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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 2524/2017 e 2651/2017 R.G. vertenti tra,
la prima
, nato a [...] il quattro settembre 1970, Parte_1
C.F. , e , nata a [...] il ventisei settembre C.F._1 Parte_2
1936, C.F. , elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
dell'Avv. Francesco Torre, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attori –
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , con sede in P.IVA_1 , Via Unità 5/7, elettivamente domiciliata in Catania, via Monfalcone, 4, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Ivan Chiaramonte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta -
la seconda in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , con sede in P.IVA_1
, Via Unità 5/7, elettivamente domiciliata in Catania, via Monfalcone, 4, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Ivan Chiaramonte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
E
, nato a [...] il quattro settembre 1970, Parte_1
C.F. , e , nata a [...] il ventisei settembre C.F._1 Parte_2
1936, C.F. , elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
dell'Avv. Francesco Torre, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e nel procedimento n. 2524/2017 R.G., hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la (poi Controparte_2 [...]
), esponendo che: Controparte_1 - con atto depositato telematicamente il 12 gennaio 2017 nella procedura esecutiva immobiliare N. 14/2010 R.G.E., il chiedeva la sospensione della suddetta Pt_1
procedura esecutiva, la dichiarazione di vessatorietà dell'art. 15 della lettera di fideiussione del 22 maggio 1996 e la conseguenziale nullità per violazione dei principi dell'ordinamento europeo e nazionale, la nullità del decreto ingiuntivo n. 110/01 che ingiungeva al il pagamento – in solido col debitore principale – della somma Pt_1
di euro 40.893,16 per incompetenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Giarre, ed infine chiedeva che venisse dichiarata la nullità della procedura esecutiva;
- il Tribunale di Messina emetteva la sentenza n. 73/2017, con cui dichiarava la nullità
dell'atto di precetto opposto da e;
Parte_2 Parte_1
- a seguito di tale nullità, gli odierni attori depositavano una nuova istanza il 25 gennaio
2017, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva immobiliare N. 14/2010 e della vendita del bene pignorato, nonché di dichiarare l'estinzione della suddetta procedura esecutiva;
- il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo, fissando un termine di sessanta giorni per la introduzione del giudizio di merito;
- veniva introdotto, quindi, il presente giudizio di merito, ove gli attori hanno affermato che il contratto stipulato dalla con l'istituto di credito convenuto è un contratto Pt_2
di mutuo chirografario per il credito al consumo e che, quindi, è una Parte_2
consumatrice e, pertanto, anche il fideiussore ) deve essere Parte_1
qualificato come consumatore;
- essendo il un consumatore, a lui vanno applicate le norme sul carattere Pt_1
abusivo delle clausole contrattuali;
- l'adito Tribunale deve vagliare, a tal fine, il carattere abusivo dell'art. 15 del contratto di fideiussione e, una volta accertata la vessatorietà, deve essere esclusa la condanna di al pagamento, in solido col debitore principale, della somma di Parte_1
euro 40.893,16, non potendo altresì essere aggredito il bene immobile sottoposto a pignoramento.
Tutto ciò premesso, parte attrice ha chiesto di dichiarare che l'art. 15 della lettera di fideiussione del 22 maggio 1996, intercorsa tra la Controparte_3
e il è una clausola vessatoria. Per l'effetto, ha chiesto che
[...] Pt_1
venisse dichiarata la nullità dell'art. 15 della lettera di fideiussione, in quanto in contrasto con l'ordinamento europeo e nazionale.
Gli attori hanno chiesto, altresì, di dichiarare l'inefficacia della sentenza della
Corte di Appello di Catania, relativamente alla parte in cui condanna il al Pt_1
pagamento della somma di euro 40.893,16, poiché incompetente per territorio e,
conseguentemente, che il bene immobile di proprietà del non può essere Pt_1
sottoposto a pignoramento.
La si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
il rigetto delle domande.
L'istituto di credito, inoltre, ha introdotto, in riassunzione, un autonomo procedimento, il n. 2651/2017 R.G., sempre al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione proposta dagli opposti, attori nel primo processo. In tale processo si costituivano e , insistendo nelle loro domande. Pt_1 Pt_2
Le cause venivano riunite.
All'udienza del 10 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-
legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione all'esecuzione e le conseguenti domande proposte da e Pt_1
sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate. Pt_2
Occorre premettere che, con decreto n. 110/2001, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha ingiunto a e di pagare alla Parte_1 Parte_2
opposta la somma complessiva di originarie Lire 84.918.076 (pari ad € CP_1
43.856,52).
Tale somma era dovuta a titolo di debito residuo dovuto dalla all'istituto Pt_2
di credito, scaturente dal contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo stipulato in data l5 maggio 1996. Il figlio della , con lettera del 22 Pt_1 Pt_2
maggio 1996, assumeva la qualità di fideiussore della madre.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, gli attori hanno proposto opposizione.
Con sentenza non definitiva n. 65/2005, resa in data 24 marzo 2005, l'adito
Tribunale ha ritenuto l'opposizione infondata quanto alla dedotta tardività della notificazione del decreto ingiuntivo e all'eccezione di nullità del tasso di interesse applicato al mutuo chirografario stipulato dalla (non avendo detto tasso mai Pt_2 superato il cd. tasso soglia), disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente mediante c.t.u. contabile.
Con sentenza definitiva n. 123/2008 resa in data 7.4.2004, il Tribunale accertava che, in relazione al predetto rapporto di conto corrente, gli opponenti, alla data della chiusura del conto, non erano debitori dell'istituto di credito bensì creditori della somma di Euro 4.040,66.
Interposto appello avverso le menzionate sentenze da parte di e Pt_1 Pt_2
la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza n. 123/2008, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 110/2010, ha condannato gli appellanti al pagamento in favore della banca appellata della minor somma pari ad Euro 40.893,16 e la banca appellata al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 12.524,91.
Posto che, coll'atto di impugnazione, gli odierni attori sostenevano, fra l'altro,
che il contratto di mutuo stipulato dalla non poteva considerarsi come mutuo per Pt_2
il credito al consumo e che la non si poteva qualificare come consumatrice, Pt_2
poiché intendeva destinare la somma erogata allo smobilizzo della posizione debitoria del c/c n. 394-01 utilizzato per scopi inerenti all'attività svolta, sul punto, la Corte di
Appello di Catania dichiarava che il contratto sottoscritto dalla “è espressamente Pt_2
qualificato come contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo e che la
stessa non ha in alcun modo provato, né dedotto, di svolgere qualche attività
imprenditoriale o professionale, nessuna indicazione in tal senso essendo contenuta, a differenza di quanto sostenuto da parte odierna appellante, nel contratto di mutuo in
atti”.
Occorre rilevare, pertanto, che gli odierni attori, sia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che nel conseguente processo di impugnazione, hanno sostenuto di non essere consumatori e non hanno eccepito che il contratto di fideiussione contenesse una clausola vessatoria.
e hanno proposto, poi, ricorso per cassazione avverso la citata Pt_1 Pt_2
sentenza della Corte territoriale, affidato a due motivi, cui
[...]
ha resistito con controricorso. Controparte_1
La Corte ha rigettato il primo motivo, riguardante la misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo.
Con il secondo mezzo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1469 bis e 1469 quinques e 1421 c.c.
I ricorrenti, in particolare, hanno osservato che, in ossequio al principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità e all'affermata natura di contratto di mutuo chirografario "per il credito al consumo", la corte territoriale avrebbe dovuto applicare d'ufficio la disciplina di protezione di cui agli artt. 1469 bis c.c. e segg., dichiarando la nullità delle predette clausole perché vessatorie.
