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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 04.02.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 644 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2784 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1181 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1200 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2740 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2681 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2745 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1337 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2727 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1628 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 2943 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa
pagina 1 iscritta al n. 3032 del ruolo generale per l'anno 2024, a cui è riunita la causa iscritta al n. 3168 del ruolo generale per l'anno 2024, rispettivamente promosse da:
1. nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato a [...], il [...]; CP_2
3. nata a [...], il [...]; Controparte_3
4. , nata a [...], il [...]; CP_4
5. , nata a [...], il [...]; CP_5
6. nata a [...], il [...]; CP_6
7. , nata a [...], il [...]; CP_7
8. nata a [...], il [...]; CP_8
9. nata a [...], il [...]; CP_9
10. nata a [...], l'[...]; CP_10
11. nata a [...], il [...]; CP_11
12. nata a [...], il [...]; CP_12
13. , nata a [...], il [...]; Parte_1
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Garibaldi n. 203, presso lo Studio
dell'Avv. Silvia OBINO, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe
NOBILE, li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce ai ricorsi introduttivi;
ricorrenti
contro
pagina 2 14. , in persona del Controparte_13
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l' rappresentato e Controparte_14
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dal Dott. Antonio CARDIA,
dalla Dott.ssa Iwona WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele
Angelo CAMBONI, in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in via principale:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, al pari del personale docente
di ruolo, all'accredito del beneficio economico pari a € 500,00 annui tramite la
Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente, per gli anni scolastici [come da ricorso individuale in atti, ndr.] nei quali
ha lavorato con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30 giugno o al
31 agosto;
b) Per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_13
pro tempore ad erogare la Carta Docente (carta elettronica per CP_15
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio
2015, n. 107) con accredito sulla piattaforma a Email_1
favore di della somma pari a complessivi € [come da ricorso individuale CP_7
in atti, ndr.] in relazione ai seguenti anni scolastici: [come da ricorso individuale
pagina 3 in atti, ndr.] consentendo alla ricorrente l'accesso e la generazione dei buoni di
acquisto per l'importo sopra citato.
c) oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi
dell'art. 22, comma 36 della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito
alla concreta attribuzione;
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore
antistatario”.
Nell'interesse del : CP_13
“1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la
domanda del ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria
di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile;
2) in via meramente subordinata, accogliere in parte la domanda del ricorrente
disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
e hanno CP_10 CP_11 CP_12 Parte_1
proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di domandare la condanna dello Controparte_13
pagina 4 stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107,
- per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_1
- SULIS per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_2
2022/2023 e 2023/2024;
- per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_3
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_4
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_5
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_6
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_7
2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024; CP_8
- per l'anno scolastico 2019/2020; CP_9
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_10
2022/2023 e 2023/2024;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_11
2023/2024 e 2024/2025;
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_12
2023/2024 e 2024/2025;
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023.
pagina 5 In particolare, essi hanno esposto:
− di avere lavorato nella scuola pubblica statale come insegnanti con contratto a tempo determinato alle dipendenze del convenuto e di CP_13
lavorarvi a tutt'oggi;
− di non essere stati riconosciuti beneficiari della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio domandando il rigetto CP_13
delle avverse pretese e, nei soli confronti di , ha rappresentato che CP_2
costui aveva prestato servizio nell'a.s. 2020/2021 per 175 giorni e che, pertanto,
non avendo il ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 prestato servizio per meno di 180 giorni, la sua posizione non è equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
pagina 6 Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_13
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_13
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della
pagina 7 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_13
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da
pagina 8 non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_13
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve infatti essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
pagina 9 Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
pagina 10 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_13
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
pagina 11 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, è pacifico tra le parti in causa che i ricorrenti hanno espletato incarichi di docenza annuali e, in particolare, per Controparte_1
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni CP_2
scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per Controparte_3
l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni scolastici CP_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni CP_5
pagina 12 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per CP_6
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per gli anni CP_7
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
[...]
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, CP_8 CP_9
per l'anno scolastico 2019/2020, per gli anni scolastici 2019/2020, CP_10
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni CP_11
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025,
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_12
2023/2024 e 2024/2025, per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche (30
giugno) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Parzialmente differente è, invece, la posizione del ricorrente che, CP_2
come correttamente contestato dal convenuto , nell'a.s. 2020/2021 CP_13
aveva prestato servizio per meno di 180 giorni.
Giova, infatti, richiamare la sentenza Motter, con cui la Corte di Giustizia UE ha ritenuto, tra le altre cose, che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, non osta a una normativa nazionale che computi quali annualità
complete soltanto quelle durante le quali il docente precario ha svolto la prestazione lavorativa per almeno 180 giorni in un anno, oppure dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché “un siffatto
obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa
espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
pagina 13 Per questa ragione, con riferimento alla sola ricorrente deve essere CP_2
rigettata la domanda relativa all'a.s. 2020/2021 avendo la stessa ricoperto la docenza per soli 175 giorni.
A parte l'evidenziata e limitata eccezione, tutti i ricorrenti rientrano nel novero dei docenti che hanno svolto supplenze fino al termine dell'anno scolastico e che a oggi sono insegnanti dipendenti del e il mancato riconoscimento della CP_16
Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto –
dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_13
deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei ricorrenti
[...]
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
(GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, delle somme pari a euro
1.500,00 per euro 2.000,00 per , euro Controparte_1 CP_2
1.000,00 per euro 2.000,00 per euro 2.000,00 Controparte_3 CP_4
per euro 1.500,00 per euro 2.500,00 per CP_5 CP_6 [...]
, euro 1.500,00 per 500,00 per euro 2.500,00 CP_7 CP_8 CP_9
pagina 14 per euro 2.500,00 per euro 2.500,00 per CP_10 CP_11
ed euro 2.000,00 per somme di cui i ricorrenti CP_12 Parte_1
potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_13
essere condannato a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia, e non giustificando la riunione di più
giudizi, così come disposta, alcun aumento in ragione della assoluta identicità
della controversia trattata per ciascun ricorrente.
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (dodici successivi al primo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dai ricorrenti;
2. condanna il , in Controparte_13
persona del Ministro pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
pagina 15 13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così come indicato in espositiva e nello specifico:
- a euro 1.500,00 per euro 2.000,00 per euro Controparte_1 CP_2
1.000,00 per euro 2.000,00 per euro 2.000,00 Controparte_3 CP_4
per euro 1.500,00 per euro 2.500,00 per CP_5 CP_6 [...]
, euro 1.500,00 per 500,00 per euro 2.500,00 CP_7 CP_8 CP_9
per euro 2.500,00 per euro 2.500,00 per CP_10 CP_11
ed euro 2.000,00 per CP_12 Parte_1
3. condanna il , in Controparte_13
persona del pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente CP_15
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.586,50 di cui euro 266,50 per spese (di cui euro 49,00 per contributo unificato di CP_5 CP_8 CP_10
e ciascuno ed euro 21,50 di
[...] CP_12 Parte_1 [...]
, ed euro 4.320,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al CP_9
15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giuseppe
NOBILE e dell'Avv. Silvia OBINO, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 04.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 16