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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 586/2025
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. Controparte_1
, giusta procura in atti;
[...]
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
14.2.2025 come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Merano (BZ) il
05/12/2001
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
nato a [...] il [...]; Parte_2
ordina
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 107, Parte I, Serie
/, dell'anno 2001 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
ed il sig. contratto nel Comune di Merano
[...] Parte_2
(BZ) in data 05.12.2001, trascritto nei registri dello stato civile al n.
107-I/2001
2.
Assegnare l'abitazione familiare in uso esclusivo alla sig.ra Pt_1
la quale la occuperà insieme alla LI , ove la
[...] Per_1
medesima manterrà la residenza anagrafica, dal momento in cui il
Tribunale per i Minorenni di Bolzano, ritenendo la madre nuovamente idonea a svolgere la sua funzione genitoriale,
revocherà il regime di affidamento-collocamento;
3.
Disporre che il sig. lasci definitivamente la casa Parte_2
familiare entro e non oltre il 31.07.2025 asportando tutti i suoi beni personali;
4.
3 Il sig. dal momento in cui il Tribunale per i Parte_2
Minorenni di Bolzano, ritenendo la madre nuovamente idonea a svolgere la sua funzione genitoriale, revocherà il regime di affidamento-collocamento, verserà alla NO , la somma di Pt_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento per la LI;
Per_1
5.
Quanto al diritto di visita disporre che il padre, previo accordo con la madre e secondo le esigenze della minore, potrà vedere la stessa in ogni momento, come avviene attualmente;
6.
le ferie verranno concordate di volta in volta tra i genitori nell'interesse primario ed esclusivo della minore e salvi diversi accordi tra i genitori al padre è riconosciuto il diritto / dovere di trascorrere con la LI due settimane, anche consecutive, durante le ferie estive ed una settimana durante le ferie invernali. Durante le festività natalizie la LI trascorrerà con la madre il periodo dal 24
al 30 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per tutte le altre festività i genitori seguiranno il principio dell'alternanza;
7.
il padre si impegna a contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la LI nella misura del 50% con rinvio al Per_1
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano dd. 26.11.2024;
8.
l'assegno unico e ogni altro contributo per la LI minore,
comunque denominati, spetterà unicamente alla madre mentre ai
4 fini delle detrazioni sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
9.
i coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile e dichiarano di rinunciare reciprocamente a pretese di mantenimento dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente, a nessun titolo o ragione;
10.
le spese della procedura sono interamente compensate tra le parti.
Bolzano, lì 27/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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