La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità di tale motivo in ragione della sua evidente genericità di formulazione, non avendo in realtà spiegato il ricorrente né quale sarebbe stato il profilo di vessatorietà non rilevato dalla corte di merito né quale sarebbe la proposizione assertiva contenuta nella sentenza impugnata in contrasto con l'indice normativo di cui si lamenta, peraltro genericamente, la violazione o la falsa applicazione. Ha aggiunto, soprattutto -come anticipato-, che la questione prospettata non risulta allegata e dedotta nei gradi merito, di talché la stessa, pur essendo astrattamente riferibile ad un profilo di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice, non può
essere dedotta come motivo di ricorso perché la sua trattazione richiederebbe ulteriori accertamenti in fatto non demandabili al giudice di legittimità.
Ciò posto, nel corso del presente procedimento, gli attori hanno sostenuto, per converso – sulla scorta di quanto accertato dalla Corte di Appello di Catania –, di essere consumatori. In particolare, hanno ritenuto che la dovesse qualificarsi come Pt_2
consumatrice nel contratto concluso con l'istituto di credito e che anche il lo Pt_1
fosse in quanto fideiussore della madre.
Per queste ragioni, gli attori hanno chiesto di vagliare la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 15 della lettera di fideiussione, contrastante con la normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore.
La detta clausola derogherebbe il criterio di competenza del foro del consumatore, in quanto statuisce che “per qualunque controversia il Foro competente
è quello nella cui giurisdizione si trova la Sede della banca”.
Ciò detto, nel presente procedimento, non può essere vagliata la vessatorietà
della clausola contenuta nella lettera di fideiussione che doveva essere proposta ed esaminata in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479/2023, più
volte richiamata anche dalla parte attrice a sostegno della propria tesi, ha trattato la questione in un caso riguardante l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista avverso il quale il debitore/consumatore non aveva proposto opposizione. Piuttosto, costui, in sede di opposizione alla conseguente procedura esecutiva, aveva lamentato l'omesso rilievo officioso da parte del giudice del procedimento monitorio della nullità avente ad oggetto una clausola abusiva presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia adottata dalla Corte, quindi, riguardano la tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in un contratto concluso con un professionista.
Ebbene, con la citata pronuncia, la Suprema Corte si ripropone, in particolare, di adeguare l'interpretazione delle norme in materia consumeristica alle pronunce coeve della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022.
Invero, la Corte di Giustizia aveva già precisato che “L'art. 6, paragrafo 1, e
l'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere
interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che,
qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non
sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non
possa — per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo
qualsiasi esame della loro validità — successivamente controllare l'eventuale
carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto
ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come
“consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Ancora prima, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 27
giugno 2000, aveva sottolineato come tutta la legge comunitaria in tema di clausole vessatorie fosse ispirata alla protezione dei consumatori, in quanto parti deboli dei contratti conclusi con un professionista senza aver contribuito alla formazione del loro contenuto e come, per raggiungere tale obiettivo, la Direttiva avesse imposto agli Stati
membri, all'art. 6, di rendere le clausole vessatorie non vincolanti per il consumatore.
Si osservava, infatti, che se si richiedesse al consumatore di eccepire la nullità di una clausola verrebbe frustrato proprio l'obiettivo di protezione dello stesso, in quanto le clausole continuerebbero ad essere vincolanti. Ciò in quanto spesso il costo di una causa per il consumatore è eccessivamente elevato e comunque è quasi sempre maggiore del valore della controversia stessa e, talvolta, il consumatore non fa valere l'illiceità della clausola per ignoranza del suo carattere vessatorio. Proprio per perseguire una tutela effettiva del consumatore si rende necessario attribuire al giudice la facoltà di rilevare d'ufficio il carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, intende ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista e, quindi, ritiene che il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari.
Successivamente, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di
Lussemburgo, la CGUE, con sentenza del 17 maggio 2022, in cause riunite C-693/19,
1503, e C-831/19, ha affermato che, ove il consumatore non abbia fatto CP_4
opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la valutazione
(il controllo) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.
Il dictum della CGUE si viene a determinare, in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, non solo sulla pronuncia esplicita della decisione,
ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici.
Pertanto, è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13, alla stregua della lettura che ne ha dato la CGUE, che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta, consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Ciò detto, nella citata sentenza del 2023, le Sezioni Unite affermano, fra l'altro,
che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della
CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è
fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione,
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii";
nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2,
c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.
