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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel. dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 114/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bonaviri
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Cristina Marletta
E
( ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò
E
Controparte_3
), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone
Appellati
1 OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4375 del 14 dicembre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 20320229000849525000, relativa alla cartella di pagamento n. 293 2015 0054471034000 avente a oggetto il mancato pagamento del premio per l'anno 2014, e all'avviso di addebito n. 593 2015 CP_3
0005967428000 per contributi anno 2014. CP_2
Premesso che la aveva proposto opposizione sollevando eccezioni di CP_1
natura formale relative ai titoli richiamati nell'intimazione di pagamento, riteneva che tali eccezioni integrassero un'opposizione agli atti esecutivi, esperibile nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Indi - posto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata il 22.07.2016, mentre l'avviso di addebito era stato notificato il 26.12.2015 a mezzo servizio postale, non ritirato dalla destinataria entro il termine di giacenza -, rilevava che i titoli in questione erano ormai divenuti definitivi, non essendo più contestabile il diritto alla relativa pretesa creditoria, rimanendo tuttavia spazio per dedurre fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, quale l'intervenuta prescrizione.
Nella specie, considerata ai fini del calcolo della prescrizione la sospensione del termine disposta dalla legislazione emergenziale, riteneva prescritti i crediti oggetto dell'avviso di addebito, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dello stesso al 20.04.2022, data di notifica della successiva intimazione di pagamento. Al contrario, tenuto conto della suddetta sospensione, alcuna prescrizione era maturata in relazione al credito oggetto della cartella di pagamento, atteso che l'intimazione era stata notificata entro il quinquennio, scadente il 29.05.2022.
2 Appellava la sentenza con atto del 23 febbraio Parte_1
2023.
Ripristinatosi il contraddittorio, resisteva al gravame. Controparte_1
L' dichiarava di aderire all'appello proposto da , chiedendo la riforma CP_2 CP_4
della sentenza appellata. L' eccepiva la propria estraneità in ordine al credito CP_3
oggetto di appello, riguardante esclusivamente contributi CP_2
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il giudice ha dichiarato maturata la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 593 2015
0005967428000, calcolando il periodo di sospensione soltanto per il 311 giorni e non 542, come previsto dall'art. 68 d.l. 18/2020, modificato dall'art. 2 d.l. 99/2021,
a mente del quale, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo
9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (…)
3
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Osserva l'appellante che la suddetta norma ha stabilito una proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'art. 12 del d.lgs. 159/2015, che a propria volta prevede: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
4 riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali é stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_5
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
In definitiva, sostiene l'appellante, se il Tribunale avesse considerato la sospensione di 542 giorni, il diritto a riscuotere le somme si sarebbe prescritto in data 21.06.2022, con la conseguenza che nessuna prescrizione era maturata al
20.04.2022, data in cui è stata notificata all'appellata l'intimazione di pagamento.
2. L'appello è inammissibile.
Come già statuito da questa Corte nei propri numerosi precedenti conformi (cfr., per tutte, Corte di appello di Catania, sentenze nn. 540/2024 e 642/2024), va esaminata la questione del difetto di legittimazione di , questione rilevabile, CP_4
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo salvo il limite del giudicato interno (cfr. Cass. 4221/201: “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”).
Il collegio richiama l'orientamento della Suprema Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa
5 contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che, appunto, il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (“l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” Cass. S.U. n.
7514/2022 cit.).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr., ex multis, Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372:
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da
Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta
6 conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U.
n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812)”.
2.1. Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
2.2. L' si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto da CP_2
CP_4
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva nei confronti CP_2
della parte cui è rivolta l'impugnazione principale, fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (appello per relationem), e tuttavia l' non ha CP_2
notificato la memoria di costituzione all'appellato.
Poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia, come evidenziato, l non ha provveduto a notificare l'impugnazione adesiva a CP_2
Controparte_1
L'appello adesivo dell' , in mancanza di notifica all'appellato, va, pertanto, CP_2
dichiarato improcedibile (“Questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav.
19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del
2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr
20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica
7 del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cass. n.
24742/2017; cfr. Cass. 5166/2023; 21889/2020).
3. In definitiva l'appello di deve dichiararsi Parte_1
inammissibile; l'appello adesivo dell' deve dichiararsi improcedibile. CP_2
4. Le spese processuali del grado tra l'appellante e l'appellata, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della controversia (devolutum in appello) e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
vanno invece compensate le spese tra l'appellante e gli enti previdenziali, avendo l' comunque aderito CP_2
all'appello principale e risolvendosi la notifica del gravame all' parte in primo CP_3
grado, in una mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello principale proposto da CP_4
dichiara improcedibile l'appello adesivo proposto dall' ; CP_2
condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 1.458,00, oltre
[...]
rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
compensa le spese processuali del grado tra l'appellante principale e gli enti appellati.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
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