal giudice, quella secondo cui il documento sarebbe stato ammissibile perché indispensabile ex art. 345 c.p.c. come interpretato dalle S.U. nel senso della decisività della prova.
Quest'ultima, pertanto, rimane idonea a fondare la decisione perché non censurata, e le censure sulle altre argomentazioni sono inammissibili per difetto di interesse, atteso che un ipotetico accoglimento di esse non potrebbe incidere sull'esito della decisione del giudice impugnata. Tanto in applicazione del principio generale, costantemente applicato dalla Corte di legittimità, secondo il quale "Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato" (Cass. 8 agosto 2005, n. 16602).
4.2. Quanto alla domanda, subordinata in primo grado, di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., i ricorrenti censurano le argomentazioni della Corte di merito, soffermandosi su quelle relative alla esistenza del giudicato esterno. Pur dando conto che la Corte ha ritenuto la domanda rinunciata (per mancata riproposizione in appello) non censurano questa parte della decisione invocando la violazione dell'art. 346 cod. proc. civ.. Inoltre, la Corte di merito ha anche argomentato nel senso del rigetto a prescindere dal giudicato esterno e, anche rispetto a questo profilo, manca ogni censura nel ricorso.
Atteso che la corte di merito ha ritenuto, innanzitutto, non riproposta in appello tale domanda, aggiungendo poi, in via ipotetica, che se fosse stata proposta avrebbe dovuto essere rigettata, sia per l'esistenza del giudicato esterno, sia per argomentazioni di merito, resta non censurata l'argomentazione centrale fondante della decisione impugnata, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della censura proposta, non potendo prendersi in esame le censure concernenti le argomentazioni ipotetiche del giudice, in mancanza di censura sulla argomentazione centrale e portante fatta dalla sentenza.
4.2.1. Resta da aggiungere che nessun rilievo possono avere, in questa sede, le argomentazioni svolte, nel terzo motivo del ricorso, in riferimento alla domanda di condanna generica di danni proposta dalla IM nei confronti del La BE rispetto all'inadempimento, Infatti, tale domanda è stata ritenuta assorbita in appello dal rigetto della domanda di risoluzione e le argomentazioni ad essa relative nel ricorso sembrano essere svolte per l'ipotesi di accoglimento delle censure relative alla domanda di risoluzione;
le quali, invece, non hanno avuto pregio per quanto si è detto prima.
5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi.
Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza a favore di ciascuno dei controricorrenti costituiti con distinti controricorsi. Non avendo le altre parti svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
condanna IM Gestioni Immobiliari srl e EN
LO, in solido, al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014