Considerando tale principio per il caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che il decreto ingiuntivo emesso nel 2001 nei confronti degli odierni opponenti è stato oggetto di opposizione. Da ciò si desume che l'abusività della clausola ben poteva essere fatta valere dal consumatore coll'opposizione al decreto ingiuntivo, senza ricorrere agli strumenti sussidiari previsti dal Supremo Collegio solo per l'ipotesi in cui, avverso il decreto ingiuntivo, non sia stata proposta opposizione.
In sostanza, le esigenze di tutela dei consumatori, rappresentati, nella specie,
dagli odierni opponenti, sono state pienamente soddisfatte, così come anche il loro diritto di difesa.
Invero, nonostante il giudice del monitorio non avesse rilevato la vessatorietà
delle clausole, tale inattività poteva e doveva essere rimediata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo proposta tempestivamente dagli odierni attori.
Peraltro, deve rilevarsi anche che, posto che il e hanno Pt_1 Pt_3
sostenuto in tutte le fasi processuali relative all'opposizione al decreto ingiuntivo di non essere consumatori, gli stessi hanno sostenuto di esserlo e hanno proposto istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 14/10 R.G.E. soltanto dopo la qualificazione del contratto come mutuo chirografario per il credito al consumo da parte della Corte di Appello di Catania.
Ne consegue, quindi, che è stato indubbiamente colmato, nel caso in esame, il dislivello sostanziale e processuale esistente tra i contraenti, non gravando più sul consumatore il mancato rilievo officioso da parte del giudice monitorio della abusività
della clausola negoziale in questione.
Infatti, i consumatori sono stati messi nelle condizioni di poter reperire tutte le informazioni necessarie che erano loro dovute per determinare la portata dei loro diritti;
difatti, hanno tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo. In altri termini, nella fattispecie in esame, è stato instaurato il procedimento
(opposizione a decreto ingiuntivo) che avrebbe permesso ai consumatori di rilevare l'abusività delle clausole.
Tale percorso argomentativo viene avallato e confermato -si ribadisce- dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2023, n. 9479, che fa proprio riferimento al mancato rilievo da parte del giudice della vessatorietà delle clausole in sede monitoria e, conseguentemente, alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, che frustrerebbe il diritto di difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva.
Ma, nella specie, il diritto di difesa del consumatore è stato garantito con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo ove il debitore avrebbe dovuto ritualmente sollevare la questione della vessatorietà della clausola.
In definitiva, nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è stato fatto oggetto di opposizione e, quindi il giudice dell'esecuzione non deve vagliare alcunché circa la vessatorietà della clausola contenuta nella lettera di fideiussione.
Nel nostro caso, poi, deve ulteriormente rilevarsi che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla questione della vessatorietà, proposta ed introdotta dagli stessi ricorrenti -odierni attori- come motivo di ricorso per cassazione,
si è formato il giudicato per effetto della citata ordinanza della Corte di Cassazione che,
alla fine, ha rigettato il ricorso. Orbene, dal giudicato così formatosi deriva l'impossibilità di sollevare in altra sede -ad esempio, mediante opposizione all'esecuzione- la stessa questione riguardante la abusività o vessatorietà della clausola in esame.
Sotto altro, convergente, profilo, deve, ancora, essere affermato ed applicato al caso in esame il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata proposizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ne preclude la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione.
In sostanza, non può essere consentito al debitore, che avrebbe potuto proporre l'eccezione di nullità per la vessatorietà della clausola, far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. detta eccezione dopo che il provvedimento monitorio -che costituisce il titolo giudiziale eseguibile- abbia acquisito, come nel caso in esame, carattere di definitività (arg. Cass. 28044/2021 e 6337/2014).
La particolarità e novità della vicenda sostanziale e processuale consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti recanti i nn.
2524/2017 e 2651/2017 R.G., rigetta l'opposizione all'esecuzione e le domande proposta da e . Parte_2 Parte_1
Compensa le spese.
Messina, 3 febbraio 2025. Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.