Articolo 1554 del Codice civile
Articolo 1553Articolo 1515
Versione
19 aprile 1942
Art. 1554.

(Spese della permuta).

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente